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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6807/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. La Spina Paolo;
-ricorrente- contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Odorizzi Marta e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.07.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320190003763713000, notificato il 26.6.2024 chiedendo: “1
– ritenere e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento de quo, nei limiti sopra detti, avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive relativa alla seconda e terza rata anno 2018 di cui all'avviso di addebito impugnato, stante l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione Commercianti CP_2
1 2 – in subordine, ritenere e dichiarare comunque non dovuti i predetti contributi stante che nell'anno 2015 la società Windoors srl, di cui il risultava amministratore, è stata Pt_1
dichiarata fallita, con conseguente cessazione dalla detta carica;
3 - in subordine, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito in questione;
4 - coerentemente, annullare l'avviso di addebito impugnato o, comunque, dichiararlo con qualsiasi altra forma, nullo o privo di efficacia giuridica;
5 - condannare l'Ente opposto al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_2
contendere per avere provveduto allo sgravio in autotutela dei crediti oggetto dell'avviso di addebito.
L'udienza del 16.01.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio dei crediti sottesi all'avviso opposto in giudizio, come documentato da
. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 4.1.2025, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, lo sgravio in autotutela dei crediti sottesi all'avviso di addebito opposto consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve
2 darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della CP_2
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 ( fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6807 /2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_2 nella misura già dimidiata, nella somma di € 450,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Catania, 17/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 16/01/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6807/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. La Spina Paolo;
-ricorrente- contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Odorizzi Marta e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.07.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320190003763713000, notificato il 26.6.2024 chiedendo: “1
– ritenere e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento de quo, nei limiti sopra detti, avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive relativa alla seconda e terza rata anno 2018 di cui all'avviso di addebito impugnato, stante l'illegittimità della iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione Commercianti CP_2
1 2 – in subordine, ritenere e dichiarare comunque non dovuti i predetti contributi stante che nell'anno 2015 la società Windoors srl, di cui il risultava amministratore, è stata Pt_1
dichiarata fallita, con conseguente cessazione dalla detta carica;
3 - in subordine, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito in questione;
4 - coerentemente, annullare l'avviso di addebito impugnato o, comunque, dichiararlo con qualsiasi altra forma, nullo o privo di efficacia giuridica;
5 - condannare l'Ente opposto al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_2
contendere per avere provveduto allo sgravio in autotutela dei crediti oggetto dell'avviso di addebito.
L'udienza del 16.01.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio dei crediti sottesi all'avviso opposto in giudizio, come documentato da
. CP_2
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 4.1.2025, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, lo sgravio in autotutela dei crediti sottesi all'avviso di addebito opposto consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve
2 darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della CP_2
soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 ( fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6807 /2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_2 nella misura già dimidiata, nella somma di € 450,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Catania, 17/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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