Sentenza 29 gennaio 2018
Decreto collegiale 19 ottobre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2018, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/01/2018
N. 00605/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05711/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2016, proposto da:
ND EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Di Martino e Ludovico Bruno, il primo dei quali anche domiciliatario in Napoli, Riviera di Chiaia,180;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, presso l’Avvocatura dell’ente, in piazza Municipio;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1084/2015, resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli, in data 4 marzo 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del TSAP di Napoli specificata in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli – Commissario Delegato è stato condannato a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 127.620,29 a titolo di indennità da occupazione legittima, previa detrazione degli importi già versati a tale titolo, oltre interessi legali, decorrenti dalle scadenze di ogni singola annualità (indicate nella motivazione della sentenza eseguenda), nonché € 32.279,17 a titolo di risarcimento dei danni da occupazione illegittima, oltre rivalutazione monetaria secondo i criteri pure indicati nella sentenza eseguenda fino alla data di essa e interessi legali, computati sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, fino al soddisfo; con la medesima sentenza il Comune di Napoli è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di ND e NE EL nella misura di € 40.083,22 oltre rivalutazione monetaria secondo i criteri specificati in sentenza dalla scadenza di ogni singola annualità, come precisato nella sentenza medesima, fino alla data di questa e interessi legali, computati sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, fino al soddisfo; sono state liquidate anche le somme di € 354,36 per spese e di € 13,635,00 per competenze, oltre accessori come per legge e spese di ctu come liquidate.
La ricorrente (nel frattempo divenuta unica proprietaria dei cespiti cui si riferisce la controversia, come documentato, in forza di atto di divisione tra la stessa e la sorella ND EL del 28 ottobre 2014) chiede: che al Comune di Napoli si ordini di eseguire il giudicato su descritto; che il Comune sia condannato, ai sensi dell’art. 112/3 c.p.a., a risarcire l’ulteriore danno da violazione del giudicato, quantificato con riferimento agli interessi legali sul valore venale dei terreni occupati (pari a € 510.480,51) per ciascun anno di occupazione illegittima, con l’ulteriore aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 3 novembre 2014 (data della sentenza di primo grado); che, per il caso di persistente inadempienza dell’ente, sia nominato un commissario ad acta con spese relative a carico del Comune e che il Comune sia condannato a corrispondere la penalità di mora ex art. 114/4, lett. e, c.p.a.; chiede inoltre la rifusione delle spese del presente giudizio.
Parte ricorrente ha depositato, in data 19 dicembre 2017, ha depositato documentazione dalla quale si evince che il Comune di Napoli ha provveduto al pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza eseguenda. Con memoria del 22 dicembre 2017 ha insistito nelle conclusioni già esposte in ricorso.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, con la modalità sintetica imposta dall’art. 3/2 c.p.a., osserva:
- che sussiste la legittimazione passiva del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. art. 1, comma 422, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014 ), la cui legittimità costituzionale è stata acclarata dalla Corte cost. con sent. n. 8 del 21 gennaio 2016;
- che si è formato il giudicato, come da certificazione in atti;
- che è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni - ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 - dalla notifica della sentenza (5 giugno 2015);
– che il Comune non ha provato, come era suo onere, l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria oggetto del giudicato.
Sussistono quindi i presupposti per accogliere il ricorso in esame e, quindi, per dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore della ricorrente delle somme liquidate in suo favore, come precisate nel provvedimento giurisdizionale eseguendo e sopra pedissequamente riportate, e ciò entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica di essa, se perfezionatasi in data anteriore alla predetta comunicazione.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo.
Non spettano ad alcun titolo somme ulteriori rispetto a quelle liquidate nella sentenza in epigrafe, posto che riguardo ai provvedimenti di altre giurisdizioni il giudice dell’ottemperanza non ha poteri integrativi (orientamento consolidato – Cons. Stato, ad. plen. 1/1997; Cons. Stato, IV, n. 4433/2016 – cui la Sezione ha aderito: si veda, fra altre, sent. n. 407/2018).
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza dell’ente si provvede come di seguito indicato:
- il Comune di Napoli va condannato al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. in favore della parte ricorrente, e ciò a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e con scadenza al momento dell’insediamento del commissario ad acta e in misura pari agli interessi legali da corrispondere per ogni giorno di ritardo, nei limiti temporali su prefissati, ai sensi dell’art. 114/4, secondo periodo, lett. e), c.p.a.;
- deve essere nominato, come richiesto, il commissario ad acta , che si individua nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delegare un funzionario dell’Ufficio, affinché provveda all’esecuzione integrale delle sentenze in epigrafe, detratti gli importi già corrisposti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), mediante il compimento degli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese inerenti l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune resistente e saranno liquidate con separato decreto presidenziale a seguito della presentazione, entro il termine di cui all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002, di apposita istanza e documentazione delle spese eventualmente sostenute.
Le spese inerenti il presente giudizio vanno liquidate in favore della società ricorrente, in misura che tiene conto non solo del valore della lite bensì anche dell’esito complessivo di essa e della natura del contenzioso, che non pone questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie in parte, nei sensi e nei termini precisati in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Napoli di dare esecuzione al giudicato specificato in epigrafe, nei modi e nei termini precisati in motivazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, così statuisce:
– condanna il Comune resistente al pagamento della penalità di mora, nei modi e nei termini specificati in parte motiva;
– nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delegare un funzionario dell’Ufficio, affinché provveda all’esecuzione dei titoli indicati in epigrafe nei modi e nei termini specificati in parte motiva.
Condanna il Comune di Napoli alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidandole in € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO