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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 531/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi l'avv. GIACALONE GIULIA, per parte ricorrente, l'avv. BOSCHERINI SERENA per resistente.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 531/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACALONE Parte_1 P.IVA_1
GIULIA, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 24 47023 CESENA presso il difensore avv. GIACALONE GIULIA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHERINI CP_1 C.F._1
SERENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti a questo Tribunale in funzione Parte_1
del Giudice del Lavoro, al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'allora dipendente, sig.ra pagina 2 di 5 , ex artt. 1175, 2104 e 2043 c.c., per aver indebitamente sottratto denaro appartenuto al CP_1
datore di lavoro durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, domandando conseguentemente la condanna alla restituzione della somma di € 15.137,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'8 novembre 2017 (data in cui Parte_1
apprendeva delle sottrazioni di denaro perpetrate dalla lavoratrice) al saldo effettivo, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
2.
All'esito dell'istruttoria le allegazioni e le istanze dell'azienda ricorrente sono rimaste indimostrate e quindi il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto dare atto che l'onere della prova in ordine ai denunciati ammanchi di denaro attribuiti alla condotta sottrattiva della ex dipendente gravava sull'azienda ricorrente.
La prova di tali ammanchi di cassa, così come quantificati da parte ricorrente, non è stata fornita.
Non rileva in tal senso la dichiarazione resa dal consulente aziendale che, Testimone_1
sentito come teste ha riferito di aver verificato la “mancata registrazione di ricevute” per circa 15.000,00, in un periodo non meglio circoscritto, ma tali ricevute asseritamente non registrate non sono state prodotte in giudizio, così come non sono stati prodotti i libri contabili aziendali.
In ogni caso, la mancata contabilizzazione di somme ricevute a titolo di corrispettivo non prova di per sé sola la sottrazione delle stesse, ben potendo l'omissione essere frutto di un errore del personale addetto alle operazioni contabili (e, quand'anche – come allegato da parte ricorrente ma contestato da parte resistente – tali operazioni fossero di competenza della sola non vi sono CP_1
allegazioni in termini di responsabilità per colpa della dipendente ai fini della domanda di condanna per cui è causa).
In ogni caso, e tale circostanza è dirimente, non è stata fornita la prova delle denunciate condotte sottrattive da parte della resistente . CP_1 pagina 3 di 5 Nessuno dei testimoni indotti da controparte ha confermato la circostanza che nella stanza oggetto di videoriprese fossero conservati dei contanti e che i dipendenti ne fossero a conoscenza – circostanza infatti contestata dalla ricorrente - e che fosse loro precluso l'accesso al locale, dove invece facevano ingresso, se del caso previa autorizzazione della titolare, per prelevare materiale di cancelleria quali faldoni per l'inserimento di documenti (cfr. dichiarazioni teste . Tes_2
L'asserita confessione resa in sede stragiudiziale dalla ex dipendente in ordine alle condotte appropriative, così come allegata in ricorso, non ha poi trovato conferma in giudizio.
Né la prova delle condotte di sottrazione può essere desunta dalle immagini riprese dalle videocamere collocate all'interno del ripostiglio, in quanto tali immagini danno evidenzia di un unico episodio avvenuto in data 16.11.2017, laddove la resistente distintamente viene ripresa nell'atto di prelevare soltanto una parte delle banconote di denaro rinvenute nel locale (€ 250,00, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente) per poi riporre le restanti banconote nella originaria collocazione.
Trattasi quindi di un unico episodio che comprova l'apprensione di una esigua somma – di certo non dell'intera somma oggetto di domanda di condanna – e che, in ogni caso, per le modalità con cui si è estrinsecata la condotta (prelievo parziale del contante presente) mal si concilia con un intento fraudolento di sottrazione ma semmai può effettivamente corrispondere all'esigenza – allegata a sua difesa dalla resistente - di assecondare la richiesta fatta dalla datrice di lavoro alla dipendente di prelevare del denaro per pagare un corriere.
In definitiva, in difetto di prova della condotta appropriativa della dipendente, la domanda di condanna dell'azienda ricorrente deve essere rigettata.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda e delle ragioni della decisione vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/06/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 531/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi l'avv. GIACALONE GIULIA, per parte ricorrente, l'avv. BOSCHERINI SERENA per resistente.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 531/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACALONE Parte_1 P.IVA_1
GIULIA, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 24 47023 CESENA presso il difensore avv. GIACALONE GIULIA
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHERINI CP_1 C.F._1
SERENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti a questo Tribunale in funzione Parte_1
del Giudice del Lavoro, al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell'allora dipendente, sig.ra pagina 2 di 5 , ex artt. 1175, 2104 e 2043 c.c., per aver indebitamente sottratto denaro appartenuto al CP_1
datore di lavoro durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, domandando conseguentemente la condanna alla restituzione della somma di € 15.137,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'8 novembre 2017 (data in cui Parte_1
apprendeva delle sottrazioni di denaro perpetrate dalla lavoratrice) al saldo effettivo, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
2.
All'esito dell'istruttoria le allegazioni e le istanze dell'azienda ricorrente sono rimaste indimostrate e quindi il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto dare atto che l'onere della prova in ordine ai denunciati ammanchi di denaro attribuiti alla condotta sottrattiva della ex dipendente gravava sull'azienda ricorrente.
La prova di tali ammanchi di cassa, così come quantificati da parte ricorrente, non è stata fornita.
Non rileva in tal senso la dichiarazione resa dal consulente aziendale che, Testimone_1
sentito come teste ha riferito di aver verificato la “mancata registrazione di ricevute” per circa 15.000,00, in un periodo non meglio circoscritto, ma tali ricevute asseritamente non registrate non sono state prodotte in giudizio, così come non sono stati prodotti i libri contabili aziendali.
In ogni caso, la mancata contabilizzazione di somme ricevute a titolo di corrispettivo non prova di per sé sola la sottrazione delle stesse, ben potendo l'omissione essere frutto di un errore del personale addetto alle operazioni contabili (e, quand'anche – come allegato da parte ricorrente ma contestato da parte resistente – tali operazioni fossero di competenza della sola non vi sono CP_1
allegazioni in termini di responsabilità per colpa della dipendente ai fini della domanda di condanna per cui è causa).
In ogni caso, e tale circostanza è dirimente, non è stata fornita la prova delle denunciate condotte sottrattive da parte della resistente . CP_1 pagina 3 di 5 Nessuno dei testimoni indotti da controparte ha confermato la circostanza che nella stanza oggetto di videoriprese fossero conservati dei contanti e che i dipendenti ne fossero a conoscenza – circostanza infatti contestata dalla ricorrente - e che fosse loro precluso l'accesso al locale, dove invece facevano ingresso, se del caso previa autorizzazione della titolare, per prelevare materiale di cancelleria quali faldoni per l'inserimento di documenti (cfr. dichiarazioni teste . Tes_2
L'asserita confessione resa in sede stragiudiziale dalla ex dipendente in ordine alle condotte appropriative, così come allegata in ricorso, non ha poi trovato conferma in giudizio.
Né la prova delle condotte di sottrazione può essere desunta dalle immagini riprese dalle videocamere collocate all'interno del ripostiglio, in quanto tali immagini danno evidenzia di un unico episodio avvenuto in data 16.11.2017, laddove la resistente distintamente viene ripresa nell'atto di prelevare soltanto una parte delle banconote di denaro rinvenute nel locale (€ 250,00, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente) per poi riporre le restanti banconote nella originaria collocazione.
Trattasi quindi di un unico episodio che comprova l'apprensione di una esigua somma – di certo non dell'intera somma oggetto di domanda di condanna – e che, in ogni caso, per le modalità con cui si è estrinsecata la condotta (prelievo parziale del contante presente) mal si concilia con un intento fraudolento di sottrazione ma semmai può effettivamente corrispondere all'esigenza – allegata a sua difesa dalla resistente - di assecondare la richiesta fatta dalla datrice di lavoro alla dipendente di prelevare del denaro per pagare un corriere.
In definitiva, in difetto di prova della condotta appropriativa della dipendente, la domanda di condanna dell'azienda ricorrente deve essere rigettata.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda e delle ragioni della decisione vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/06/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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