TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/02/2024, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 8109/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SuSAna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/02/2020, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28/09/2023, discussa nella Camera di ConSIlio del 7/02/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...]_1 C.F._1
(NA) il 02/11/1976, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERPAOLO PROVERBIO e
ELISABETTA MARCA , ed elettivamente domiciliato presso il primo come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. FOLLONI DEBORAH E presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con
Avvocato Federica Gabrielli , Curatore speciale dei minori, nominata con provvedimento del pagina 1 di 15 19.7.2022;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
11.6.2020
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, espletati gli incombenti di rito, assunte le opportune informazioni ed acquisite le prove che riterrà necessarie, previa emanazione dei provvedimenti urgenti che riterrà opportuni:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Castellammare di Stabia tra il Sig. e la Sig.ra in data 23.04.2001 Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia - n. 24 Parte
I, Serie A anno 2001;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
3) disporre l'assegnazione alla madre della casa coniugale, sita in SA AT SE – via Ferrandina,
12/A, perché la abiti con la figlia minore e la figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
Per_1 Per_2
4) prevedere che il padre possa tenere con sé il mercoledì, con pernottamento, prelevandola Per_1 all'uscita da scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina seguente, e nei giorni di vacanza dalle
13, prima di pranzo, con pernottamento, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre entro le 9.30 del mattino seguente, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
5) prevedere che il padre potrà altresì tenere con sé a weekend alternati, con le seguenti modalità: Per_1 durante il periodo scolastico, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
durante le vacanze dal venerdì alle 13 (prima di pranzo) al lunedì alle 9.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
6) prevedere che durante le festività Natalizie la figlia trascorrerà la settimana dal 23/12 al Per_1
pagina 2 di 15 30/12 compreso con un genitore, e la settimana dal 31/12 al 6/1 compreso con l'altro genitore, seguendo la regola dell'alternanza annuale, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
7) prevedere che durante le festività Pasquali si seguirà sempre la regola dell'alternanza annuale e che, in caso di eventuali ponti prossimi e/o collegati (ad esempio primo Maggio, 25 Aprile, ecc.…), gli stessi saranno di competenza del genitore che non avrà trascorso con la figlia minore le vacanze pasquali, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei
Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
8) prevedere che nel giorno del compleanno della figlia minore , ciascun genitore, a prescindere dal Per_1 fatto che la ricorrenza cada o meno su un giorno di propria competenza, avrà diritto di trascorrere mezza giornata con la figlia;
9) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé la figlia per almeno 15 Per_1 giorni consecutivi, comunicando alla madre il periodo di ferie prescelto entro il mese di maggio, che analogamente la madre la terrà con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi nello stesso periodo, comunicando al padre il periodo di ferie prescelto entro il mese di maggio, e che entrambi i genitori comunicheranno con anticipo eventuali viaggi all'estero, in questa e in altre eventuali occasioni;
o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
10) prevedere che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione Per_1 ed alla salute saranno assunte congiuntamente da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
11) disporre che i genitori facilitino le conversazioni telefoniche della figlia con il genitore Per_1 non presente in quel momento, impegnandosi, in caso di impossibilità a rispondere, a richiamare successivamente, e stabilire comunque delle fasce orarie di reperibilità, ovvero nel periodo scolastico dalle 19 alle 21 e in quello di vacanza dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21;
12) disporre che la madre faciliti i rapporti della figlia col padre, consentendogli – prendendo accordi Per_1 precisi di volta in volta – di tenere con sé la bambina, se quest'ultima lo vorrà, anche in periodi diversi da quelli prestabiliti o più lunghi, perché si rinsaldino i rapporti tra padre e figlia.
13) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in assenza di condizioni che giustifichino l'assegno divorzile;
14) disporre che il SInor versi alla GN , entro il giorno 7 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 contributo mensile per il mantenimento della figlia OR di € 450,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica della stessa;
pagina 3 di 15 15) disporre che il SInor versi direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 7 di Parte_1 Per_2 ogni mese, fino alla sua completa indipendenza economica, un contributo al mantenimento di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
16) disporre che i genitori contribuiscano, in ragione del 60% il padre e del 40% la madre, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia OR , secondo le specifiche previste dal Protocollo CNF, Per_1 da intendersi qui integralmente trascritto;
tutte le spese dovranno comunque essere documentate con idoneo giustificativo, e ciascuno dei coniugi dovrà rimborsare all'altro, a fronte della relativa documentazione giustificativa, le predette spese, laddove anticipate e previamente concordate.
- In via istruttoria, disporre CTU, specialistica al fine di individuare le risorse genitoriali e quindi le migliori modalità di collocamento della figlia OR e di frequentazione dei genitori, tenuto conto che gli stessi
Servizi Sociali competenti, nella loro relazione di aggiornamento depositata il 04/07 u.s., concludono che “Il
Servizio Sociale ribadisce la forte preoccupazione per lo stato di benessere psicologico di e per la sua Per_1 traiettoria di sviluppo, cha la vede oggi arroccata su una posizione di completa esclusione della figura paterna, in assenza di consistenti motivazioni”, e nella loro ultima relazione depositata il 12/09/2023, segnalano che ha annullato i due appuntamenti presi a luglio e a settembre per i colloqui mensili che le erano stati Per_1 proposti.
- Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
PER Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A) Nel merito: disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Per_1
SA AT SE Via Ferrandina n. 12/a; nulla sui diritti di visita e frequentazioni tra ed il Signor in considerazione della Per_1 Parte_1 permanente ed attuale chiusura della minore nei confronti del padre confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in SA AT SE;
(MI) – Via Ferrandina 12/a alla
Signora ove vivrà unitamente alle figlie e . Controparte_1 Per_2 Per_1 porre a carico di l'obbligo di versare a in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle due figlie ( e ) la Per_1 Per_2 somma complessiva di Euro 966,60= ( aggiornato con rivalutazione marzo 2023 ) pari ad Euro 483,30 per figlia, oltre rivalutazione Istat da calcolarsi a Marzo 2024 e oltre 60% delle spese extra assegno come da Linee
Guida della Corte d'Appello del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 In via subordinata, valuti il
Tribunale : pagina 4 di 15 porre a carico del Signor un assegno omnicomprensivo pari ad euro 1.500,00= ( 750,00= Parte_1 per figlia) oltre rivalutazione Istat esonerando, quindi, quest'ultimo ad ogni partecipazione relativamente alle spese straordinarie in favore delle figlie, in considerazione dell'attuale e persistente alta conflittualità tra le parti .
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge.
PER IL CURATORE SPECIALE AVV. GABRIELLI
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.04.2001 a Castellammare di Stabia tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia di annotare la sentenza.
Previa revoca dell'affido della minore all'Ente, Persona_3
DISPORRE l'affido congiunto di ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore.
DISPORRE il collocamento prevalente di presso la madre, disponendo incontri liberi padre e figlia da Per_1 concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre.
ASSEGNARE la casa coniugale sita in SA AT SE, Via Ferrandina 12/A, a Controparte_1 perché continui ad abitarvi con la figlia minore e con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente . Per_2
PORRE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 900,00 (Euro 450,00 per ciascuna Org figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici costo oltre al 60% delle spese extra assegno Org_2 come da Linee Guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese.
********************************************************************************
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio civile in Castellamare Parte_1 Controparte_1 di Stabia il 23/04/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia nell'anno
2001, atto n. 24, Parte I;
dal matrimonio sono nate le figlie in data 19.9.2001 e in data 22.9.2009; Per_2 Per_1 pagina 5 di 15 le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data 4.6.2015, omologato il 13.7.2015; con ricorso depositato in data 19.02.2020 il SI. adiva questo Tribunale chiedendo la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale;
diritto di visita per un giorno infrasettimanale con pernottamento e a week end alternati;
previsione di un contributo al mantenimento di e quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di complessivi € Per_1 Per_2
900,00 oltre al concorso nella misura del 60% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì disporsi la revoca del contributo al mantenimento della moglie, essendone venuti meno i presupposti e fissato, in sede di separazione, in € 300,00.
Rappresentava il ricorrente che dall'avvenuta separazione la SI.ra aveva da sempre ostacolato il CP_1 rapporto tra padre e figlie, escludendolo dalle decisioni di maggiore interesse, nonché derogando arbitrariamente al calendario visite, tanto che la figlia maggiore aveva interrotto ogni rapporto con il padre, mentre la Per_2 minore aveva con lo stesso un rapporto conflittuale. Per_1
Con memoria di costituzione depositata in data 24.11.2020 si costituiva in giudizio la SI.ra la CP_1 quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva la sospensione del dritto di visita della figlia , nonché il suo affido esclusivo, confermandosi, per il resto, quanto già statuito in sede di Per_1 separazione, ossia contributo al mantenimento per le figlie pari a complessivi € 900,00 oltre al concorso a carico di delle spese straordinarie al 60% e contributo a favore della nella misura di € 300,00. Parte_1 CP_1
Rappresentava la resistente che il reale motivo della conflittualità del rapporto tra ed il padre era Per_1 determinato dal comportamento minaccioso di quest'ultimo, manifestato ogni volta che la figlia non poteva recarsi da lui, tanto da ingenerare in un forte disagio. A detta della resistente la figlia veniva Per_1 continuamente posta sotto pressione allorchè non rispondeva alle telefonate del padre e le continue aggressioni verbali del padre verso la madre avevano creato nella minore un vero e proprio sentimento di intolleranza. Per tale ragione la SI.ra chiedeva la sospensione del diritto di visita almeno fino a quanto la minore non CP_1 sarebbe stata sentita dal Giudice.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 26.1.2021, il Presidente F.F. ha proceduto all'audizione delle parti – entrambe presenti – al fine di esperire il tentativo di conciliazione, che è fallito.
Il Presidente f.f., ritenuto indispensabile acquisire la relazione dei Servizi Sociali già delegati nel procedimento di VG n. 5236-2020, ne disponeva l'invio, rinviando all'udienza del 23.03.2021.
All'udienza tenutasi in data 23.03.2021, venivano nuovamente sentite le parti:
Con ordinanza del 25.03.2021, il Presidente f.f., preso atto del rifiuto delle figlie di vedere il padre, preso altresì atto che, stante l'adeguata situazione economica della SI.ra , l'assegno disposto in suo favore in CP_1 pagina 6 di 15 sede di separazione era da revocarsi;
considerata infine la situazione reddituale del SI. pressochè Parte_1 simile a quella vigente in costanza di separazione, così provvedeva: “1. conferma l'affido condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, in SA AT SE Via Ferrandina n.
12/A;
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in SA AT SE Via Ferrandina n. 12/A a
, la quale vi continuerà a vivere con le figlie;
3. incarica i servizi sociali di SA AT Controparte_1
SE, in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici dell' Ats competenti per territorio, di porre in essere tutti gli interventi necessari al nucleo familiare, di verificare con urgenza la possibilità di ripristinare i rapporti tra la minore ed il padre e di regolamentare, una volta verificatane la fattibilità, la frequentazione tra il padre nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore;
4.dispone che i servizi Sociali di SA Per_1
AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Ats, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avviino gli interventi di sostegno per la minore che dovessero risultare necessari, per il tempo ritenuto Per_1 necessario nel solo interesse del minore;
5.dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in Org collaborazione con i Servizi specialistici dell' territorialmente competenti, ciascuno per la parte di propria competenza, di garantire ai genitori gli interventi di sostegno loro necessari ed ai quali essi si dichiarino disponibili;
6. dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di
SA NO SE (luogo di residenza del padre) svolgano un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria Competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
7. dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE e di SA NO SE inviino a questo Giudice una relazione in ordine agli incarichi espletati entro la data del 22.9.2021; 8.pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto delle due figlie la somma complessiva di euro 900,00 (pari ad euro 450,00 Org per figlia), oltre rivalutazione monetaria oltre al 60% delle spese extra assegno come da Linee Guida della
Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017”; quindi, il Presidente f.f. nominava giudice istruttore sè stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 30.9.2021;
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 2.4.2021; all'udienza di prima comparizione la resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il ricorrente si associava;
in data 30.09.2021 veniva pertanto pronunciata sentenza parziale di divorzio;
pagina 7 di 15 alla successiva udienza del 24.02.2022 venivano confermati tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
SA AT SE (in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE, luogo di residenza del padre) e veniva disposto un intervento educativo domiciliare ed un intervento psicoterapeutico per IC.
All'udienza del 14.07.2022 venivano nuovamente sentite le parti ed emergeva la permanenza di una forte conflittualità tra i genitori e l'assenza di qualsivoglia capacità di dialogo. Il SI. dichiarava di non Parte_1 aver più visto e ciò, nonostante gli sforzi dei servizi del AT SE: tanto Per_1 Org_4 emergeva dalla relazione dei servizi del 18.01.2022. Gli incontri con il padre in spazio neutro iniziati nel mese di settembre 2021, si erano infatti interrotti ad ottobre per rifiuto di , senza tuttavia un apparente motivo. Per_1
Nella citata relazione, il servizio, in accordo con gli altri operatori, non rilevava tuttavia preoccupazioni o situazioni di pregiudizio tali da portare alla chiusura della relazione tra ed il padre ed esprimeva una Per_1 forte preoccupazione rispetto allo sviluppo della ragazza in una condizione di “eliminazione” della figura paterna senza alcuna grave o concreta motivazione rilevata.
Con ordinanza del 19.07.2022, il G.I., preso atto delle risultanze della relazione prodotta, così disponeva;
1.affida ex art. 333 c.c. la figlia minore nata in data [...], e residente con la madre in Persona_3
SA AT SE Via Ferrandina n. 12/A, al comune di residenza (allo stato Comune di SA AT
SE) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;
2.dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
3.dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, allo stato in SA AT
SE Via Ferrandina n. 12/A, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.incarica l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, allo stato in Spazio
Neutro e con modalità osservate, con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e, quando ve ne saranno i presupposti di disporne un graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica del minore;
5.incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di garantire con urgenza a previa opportuna Per_1 valutazione psicodiagnostica un intervento di sostegno psicoterapico, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
pagina 8 di 15 6.incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire previa opportuna valutazione psicodiagnostica gli interventi di sostegno alla genitorialità e psicoterapici loro necessari vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica l'Ente Affidatario di dare avvio ad una attività di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre, ove IC vive;
8.incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente a questa Autorità eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9.prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della Asst e di attenersi alle prescrizioni e indicazioni degli stessi, altresì invitandoli ad intraprendere e proseguire per il tempo ritenuto necessario dagli operatori i percorsi di sostegno psicoterapeutico loro suggeriti;
10.avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici dell'ASST potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
11. nomina curatore speciale della minore l'avv Federica Gabrielli, alla quale deve essere Persona_3 assegnato termine per costituirsi fino al 9.9.2022, salva la possibilità per il curatore di chiedere ulteriore termine per depositare una seconda memoria anche istruttoria;
12. dispone che l'Ente Affidatario invii a questo Tribunale una relazione (comprensiva dell'indagine psicodiagnostica) entro la data del 15.12.2022
Con comparsa del 5.09.2022 si costituiva in giudizio il curatore speciale ritenendo pienamente rispondenti agli interessi della minore i provvedimenti provvisori assunti dal G.I. in data 19.07.2022.
Veniva quindi attivato dall'ente un intervento educativo per al fine al fine di aiutarla a riprendere i Per_1 rapporti con il padre, ma stante la sua persistenza al rifiuto, per la minore veniva programmato un incontro con la psicologa del Servizio.
Veniva fissata udienza al 20.01.2023 per l'ascolto di , la quale dichiarava: Per_1
“Mi chiamo e sono nata il [...], ho 13 anni e faccio la terza media a SA AT Persona_3 dove abito. A scuola va bene, non capisco molto lo spagnolo, ma il resto sì. Quest'anno ho gli esami, dobbiamo portare una ricerca e fare collegamenti di tutti le materie, ma ci sono alcune materie come le lingue, matematica e italiano per le quali dobbiamo fare la prova scritta. Per lo spagnolo non hanno ancora deciso se la prova sarà
pagina 9 di 15 scritta o orale. Per la ricerca ci hanno conSIliato di scegliere qualcosa di originale così i prof hanno meno domande da farci.
Io vivo a SA AT. Non ho tanta voglia di vedere mio PA perché ha fatto cose in passato che mi hanno infastidito, per esempio quando ero più piccola noi eravamo andati a fare un viaggio con la nave, non era una crociera, e al ritorno da questo viaggio, che avevamo fatto non solo con PA ma anche con dei suoi amici di lavoro e altri che conoscevo che avevano figli della mia età, non ricordo bene come è successo, ma mentre stavamo scendendo dalla nave ad un certo punto non ho visto più mio PA, mi sono spaventata e messa a piangere, e due SInori mi avevano trovato e hanno aspettato con me, la cosa che mi ha dato fastidio è che non è tornato mio padre a riprendermi ma un fratello del suo collega, non ricordo quanti anni avevo, ero alle elementari. La mamma non c'era, erano già separati. Questo è uno dei tanti fatti che mi hanno infastidito, ma anche semplicemente quando io per esempio dovevo andare a settimane alterne da lui, se a volte non volevo andare lui si arrabbiava e mi diceva che dovevo andare perché era la sua settimana, mi faceva sentire in errore e questo mi ha dato fastidio. Anche perché succedeva frequentemente. Negli anni succedevano queste cose, delle volte ha anche chiamato i carabinieri perché io non volevo andare. Oltre tutto a volte i carabinieri non li chiamava dicendogli cose reali, ma dicendo che era mamma che non voleva farci uscire, mi ricordo ad esempio che una sera che dovevo andarci ma non volevo ad un certo punto è arrivato all'improvviso un carabiniere e né io né mamma stavamo capendo cosa stava succedendo.
La mamma non mi dice niente, mi dice che se ci voglio andare per lei non è un problema, che se un giorno mi venisse voglia di vederlo lei mi accompagnerebbe.
Mi ricordo anche una altra volta che sempre perché io non volevo andarci lui era salito nel nostro palazzo, qualcuno gli aveva aperto la porta, e si era messo fuori dal nostro portone urlando di farlo entrare, e mia madre gli diceva di stare calmo che c'erano anche i vicini, mamma aveva aperto un po' la porta e PA ha messo un piede per non farla chiudere più. Io adesso non lo vedo mai, non lo sento e non voglio farlo. Non ho voglia neanche di vederlo per andare a prendere un gelato, mi viene una sorta di ansia quando so che devo vederlo, come martedì scorso che eravamo d'accordo con l'educatrice per vederlo e alla fine non l'ho visto. L'educatrice
è simpatica, viene a casa tutti i martedì di solito. Non noto così tante differenze nella sua presenza, non mi importa molto che ci sia o meno, non ne sento il bisogno, non abbiamo un brutto rapporto, è simpatica. Ogni tanto stiamo a parlare a casa, una volta siamo andate a fare una passeggiata e al Comune, perché dovevo parlare con un assistente sociale credo. Adesso che è inverno stiamo per lo più a casa. lavora e si sta Per_4 mettendo da parte dei soldi per viaggiare, adesso dovrebbe andare con il ragazzo a Lussemburgo. Non so cosa faccia esattamente, qualcosa che ha a che fare con il marketing. Il prossimo anno farò il liceo artistico, come prima scelta ho messo il , e poi il sono brava e mi piace molto. Per_5 Pt_2
pagina 10 di 15 Ricordo che una volta che sono andata a casa da mio padre e mi sono ritrovata a casa una sua compagna che viveva lì da lui, nessuno mi aveva avvertito e io ci ho dovuto convivere, per me era una sconosciuta, mi sono molto arrabbiata.
Mio padre fin da quando ero piccola cercava sempre di cambiare il mio pensiero, per esempio mi piaceva disegnare e anziché che comprarmi cose artistiche mi comprava giochi matematici, ma io non ero interessata, mi voleva cambiare. Sul liceo artistico non mi ha detto nulla, anche perché non ci parlo. Neanche Per_2 vede PA. Lei ha smesso di andarci da quando io era piccola, ero io a volte a pregarla di venire con me. Io ho smesso di vederlo nel 2020, con la quarantena e non ho nessuna voglia di vederlo, al pensiero mi viene l'ansia.
Non escludo magari che quando sarò più grande vorrò vederlo, ma adesso zero. La mamma cerca di non obbligarmi a vederlo, mi dice solo che se voglio non ci sono problemi”.
Al termine dell'audizione, il G.I. confermava tutti gli incarichi già affidati all'ente con particolare attenzione all'avvio di un supporto psicoterapeutico e la continuazione dell'assistenza domiciliare.
I procuratori delle parti non chiedevano termini per il deposito di memorie istruttorie, nè il ricorrente reiterava la richiesta di CTU formulata nel ricorso introduttivo;
la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 28.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Veniva depositata l'ultima relazione dei servizi in data 4.07.2023 ove gli stessi davano atto della chiusura degli interventi di assistenza domiciliare e di quello psicologico avviato nel mese di febbraio del 2023 alla luce delle forti resistenze di . Veniva altresì posto in rilievo l'atteggiamento scarsamente collaborativo della SI.ra Per_1
nel portare avanti il progetto con finalità di ricostituire il rapporto tra padre e figlia. dal CP_1 Per_1 canto suo continuava ad esprimere un netto rifiuto a riprendere i contatti con il padre. Il Servizio cercava di far comprendere alla SI.ra l'importanza di un suo ruolo attivo per favorire il riavvicinamento della CP_1 figlia al padre, ma senza risultato. Il SI. , pur avendo mantenuto un comportamento collaborativo e Parte_1 rispettoso verso , si è mostrato rassegnato ai persistenti rifiuti della figlia;
ha concluso affermando di Per_1 accettare la situazione “così com'è” purchè fosse serena. Per_1
Il Servizio, in particolare, così concludeva: “il servizio scrivente ribadisce la forte preoccupazione per lo stato di benessere psicologico di e per la sua traiettoria di sviluppo, che la vede oggi arroccata su una Per_1 posizione di completa esclusione della figura paterna, in assenza di consistenti motivazioni. Al contempo si segnala l'indisponibilità della SI.ra nel condividere la progettualità posta in essere dal Servizio, CP_1 nell'ottica di un suo coinvolgimento attivo nel riavvicinamento di al padre. Nonostante la GN si sia Per_1 resa sempre formalmente disponibile, pare non esprimere mai chiaramente ciò che pensa o prova realmente in merito alla situazione. Il dato oggettivo è che non si è mai registrata una corrispondenza tra le intenzioni e le azioni. A quanto risulta al Servizio inoltre il SI. prosegue il suo percorso di supporto psicologico Parte_1 mentre la SI.ra ad oggi dichiara di non svolgere alcun percorso, non ritenendolo necessario. In CP_1 pagina 11 di 15 questo contesto e alla luce dei numerosi tentativi messi in atto, si ritiene che il Servizio non abbia più un reale margine di lavoro e che anzi rischi di diventare un elemento iatrogeno. Si ritiene pertanto necessario ripristinare la responsabilità genitoriale di entrambi, rimuovendo l'affido di all'Ente. L'affido Per_1 congiunto potrebbe rappresentare un forte richiamo alla responsabilità di entrambe le figure genitoriali, che hanno gli stessi diritti e doveri. Si valuta infatti che non vi siano elementi di pregiudizio da parte dell'uno o dell'altro genitore tali da presupporre un affido esclusivo. Si rappresenta invece un importante elemento di pregiudizio nel permanere di una conflittualità e di una polarizzazione nella relazione tra i due genitori e
. In ultimo si ritiene opportuno che i genitori intraprendano un serio e massiccio percorso di Per_1 mediazione, volto a sostenerli nell'esercitare la loro genitorialità in modo congiunto”
All'udienza del 28.09.2023, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 7.02.2024……….
La domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata in data 30 settembre
2021 sentenza parziale n.8149/21 di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, pubblicata in data
11 ottobre 2021.
La responsabilità genitoriale
In ordine al regime di affido della figlia minore , sia il SI. che la SI.ra , a Per_1 Parte_1 CP_1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Anche il curatore speciale ha concluso chiedendo la revoca dell'affido di all'Ente e l'affido congiunto ai genitori. Per_1
Dalle relazioni redatte dai servizi incaricati non sono emersi elementi realmente ostativi rispetto ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Anzi, nella relazione del 4.07.2023, il Servizio ritiene necessario ripristinare la responsabilità genitoriale di e , rimuovendo l'affido di all'Ente. Parte_1 CP_1 Per_1
L'affido congiunto, secondo la valutazione del Servizio, potrebbe infatti rappresentare un forte richiamo alla responsabilità di entrambe le figure genitoriali, che hanno gli stessi diritti e doveri.
Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi questo Tribunale di revocare l'affido all'Ente e di accogliere la domanda di affido condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre cui pertanto Per_1 resterà assegnata la casa familiare. Tuttavia non può non tenersi conto della volontà manifestata da , sia Per_1 durante gli incontri con il Servizio che in sede di udienza, di non voler, allo stato, avere alcun contatto con il padre. Questo Tribunale pertanto, auspicando che i genitori migliorino la capacità di condividere la genitorialità intesa come capacità di comunicare rispetto alla figlia e che la stessa possa, anche grazie ad un intervento fattivo pagina 12 di 15 della madre, con il tempo riavvicinarsi al padre, dispone incontri liberi tra padre e figlia da concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la medesima somma concordata in sede di separazione consensuale, pari a complessivi € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) oltre al concorso nella misura del 60% delle spese straordinarie. Da un'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge una situazione reddituale pressochè simile a quella sussistente al tempo della separazione (sul punto si rinvia alla lettura delle dichiarazioni dei redditi di : nel 2015 reddito complessivo euro 61.883, nel 2016 reddito complessivo euro 69.000,00, Parte_1 nel 2019 euro 72.640,00, nel 2020 euro 71.287, nel 2021 euro 66.115,00 e nel 2022 euro 66.467,00).
Parte resistente ha dichiarato nel 2019 un reddito annuo complessivo di euro 44.000,00, nel 2020 di euro 31.803, nel 2021 di euro 12.561,00 e nel 2022 di euro 828,00. La resistente nelle proprie conclusioni ha chiesto un contributo al mantenimento delle figlie, da porsi a carico del padre, per l'importo complessivo di euro 966,60=
(pari all'importo di € 900,00 aggiornato con rivalutazione marzo 2023) di cui euro 483,30 per figlia, oltre al 60% delle spese extra assegno.
In punto mantenimento dei minori le parti hanno quindi formulato la medesima domanda che questo Tribunale reputa meritevole di accoglimento ritenendo congruo l'importo già stabilito in sede di separazione e confermato in sede di udienza presidenziale.
Quanto al contributo al mantenimento della SI.ra , considerata la situazione economica come sopra CP_1 esposta, ritiene questo Tribunale di confermare la revoca dell'assegno previsto in sede di separazione, non ricorrendone più i presupposti. Peraltro anche la stessa resistente non ha più reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Spese di lite
Le spese di giudizio, vista la reciproca soccombenza e la natura necessaria della sentenza sullo status, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide;
1) REVOCA l'affido della minore all'Ente territorialmente competente;
Per_1
2) AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali pagina 13 di 15 ed aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta la figlia si troverà;
3) DISPONE incontri liberi tra padre e figlia da concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre;
4) DISPONE che la casa ex coniugale, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, rimanga assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda e correda, affinché vi abiti con le figlie;
5) DISPONE che continui a contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo alla Parte_1 madre collocataria l'importo mensile complessivo di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione
(prima rivalutazione marzo 2022), per dodici mensilità, da versarsi tramite bonifico bancario e in via Org_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento delle figlie tenendo a suo carico il 60% delle loro spese straordinarie nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Milano, vale a dire secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti SAitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets SAitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_5 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_5
[...]
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture " private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti SAitari non erogati dal
, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_5 Organizzazione_5 farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 14 di 15 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli,
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) REVOCA il contributo al mantenimento in favore della SI.ra , CP_1
7) SPESE di lite compensate
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali
Cosi deciso, in Milano il 7 febbraio 2024
. IL PRESIDENTE REL EST
Dott.ssa SuSAna Terni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SuSAna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/02/2020, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 28/09/2023, discussa nella Camera di ConSIlio del 7/02/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...]_1 C.F._1
(NA) il 02/11/1976, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERPAOLO PROVERBIO e
ELISABETTA MARCA , ed elettivamente domiciliato presso il primo come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. FOLLONI DEBORAH E presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con
Avvocato Federica Gabrielli , Curatore speciale dei minori, nominata con provvedimento del pagina 1 di 15 19.7.2022;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
11.6.2020
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, espletati gli incombenti di rito, assunte le opportune informazioni ed acquisite le prove che riterrà necessarie, previa emanazione dei provvedimenti urgenti che riterrà opportuni:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Castellammare di Stabia tra il Sig. e la Sig.ra in data 23.04.2001 Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia - n. 24 Parte
I, Serie A anno 2001;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
3) disporre l'assegnazione alla madre della casa coniugale, sita in SA AT SE – via Ferrandina,
12/A, perché la abiti con la figlia minore e la figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
Per_1 Per_2
4) prevedere che il padre possa tenere con sé il mercoledì, con pernottamento, prelevandola Per_1 all'uscita da scuola e riaccompagnandola a scuola la mattina seguente, e nei giorni di vacanza dalle
13, prima di pranzo, con pernottamento, riaccompagnandola presso l'abitazione della madre entro le 9.30 del mattino seguente, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
5) prevedere che il padre potrà altresì tenere con sé a weekend alternati, con le seguenti modalità: Per_1 durante il periodo scolastico, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
durante le vacanze dal venerdì alle 13 (prima di pranzo) al lunedì alle 9.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
6) prevedere che durante le festività Natalizie la figlia trascorrerà la settimana dal 23/12 al Per_1
pagina 2 di 15 30/12 compreso con un genitore, e la settimana dal 31/12 al 6/1 compreso con l'altro genitore, seguendo la regola dell'alternanza annuale, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
7) prevedere che durante le festività Pasquali si seguirà sempre la regola dell'alternanza annuale e che, in caso di eventuali ponti prossimi e/o collegati (ad esempio primo Maggio, 25 Aprile, ecc.…), gli stessi saranno di competenza del genitore che non avrà trascorso con la figlia minore le vacanze pasquali, o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei
Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
8) prevedere che nel giorno del compleanno della figlia minore , ciascun genitore, a prescindere dal Per_1 fatto che la ricorrenza cada o meno su un giorno di propria competenza, avrà diritto di trascorrere mezza giornata con la figlia;
9) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé la figlia per almeno 15 Per_1 giorni consecutivi, comunicando alla madre il periodo di ferie prescelto entro il mese di maggio, che analogamente la madre la terrà con sé per un periodo di 15 giorni consecutivi nello stesso periodo, comunicando al padre il periodo di ferie prescelto entro il mese di maggio, e che entrambi i genitori comunicheranno con anticipo eventuali viaggi all'estero, in questa e in altre eventuali occasioni;
o regolamentare diversamente la frequentazione tra genitori e figlia, in esito alla valutazione dei Servizi Sociali incaricati e dell'eventuale CTU;
10) prevedere che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione Per_1 ed alla salute saranno assunte congiuntamente da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
11) disporre che i genitori facilitino le conversazioni telefoniche della figlia con il genitore Per_1 non presente in quel momento, impegnandosi, in caso di impossibilità a rispondere, a richiamare successivamente, e stabilire comunque delle fasce orarie di reperibilità, ovvero nel periodo scolastico dalle 19 alle 21 e in quello di vacanza dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21;
12) disporre che la madre faciliti i rapporti della figlia col padre, consentendogli – prendendo accordi Per_1 precisi di volta in volta – di tenere con sé la bambina, se quest'ultima lo vorrà, anche in periodi diversi da quelli prestabiliti o più lunghi, perché si rinsaldino i rapporti tra padre e figlia.
13) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in assenza di condizioni che giustifichino l'assegno divorzile;
14) disporre che il SInor versi alla GN , entro il giorno 7 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 contributo mensile per il mantenimento della figlia OR di € 450,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica della stessa;
pagina 3 di 15 15) disporre che il SInor versi direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 7 di Parte_1 Per_2 ogni mese, fino alla sua completa indipendenza economica, un contributo al mantenimento di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
16) disporre che i genitori contribuiscano, in ragione del 60% il padre e del 40% la madre, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia OR , secondo le specifiche previste dal Protocollo CNF, Per_1 da intendersi qui integralmente trascritto;
tutte le spese dovranno comunque essere documentate con idoneo giustificativo, e ciascuno dei coniugi dovrà rimborsare all'altro, a fronte della relativa documentazione giustificativa, le predette spese, laddove anticipate e previamente concordate.
- In via istruttoria, disporre CTU, specialistica al fine di individuare le risorse genitoriali e quindi le migliori modalità di collocamento della figlia OR e di frequentazione dei genitori, tenuto conto che gli stessi
Servizi Sociali competenti, nella loro relazione di aggiornamento depositata il 04/07 u.s., concludono che “Il
Servizio Sociale ribadisce la forte preoccupazione per lo stato di benessere psicologico di e per la sua Per_1 traiettoria di sviluppo, cha la vede oggi arroccata su una posizione di completa esclusione della figura paterna, in assenza di consistenti motivazioni”, e nella loro ultima relazione depositata il 12/09/2023, segnalano che ha annullato i due appuntamenti presi a luglio e a settembre per i colloqui mensili che le erano stati Per_1 proposti.
- Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
PER Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A) Nel merito: disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Per_1
SA AT SE Via Ferrandina n. 12/a; nulla sui diritti di visita e frequentazioni tra ed il Signor in considerazione della Per_1 Parte_1 permanente ed attuale chiusura della minore nei confronti del padre confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in SA AT SE;
(MI) – Via Ferrandina 12/a alla
Signora ove vivrà unitamente alle figlie e . Controparte_1 Per_2 Per_1 porre a carico di l'obbligo di versare a in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle due figlie ( e ) la Per_1 Per_2 somma complessiva di Euro 966,60= ( aggiornato con rivalutazione marzo 2023 ) pari ad Euro 483,30 per figlia, oltre rivalutazione Istat da calcolarsi a Marzo 2024 e oltre 60% delle spese extra assegno come da Linee
Guida della Corte d'Appello del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 In via subordinata, valuti il
Tribunale : pagina 4 di 15 porre a carico del Signor un assegno omnicomprensivo pari ad euro 1.500,00= ( 750,00= Parte_1 per figlia) oltre rivalutazione Istat esonerando, quindi, quest'ultimo ad ogni partecipazione relativamente alle spese straordinarie in favore delle figlie, in considerazione dell'attuale e persistente alta conflittualità tra le parti .
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge.
PER IL CURATORE SPECIALE AVV. GABRIELLI
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.04.2001 a Castellammare di Stabia tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia di annotare la sentenza.
Previa revoca dell'affido della minore all'Ente, Persona_3
DISPORRE l'affido congiunto di ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore.
DISPORRE il collocamento prevalente di presso la madre, disponendo incontri liberi padre e figlia da Per_1 concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre.
ASSEGNARE la casa coniugale sita in SA AT SE, Via Ferrandina 12/A, a Controparte_1 perché continui ad abitarvi con la figlia minore e con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente . Per_2
PORRE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 900,00 (Euro 450,00 per ciascuna Org figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici costo oltre al 60% delle spese extra assegno Org_2 come da Linee Guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese.
********************************************************************************
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio civile in Castellamare Parte_1 Controparte_1 di Stabia il 23/04/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia nell'anno
2001, atto n. 24, Parte I;
dal matrimonio sono nate le figlie in data 19.9.2001 e in data 22.9.2009; Per_2 Per_1 pagina 5 di 15 le parti si sono separate consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale in data 4.6.2015, omologato il 13.7.2015; con ricorso depositato in data 19.02.2020 il SI. adiva questo Tribunale chiedendo la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale;
diritto di visita per un giorno infrasettimanale con pernottamento e a week end alternati;
previsione di un contributo al mantenimento di e quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di complessivi € Per_1 Per_2
900,00 oltre al concorso nella misura del 60% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì disporsi la revoca del contributo al mantenimento della moglie, essendone venuti meno i presupposti e fissato, in sede di separazione, in € 300,00.
Rappresentava il ricorrente che dall'avvenuta separazione la SI.ra aveva da sempre ostacolato il CP_1 rapporto tra padre e figlie, escludendolo dalle decisioni di maggiore interesse, nonché derogando arbitrariamente al calendario visite, tanto che la figlia maggiore aveva interrotto ogni rapporto con il padre, mentre la Per_2 minore aveva con lo stesso un rapporto conflittuale. Per_1
Con memoria di costituzione depositata in data 24.11.2020 si costituiva in giudizio la SI.ra la CP_1 quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedeva la sospensione del dritto di visita della figlia , nonché il suo affido esclusivo, confermandosi, per il resto, quanto già statuito in sede di Per_1 separazione, ossia contributo al mantenimento per le figlie pari a complessivi € 900,00 oltre al concorso a carico di delle spese straordinarie al 60% e contributo a favore della nella misura di € 300,00. Parte_1 CP_1
Rappresentava la resistente che il reale motivo della conflittualità del rapporto tra ed il padre era Per_1 determinato dal comportamento minaccioso di quest'ultimo, manifestato ogni volta che la figlia non poteva recarsi da lui, tanto da ingenerare in un forte disagio. A detta della resistente la figlia veniva Per_1 continuamente posta sotto pressione allorchè non rispondeva alle telefonate del padre e le continue aggressioni verbali del padre verso la madre avevano creato nella minore un vero e proprio sentimento di intolleranza. Per tale ragione la SI.ra chiedeva la sospensione del diritto di visita almeno fino a quanto la minore non CP_1 sarebbe stata sentita dal Giudice.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 26.1.2021, il Presidente F.F. ha proceduto all'audizione delle parti – entrambe presenti – al fine di esperire il tentativo di conciliazione, che è fallito.
Il Presidente f.f., ritenuto indispensabile acquisire la relazione dei Servizi Sociali già delegati nel procedimento di VG n. 5236-2020, ne disponeva l'invio, rinviando all'udienza del 23.03.2021.
All'udienza tenutasi in data 23.03.2021, venivano nuovamente sentite le parti:
Con ordinanza del 25.03.2021, il Presidente f.f., preso atto del rifiuto delle figlie di vedere il padre, preso altresì atto che, stante l'adeguata situazione economica della SI.ra , l'assegno disposto in suo favore in CP_1 pagina 6 di 15 sede di separazione era da revocarsi;
considerata infine la situazione reddituale del SI. pressochè Parte_1 simile a quella vigente in costanza di separazione, così provvedeva: “1. conferma l'affido condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, in SA AT SE Via Ferrandina n.
12/A;
2. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in SA AT SE Via Ferrandina n. 12/A a
, la quale vi continuerà a vivere con le figlie;
3. incarica i servizi sociali di SA AT Controparte_1
SE, in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici dell' Ats competenti per territorio, di porre in essere tutti gli interventi necessari al nucleo familiare, di verificare con urgenza la possibilità di ripristinare i rapporti tra la minore ed il padre e di regolamentare, una volta verificatane la fattibilità, la frequentazione tra il padre nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore;
4.dispone che i servizi Sociali di SA Per_1
AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Ats, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, avviino gli interventi di sostegno per la minore che dovessero risultare necessari, per il tempo ritenuto Per_1 necessario nel solo interesse del minore;
5.dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE (luogo di residenza del padre) ed in Org collaborazione con i Servizi specialistici dell' territorialmente competenti, ciascuno per la parte di propria competenza, di garantire ai genitori gli interventi di sostegno loro necessari ed ai quali essi si dichiarino disponibili;
6. dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE in collaborazione con i Servizi Sociali di
SA NO SE (luogo di residenza del padre) svolgano un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria Competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
7. dispone che i Servizi Sociali di SA AT SE e di SA NO SE inviino a questo Giudice una relazione in ordine agli incarichi espletati entro la data del 22.9.2021; 8.pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto delle due figlie la somma complessiva di euro 900,00 (pari ad euro 450,00 Org per figlia), oltre rivalutazione monetaria oltre al 60% delle spese extra assegno come da Linee Guida della
Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017”; quindi, il Presidente f.f. nominava giudice istruttore sè stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 30.9.2021;
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 2.4.2021; all'udienza di prima comparizione la resistente chiedeva la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il ricorrente si associava;
in data 30.09.2021 veniva pertanto pronunciata sentenza parziale di divorzio;
pagina 7 di 15 alla successiva udienza del 24.02.2022 venivano confermati tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
SA AT SE (in collaborazione con i Servizi Sociali di SA NO SE, luogo di residenza del padre) e veniva disposto un intervento educativo domiciliare ed un intervento psicoterapeutico per IC.
All'udienza del 14.07.2022 venivano nuovamente sentite le parti ed emergeva la permanenza di una forte conflittualità tra i genitori e l'assenza di qualsivoglia capacità di dialogo. Il SI. dichiarava di non Parte_1 aver più visto e ciò, nonostante gli sforzi dei servizi del AT SE: tanto Per_1 Org_4 emergeva dalla relazione dei servizi del 18.01.2022. Gli incontri con il padre in spazio neutro iniziati nel mese di settembre 2021, si erano infatti interrotti ad ottobre per rifiuto di , senza tuttavia un apparente motivo. Per_1
Nella citata relazione, il servizio, in accordo con gli altri operatori, non rilevava tuttavia preoccupazioni o situazioni di pregiudizio tali da portare alla chiusura della relazione tra ed il padre ed esprimeva una Per_1 forte preoccupazione rispetto allo sviluppo della ragazza in una condizione di “eliminazione” della figura paterna senza alcuna grave o concreta motivazione rilevata.
Con ordinanza del 19.07.2022, il G.I., preso atto delle risultanze della relazione prodotta, così disponeva;
1.affida ex art. 333 c.c. la figlia minore nata in data [...], e residente con la madre in Persona_3
SA AT SE Via Ferrandina n. 12/A, al comune di residenza (allo stato Comune di SA AT
SE) con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;
2.dispone pertanto che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere assunte in autonomia dalla madre quale genitore che accudisce il figlio nella quotidianità;
3.dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, allo stato in SA AT
SE Via Ferrandina n. 12/A, anche ai fini della residenza anagrafica;
4.incarica l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia, allo stato in Spazio
Neutro e con modalità osservate, con possibilità dell'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione della frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore e, quando ve ne saranno i presupposti di disporne un graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati/proseguiti dai genitori e della situazione psicofisica del minore;
5.incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Asst, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di garantire con urgenza a previa opportuna Per_1 valutazione psicodiagnostica un intervento di sostegno psicoterapico, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
pagina 8 di 15 6.incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Asst territorialmente competenti per i luoghi di residenza dei genitori, ciascuno per la parte di propria competenza di garantire previa opportuna valutazione psicodiagnostica gli interventi di sostegno alla genitorialità e psicoterapici loro necessari vigilando sulla loro corretta esecuzione;
7. incarica l'Ente Affidatario di dare avvio ad una attività di assistenza domiciliare presso l'abitazione della madre, ove IC vive;
8.incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente a questa Autorità eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9.prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della Asst e di attenersi alle prescrizioni e indicazioni degli stessi, altresì invitandoli ad intraprendere e proseguire per il tempo ritenuto necessario dagli operatori i percorsi di sostegno psicoterapeutico loro suggeriti;
10.avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici dell'ASST potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
11. nomina curatore speciale della minore l'avv Federica Gabrielli, alla quale deve essere Persona_3 assegnato termine per costituirsi fino al 9.9.2022, salva la possibilità per il curatore di chiedere ulteriore termine per depositare una seconda memoria anche istruttoria;
12. dispone che l'Ente Affidatario invii a questo Tribunale una relazione (comprensiva dell'indagine psicodiagnostica) entro la data del 15.12.2022
Con comparsa del 5.09.2022 si costituiva in giudizio il curatore speciale ritenendo pienamente rispondenti agli interessi della minore i provvedimenti provvisori assunti dal G.I. in data 19.07.2022.
Veniva quindi attivato dall'ente un intervento educativo per al fine al fine di aiutarla a riprendere i Per_1 rapporti con il padre, ma stante la sua persistenza al rifiuto, per la minore veniva programmato un incontro con la psicologa del Servizio.
Veniva fissata udienza al 20.01.2023 per l'ascolto di , la quale dichiarava: Per_1
“Mi chiamo e sono nata il [...], ho 13 anni e faccio la terza media a SA AT Persona_3 dove abito. A scuola va bene, non capisco molto lo spagnolo, ma il resto sì. Quest'anno ho gli esami, dobbiamo portare una ricerca e fare collegamenti di tutti le materie, ma ci sono alcune materie come le lingue, matematica e italiano per le quali dobbiamo fare la prova scritta. Per lo spagnolo non hanno ancora deciso se la prova sarà
pagina 9 di 15 scritta o orale. Per la ricerca ci hanno conSIliato di scegliere qualcosa di originale così i prof hanno meno domande da farci.
Io vivo a SA AT. Non ho tanta voglia di vedere mio PA perché ha fatto cose in passato che mi hanno infastidito, per esempio quando ero più piccola noi eravamo andati a fare un viaggio con la nave, non era una crociera, e al ritorno da questo viaggio, che avevamo fatto non solo con PA ma anche con dei suoi amici di lavoro e altri che conoscevo che avevano figli della mia età, non ricordo bene come è successo, ma mentre stavamo scendendo dalla nave ad un certo punto non ho visto più mio PA, mi sono spaventata e messa a piangere, e due SInori mi avevano trovato e hanno aspettato con me, la cosa che mi ha dato fastidio è che non è tornato mio padre a riprendermi ma un fratello del suo collega, non ricordo quanti anni avevo, ero alle elementari. La mamma non c'era, erano già separati. Questo è uno dei tanti fatti che mi hanno infastidito, ma anche semplicemente quando io per esempio dovevo andare a settimane alterne da lui, se a volte non volevo andare lui si arrabbiava e mi diceva che dovevo andare perché era la sua settimana, mi faceva sentire in errore e questo mi ha dato fastidio. Anche perché succedeva frequentemente. Negli anni succedevano queste cose, delle volte ha anche chiamato i carabinieri perché io non volevo andare. Oltre tutto a volte i carabinieri non li chiamava dicendogli cose reali, ma dicendo che era mamma che non voleva farci uscire, mi ricordo ad esempio che una sera che dovevo andarci ma non volevo ad un certo punto è arrivato all'improvviso un carabiniere e né io né mamma stavamo capendo cosa stava succedendo.
La mamma non mi dice niente, mi dice che se ci voglio andare per lei non è un problema, che se un giorno mi venisse voglia di vederlo lei mi accompagnerebbe.
Mi ricordo anche una altra volta che sempre perché io non volevo andarci lui era salito nel nostro palazzo, qualcuno gli aveva aperto la porta, e si era messo fuori dal nostro portone urlando di farlo entrare, e mia madre gli diceva di stare calmo che c'erano anche i vicini, mamma aveva aperto un po' la porta e PA ha messo un piede per non farla chiudere più. Io adesso non lo vedo mai, non lo sento e non voglio farlo. Non ho voglia neanche di vederlo per andare a prendere un gelato, mi viene una sorta di ansia quando so che devo vederlo, come martedì scorso che eravamo d'accordo con l'educatrice per vederlo e alla fine non l'ho visto. L'educatrice
è simpatica, viene a casa tutti i martedì di solito. Non noto così tante differenze nella sua presenza, non mi importa molto che ci sia o meno, non ne sento il bisogno, non abbiamo un brutto rapporto, è simpatica. Ogni tanto stiamo a parlare a casa, una volta siamo andate a fare una passeggiata e al Comune, perché dovevo parlare con un assistente sociale credo. Adesso che è inverno stiamo per lo più a casa. lavora e si sta Per_4 mettendo da parte dei soldi per viaggiare, adesso dovrebbe andare con il ragazzo a Lussemburgo. Non so cosa faccia esattamente, qualcosa che ha a che fare con il marketing. Il prossimo anno farò il liceo artistico, come prima scelta ho messo il , e poi il sono brava e mi piace molto. Per_5 Pt_2
pagina 10 di 15 Ricordo che una volta che sono andata a casa da mio padre e mi sono ritrovata a casa una sua compagna che viveva lì da lui, nessuno mi aveva avvertito e io ci ho dovuto convivere, per me era una sconosciuta, mi sono molto arrabbiata.
Mio padre fin da quando ero piccola cercava sempre di cambiare il mio pensiero, per esempio mi piaceva disegnare e anziché che comprarmi cose artistiche mi comprava giochi matematici, ma io non ero interessata, mi voleva cambiare. Sul liceo artistico non mi ha detto nulla, anche perché non ci parlo. Neanche Per_2 vede PA. Lei ha smesso di andarci da quando io era piccola, ero io a volte a pregarla di venire con me. Io ho smesso di vederlo nel 2020, con la quarantena e non ho nessuna voglia di vederlo, al pensiero mi viene l'ansia.
Non escludo magari che quando sarò più grande vorrò vederlo, ma adesso zero. La mamma cerca di non obbligarmi a vederlo, mi dice solo che se voglio non ci sono problemi”.
Al termine dell'audizione, il G.I. confermava tutti gli incarichi già affidati all'ente con particolare attenzione all'avvio di un supporto psicoterapeutico e la continuazione dell'assistenza domiciliare.
I procuratori delle parti non chiedevano termini per il deposito di memorie istruttorie, nè il ricorrente reiterava la richiesta di CTU formulata nel ricorso introduttivo;
la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 28.09.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Veniva depositata l'ultima relazione dei servizi in data 4.07.2023 ove gli stessi davano atto della chiusura degli interventi di assistenza domiciliare e di quello psicologico avviato nel mese di febbraio del 2023 alla luce delle forti resistenze di . Veniva altresì posto in rilievo l'atteggiamento scarsamente collaborativo della SI.ra Per_1
nel portare avanti il progetto con finalità di ricostituire il rapporto tra padre e figlia. dal CP_1 Per_1 canto suo continuava ad esprimere un netto rifiuto a riprendere i contatti con il padre. Il Servizio cercava di far comprendere alla SI.ra l'importanza di un suo ruolo attivo per favorire il riavvicinamento della CP_1 figlia al padre, ma senza risultato. Il SI. , pur avendo mantenuto un comportamento collaborativo e Parte_1 rispettoso verso , si è mostrato rassegnato ai persistenti rifiuti della figlia;
ha concluso affermando di Per_1 accettare la situazione “così com'è” purchè fosse serena. Per_1
Il Servizio, in particolare, così concludeva: “il servizio scrivente ribadisce la forte preoccupazione per lo stato di benessere psicologico di e per la sua traiettoria di sviluppo, che la vede oggi arroccata su una Per_1 posizione di completa esclusione della figura paterna, in assenza di consistenti motivazioni. Al contempo si segnala l'indisponibilità della SI.ra nel condividere la progettualità posta in essere dal Servizio, CP_1 nell'ottica di un suo coinvolgimento attivo nel riavvicinamento di al padre. Nonostante la GN si sia Per_1 resa sempre formalmente disponibile, pare non esprimere mai chiaramente ciò che pensa o prova realmente in merito alla situazione. Il dato oggettivo è che non si è mai registrata una corrispondenza tra le intenzioni e le azioni. A quanto risulta al Servizio inoltre il SI. prosegue il suo percorso di supporto psicologico Parte_1 mentre la SI.ra ad oggi dichiara di non svolgere alcun percorso, non ritenendolo necessario. In CP_1 pagina 11 di 15 questo contesto e alla luce dei numerosi tentativi messi in atto, si ritiene che il Servizio non abbia più un reale margine di lavoro e che anzi rischi di diventare un elemento iatrogeno. Si ritiene pertanto necessario ripristinare la responsabilità genitoriale di entrambi, rimuovendo l'affido di all'Ente. L'affido Per_1 congiunto potrebbe rappresentare un forte richiamo alla responsabilità di entrambe le figure genitoriali, che hanno gli stessi diritti e doveri. Si valuta infatti che non vi siano elementi di pregiudizio da parte dell'uno o dell'altro genitore tali da presupporre un affido esclusivo. Si rappresenta invece un importante elemento di pregiudizio nel permanere di una conflittualità e di una polarizzazione nella relazione tra i due genitori e
. In ultimo si ritiene opportuno che i genitori intraprendano un serio e massiccio percorso di Per_1 mediazione, volto a sostenerli nell'esercitare la loro genitorialità in modo congiunto”
All'udienza del 28.09.2023, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 7.02.2024……….
La domanda di scioglimento del matrimonio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine allo status, essendo stata già pronunciata in data 30 settembre
2021 sentenza parziale n.8149/21 di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, pubblicata in data
11 ottobre 2021.
La responsabilità genitoriale
In ordine al regime di affido della figlia minore , sia il SI. che la SI.ra , a Per_1 Parte_1 CP_1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre. Anche il curatore speciale ha concluso chiedendo la revoca dell'affido di all'Ente e l'affido congiunto ai genitori. Per_1
Dalle relazioni redatte dai servizi incaricati non sono emersi elementi realmente ostativi rispetto ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Anzi, nella relazione del 4.07.2023, il Servizio ritiene necessario ripristinare la responsabilità genitoriale di e , rimuovendo l'affido di all'Ente. Parte_1 CP_1 Per_1
L'affido congiunto, secondo la valutazione del Servizio, potrebbe infatti rappresentare un forte richiamo alla responsabilità di entrambe le figure genitoriali, che hanno gli stessi diritti e doveri.
Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi questo Tribunale di revocare l'affido all'Ente e di accogliere la domanda di affido condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre cui pertanto Per_1 resterà assegnata la casa familiare. Tuttavia non può non tenersi conto della volontà manifestata da , sia Per_1 durante gli incontri con il Servizio che in sede di udienza, di non voler, allo stato, avere alcun contatto con il padre. Questo Tribunale pertanto, auspicando che i genitori migliorino la capacità di condividere la genitorialità intesa come capacità di comunicare rispetto alla figlia e che la stessa possa, anche grazie ad un intervento fattivo pagina 12 di 15 della madre, con il tempo riavvicinarsi al padre, dispone incontri liberi tra padre e figlia da concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la medesima somma concordata in sede di separazione consensuale, pari a complessivi € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia) oltre al concorso nella misura del 60% delle spese straordinarie. Da un'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge una situazione reddituale pressochè simile a quella sussistente al tempo della separazione (sul punto si rinvia alla lettura delle dichiarazioni dei redditi di : nel 2015 reddito complessivo euro 61.883, nel 2016 reddito complessivo euro 69.000,00, Parte_1 nel 2019 euro 72.640,00, nel 2020 euro 71.287, nel 2021 euro 66.115,00 e nel 2022 euro 66.467,00).
Parte resistente ha dichiarato nel 2019 un reddito annuo complessivo di euro 44.000,00, nel 2020 di euro 31.803, nel 2021 di euro 12.561,00 e nel 2022 di euro 828,00. La resistente nelle proprie conclusioni ha chiesto un contributo al mantenimento delle figlie, da porsi a carico del padre, per l'importo complessivo di euro 966,60=
(pari all'importo di € 900,00 aggiornato con rivalutazione marzo 2023) di cui euro 483,30 per figlia, oltre al 60% delle spese extra assegno.
In punto mantenimento dei minori le parti hanno quindi formulato la medesima domanda che questo Tribunale reputa meritevole di accoglimento ritenendo congruo l'importo già stabilito in sede di separazione e confermato in sede di udienza presidenziale.
Quanto al contributo al mantenimento della SI.ra , considerata la situazione economica come sopra CP_1 esposta, ritiene questo Tribunale di confermare la revoca dell'assegno previsto in sede di separazione, non ricorrendone più i presupposti. Peraltro anche la stessa resistente non ha più reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Spese di lite
Le spese di giudizio, vista la reciproca soccombenza e la natura necessaria della sentenza sullo status, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide;
1) REVOCA l'affido della minore all'Ente territorialmente competente;
Per_1
2) AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali pagina 13 di 15 ed aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta la figlia si troverà;
3) DISPONE incontri liberi tra padre e figlia da concordarsi direttamente tra loro, con avviso alla madre;
4) DISPONE che la casa ex coniugale, attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, rimanga assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda e correda, affinché vi abiti con le figlie;
5) DISPONE che continui a contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo alla Parte_1 madre collocataria l'importo mensile complessivo di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione
(prima rivalutazione marzo 2022), per dodici mensilità, da versarsi tramite bonifico bancario e in via Org_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento delle figlie tenendo a suo carico il 60% delle loro spese straordinarie nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Milano, vale a dire secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti SAitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets SAitari;
e) occhiali o lenti a Organizzazione_5 contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_5
[...]
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture " private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti SAitari non erogati dal
, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
d) Organizzazione_5 Organizzazione_5 farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 14 di 15 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli,
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) REVOCA il contributo al mantenimento in favore della SI.ra , CP_1
7) SPESE di lite compensate
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali
Cosi deciso, in Milano il 7 febbraio 2024
. IL PRESIDENTE REL EST
Dott.ssa SuSAna Terni
pagina 15 di 15