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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano ha pronunciato all'udienza del 24.06.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6304/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. CARMEN SPADARO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall' avv. ANTONIO TALLADIRA
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2023 il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 03.10.2023, da parte dell' , l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9035159472 Controparte_2
000, avente ad oggetto un presunto debito nei confronti dell' , riportato nell'avviso di addebito CP_1 n. 371 2017 0016494075 000, presuntivamente notificato il 31.01.2018, relativo a contributi IVS dovuti alla gestione commercianti, afferenti il periodo da 01/2014 a 12/2014;
La parte opponente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione del credito preteso, concludeva chiedendone l'annullamento, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale deduceva l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità, producendo all' CP_1 uopo documentazione a riprova dell'intervenuta notifica dell'avviso di addebito impugnato e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2
di legittimazione passiva, in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti costituite depositavano note di trattazione, nelle quali si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, pertanto, decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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La domanda va interamente rigettata.
1.-Preliminarmente necessita procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.- Giova, sempre in via preliminare, chiarire, quanto alla legittimazione passiva (cfr. Cass. N°
18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari CP_1 CP_3
del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.- Ordunque con riferimento all'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento quivi impugnato, devono quindi essere esaminate le doglianze aventi ad oggetto vizi formali, che, tuttavia, sono infondate.
E' da ritenersi, infatti, infondata la doglianza di irregolarità della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 31.01.2018 a mezzo posta ( v. l'avviso di ricevimento agli atti del fascicolo dell' ), CP_1
si osserva che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata A/R, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 26 D.P.R. n.602 del 1973.
Il cit. art. 26, difatti, prevede, oltre ad una modalità di notifica di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, anche una modalità alternativa, quale è quella della notifica diretta da parte del
Concessionario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (tale disciplina speciale trova, invero, riscontro anche nella stessa legge n. 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato d.P.R. n. 602 del 1973, articoli 26 e 45).
In tali fattispecie, ai fini del perfezionamento della notifica, sarà dunque sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona, da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 23511/2016).
In altri termini, non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è l'ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l'effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato. Occorre precisare che, nella notifica eseguita a mezzo posta devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell'art.7 dell'ora citata legge.
4.- Venendo al merito del giudizio, questo Tribunale aderisce alla ormai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “ trattazione della ragione più liquida”.
Tale principio - statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc.
Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. Un. N. 9936/2014, Cass. 12002/2014, Cass.
5804 e 5805 del 2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che la questione relativa alla intervenuta prescrizione o meno dei crediti, oggetto dell'avviso di addebito impugnato, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente.
Ed invero occorre rilevare che l'avviso di addebito n. 371 2017 0016494075 000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, si riferisce a crediti relativi al periodo dal 01/2014 a CP_1
12/2014. Ebbene occorre evidenziare che vi è prova in atti dell'avvenuta notifica del citato avviso di addebito in data 31.01.2018 ( v. avviso di ricevimento agli atti dell' ), pertanto alla data Controparte_4 della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9035159472/000 ( 3.10.2023) non risultava affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti pretesi, dovendo applicare al caso di specie anche la sospensione del termine di prescrizione, in virtù del D.L. n. 18/2020 e del D. L. n.
183/2020 pari complessivamente a gg. 311 di sospensione ( dal 23.02.20 al 30.06.20 e dal 31.12.20 al 30.06.21).
In merito alla mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale/ avviso di addebito, ritualmente notificata, com'è noto, le Sezioni Unite hanno recentemente risolto un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, come una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito aveva ritenuto, asserendo che la prescrizione quinquennale è prevista in relazione a crediti che maturano periodicamente mentre la cartella esattoriale determina una cristallizzazione di tali crediti nell'ambito di un unico titolo con la conseguenza che gli stessi non sono più distinti ma unificati e che, con riferimento ad essi, andrebbe applicato un unico termine prescrizionale ordinario a decorrere dalla notificazione della cartella.
Le Sezioni Unite, invece, hanno stabilito, con la sentenza N° 23397\2016, sulla base di articolate e convincenti argomentazioni giuridiche, che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta quindi la conversione del termine breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale.
E' stato condivisibilmente deciso, infatti, che: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale, anche, per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_4
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). Pertanto, secondo tale orientamento, la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell' actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale.
Per tutto quanto innanzi esposto va rigettato il ricorso e di conseguenza, risultano dovuti all' i CP_1 crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese processuali, in dipendenza delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e gli attuali contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni affrontate vanno interamente compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione
Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Nola 24 GIUGNO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano