Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
r. g. l. 53/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 53 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NASEDDU MAURIZIO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 tti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/02/2024, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Isernia per adiva il Tribunale di Is rdinanze ingiunzioni indicate in ricorso. L' si costituiva e deduceva di aver disposto «lo sgravio totale dei crediti CP_1 confluiti osto avviso di addebito (€. 4.808,52, n.d.r.)» in data 14.06.2024; chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente alla successiva udienza aderiva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma si opponeva alla compensazione delle spese di lite, ritenendo l' colpevole di averlo costretto a intentare l'azione giudiziaria in discorso nonostante CP_1
4.01.2024, nei giorni immediatamente successivi alla notifica dell'avviso di addebito (30.12.2023), il ricorrente avesse presentato allo stesso un'istanza di CP_1 annullamento in autotutela dell'avviso di addebito, in seno alla quale produceva la sentenza della C.G.T. di con cui era stata statuita l'infondatezza del presupposto CP_1 avviso di accertamento (c . 5 del ricorso).. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 04.12.2024, trattata con modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
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2. Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito r. g. l. 53/2024
di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
3. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta rinuncia - espressa dallo sgravio - , da parte dell'Ente, ai crediti oggetto di contesa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Quanto alle spese, tenuto conto del fatto che, effettivamente, risulta che in data 04.01.2024 il ricorrente avesse presentato all' un'istanza di annullamento in CP_1 autotutela dell'avviso di addebito, in seno alla quale produceva la sentenza della C.G.T. di con cui era stata statuita l'infondatezza del presupposto avviso di accertamento CP_1
(cfr. Doc. 5 del ricorso), e che questo era stato respinto, e che comunque l'emissione e notifica dell'avviso di addebito era ab origine illegittima, stante la palese violazione dell'art. 24, comma 3 – D.Lgs. n° 46/1999, secondo cui: “se l'accertamento effettuato dall'Ufficio
[Agenzia , n.d.r.] è impugnato davanti all'autorità giudiziaria [Corte di Giustizia Parte_2
Tributaria di primo grado, n.d.r.], l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, per il principio della soccombenza virtuale devono essere poste a carico dell'Ente resistente.
P.Q.M.
r. g. l. 53/2024
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in euro 1.312,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 17.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio