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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8037/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8037 dell'anno 2016 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e rappresentati e difesi dall' avv. Di Gennaro Parte_1 Parte_2
Mattia, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia presso il suo studio;
ATTORI
E
, con l'avv. Vaira Luigi;
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.12.2024, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190 c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, riportate ai verbali telematici che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritti.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare oggetto del giudizio, sita in Manfredonia, per effetto di copiose infiltrazioni di acqua a causa della mancanza di materiale isolante nella realizzazione del pagina 1 di 4 terrazzo di copertura dello stabile sia delle pareti condominiali nonché della mancata manutenzione straordinaria dell'edificio e dei pluviali è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo parte attrice allegava, tra gli altri, copia della missiva di costituzione in mora del convenuto, diversi verbali di assemblea condominiale, documentazione CP_1
fotografica, preventivi lavori e relazione peritale del tecnico del convenuto ing. CP_1
Persona_1
Stante l'inerzia del convenuto, l'attore è stato costretto ad intraprendere il CP_1
presente giudizio nel corso del quale veniva espletato Accertamento Tecnico ex art. 696 cpc a mezzo del ing il quale, verificato lo stato del fabbricato de quo, accertato e CP_2
descritto lo stato di manutenzione dello stesso e dell'appartamento degli attori, accertava la causa dei danni in quanto << dovuti ad estesi fenomeni di condensa e limitati fenomeni infiltrativi di acqua piovana>> verificava e quantificava le opere necessarie al ripristino della normale funzionalità e fruibilità dei locali oggetto di causa.
Il convenuto, a parte una generica contestazione dei fatti occorsi, ha fondato la CP_1 sua difesa sulla responsabilità degli stessi attori e, in particolare, dei conduttori dell'appartamento degli attori, che non avrebbero arieggiato adeguatamente l'appartamento o ad errori di conduzione dell' impianto di riscaldamento da parte di questi ultimi.
La CTU, per contro, nulla ha accertato in ordine a tali apodittiche deduzioni ribadendo, in risposta ai quesiti posti, la responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_1 causazione dei danni all'immobile ed ai mobili di parte attrice e dei suoi conduttori a seguito dei fenomeni di condensa ed infiltrativi per cui è causa.
A riguardo, infatti, il CTU ha accertato che < dipendono anche dalla riduzione della sezione dell'imbocco dei pluviali (del diametro inferiore di 3 cm rispetto a quelli minimi previsti dalle norme edilizie, n.d.r.) ma deve essere attribuita principalmente a microfessurazioni della guaina impermeabilizzante posta sotto il pavimento del terrazzo>> mentre, per quanto riguarda il grave fenomeno della condensa, ha accertato che < sono in parte realizzate con murature di tompagno ed in parte con strutture in calcestruzzo armato non isolate termicamente>>.
pagina 2 di 4 Il tecnico nominato d'ufficio, poi, ha indicato le corrette soluzioni per l'eliminazione dei lamentati problemi individuandoli per quanto attiene alle infiltrazioni con
< dell'appartamento danneggiato>>, mentre, per quanto riguarda il diffuso problema della condensa, << con la coibentazione a cappotto termico del terrazzo e delle pareti esterne della costruzione oppure con l'isolamento termico interno dell'appartamento danneggiato o di più appartamenti in cui si è manifestato nel tempo questo fenomeno>>, scelta tra le due possibili soluzioni poi risolta spontaneamente dallo stesso convenuto provvedendo, CP_1 secondo le indicazioni del CTU con la coibentazione dell'intero stabile CP_2 CP_3
con conseguente restrizione della domanda attrice al solo ristoro per equivalente del danno subito, secondo le quantificazioni operate dal CTU ing. CP_2
Pertanto, non avendo il convenuto provato in alcun modo il proprio assunto CP_1
difensivo, lo stesso risulta chiaramente inidoneo a tal fine e deve essere totalmente rigettato e lo stesso ritenuto ex art.2051 c.c. unico responsabile del danno provocato agli attori, in quanto
è ormai invalso in giurisprudenza il principio secondo il quale << il (infatti) è CP_1
obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizi ad alcuno e risponde dei danni in base all'art. 2051 c.c. pur se tali danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore- venditore ex art. 1669 c.c. >> (Cass. civ. II sez. sentenza del 12.07.2011 n. 15291; C. A. Brescia sentenza n. 674 del 2019; da ultimo, Cass. sez. VI-2 ordinanza 12.03.2020 n. 7044).
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione operata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 18.339,42=, stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie la domanda per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della CP_1
somma di € 18.339,42= oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, liquidate in corso di causa e pari ad € 3.210,81=, con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
da parte attrice che si liquidano in € 4835,00= oltre ad € 264,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge, nonché di quelle relative al procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in € 2.225,00= oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CAP.
Così deciso
Foggia, lì 03.03.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8037 dell'anno 2016 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e rappresentati e difesi dall' avv. Di Gennaro Parte_1 Parte_2
Mattia, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia presso il suo studio;
ATTORI
E
, con l'avv. Vaira Luigi;
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.12.2024, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190 c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, riportate ai verbali telematici che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritti.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare oggetto del giudizio, sita in Manfredonia, per effetto di copiose infiltrazioni di acqua a causa della mancanza di materiale isolante nella realizzazione del pagina 1 di 4 terrazzo di copertura dello stabile sia delle pareti condominiali nonché della mancata manutenzione straordinaria dell'edificio e dei pluviali è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo parte attrice allegava, tra gli altri, copia della missiva di costituzione in mora del convenuto, diversi verbali di assemblea condominiale, documentazione CP_1
fotografica, preventivi lavori e relazione peritale del tecnico del convenuto ing. CP_1
Persona_1
Stante l'inerzia del convenuto, l'attore è stato costretto ad intraprendere il CP_1
presente giudizio nel corso del quale veniva espletato Accertamento Tecnico ex art. 696 cpc a mezzo del ing il quale, verificato lo stato del fabbricato de quo, accertato e CP_2
descritto lo stato di manutenzione dello stesso e dell'appartamento degli attori, accertava la causa dei danni in quanto << dovuti ad estesi fenomeni di condensa e limitati fenomeni infiltrativi di acqua piovana>> verificava e quantificava le opere necessarie al ripristino della normale funzionalità e fruibilità dei locali oggetto di causa.
Il convenuto, a parte una generica contestazione dei fatti occorsi, ha fondato la CP_1 sua difesa sulla responsabilità degli stessi attori e, in particolare, dei conduttori dell'appartamento degli attori, che non avrebbero arieggiato adeguatamente l'appartamento o ad errori di conduzione dell' impianto di riscaldamento da parte di questi ultimi.
La CTU, per contro, nulla ha accertato in ordine a tali apodittiche deduzioni ribadendo, in risposta ai quesiti posti, la responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_1 causazione dei danni all'immobile ed ai mobili di parte attrice e dei suoi conduttori a seguito dei fenomeni di condensa ed infiltrativi per cui è causa.
A riguardo, infatti, il CTU ha accertato che < dipendono anche dalla riduzione della sezione dell'imbocco dei pluviali (del diametro inferiore di 3 cm rispetto a quelli minimi previsti dalle norme edilizie, n.d.r.) ma deve essere attribuita principalmente a microfessurazioni della guaina impermeabilizzante posta sotto il pavimento del terrazzo>> mentre, per quanto riguarda il grave fenomeno della condensa, ha accertato che < sono in parte realizzate con murature di tompagno ed in parte con strutture in calcestruzzo armato non isolate termicamente>>.
pagina 2 di 4 Il tecnico nominato d'ufficio, poi, ha indicato le corrette soluzioni per l'eliminazione dei lamentati problemi individuandoli per quanto attiene alle infiltrazioni con
< dell'appartamento danneggiato>>, mentre, per quanto riguarda il diffuso problema della condensa, << con la coibentazione a cappotto termico del terrazzo e delle pareti esterne della costruzione oppure con l'isolamento termico interno dell'appartamento danneggiato o di più appartamenti in cui si è manifestato nel tempo questo fenomeno>>, scelta tra le due possibili soluzioni poi risolta spontaneamente dallo stesso convenuto provvedendo, CP_1 secondo le indicazioni del CTU con la coibentazione dell'intero stabile CP_2 CP_3
con conseguente restrizione della domanda attrice al solo ristoro per equivalente del danno subito, secondo le quantificazioni operate dal CTU ing. CP_2
Pertanto, non avendo il convenuto provato in alcun modo il proprio assunto CP_1
difensivo, lo stesso risulta chiaramente inidoneo a tal fine e deve essere totalmente rigettato e lo stesso ritenuto ex art.2051 c.c. unico responsabile del danno provocato agli attori, in quanto
è ormai invalso in giurisprudenza il principio secondo il quale << il (infatti) è CP_1
obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizi ad alcuno e risponde dei danni in base all'art. 2051 c.c. pur se tali danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore- venditore ex art. 1669 c.c. >> (Cass. civ. II sez. sentenza del 12.07.2011 n. 15291; C. A. Brescia sentenza n. 674 del 2019; da ultimo, Cass. sez. VI-2 ordinanza 12.03.2020 n. 7044).
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione operata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 18.339,42=, stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, così provvede: pagina 3 di 4 1) Accoglie la domanda per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della CP_1
somma di € 18.339,42= oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ATP, liquidate in corso di causa e pari ad € 3.210,81=, con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
da parte attrice che si liquidano in € 4835,00= oltre ad € 264,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge, nonché di quelle relative al procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in € 2.225,00= oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CAP.
Così deciso
Foggia, lì 03.03.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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