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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4997/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4997/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare
la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo
previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in
ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di
residenza o di domicilio.
2.Nella casa familiare sita in Fiorano Modenese (MO), Via G. Morici n. 37 rimarrà
ad abitare la sig.ra insieme alla figlia Il sig. Parte_1 Persona_1
potrà mantenere la residenza nella casa famigliare sino alla Parte_2
pronuncia della sentenza di divorzio.
Per_ La figlia , maggiorenne, ha da poco iniziato a svolgere attività lavorativa con
contratto in prova a tempo determinato e non è ancora pienamente
autosufficiente dal punto di vista economico.
Per questa ragione il padre, sig. si obbliga a contribuire al Parte_2
Per_ mantenimento della figlia sino al raggiungimento della piena autosufficienza
economica, corrispondendo direttamente a quest'ultima la somma di euro 300,00
(trecento/00) mensili, per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il
giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: 25
dicembre 2024). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli
indici Istat, con periodicità annuale.
3.I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo
al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro
adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
4.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5.Le parti provvederanno a pagare le spese legali del presente procedimento nella
misura del 50% ciascuna”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria,
essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
VARESE (VA) il 26/08/1967 e nato a [...] il Parte_2
18/03/1963.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO)
di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1987, atto n.113, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4997/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare
la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo
previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in
ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di
residenza o di domicilio.
2.Nella casa familiare sita in Fiorano Modenese (MO), Via G. Morici n. 37 rimarrà
ad abitare la sig.ra insieme alla figlia Il sig. Parte_1 Persona_1
potrà mantenere la residenza nella casa famigliare sino alla Parte_2
pronuncia della sentenza di divorzio.
Per_ La figlia , maggiorenne, ha da poco iniziato a svolgere attività lavorativa con
contratto in prova a tempo determinato e non è ancora pienamente
autosufficiente dal punto di vista economico.
Per questa ragione il padre, sig. si obbliga a contribuire al Parte_2
Per_ mantenimento della figlia sino al raggiungimento della piena autosufficienza
economica, corrispondendo direttamente a quest'ultima la somma di euro 300,00
(trecento/00) mensili, per 12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il
giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: 25
dicembre 2024). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli
indici Istat, con periodicità annuale.
3.I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo
al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro
adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
4.Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5.Le parti provvederanno a pagare le spese legali del presente procedimento nella
misura del 50% ciascuna”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria,
essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
VARESE (VA) il 26/08/1967 e nato a [...] il Parte_2
18/03/1963.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO)
di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1987, atto n.113, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale