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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa GE FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mafalda Manuela Carino,
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avvocato Alessandro Russo,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 23.08.2013 Parte_1
in VI (CS) con , dal quale sono nati i figli in data Controparte_1 Per_1
26.11.2015 e in data 13.03.2019, ha dedotto che la convivenza è divenuta Per_2
intollerabile e chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente,
l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e, di conseguenza, l'assegnazione a sé della casa familiare, nonché porsi a carico di Controparte_1
un assegno di mantenimento per i figli minori dell'importo di 500,00 euro mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza di comparizione i coniugi depositavano agli atti del giudizio un accordo sottoscritto da entrambi, al quale si riportava il resistente costituendosi in giudizio.
All'udienza del 1 dicembre 2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di separarsi, giusto accordo depositato il
27.11.2025, precisando a verbale, in relazione al punto 6 del predetto accordo, che il sig.
corrisponderà, a titolo di mantenimento per i minori, la somma Controparte_1 di € 200,00 al mese, con rinuncia alla propria quota parte di assegno unico che verrà corrisposto interamente alla sig.ra e salva la rideterminazione del contributo nei Pt_1
termini di cui al punto 8 e che le spese della Tari e quelle condominiali relative alla casa familiare verranno corrisposte direttamente dal resistente.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione, a causa delle continue incomprensioni che si sono manifestate nel corso del rapporto e che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto riguardo agli interessi della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
Si dà atto delle ulteriori pattuizioni trascritte a verbale, a parziale modifica del punto 6 dell'accordo.
Si dà altresì atto che l'assegno unico erogato dall viene percepito interamente dalla CP_2 sig.ra , con espressa rinuncia del sig. alla Parte_1 Controparte_1
propria quota parte.
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
VI (CS);
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
GE FF DR PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa GE FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mafalda Manuela Carino,
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avvocato Alessandro Russo,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 23.08.2013 Parte_1
in VI (CS) con , dal quale sono nati i figli in data Controparte_1 Per_1
26.11.2015 e in data 13.03.2019, ha dedotto che la convivenza è divenuta Per_2
intollerabile e chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente,
l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e, di conseguenza, l'assegnazione a sé della casa familiare, nonché porsi a carico di Controparte_1
un assegno di mantenimento per i figli minori dell'importo di 500,00 euro mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza di comparizione i coniugi depositavano agli atti del giudizio un accordo sottoscritto da entrambi, al quale si riportava il resistente costituendosi in giudizio.
All'udienza del 1 dicembre 2025, le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di separarsi, giusto accordo depositato il
27.11.2025, precisando a verbale, in relazione al punto 6 del predetto accordo, che il sig.
corrisponderà, a titolo di mantenimento per i minori, la somma Controparte_1 di € 200,00 al mese, con rinuncia alla propria quota parte di assegno unico che verrà corrisposto interamente alla sig.ra e salva la rideterminazione del contributo nei Pt_1
termini di cui al punto 8 e che le spese della Tari e quelle condominiali relative alla casa familiare verranno corrisposte direttamente dal resistente.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione, a causa delle continue incomprensioni che si sono manifestate nel corso del rapporto e che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Deve essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto riguardo agli interessi della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
Si dà atto delle ulteriori pattuizioni trascritte a verbale, a parziale modifica del punto 6 dell'accordo.
Si dà altresì atto che l'assegno unico erogato dall viene percepito interamente dalla CP_2 sig.ra , con espressa rinuncia del sig. alla Parte_1 Controparte_1
propria quota parte.
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
VI (CS);
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
GE FF DR PA