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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/07/2024, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'Avv. Stefano Marano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Piombino, Via Antonio da Controparte_1
Piombino, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Oberdan Lenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo stesso Parte_1 notificato da , con riguardo a: Controparte_1
- contributo al mantenimento della figlia minore (nata in [...] Per_1
14.01.2013), in relazione al periodo compreso dal 27.10.2016 al 27.10.2021, come quantificato con Decreto del Tribunale di Livorno del 27.09.2016, per l'importo mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente, oltre interessi legali;
- contributo al mantenimento della figlia minore per le mensilità di novembre e dicembre 2021; 2
- spese di lite liquidate nell'indicato giudizio civile;
- provvisionale liquidata nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Livorno, con
Sentenza di condanna del 18.11.2021, per il reato di cui all'art. 570, comma 1 e
2, c.p.
- spese di lite liquidate nell'indicato giudizio penale.
In particolare, l'opponente ha evidenziato errori di calcolo nella determinazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia minore, della relativa rivalutazione annuale e interessi, oltre al mancato computo degli importi versati.
Inoltre, l'opponente ha rilevato che la provvisionale liquidata nel richiamato giudizio penale è stata quantificata in relazione a somme non corrisposte a titolo di assegno mensile per il mantenimento della figlia minore nel medesimo periodo, con conseguente duplicazione degli importi richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , Controparte_1 evidenziando la genericità delle censure veicolate dall'atto di citazione e la correttezza del computo delle somme richieste.
Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e il rigetto dell'opposizione a precetto spiegata.
Inoltre, l'opposta ha proposto domanda riconvenzionale diretta:
- al pagamento del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia minore nei mesi da novembre 2021 a maggio 2022;
- al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento della figlia minore fin dalla nascita;
- al risarcimento del danno non patrimoniale subito per lo stato di ansia e preoccupazione derivante dall'impossibilità di poter contare sul contributo del padre al mantenimento della figlia.
All'udienza del 10.07.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, non si ravvisano i presupposti per dichiararsi la nullità della citazione, essendo gli elementi costitutivi della domanda identificati dall'opponente in modo sufficientemente chiaro all'interno dell'atto introduttivo, sia pure a fronte della non individuazione algebrica del risultato finale dei diversi errori di calcolo denunciati dalla parte.
Nel merito, dall'analisi dell'atto di precetto si desumono plurimi errori nella determinazione quantitativa del credito dell'opposta. 3
Con riguardo all'importo dovuto dall'opponente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nel periodo indicato, l'opposta ha erroneamente tenuto Per_1 conto di sessantuno mensilità e ha quantificato gli interessi dovuti ad un tasso diverso da quello legale.
In primo luogo, occorre tenere conto della debenza di sessanta mensilità di pagamento nel periodo intercorrente dal 27.10.2016 al 27.10.2021.
In secondo luogo, nella quantificazione della quota capitale dovuta, deve procedersi al calcolo dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, con debenza dell'importo mensile:
- di Euro 250,00, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2016 al 26.10.2017;
- di Euro 252,25, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2017 al 26.10.2018;
- di Euro 256,03, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2018 al 26.10.2019;
- di Euro 256,03, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2019 al 26.10.2020;
- di Euro 255,01, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2020 al 27.10.2021.
In terzo luogo, nella determinazione degli interessi legali dovuti occorre conto delle somme periodicamente corrisposte in favore dell'opposta dal nonno paterno _2
, nel periodo compreso da gennaio 2018 a settembre 2021, per l'importo mensile
[...] di Euro 150,00, come risultante dalla corrispondenza in atti.
Infatti, alla luce delle somme periodicamente corrisposte dal nonno paterno, tali da estinguere parzialmente il debito gravante sul genitore obbligato, occorre tenere conto della sola quota capitale mensile residua ai fini della determinazione degli interessi dovuti.
Dunque, applicando gli interessi al tasso legale e tenendo conto della quota capitale dovuta nel periodo indicato, anche alla luce delle somme periodicamente corrisposte,
l'importo a tale titolo dovuto dall'opponente risulta ammontare:
- ad Euro 37,05, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2016 al 26.10.2017;
- ad Euro 18,41, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2017 al 26.10.2018;
- ad Euro 7,90, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2018 al 26.10.2019;
- ad Euro 0,79, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2019 al 26.10.2020;
- ad Euro 0,08, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2020 al 27.10.2021.
Alla luce dei dati indicati, l'importo complessivo dovuto dall'opponente nel periodo indicato a titolo di contributo al mantenimento della figlia deve quantificarsi nella somma di Euro 15.231,84 a titolo di capitale ed Euro 64,23 a titolo di interessi.
In considerazione dell'incontestato versamento da parte del nonno paterno in favore dell'opposta dell'importo complessivo di Euro 6.906,18, il credito dovuto deve conseguentemente quantificarsi nella somma di Euro 8.389,89.
Ulteriore credito indicato nel precetto riguarda il contributo del padre al mantenimento della figlia minore per le mensilità di novembre e dicembre 2021. 4
Sulla base dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, l'importo mensilmente dovuto nel periodo indicato deve essere quantificato nella somma mensile di Euro 262,66.
Rispetto a tale importo, l'opposta ha dato conto del versamento mensile da parte del nonno paterno della somma di Euro 154,50.
Conseguentemente, il credito dovuto deve essere quantificato nella somma di Euro
216,32.
Non sussistono contestazioni in relazione agli importi indicati nel precetto a titolo di spese di lite nei giudizi intercorsi tra le parti, spese di precetto e relativi oneri di legge, per l'importo complessivamente quantificato in Euro 4.571,72.
Inoltre, il precetto opposto reca la domanda di pagamento dell'importo di Euro
5.000,00, liquidato a carico dell'opponente titolo di provvisionale nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Livorno, con Sentenza di condanna del 18.11.2021, per il reato di cui all'art. 570, comma 1 e 2, c.p.
Dall'analisi della richiamata pronuncia, emerge che tale importo è stato liquidato come provvisionale in relazione al danno derivante dal reato oggetto di condanna a carico dell'imputato, limitatamente al pregiudizio subito dalla parte civile di cui è stata ritenuta raggiunta la prova in sede penale.
A tal fine, la sentenza indicata ha fatto riferimento all'omesso versamento del contributo del padre al mantenimento ordinario della figlia minorenne, in relazione all'assegno di mantenimento determinato in sede civile.
Pertanto, il credito in oggetto deve ritenersi ricompreso nell'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne nel medesimo periodo temporale, come precedentemente liquidato.
Sulle diverse somme indicate devono riconoscersi gli interessi legali, dalla data del precetto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c.
Infine, deve essere analizzata la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, in relazione ai plurimi crediti indicati dalla parte.
In primo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento del contributo del padre al mantenimento della figlia minore nei mesi da novembre 2021 a maggio 2022.
Sulla base dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, l'importo mensilmente dovuto nel periodo indicato deve essere quantificato nella somma mensile di Euro 262,66. 5
Rispetto a tale importo, l'opposta ha dato conto del versamento mensile da parte del nonno paterno della somma di Euro 154,50.
Quanto alle mensilità oggetto del credito, occorre fare riferimento ai mesi da gennaio
2022 a maggio 2022, non potendosi tenere conto dei mesi di novembre e dicembre
2021, già oggetto dell'atto di precetto.
Conseguentemente, il credito dovuto deve essere quantificato nella somma di Euro
540,80.
Venendo in rilievo obbligazione di pagamento di somma originariamente liquida, su tale importo devono riconoscersi gli interessi legali, dalla data del dovuto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
In secondo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento della figlia minore fin dal momento della nascita.
Occorre premettere che l'obbligo del genitore di mantenere il figlio sussiste per il solo fatto di averlo generato, sorgendo nel momento della nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Conseguentemente, deve ritenersi che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita […] ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio” (Cass. 12.10.2023, n. 28520, conf. Cass.
07.02.2023, n. 3661, Cass. 12.10.2023, n. 28442).
Nella determinazione della disciplina dell'obbligazione gravante sul padre che non abbia partecipato al mantenimento del figlio, è stato rilevato che “dall'accertata assunzione da parte della madre dell'onere esclusivo del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore discende - posto che, come detto,
l'obbligazione di mantenimento del figlio […] collegandosi allo status genitoriale, decorreva dalla nascita del figlio - il diritto della madre di agire in regresso per la quota delle spese da lei sopportate anche per la porzione di pertinenza del padre, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali”
(Cass. 12.10.2023, n. 28442, conf. Cass. 28.03.2017, n. 7960, Cass. 16.07.2005, n.
15100).
Nel caso di specie, con Sentenza del Tribunale di Livorno del 18.11.2021, è stato accertato che l'opponente, nonostante lo svolgimento dell'attività di conducente di veicoli a noleggio, ininterrottamente svolta fino al mese di giugno 2016 e per dieci mesi a partire dal mese di marzo 2017, ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia 6
minorenne, in assenza di una situazione di impossibilità di adempiere ai propri obblighi di contribuzione.
Inoltre, la deduzione dell'opposta in ordine alla volontaria sottrazione da parte del padre al concorso al mantenimento della figlia minorenne, fin dal momento di nascita della stessa, è rimasta incontestata nell'ambito del presente giudizio.
Conseguentemente, è emerso che la madre ha dovuto sostenere integralmente gli oneri correlati al mantenimento della figlia minore fin dalla nascita, senza aver potuto contare sul dovuto contributo economico del padre.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto di rimborso in favore della madre nei confronti del padre.
Nella quantificazione del credito da regresso in esame, occorre tenere conto del periodo compreso tra il momento della nascita della figlia (14.01.2013) e la decorrenza del contributo del padre al mantenimento mensile della figlia (27.10.2016), a partire dal quale l'obbligazione di mantenimento gravante sul genitore risulta regolata dal provvedimento giudiziale.
Ulteriormente, occorre avere riguardo una pluralità di fattori, da analizzarsi in chiave necessariamente equitativa.
In primo luogo, deve essere tenuto conto dello svolgimento continuativo da parte del padre dell'attività di conducente di veicoli a noleggio nel periodo indicato, come risultato nell'ambito del richiamato procedimento penale.
In secondo luogo, occorre tenere dell'assenza di specifiche deduzioni e prove nel corso del presente giudizio in ordine alla effettiva situazione economica e reddituale della madre nel periodo indicato, potendosi conseguentemente farsi riferimento alla capacità lavorativa generica della stessa.
In terzo luogo, deve essere tenuto conto delle esigenze fisiologicamente correlate con la situazione di una figlia in tenera età e ai maggiori oneri economici correlati con la prevalente permanenza della stessa presso la madre.
In base ai parametri indicati, risulta equilibrato adottare come parametro mensile di liquidazione dell'obbligazione indennitaria gravante sul padre per il mantenimento della figlia la somma di Euro 200,00.
Pertanto, moltiplicando l'indicato parametro per i mesi compresi da gennaio 2013 a ottobre 2016, il credito da regresso della madre può essere equitativamente calcolato in complessivi Euro 9.200,00.
In considerazione della natura indennitaria del rimborso e della natura di debito di valuta del credito in esame, deve escludersi la possibilità di operare in via automatica la rivalutazione della somma indicata.
Inoltre, venendo in rilievo credito originariamente illiquido e trattandosi di obbligazione di regresso, sulla somma precedentemente indicata devono riconoscersi gli interessi 7
legali di mora, a decorrere dalla domanda giudiziale di pagamento, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
In terzo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno non patrimoniale subito per lo stato di ansia e preoccupazione derivante dall'impossibilità di poter contare sul contributo del padre al mantenimento della figlia.
Tale domanda non può essere accolta, in considerazione del carattere generico delle deduzioni della parte, che non consentono l'accertamento del pregiudizio in concreto subito.
In particolare, parte opposta, pur avendo dato conto della propria situazione di disoccupazione con attestato del 18.09.2017, nulla ha documentato in relazione alla propria effettiva situazione patrimoniale e ai concreti effetti derivanti dall'omissione del padre ai propri obblighi di mantenimento, limitandosi alla generica allegazione del proprio stato di turbamento.
In tale contesto, non risulta possibile addivenire ad una liquidazione neppure equitativa del danno allegato.
Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata (cfr. Cass. 19.12.2011, n.
27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662).
Dunque, alla luce di quanto esposto, l'importo del credito oggetto del precetto deve essere rideterminato per la somma complessiva di Euro 13.177,93, oltre interessi come precedentemente indicato.
Inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali articolate dall'opposta, l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di Euro 540,80 e dell'importo di Euro 9.200,00, oltre interessi come precedentemente indicato.
In considerazione del complessivo riconoscimento in favore dell'opposta di credito superiore agli importi oggetto del precetto e della conseguente situazione di complessiva soccombenza dell'opponente, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale compiuta e di elementi di complessità derivanti dall'effettivo computo del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ridetermina il credito oggetto del precetto nell'importo complessivo di Euro
13.177,93, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'opposta, 8
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di
Euro 540,80 e dell'importo di Euro 9.200,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 17.07.2024
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'Avv. Stefano Marano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Piombino, Via Antonio da Controparte_1
Piombino, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Oberdan Lenzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al precetto allo stesso Parte_1 notificato da , con riguardo a: Controparte_1
- contributo al mantenimento della figlia minore (nata in [...] Per_1
14.01.2013), in relazione al periodo compreso dal 27.10.2016 al 27.10.2021, come quantificato con Decreto del Tribunale di Livorno del 27.09.2016, per l'importo mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente, oltre interessi legali;
- contributo al mantenimento della figlia minore per le mensilità di novembre e dicembre 2021; 2
- spese di lite liquidate nell'indicato giudizio civile;
- provvisionale liquidata nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Livorno, con
Sentenza di condanna del 18.11.2021, per il reato di cui all'art. 570, comma 1 e
2, c.p.
- spese di lite liquidate nell'indicato giudizio penale.
In particolare, l'opponente ha evidenziato errori di calcolo nella determinazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento della figlia minore, della relativa rivalutazione annuale e interessi, oltre al mancato computo degli importi versati.
Inoltre, l'opponente ha rilevato che la provvisionale liquidata nel richiamato giudizio penale è stata quantificata in relazione a somme non corrisposte a titolo di assegno mensile per il mantenimento della figlia minore nel medesimo periodo, con conseguente duplicazione degli importi richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , Controparte_1 evidenziando la genericità delle censure veicolate dall'atto di citazione e la correttezza del computo delle somme richieste.
Conseguentemente, l'opposta ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e il rigetto dell'opposizione a precetto spiegata.
Inoltre, l'opposta ha proposto domanda riconvenzionale diretta:
- al pagamento del contributo da parte del padre al mantenimento della figlia minore nei mesi da novembre 2021 a maggio 2022;
- al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento della figlia minore fin dalla nascita;
- al risarcimento del danno non patrimoniale subito per lo stato di ansia e preoccupazione derivante dall'impossibilità di poter contare sul contributo del padre al mantenimento della figlia.
All'udienza del 10.07.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, non si ravvisano i presupposti per dichiararsi la nullità della citazione, essendo gli elementi costitutivi della domanda identificati dall'opponente in modo sufficientemente chiaro all'interno dell'atto introduttivo, sia pure a fronte della non individuazione algebrica del risultato finale dei diversi errori di calcolo denunciati dalla parte.
Nel merito, dall'analisi dell'atto di precetto si desumono plurimi errori nella determinazione quantitativa del credito dell'opposta. 3
Con riguardo all'importo dovuto dall'opponente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nel periodo indicato, l'opposta ha erroneamente tenuto Per_1 conto di sessantuno mensilità e ha quantificato gli interessi dovuti ad un tasso diverso da quello legale.
In primo luogo, occorre tenere conto della debenza di sessanta mensilità di pagamento nel periodo intercorrente dal 27.10.2016 al 27.10.2021.
In secondo luogo, nella quantificazione della quota capitale dovuta, deve procedersi al calcolo dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, con debenza dell'importo mensile:
- di Euro 250,00, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2016 al 26.10.2017;
- di Euro 252,25, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2017 al 26.10.2018;
- di Euro 256,03, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2018 al 26.10.2019;
- di Euro 256,03, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2019 al 26.10.2020;
- di Euro 255,01, per dodici mensilità nel periodo dal 27.10.2020 al 27.10.2021.
In terzo luogo, nella determinazione degli interessi legali dovuti occorre conto delle somme periodicamente corrisposte in favore dell'opposta dal nonno paterno _2
, nel periodo compreso da gennaio 2018 a settembre 2021, per l'importo mensile
[...] di Euro 150,00, come risultante dalla corrispondenza in atti.
Infatti, alla luce delle somme periodicamente corrisposte dal nonno paterno, tali da estinguere parzialmente il debito gravante sul genitore obbligato, occorre tenere conto della sola quota capitale mensile residua ai fini della determinazione degli interessi dovuti.
Dunque, applicando gli interessi al tasso legale e tenendo conto della quota capitale dovuta nel periodo indicato, anche alla luce delle somme periodicamente corrisposte,
l'importo a tale titolo dovuto dall'opponente risulta ammontare:
- ad Euro 37,05, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2016 al 26.10.2017;
- ad Euro 18,41, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2017 al 26.10.2018;
- ad Euro 7,90, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2018 al 26.10.2019;
- ad Euro 0,79, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2019 al 26.10.2020;
- ad Euro 0,08, per le somme dovute nel periodo dal 27.10.2020 al 27.10.2021.
Alla luce dei dati indicati, l'importo complessivo dovuto dall'opponente nel periodo indicato a titolo di contributo al mantenimento della figlia deve quantificarsi nella somma di Euro 15.231,84 a titolo di capitale ed Euro 64,23 a titolo di interessi.
In considerazione dell'incontestato versamento da parte del nonno paterno in favore dell'opposta dell'importo complessivo di Euro 6.906,18, il credito dovuto deve conseguentemente quantificarsi nella somma di Euro 8.389,89.
Ulteriore credito indicato nel precetto riguarda il contributo del padre al mantenimento della figlia minore per le mensilità di novembre e dicembre 2021. 4
Sulla base dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, l'importo mensilmente dovuto nel periodo indicato deve essere quantificato nella somma mensile di Euro 262,66.
Rispetto a tale importo, l'opposta ha dato conto del versamento mensile da parte del nonno paterno della somma di Euro 154,50.
Conseguentemente, il credito dovuto deve essere quantificato nella somma di Euro
216,32.
Non sussistono contestazioni in relazione agli importi indicati nel precetto a titolo di spese di lite nei giudizi intercorsi tra le parti, spese di precetto e relativi oneri di legge, per l'importo complessivamente quantificato in Euro 4.571,72.
Inoltre, il precetto opposto reca la domanda di pagamento dell'importo di Euro
5.000,00, liquidato a carico dell'opponente titolo di provvisionale nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Livorno, con Sentenza di condanna del 18.11.2021, per il reato di cui all'art. 570, comma 1 e 2, c.p.
Dall'analisi della richiamata pronuncia, emerge che tale importo è stato liquidato come provvisionale in relazione al danno derivante dal reato oggetto di condanna a carico dell'imputato, limitatamente al pregiudizio subito dalla parte civile di cui è stata ritenuta raggiunta la prova in sede penale.
A tal fine, la sentenza indicata ha fatto riferimento all'omesso versamento del contributo del padre al mantenimento ordinario della figlia minorenne, in relazione all'assegno di mantenimento determinato in sede civile.
Pertanto, il credito in oggetto deve ritenersi ricompreso nell'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne nel medesimo periodo temporale, come precedentemente liquidato.
Sulle diverse somme indicate devono riconoscersi gli interessi legali, dalla data del precetto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c.
Infine, deve essere analizzata la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, in relazione ai plurimi crediti indicati dalla parte.
In primo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento del contributo del padre al mantenimento della figlia minore nei mesi da novembre 2021 a maggio 2022.
Sulla base dell'automatica rivalutazione annuale del contributo del padre al mantenimento della figlia, l'importo mensilmente dovuto nel periodo indicato deve essere quantificato nella somma mensile di Euro 262,66. 5
Rispetto a tale importo, l'opposta ha dato conto del versamento mensile da parte del nonno paterno della somma di Euro 154,50.
Quanto alle mensilità oggetto del credito, occorre fare riferimento ai mesi da gennaio
2022 a maggio 2022, non potendosi tenere conto dei mesi di novembre e dicembre
2021, già oggetto dell'atto di precetto.
Conseguentemente, il credito dovuto deve essere quantificato nella somma di Euro
540,80.
Venendo in rilievo obbligazione di pagamento di somma originariamente liquida, su tale importo devono riconoscersi gli interessi legali, dalla data del dovuto alla data della domanda giudiziale al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
In secondo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento della figlia minore fin dal momento della nascita.
Occorre premettere che l'obbligo del genitore di mantenere il figlio sussiste per il solo fatto di averlo generato, sorgendo nel momento della nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Conseguentemente, deve ritenersi che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita […] ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio” (Cass. 12.10.2023, n. 28520, conf. Cass.
07.02.2023, n. 3661, Cass. 12.10.2023, n. 28442).
Nella determinazione della disciplina dell'obbligazione gravante sul padre che non abbia partecipato al mantenimento del figlio, è stato rilevato che “dall'accertata assunzione da parte della madre dell'onere esclusivo del mantenimento del figlio anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore discende - posto che, come detto,
l'obbligazione di mantenimento del figlio […] collegandosi allo status genitoriale, decorreva dalla nascita del figlio - il diritto della madre di agire in regresso per la quota delle spese da lei sopportate anche per la porzione di pertinenza del padre, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali”
(Cass. 12.10.2023, n. 28442, conf. Cass. 28.03.2017, n. 7960, Cass. 16.07.2005, n.
15100).
Nel caso di specie, con Sentenza del Tribunale di Livorno del 18.11.2021, è stato accertato che l'opponente, nonostante lo svolgimento dell'attività di conducente di veicoli a noleggio, ininterrottamente svolta fino al mese di giugno 2016 e per dieci mesi a partire dal mese di marzo 2017, ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia 6
minorenne, in assenza di una situazione di impossibilità di adempiere ai propri obblighi di contribuzione.
Inoltre, la deduzione dell'opposta in ordine alla volontaria sottrazione da parte del padre al concorso al mantenimento della figlia minorenne, fin dal momento di nascita della stessa, è rimasta incontestata nell'ambito del presente giudizio.
Conseguentemente, è emerso che la madre ha dovuto sostenere integralmente gli oneri correlati al mantenimento della figlia minore fin dalla nascita, senza aver potuto contare sul dovuto contributo economico del padre.
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto di rimborso in favore della madre nei confronti del padre.
Nella quantificazione del credito da regresso in esame, occorre tenere conto del periodo compreso tra il momento della nascita della figlia (14.01.2013) e la decorrenza del contributo del padre al mantenimento mensile della figlia (27.10.2016), a partire dal quale l'obbligazione di mantenimento gravante sul genitore risulta regolata dal provvedimento giudiziale.
Ulteriormente, occorre avere riguardo una pluralità di fattori, da analizzarsi in chiave necessariamente equitativa.
In primo luogo, deve essere tenuto conto dello svolgimento continuativo da parte del padre dell'attività di conducente di veicoli a noleggio nel periodo indicato, come risultato nell'ambito del richiamato procedimento penale.
In secondo luogo, occorre tenere dell'assenza di specifiche deduzioni e prove nel corso del presente giudizio in ordine alla effettiva situazione economica e reddituale della madre nel periodo indicato, potendosi conseguentemente farsi riferimento alla capacità lavorativa generica della stessa.
In terzo luogo, deve essere tenuto conto delle esigenze fisiologicamente correlate con la situazione di una figlia in tenera età e ai maggiori oneri economici correlati con la prevalente permanenza della stessa presso la madre.
In base ai parametri indicati, risulta equilibrato adottare come parametro mensile di liquidazione dell'obbligazione indennitaria gravante sul padre per il mantenimento della figlia la somma di Euro 200,00.
Pertanto, moltiplicando l'indicato parametro per i mesi compresi da gennaio 2013 a ottobre 2016, il credito da regresso della madre può essere equitativamente calcolato in complessivi Euro 9.200,00.
In considerazione della natura indennitaria del rimborso e della natura di debito di valuta del credito in esame, deve escludersi la possibilità di operare in via automatica la rivalutazione della somma indicata.
Inoltre, venendo in rilievo credito originariamente illiquido e trattandosi di obbligazione di regresso, sulla somma precedentemente indicata devono riconoscersi gli interessi 7
legali di mora, a decorrere dalla domanda giudiziale di pagamento, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
In terzo luogo, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento del danno non patrimoniale subito per lo stato di ansia e preoccupazione derivante dall'impossibilità di poter contare sul contributo del padre al mantenimento della figlia.
Tale domanda non può essere accolta, in considerazione del carattere generico delle deduzioni della parte, che non consentono l'accertamento del pregiudizio in concreto subito.
In particolare, parte opposta, pur avendo dato conto della propria situazione di disoccupazione con attestato del 18.09.2017, nulla ha documentato in relazione alla propria effettiva situazione patrimoniale e ai concreti effetti derivanti dall'omissione del padre ai propri obblighi di mantenimento, limitandosi alla generica allegazione del proprio stato di turbamento.
In tale contesto, non risulta possibile addivenire ad una liquidazione neppure equitativa del danno allegato.
Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata (cfr. Cass. 19.12.2011, n.
27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662).
Dunque, alla luce di quanto esposto, l'importo del credito oggetto del precetto deve essere rideterminato per la somma complessiva di Euro 13.177,93, oltre interessi come precedentemente indicato.
Inoltre, in accoglimento delle domande riconvenzionali articolate dall'opposta, l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di Euro 540,80 e dell'importo di Euro 9.200,00, oltre interessi come precedentemente indicato.
In considerazione del complessivo riconoscimento in favore dell'opposta di credito superiore agli importi oggetto del precetto e della conseguente situazione di complessiva soccombenza dell'opponente, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale compiuta e di elementi di complessità derivanti dall'effettivo computo del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Ridetermina il credito oggetto del precetto nell'importo complessivo di Euro
13.177,93, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'opposta, 8
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di
Euro 540,80 e dell'importo di Euro 9.200,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 17.07.2024
Il Giudice
Valerio Ceccarelli