Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1963, n. 115
Articolo 2
Versione
15 marzo 1963
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.
Entrata in vigore il 15 marzo 1963