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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17254 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa RT ZI Presidente
- dott.ssa IL LB Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 55083 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Foschiani, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Tredicine, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 8857/09 del 10/04/2009 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio recependo l'accordo raggiunto delle parti con il quale veniva concordato l'affido dei figli (01/12/2000) e (26/01/2003) alla Per_1 Per_2 madre nonché un contributo per il loro mantenimento di complessivi € 2.000 mensili con decorrenza dal mese di agosto 2008 e la cessione alla signora a titolo di liquidazione una tantum della quota 25% dell'immobile in Roma via Viri n. 148/B; la sig.ra CP_1 iscriveva un procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio concluso con decreto n. 18980/2012 del 16/07/2012 RG n. 14719/2011 con il quale il Tribunale di
Roma determinava il contributo paterno per il mantenimento dei figli in € 2.050 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2011, reclamato in Corte d'Appello dalla e CP_1 confermato con provvedimento del 13/10/2014; nelle more, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 16/05/2013, era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. il quale si era trasferito e viveva stabilmente ad Abu Dhabi;
in Pt_1 data 26/06/2015 la signora promuoveva nuovo ricorso per la modifica delle CP_1 condizioni economiche, dolendosi delle spese aggravate dall'intervenuta malattia del figlio colpito da leucemia, procedimento che si concludeva con una pronuncia di Per_2 rigetto delle domande (decreto n. cronol. 22691/2016 del 04/08/2016 RG n. 9190/2015).
Tanto premesso, il sig. stabilitosi negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che, negli anni, la sua situazione reddituale era mutata in pejus, attese le accresciute esigenze familiari (aveva contratto nuovo matrimonio e aveva avuto altri due figli ( , 8/10/2006 e 19/11/2021); era altresì peggiorata la Per_3 Per_4 condizione di salute, che lo aveva costretto ad una progressiva riduzione dell'impegno lavorativo;
era infine diminuito il suo reddito. Il ricorrente chiedeva, dunque, fosse revocato l'assegno di mantenimento per il figlio e fosse disposta la riduzione Per_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio sino ad € 300 mensili. Per_2
Si costituiva in giudizio la signora la quale, opponendosi alla domanda di CP_1 modifica, ne chiedeva l'integrale rigetto in quanto infondata, rappresentando di contro che, dal 2016, la situazione tra le parti era rimasta immutata, non essendo sopraggiunti elementi tali da modificare l'attuale regime. Difatti, entrambi i figli e Per_1 Per_2 rispettivamente di 25 e 22 anni, non avevano ancora raggiunto la autosufficienza economica, non avendo ancora terminato il percorso di studi ( si era appena Per_1 laureato e intendeva proseguire gli studi, frequentando un Master di secondo livello alla
Luiss di Roma indirizzo Digital Marketing e Social Media Data, mentre intendeva Per_2 iscriversi al Corso di Laurea in design della moda presso AS RU).
Pertanto, parte resistente chiedeva, considerate le attuali esigenze dei due ragazzi e la complessiva situazione economica dei genitori, la conferma delle statuizioni vigenti, evidenziando che il mantenimento con la rivalutazione ISTAT era di ammontare pari ad
€ 2.576,58 complessive. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal in merito al Pt_1 peggioramento della condizione dei redditi e della situazione di salute.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta, è emerso che il sig. è pilota Pt_1 della compagnia aerea Etihad Airways con un reddito mensile netto dichiarato (ma non documentato) di circa € 11.800 (media dell'anno 2025), di cui € 7.500 mensili come compenso base e circa € 3.300 indennità/elargizione corrisposta per il proprio fondo pensione, somma peraltro nella sua piena disponibilità.
Il sig. che ha costituito un nuovo nucleo familiare e si è stabilito ad Abu Dhabi, Pt_1 dichiara di vivere in un immobile in locazione (canone di circa € 2.000 mensili circostanza non provata e contestata da parte resistente, che assume che parte del canone gli sarebbe rimborsato dal datore di lavoro).
Di contro, invece, la signora è impiegata come assistente informatico presso il CP_1
Ministero degli Interni, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.750 (per 13 mensilità), è proprietaria della casa dove abita unitamente ai due figli e Per_1 Per_2 gravata da mutuo di circa € 740 mensili. Si occupa in esclusiva dei figli, i quali non intrattengono alcuna relazione con il padre.
Analizzata la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla sola CP_1
, comparsa in udienza, (avendo il ricorrente esibito un documento attestante il suo
[...] impedimento a comparire), il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare in modo dettagliato la propria situazione reddituale, attuale (redditi annuali e buste paga, fondi e titoli) ed esistente al tempo della pronuncia del provvedimento di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere rappresentazioni, non supportate da adeguata documentazione.
Trattandosi di procedimento introdotto con il c.d. rito Cartabia, non può essere accolta la domanda di deposito di ulteriore documentazione.
In conseguenza di ciò, vista la insufficiente documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti, non vi sono i presupposti per ritenere che vi sia stato un peggioramento e una diminuzione della capacità reddituale del Pt_1
Anzi, esaminando i precedenti provvedimenti del tribunale si evince che l'assegno di mantenimento per i figli era stato determinato (e in seguito confermato) assumendo come parametro di riferimento redditi più esigui (€ 5500 per la sentenza di divorzio n.
8857/2009 ed € 9000 per il decreto 22691/2016 dell'04.08.2016).
Anche con riguardo alla situazione di salute, il non ha dato prova di circostanze Pt_1 peggiorative, né tantomeno ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare l'impossibilità o maggiore difficoltà a svolgere l'attività di pilota.
Quanto alla costituzione del nuovo nucleo familiare, recente è solo la nascita del secondo figlio, laddove la presenza della nuova compagna e il primo figlio erano antecedenti ai provvedimenti di questo tribunale di cui si chiede la modifica. Indimostrato è che il nuovo nucleo abbia comportato un depapeuramento, potendo in astratto aver determinato maggiori disponibilità qualora fossero confermate le risorse della moglie (documenti 3 e
4 allegati alla comparsa di costituzione di . CP_1
Al contrario, invece, la signora non ha modificato la propria situazione economico CP_1 patrimoniale, facendosi da sempre carico della gestione e cura dei figli in esclusiva.
Quanto ai figli non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta formulata dal sig. di revoca del contributo per il mantenimento di e di riduzione del Pt_1 Per_1 mantenimento per Per_2
(25 anni) ha terminato gli studi universitari, conseguendo laurea magistrale con Per_1 lode presso la facoltà di Economia all'Università di Tor Vergata, ha deciso di iscriversi ad un Master di secondo livello (che inizierà nel gennaio 2026 del costo di € 15.000/16.000 per la durata di un anno) presso l'Università Luiss indirizzo Digital
Marketing e Social Media Data, e non è ancora autonomo economicamente, anche se verosimilmente lo diventerà a breve.
Con riguardo al figlio (22 anni), dopo aver affrontato e superato gravi problemi Per_2 di salute (leucemia), ha dichiarato di voler proseguire i propri studi, iscrivendosi al Corso di Laurea in design della moda presso AS RU (costo annuo € 3.500). Pertanto, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di vita dei figli e Per_1 Per_2 vista la loro non autosufficienza economica, il Collegio rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti vigenti
Spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 55083/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- rigetta il ricorso di e per l'effetto conferma i provvedimenti vigenti Parte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IL LB RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa RT ZI Presidente
- dott.ssa IL LB Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 55083 del 2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Foschiani, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Tredicine, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 8857/09 del 10/04/2009 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio recependo l'accordo raggiunto delle parti con il quale veniva concordato l'affido dei figli (01/12/2000) e (26/01/2003) alla Per_1 Per_2 madre nonché un contributo per il loro mantenimento di complessivi € 2.000 mensili con decorrenza dal mese di agosto 2008 e la cessione alla signora a titolo di liquidazione una tantum della quota 25% dell'immobile in Roma via Viri n. 148/B; la sig.ra CP_1 iscriveva un procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio concluso con decreto n. 18980/2012 del 16/07/2012 RG n. 14719/2011 con il quale il Tribunale di
Roma determinava il contributo paterno per il mantenimento dei figli in € 2.050 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2011, reclamato in Corte d'Appello dalla e CP_1 confermato con provvedimento del 13/10/2014; nelle more, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 16/05/2013, era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. il quale si era trasferito e viveva stabilmente ad Abu Dhabi;
in Pt_1 data 26/06/2015 la signora promuoveva nuovo ricorso per la modifica delle CP_1 condizioni economiche, dolendosi delle spese aggravate dall'intervenuta malattia del figlio colpito da leucemia, procedimento che si concludeva con una pronuncia di Per_2 rigetto delle domande (decreto n. cronol. 22691/2016 del 04/08/2016 RG n. 9190/2015).
Tanto premesso, il sig. stabilitosi negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che, negli anni, la sua situazione reddituale era mutata in pejus, attese le accresciute esigenze familiari (aveva contratto nuovo matrimonio e aveva avuto altri due figli ( , 8/10/2006 e 19/11/2021); era altresì peggiorata la Per_3 Per_4 condizione di salute, che lo aveva costretto ad una progressiva riduzione dell'impegno lavorativo;
era infine diminuito il suo reddito. Il ricorrente chiedeva, dunque, fosse revocato l'assegno di mantenimento per il figlio e fosse disposta la riduzione Per_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio sino ad € 300 mensili. Per_2
Si costituiva in giudizio la signora la quale, opponendosi alla domanda di CP_1 modifica, ne chiedeva l'integrale rigetto in quanto infondata, rappresentando di contro che, dal 2016, la situazione tra le parti era rimasta immutata, non essendo sopraggiunti elementi tali da modificare l'attuale regime. Difatti, entrambi i figli e Per_1 Per_2 rispettivamente di 25 e 22 anni, non avevano ancora raggiunto la autosufficienza economica, non avendo ancora terminato il percorso di studi ( si era appena Per_1 laureato e intendeva proseguire gli studi, frequentando un Master di secondo livello alla
Luiss di Roma indirizzo Digital Marketing e Social Media Data, mentre intendeva Per_2 iscriversi al Corso di Laurea in design della moda presso AS RU).
Pertanto, parte resistente chiedeva, considerate le attuali esigenze dei due ragazzi e la complessiva situazione economica dei genitori, la conferma delle statuizioni vigenti, evidenziando che il mantenimento con la rivalutazione ISTAT era di ammontare pari ad
€ 2.576,58 complessive. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal in merito al Pt_1 peggioramento della condizione dei redditi e della situazione di salute.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta, è emerso che il sig. è pilota Pt_1 della compagnia aerea Etihad Airways con un reddito mensile netto dichiarato (ma non documentato) di circa € 11.800 (media dell'anno 2025), di cui € 7.500 mensili come compenso base e circa € 3.300 indennità/elargizione corrisposta per il proprio fondo pensione, somma peraltro nella sua piena disponibilità.
Il sig. che ha costituito un nuovo nucleo familiare e si è stabilito ad Abu Dhabi, Pt_1 dichiara di vivere in un immobile in locazione (canone di circa € 2.000 mensili circostanza non provata e contestata da parte resistente, che assume che parte del canone gli sarebbe rimborsato dal datore di lavoro).
Di contro, invece, la signora è impiegata come assistente informatico presso il CP_1
Ministero degli Interni, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.750 (per 13 mensilità), è proprietaria della casa dove abita unitamente ai due figli e Per_1 Per_2 gravata da mutuo di circa € 740 mensili. Si occupa in esclusiva dei figli, i quali non intrattengono alcuna relazione con il padre.
Analizzata la documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla sola CP_1
, comparsa in udienza, (avendo il ricorrente esibito un documento attestante il suo
[...] impedimento a comparire), il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare in modo dettagliato la propria situazione reddituale, attuale (redditi annuali e buste paga, fondi e titoli) ed esistente al tempo della pronuncia del provvedimento di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere rappresentazioni, non supportate da adeguata documentazione.
Trattandosi di procedimento introdotto con il c.d. rito Cartabia, non può essere accolta la domanda di deposito di ulteriore documentazione.
In conseguenza di ciò, vista la insufficiente documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti, non vi sono i presupposti per ritenere che vi sia stato un peggioramento e una diminuzione della capacità reddituale del Pt_1
Anzi, esaminando i precedenti provvedimenti del tribunale si evince che l'assegno di mantenimento per i figli era stato determinato (e in seguito confermato) assumendo come parametro di riferimento redditi più esigui (€ 5500 per la sentenza di divorzio n.
8857/2009 ed € 9000 per il decreto 22691/2016 dell'04.08.2016).
Anche con riguardo alla situazione di salute, il non ha dato prova di circostanze Pt_1 peggiorative, né tantomeno ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare l'impossibilità o maggiore difficoltà a svolgere l'attività di pilota.
Quanto alla costituzione del nuovo nucleo familiare, recente è solo la nascita del secondo figlio, laddove la presenza della nuova compagna e il primo figlio erano antecedenti ai provvedimenti di questo tribunale di cui si chiede la modifica. Indimostrato è che il nuovo nucleo abbia comportato un depapeuramento, potendo in astratto aver determinato maggiori disponibilità qualora fossero confermate le risorse della moglie (documenti 3 e
4 allegati alla comparsa di costituzione di . CP_1
Al contrario, invece, la signora non ha modificato la propria situazione economico CP_1 patrimoniale, facendosi da sempre carico della gestione e cura dei figli in esclusiva.
Quanto ai figli non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta formulata dal sig. di revoca del contributo per il mantenimento di e di riduzione del Pt_1 Per_1 mantenimento per Per_2
(25 anni) ha terminato gli studi universitari, conseguendo laurea magistrale con Per_1 lode presso la facoltà di Economia all'Università di Tor Vergata, ha deciso di iscriversi ad un Master di secondo livello (che inizierà nel gennaio 2026 del costo di € 15.000/16.000 per la durata di un anno) presso l'Università Luiss indirizzo Digital
Marketing e Social Media Data, e non è ancora autonomo economicamente, anche se verosimilmente lo diventerà a breve.
Con riguardo al figlio (22 anni), dopo aver affrontato e superato gravi problemi Per_2 di salute (leucemia), ha dichiarato di voler proseguire i propri studi, iscrivendosi al Corso di Laurea in design della moda presso AS RU (costo annuo € 3.500). Pertanto, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di vita dei figli e Per_1 Per_2 vista la loro non autosufficienza economica, il Collegio rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti vigenti
Spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 55083/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- rigetta il ricorso di e per l'effetto conferma i provvedimenti vigenti Parte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IL LB RT ZI