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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1681/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 4, presso lo studio dell'avv. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Alessandro Totti, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Misano Adria- Controparte_1 tico (RN), Via Brixio n. 2, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Guerra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio Appellato ed appellante in via incidentale
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Latina, Viale Petrarca n. 38, presso lo studio dell'avv. Marco Ferri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Rimini, il al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro Controparte_2 avvenuto in data 12.12.2017 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati. Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, il giorno 12.01.2018 (rectius 12.12.2017), verso le ore 13.20 circa, alla guida del proprio veicolo Suzuki Vitara tg. EF808PH, percorreva in la Via Castellaccio, con CP_2 direzione di marcia Ancona -Ravenna, quando, giunto all'altezza del bar Fontanelle, perdeva il controllo del veicolo per la presenza di una macchia oleosa, non visibile, né segnalata, estesa per tutta l'ampiezza della carreggiata, già presente da tempo, e andava ad urtare un albero posto sul lato mare della detta strada
(cfr. atto di citazione, pag. 1, punti 1 e 2).
1 Ha dedotto quindi di avere riportato, in conseguenza dell'urto, danni fisici oltre che danni patrimoniali al proprio veicolo, poi demolito.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, per essere la pulizia periodica, nonché straordinaria, delle strade comunali affidata ad Pt_1
in virtù di apposita convenzione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea sia
[...] in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto. Per effetto della conseguente chiamata in causa, si è costituita in giudizio eccependo prelimi- Pt_1 narmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur, invocando altresì l'esistenza del caso fortuito. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 702/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escus- sione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, ritenuto che:
a) la fattispecie in esame era da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2051 cod. civ. applicabile anche agli enti pubblici (Cass.n.15042/2008; n. 20427/2008) “Ne consegue che, allorquando per le caratteri- stiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass.27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013)”; b) che nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada sita nel Comune di CP_2 non era oggetto di contestazione e doveva ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 cpc;
c) che sul piano dell'onere probatorio “al danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte conve- nuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità (Cass.n.1947/94, n. 5031/98)”; d) che non era contestato “né il rapporto di custodia tra l'ente convenuto e la strada in cui l'evento ebbe a verificarsi, né che ove si verificò il sinistro vi fosse una macchia oleosa. Del resto, nella relazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato (doc. 1 fascicolo parte attrice e 3 parte convenuta), la Polizia municipale di dichiarava di avere constatato una copiosa macchia oleosa lasciata da un veicolo CP_2 non identificato. A ciò aggiungasi che uno degli agenti intervenuti in loco, escusso all'udienza del
7.2.2020, ha precisato che “la macchia oleosa non era per l'ampiezza della carreggiata ma per la semi- carreggiata lato mare percorsa dall'attore”; e) che pertanto “il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e l'evento (la caduta). Ritiene questo Giudice che la fattispecie concreta oggetto di giudizio debba essere regolata alla stregua dei principi ricavabili dalla più recente giurispru- denza di legittimità: in particolare, la recente Cass. civ. 7805/2017, nell'affrontare un caso analogo a quello oggi in esame, afferma che, con riguardo alla causa concreta del danno, l'amministrazione resta liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinse- che ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, pre-
2 sente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qua- lificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode; f) che “ al proposito il teste (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) ha Testimone_1 dichiarato che verso le 8,30 del mattino era transitato in loco percorrendo la via Castellaccio con dire- zione monte-mare, cioè in direzione opposta a quella dell'attore aggiungendo “Mi sono reso conto della presenza di una macchia più o meno all'altezza di una piadineria o meglio tra la piadineria e la fine della via;
la macchia si trovava alla mia sinistra non nella mia carreggiata di pertinenza”.; g) che pertanto “da quanto sopra illustrato non sussiste dubbio sul fatto che la strada fosse aperta al pubblico e quanto alla esistenza sul manto stradale della macchia oleosa non solo la stessa è stata espressamente allegata quale causa petendi dall'attore, ma risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti e dalle rivenienze istruttorie le quali hanno acclarato anche che non vi fossero segnali in loco indicanti la presenza della predetta insidia. Il fatto poi che la macchia oleosa non fosse comparsa repentinamente trova conferma nella deposizione del teste ”; Testimone_1 h) che “dall'insieme di tali risultanze risulta dunque accertato che al momento del sinistro era presente sul tratto di strada percorso dall'attore una macchia di sostanza oleosa. È convincimento di questo giu- dice, in termini di preponderanza dell'evidenza, che la macchia fosse presente da un lungo lasso di tempo sufficiente in ogni caso da poter ragionevolmente presumersi che si potesse essere in grado di farvi fronte”; i) che “quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e Hera Srl non rivestono alcun rilievo, Controparte_2 se non quello (eventuale ed indiretto) di contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di cu- stode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti (in questo caso, al . In altre Controparte_2 parole, il non può pretendere di esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) Controparte_2 nei confronti dell'attore per aver demandato a la pulizia delle strade. In primo luogo perché Pt_1
l'attore è - evidentemente – estraneo a tale patto;
in secondo luogo perché all'invocazione della fattispe- cie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi considerazione relativa all'inadempimento degli ob- blighi (di manutenzione) gravanti su in forza del contratto richiamato dal fondandosi Pt_1 CP_2 la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia discendente dalla custodia della cosa. Il punto è, dunque (come si accennava), verificare se il conferimento del servizio di pulizia a abbia de- Pt_1 terminato la dismissione, da parte del del potere di controllo (in cui la custodia si sostanzia) CP_2 sulle strade stesse, che naturalmente deriva dalla titolarità del corrispondente diritto di proprietà. La risposta non può che essere negativa, considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio conferito ad nel caso di specie. …. Della bontà di tale ragionamento si trae conferma dalla Pt_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha, per l'appunto, affermato che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass.n.5609/01); e, con specifico riferimento all'appalto d'opera, che “allor- quando (..) l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la respon- sabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente,
3 salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto” (Cass.n.15383/06); l) che “il comportamento della conducente del veicolo è apparso adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta di guida pericolosa o difforme dalle disposizioni del codice della strada, non es- sendo stato altresì possibile per l'attore avvistare la macchia d'olio già presente nella sede stradale da diverse ore e non segnalata in alcun modo”. Ciò premesso, ha accolto la domanda e condannato il ed in solido tra loro Controparte_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attore come emersi in sede di CTU, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e alle spese di lite e di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Pt_1 Sostiene che si tratta di un'eccezione fondata e dimostrata, in quanto come emerge dalle relazioni tecniche (doc. 1 fasc. I grado), l'appellante si avvaleva per la pulitura delle strade da macchie d'olio, Parte_1 nel periodo di tempo in cui è avvenuto il sinistro di cui è causa, della (la stessa Controparte_3 che attiva anche la Polizia Municipale di in caso di ripristino post incidente). CP_2
Tale fatto è stato confermato dallo stesso testimone addotto da , sig. che, Pt_1 Testimone_2 rispondendo ai capitoli di prova della odierna appellante (V. verbale udienza prove orali, doc.3 fasc. appello), ha ribadito che gli interventi per la pulitura di macchie d'olio in veniva effettuata dalla CP_2 CP_
con il relativo servizio attivato da parte della Polizia Municipale, solo su se- Controparte_3 gnalazione della stessa ad e che, nell'occasione del sinistro de quo, non risultava alcun inter- Pt_1 vento dai report. Per_ Quanto appena dedotto è stato confermato anche dal vice-comandante della Polizia Municipale, il quale, rispondendo ai capitoli di prova del (verbale udienza prove orali, doc.3 fasc. Controparte_2 appello), ha dichiarato che non risultava alcuna segnalazione pervenuta alla Polizia Municipale sulla pre- senza di macchie d'olio su Via Castellaccio in e anche il teste di parte attorea, , CP_2 Testimone_1 ha dichiarato di avere visto la macchia d'olio sulla carreggiata ore prima del sinistro de quo, ma di non avere fatto alcuna segnalazione alla Polizia Municipale o ad altri soggetti. Rileva quindi di avere dato prova della propria carenza di eccezione passiva e chiede quindi la riforma dell'impugnata sentenza sul punto.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c. CP_2 Pt_1
Rileva, al riguardo, che il sinistro in oggetto è avvenuto in pieno giorno (alle ore 13:20) e su un tratto di strada rettilineo, e quindi la macchia d'olio incriminata non poteva essere considerata come un'insidia stradale occulta, specialmente se “estesa per pressochè tutta l'ampiezza della carreggiata” come am- messo dallo stesso nei propri atti, e dunque appare chiaro che il sinistro poteva essere evitato CP_1 con una condotta di guida accorta e una velocità moderata, entrambe condizioni necessarie in tali condi- zioni stradali. Osserva ancora che dalle prove testimoniali è emerso che:
4 - la Polizia Municipale di ha dichiarato, nella propria relazione (doc. 4 fasc. appello) che la mac- CP_2 chia d'olio poteva essere una probabile (e non certa) causa della perdita di controllo dell'autovettura dell'attore, in una strada segnalata come sdrucciolevole, con fondo bagnato;
- gli agenti della Polizia Municipale sentiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato la relazione di incidente stradale da loro redatta, affermando inoltre che il frontale della macchina del sig. CP_1 era “distrutto” (segno dunque dell'alta velocità che stava tenendo lo stesso, in un tratto stradale con un limite di velocità di 50 km/h);
- il teste attoreo ha affermato di essersi reso conto della macchia d'olio sul manto Testimone_1 stradale, con ciò confermando che la presunta “insidia stradale occulta” di cui è causa risultava perfetta- mente visibile (addirittura nella poca luce della prima mattina invernale, quanto il teste è passato per Via
Castellaccio), e dunque, facilmente evitabile da parte del sig. CP_1
- non vi sono stati testimoni oculari dell'incidente, visto che il teste sig. è arrivato suc- Testimone_3 cessivamente al sinistro. Sostiene quindi dall'espletata istruttoria è emersa l'assenza di qualsivoglia insidia “occulta” sul manto stradale, nonché la condotta colposa da parte del danneggiato;
con conseguente sussistenza del c.d. caso fortuito, richiesto ai fini di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione del noto “principio di autoresponsabilità”, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di appello, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo osserva, in primo luogo, che l'avversa eccezione non integra un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma un'eccezione di difetto della titolarità rispetto ai diritti ed agli obblighi deri- vanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, da valutare unitamente al merito della con- troversia;
pertanto qualora le parti controvertano sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto o al terzo chiamato, della situazione dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimazione passiva, che deve essere ritenuta sussistente, ma al merito della controversia.
In secondo luogo ribadisce che in virtù della convenzione con la pulizia periodica nonché Pt_1 straordinaria delle strade comunali spettava alla e non al come emerge dalla Pt_1 Controparte_2 nota prot.n. 0244185/2018 del 04.09.2018 dell'Ente comunale (doc. 2 fasc. I grado . CP_2 Pertanto, avendo l'attore riportato danni per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale, è chiaro che la responsabilità non può che gravare, in via solidale, su quale effettivo titolare del dovere Pt_1 di custodia, ovvero del concreto potere materiale di pulizia delle strade comunali.
Osserva ancora che il protocollo di intesa prodotto da ha ad oggetto interventi di pulizia straordinaria Pt_1 per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidenti stradali e tale pulizia si aggiunge alla pulizia stradale periodica ad essa spettante in virtù della convenzione;
pertanto, spettava certamente ad eliminare, preventivamente, la macchia oleosa che ha determinato l'incidente di causa e non solo Pt_1 intervenire, successivamente, per eliminare i residui eventualmente prodotti dal veicolo incidentato.
Anche il teste ha confermato che spettavano ad gli interventi per la pulizia del manto Tes_2 Pt_1 stradale da sostanze oleose (cfr. teste “si la ditta Sicurezza e Ambiente ha un contratto con Tes_2 ma viene chiamata direttamente dalla Polizia Municipale in caso di sversamento di olio;
... ho già Pt_1 CP_ risposto viene chiamata direttamente la per una questione di celerità dell'in- Controparte_3 tervento”).
5 In ogni caso, la responsabilità conseguente all'attività compiuta per suo conto dalla Controparte_3 non può che essere ricondotta ad essa ex art. 1228 c.c. Pt_1
Sul secondo motivo rileva che, in caso di accoglimento, gli effetti dovranno ripercuotersi anche a favore del Controparte_2 Difatti, il principio dettato dall'art. 336 cpc. per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato (cfr. Cass.Civ.n.3129/2011).
Pertanto, il riconoscimento di un comportamento colposo del danneggiato, esclusivo e tale da integrare il caso fortuito esimente la responsabilità, oppure concorrente e tale da ridurre la stessa e il risarcimento, non potrà che giovare anche al Controparte_2
Ribadisce, al riguardo, anche ai fini di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cpc, che le domande del sig. sono infondate e non provate, poiché dall'istruttoria non vi è prova, gravante sull'at- CP_1 tore ex art. 2697 c.c., del nesso di causalità tra la presenza della macchia d'olio sull'asfalto e la perdita di controllo del veicolo, non solo perché nessuno dei testi escussi ha assistito e riferito in merito alla dina- mica dell'incidente, ma in ogni caso perché interrotto dall'insorgenza repentina della situazione di peri- colo e comunque dall'esclusivo comportamento colposo del sig. nel determinismo del sini- CP_1 stro .
Conclude chiedendo il rigetto del primo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo, con il favore delle spese di lite e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già versate CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata. Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello e, contestualmente, ha proposto appello incidentale, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, relativamente al difetto di legittimazione passiva eccepito da rileva di non avere Pt_1 mai avanzato alcuna domanda alcuna nei confronti di - chiamata per l'appunto in causa dal Pt_1 [...] per essere garantito in caso di soccombenza - e che non intende farlo neppure nel presente CP_2 grado di giudizio. Osserva in ogni caso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nei confronti dell' gli CP_1 accordi contenuti nel contratto vigente tra ed non hanno rilievo e non valgono Controparte_2 Pt_1 ad escludere la dedotta responsabilità del sia perché il danneggiato è rimasto estraneo a tale CP_2 patto, sia perché si deve escludere che quale concessionaria del servizio di pulizia delle strade, Pt_1 abbia acquisito un potere di vigilanza e controllo idoneo ad escludere quello, eventualmente concorrente, del proprietario, correttamente convenuto in giudizio dal danneggiato. CP_2
Sul secondo motivo evidenzia che, come correttamente dedotto dal Tribunale, il danneggiato ha provato il verificarsi del danno evento (peraltro non contestato nemmeno da , il nesso di causalità tra la cosa Pt_1 in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Mu- nicipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel Rapporto di servizio- e poi confer- mato- in sede testimoniale -che si doveva presumere che il veicolo dell'attore era divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio a lui imposto dall'art. 2051 c.c. il responsabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il
6 “fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che sulla strada fosse presente segnaletica di strada sdrucciolevole integrata dai pannelli per pioggia e ghiaccio. Ribadisce che il cartello segnaletico di strada sdrucciolevole, era integrato da indicazioni che ne limita- vano l'avviso di pericolo alla presenza di pioggia o ghiaccio (condizioni non sussistenti nel giorno e nell'ora dell'incidente); la velocità tenuta dall'appellato era del tutto moderata, tant'è che non è stata elevata alcuna contravvenzione nei suoi confronti;
la macchia d'olio era impercettibile, perché di colore uniforme e conforme alla sede stradale, come si evince dalle due fotografie scattate dagli agenti accerta- tori ed allegate alla loro Relazione.
Correttamente quindi il Tribunale ha escluso che la fattispecie in questione potesse integrare le caratteri- stiche del fortuito, tenuto conto del lungo tempo di esteriorizzazione della situazione di pericolo (la mac- chia d'olio era stata avvistata dal testimone già alle ore 8:30 del mattino ed il sinistro si era Tes_1 verificato verso le 13:20 circa). In via incidentale, impugna la sentenza nella parte riservata alla liquidazione delle spese processuali, laddove ha omesso di liquidare la maggiorazione dovuta per la pluralità delle parti e cioè l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 2 D.L. 10/3/14 n.55 modificato dal D.L.37/2018. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale, con il favore delle spese di lite da distrarsi Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 02.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Non sono meritevoli di accoglimento né l'appello principale, né quello incidentale. Sull'appello principale di Pt_1
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
Preliminarmente si osserva che non si tratta propriamente di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma piuttosto di un'eccezione di difetto della titolarità rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, da valutare unitamente al merito della controversia;
pertanto laddove, come nel caso in esame, le parti controvertano sull'effettiva titolarità, in capo al con- venuto o al terzo chiamato, della situazione dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimazione passiva, che deve essere ritenuta sussistente, ma al merito della controversia..
Ciò precisato, tale motivo non è fondato in quanto dalla documentazione in atti, emerge che, a seguito di convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani siglate il 4.3.2002 ed adeguate nel
2005 (V. nota prot.n.0244185/2018 del 06.09.2018, doc. 2 fasc. I grado , è affidataria CP_2 Pt_1 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle sedi stradali del Comune di Ri- mini. L'art. 15 della L.R. n. 25/99 definisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei seguenti termini “Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smal- timento ivi compreso il trattamento preliminare” e comunque non ha mai contestato il fatto che il Pt_1 servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprendesse anche lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.
7 Si osserva, al riguardo che, impropriamente, richiama il servizio di pulizia del manto stradale che Pt_1 sarebbe svolto solo in via straordinaria e disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il e Controparte_2 l'ente gestore . per la regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza Pt_1 e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” del 24.11.2015 (cfr. doc. 2 fasc. I grado . Pt_1
In detto atto è espressamente richiamata la delibera del consiglio d'ambito n. 42 del 29.7.2014 di Pt_3 con la quale sono state inserita e aggiunte, nell'ambio delle attività comprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche quelle di asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio a seguito di incidenti stradali in tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, definite quali prestazioni di pronto intervento, occasionale e non programmabili.
Ebbene, tale protocollo non può trovare applicazione nel caso di in esame in quanto la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito del sig. e pertanto, il servizio di pulizia CP_1
e lavaggio del suolo pubblico rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria da senza che fosse Pt_1 necessario l'intervento del Corpo di Polizia Stradale. Quindi, avrebbe potuto e dovuto, preventivamente, eliminare la macchia oleosa che ha poi determi- Pt_1 nato l'incidente di cui è causa e non già solo intervenire, successivamente, per pulire i residui eventual- mente prodotti dal veicolo incidentato. Anche il teste sentito all'udienza dello 07.02.2022, ha confermato che spettavano ad Tes_2 Pt_1 gli interventi per la pulizia del manto stradale da sostanze oleose, dichiarando quanto segue “…si la ditta
Sicurezza e Ambiente ha un contratto con ma viene chiamata direttamente dalla Polizia Municipale Pt_1 in caso di sversamento di olio;
... ho già risposto viene chiamata direttamente la ditta Controparte_3 per una questione di celerità dell'intervento”. Si osserva ancora che invoca il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius il difetto di titolarità Pt_1 rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio), in quanto, dalle proprie relazioni tecniche (doc. 1 fasc. I grado , emergerebbe che si avvale della Pt_1 Pt_1
. Controparte_3 Parte_4
Si tratta di una tesi priva di fondamento per le seguenti ragioni: a) da quanto sopra dedotto, era a carico di l'ordinario servizio di pulizia e lavaggio del suolo pub- Pt_1 blico e il sinistro stradale si è verificato perché vi era, già da molto tempo, una macchia d'olio sul tratto stradale percorso dall' ; CP_1 b) laddove avesse ritenuto la titolare degli obblighi derivanti dall'evento Pt_1 Controparte_3 di causa, avrebbe dovuto citarla in giudizio ma non l'ha fatto, rimanendo quindi unica responsabile, di- rettamente nei confronti del e, indirettamente nei confronti dei terzi (quale il sig. CP_2 CP_1 per gli eventuali danni derivanti da carenze relative alla pulizia della strada.
Difatti la non ha partecipato al giudizio di prime cure, in quanto non ne Controparte_3 Pt_1 ha mai richiesto l'autorizzazione alla sua chiamata in causa a propria manleva. Per completezza si osserva che il Tribunale – che ha condannato in solido convenuta e chiamata - ha inteso estendere automaticamente la domanda risarcitoria anche nei confronti di avendo accertato Pt_1 che la caduta era stata causata dalla negligente manutenzione della strada cui era obbligata in forza Pt_1 del contratto stipulato con il e su tale implicita statuizione non vi è censura. CP_2
Non è fondato il secondo motivo in quanto , come correttamente evidenziato nella sentenza, l'appellato ha provato il verificarsi del danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti emergono anche dalla relazione degli agenti della Polizia Municipale intervenuti, i quali hanno
8 dichiarato nel rapporto di servizio (e poi confermato in sede testimoniale) che si doveva presumere che il veicolo dell'attore fosse divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio, previsto a suo carico dall'art. 2051 c.c., il respon- sabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il “fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso dan- neggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno. Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che sulla strada era presente segnaletica di strada sdrucciolevole integrata dai pannelli per pioggia e ghiaccio.
Si osserva che il cartello segnaletico di strada sdrucciolevole, era integrato da indicazioni che ne limita- vano l'avviso di pericolo alla presenza di pioggia o ghiaccio (condizioni non sussistenti nel giorno e nell'ora dell'incidente); la velocità tenuta dall'appellato era del tutto moderata, tant'è che non è stata elevata alcuna contravvenzione nei suoi confronti;
la macchia d'olio era a del tutto impercettibile, perché di colore totalmente uniforme e del tutto conforme alla sede stradale, come si evince dalle due fotografie scattate dagli agenti accertatori ed allegate alla propria relazione. Con specifico riferimento alla situazione di pericolo costituita da macchia d'olio sulla sede stradale, la
Suprema Corte ha affermato che la prova del fortuito, ricadente sull'ente proprietario della strada, com- porta l'onere di dimostrare che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. sez. III 12.3.2013 n.
6101; id. 22.3.2016 n. 5622; sez. VI 20.2.2019 n. 4963); segnatamente, grava sul custode "la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a CP_2 cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno" (Cass. civ. sez. III 15.3.2019 n. 7361).
Tale prova non è stata oggettivamente fornita, quindi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme e dei consolidati principi giurisprudenziali, riconoscendo l'integrale risarcimento del danno all' CP_1
Si aggiunge infine che, sempre secondo la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascor- rere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …”. Sull'appello incidentale dell' CP_1
Non è fondato l'appello incidentale per le seguenti ragioni. L'art. 4 comma 2 D.L. 10/3/14 n.55 non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valuta- zione discrezionale del giudice di merito di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti (ex multis Cass.n.21906/2019; Cass.n.11204/2024).
Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha liquidato il compenso in modo unitario, tenuto conto, del fatto che non ha proposto particolari difese nei confronti di nel precedente grado CP_1 Pt_1 di giudizio, essendosi limitato, in sede di I memoria art.186 comma 6 a rilevare quanto segue” Qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse accertare una responsabilità, anche concorrente, della terza chiamata, la condanna dovrà essere estesa anche ad ; mentre, le difese e le prove articolate, ai fini di Parte_1 dimostrare la fondatezza della domanda, hanno spiegato i propri effetti nei confronti di entrambe le parti
( ed costituitesi in giudizio. Controparte_2 Pt_1
9 Ciò è stato ribadito dall' anche in questa sede. CP_1 Non vi era quindi alcuna ragione per disporre l'aumento del compenso al difensore, rimesso, come già dedotto, alla valutazione discrezionale del Tribunale. Per tali motivi devono essere rigettati l'appello principale e quello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolamentate tra le parti nei seguenti termini: a) nei confronti dell'appellato rimane ferma la condanna, in suo favore, delle spese proces- CP_1 suali del primo grado, mentre, quelle del presente grado, stante la parziale reciproca soccombenza, sono compensate nella misura di 1/5, con i rimanenti 4/5 a carico di e con distrazione in favore del Pt_1 difensore dichiaratosi antistatario;
b) è tenuta in favore del alla refusione delle spese di lite del presente grado. Pt_1 Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appel- lante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello principale di e quello incidentale di;
Pt_1 Controparte_1
- ferma la statuizione sulle spese del precedente grado di giudizio, condanna a rifondere ad Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, compensate nella misura di 1/5, che si liqui- Controparte_1 dano, per la restante parte, in € 3.172,80 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, che si liqui- Pt_1 Controparte_2 dano in complessivi € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appel- lante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1681/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 4, presso lo studio dell'avv. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Alessandro Totti, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Misano Adria- Controparte_1 tico (RN), Via Brixio n. 2, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Guerra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio Appellato ed appellante in via incidentale
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Latina, Viale Petrarca n. 38, presso lo studio dell'avv. Marco Ferri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Rimini, il al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro Controparte_2 avvenuto in data 12.12.2017 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati. Più in dettaglio l'attore ha dedotto che, il giorno 12.01.2018 (rectius 12.12.2017), verso le ore 13.20 circa, alla guida del proprio veicolo Suzuki Vitara tg. EF808PH, percorreva in la Via Castellaccio, con CP_2 direzione di marcia Ancona -Ravenna, quando, giunto all'altezza del bar Fontanelle, perdeva il controllo del veicolo per la presenza di una macchia oleosa, non visibile, né segnalata, estesa per tutta l'ampiezza della carreggiata, già presente da tempo, e andava ad urtare un albero posto sul lato mare della detta strada
(cfr. atto di citazione, pag. 1, punti 1 e 2).
1 Ha dedotto quindi di avere riportato, in conseguenza dell'urto, danni fisici oltre che danni patrimoniali al proprio veicolo, poi demolito.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale ha eccepito, in Controparte_2 via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, per essere la pulizia periodica, nonché straordinaria, delle strade comunali affidata ad Pt_1
in virtù di apposita convenzione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea sia
[...] in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto. Per effetto della conseguente chiamata in causa, si è costituita in giudizio eccependo prelimi- Pt_1 narmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur, invocando altresì l'esistenza del caso fortuito. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 702/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escus- sione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, ritenuto che:
a) la fattispecie in esame era da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2051 cod. civ. applicabile anche agli enti pubblici (Cass.n.15042/2008; n. 20427/2008) “Ne consegue che, allorquando per le caratteri- stiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass.27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013)”; b) che nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada sita nel Comune di CP_2 non era oggetto di contestazione e doveva ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 cpc;
c) che sul piano dell'onere probatorio “al danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte conve- nuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità (Cass.n.1947/94, n. 5031/98)”; d) che non era contestato “né il rapporto di custodia tra l'ente convenuto e la strada in cui l'evento ebbe a verificarsi, né che ove si verificò il sinistro vi fosse una macchia oleosa. Del resto, nella relazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato (doc. 1 fascicolo parte attrice e 3 parte convenuta), la Polizia municipale di dichiarava di avere constatato una copiosa macchia oleosa lasciata da un veicolo CP_2 non identificato. A ciò aggiungasi che uno degli agenti intervenuti in loco, escusso all'udienza del
7.2.2020, ha precisato che “la macchia oleosa non era per l'ampiezza della carreggiata ma per la semi- carreggiata lato mare percorsa dall'attore”; e) che pertanto “il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e l'evento (la caduta). Ritiene questo Giudice che la fattispecie concreta oggetto di giudizio debba essere regolata alla stregua dei principi ricavabili dalla più recente giurispru- denza di legittimità: in particolare, la recente Cass. civ. 7805/2017, nell'affrontare un caso analogo a quello oggi in esame, afferma che, con riguardo alla causa concreta del danno, l'amministrazione resta liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinse- che ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, pre-
2 sente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qua- lificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode; f) che “ al proposito il teste (sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) ha Testimone_1 dichiarato che verso le 8,30 del mattino era transitato in loco percorrendo la via Castellaccio con dire- zione monte-mare, cioè in direzione opposta a quella dell'attore aggiungendo “Mi sono reso conto della presenza di una macchia più o meno all'altezza di una piadineria o meglio tra la piadineria e la fine della via;
la macchia si trovava alla mia sinistra non nella mia carreggiata di pertinenza”.; g) che pertanto “da quanto sopra illustrato non sussiste dubbio sul fatto che la strada fosse aperta al pubblico e quanto alla esistenza sul manto stradale della macchia oleosa non solo la stessa è stata espressamente allegata quale causa petendi dall'attore, ma risulta confermata dalla documentazione prodotta in atti e dalle rivenienze istruttorie le quali hanno acclarato anche che non vi fossero segnali in loco indicanti la presenza della predetta insidia. Il fatto poi che la macchia oleosa non fosse comparsa repentinamente trova conferma nella deposizione del teste ”; Testimone_1 h) che “dall'insieme di tali risultanze risulta dunque accertato che al momento del sinistro era presente sul tratto di strada percorso dall'attore una macchia di sostanza oleosa. È convincimento di questo giu- dice, in termini di preponderanza dell'evidenza, che la macchia fosse presente da un lungo lasso di tempo sufficiente in ogni caso da poter ragionevolmente presumersi che si potesse essere in grado di farvi fronte”; i) che “quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e Hera Srl non rivestono alcun rilievo, Controparte_2 se non quello (eventuale ed indiretto) di contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di cu- stode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti (in questo caso, al . In altre Controparte_2 parole, il non può pretendere di esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) Controparte_2 nei confronti dell'attore per aver demandato a la pulizia delle strade. In primo luogo perché Pt_1
l'attore è - evidentemente – estraneo a tale patto;
in secondo luogo perché all'invocazione della fattispe- cie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi considerazione relativa all'inadempimento degli ob- blighi (di manutenzione) gravanti su in forza del contratto richiamato dal fondandosi Pt_1 CP_2 la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia discendente dalla custodia della cosa. Il punto è, dunque (come si accennava), verificare se il conferimento del servizio di pulizia a abbia de- Pt_1 terminato la dismissione, da parte del del potere di controllo (in cui la custodia si sostanzia) CP_2 sulle strade stesse, che naturalmente deriva dalla titolarità del corrispondente diritto di proprietà. La risposta non può che essere negativa, considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio conferito ad nel caso di specie. …. Della bontà di tale ragionamento si trae conferma dalla Pt_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha, per l'appunto, affermato che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass.n.5609/01); e, con specifico riferimento all'appalto d'opera, che “allor- quando (..) l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la respon- sabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente,
3 salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto” (Cass.n.15383/06); l) che “il comportamento della conducente del veicolo è apparso adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta di guida pericolosa o difforme dalle disposizioni del codice della strada, non es- sendo stato altresì possibile per l'attore avvistare la macchia d'olio già presente nella sede stradale da diverse ore e non segnalata in alcun modo”. Ciò premesso, ha accolto la domanda e condannato il ed in solido tra loro Controparte_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attore come emersi in sede di CTU, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e alle spese di lite e di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Pt_1 Sostiene che si tratta di un'eccezione fondata e dimostrata, in quanto come emerge dalle relazioni tecniche (doc. 1 fasc. I grado), l'appellante si avvaleva per la pulitura delle strade da macchie d'olio, Parte_1 nel periodo di tempo in cui è avvenuto il sinistro di cui è causa, della (la stessa Controparte_3 che attiva anche la Polizia Municipale di in caso di ripristino post incidente). CP_2
Tale fatto è stato confermato dallo stesso testimone addotto da , sig. che, Pt_1 Testimone_2 rispondendo ai capitoli di prova della odierna appellante (V. verbale udienza prove orali, doc.3 fasc. appello), ha ribadito che gli interventi per la pulitura di macchie d'olio in veniva effettuata dalla CP_2 CP_
con il relativo servizio attivato da parte della Polizia Municipale, solo su se- Controparte_3 gnalazione della stessa ad e che, nell'occasione del sinistro de quo, non risultava alcun inter- Pt_1 vento dai report. Per_ Quanto appena dedotto è stato confermato anche dal vice-comandante della Polizia Municipale, il quale, rispondendo ai capitoli di prova del (verbale udienza prove orali, doc.3 fasc. Controparte_2 appello), ha dichiarato che non risultava alcuna segnalazione pervenuta alla Polizia Municipale sulla pre- senza di macchie d'olio su Via Castellaccio in e anche il teste di parte attorea, , CP_2 Testimone_1 ha dichiarato di avere visto la macchia d'olio sulla carreggiata ore prima del sinistro de quo, ma di non avere fatto alcuna segnalazione alla Polizia Municipale o ad altri soggetti. Rileva quindi di avere dato prova della propria carenza di eccezione passiva e chiede quindi la riforma dell'impugnata sentenza sul punto.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c. CP_2 Pt_1
Rileva, al riguardo, che il sinistro in oggetto è avvenuto in pieno giorno (alle ore 13:20) e su un tratto di strada rettilineo, e quindi la macchia d'olio incriminata non poteva essere considerata come un'insidia stradale occulta, specialmente se “estesa per pressochè tutta l'ampiezza della carreggiata” come am- messo dallo stesso nei propri atti, e dunque appare chiaro che il sinistro poteva essere evitato CP_1 con una condotta di guida accorta e una velocità moderata, entrambe condizioni necessarie in tali condi- zioni stradali. Osserva ancora che dalle prove testimoniali è emerso che:
4 - la Polizia Municipale di ha dichiarato, nella propria relazione (doc. 4 fasc. appello) che la mac- CP_2 chia d'olio poteva essere una probabile (e non certa) causa della perdita di controllo dell'autovettura dell'attore, in una strada segnalata come sdrucciolevole, con fondo bagnato;
- gli agenti della Polizia Municipale sentiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato la relazione di incidente stradale da loro redatta, affermando inoltre che il frontale della macchina del sig. CP_1 era “distrutto” (segno dunque dell'alta velocità che stava tenendo lo stesso, in un tratto stradale con un limite di velocità di 50 km/h);
- il teste attoreo ha affermato di essersi reso conto della macchia d'olio sul manto Testimone_1 stradale, con ciò confermando che la presunta “insidia stradale occulta” di cui è causa risultava perfetta- mente visibile (addirittura nella poca luce della prima mattina invernale, quanto il teste è passato per Via
Castellaccio), e dunque, facilmente evitabile da parte del sig. CP_1
- non vi sono stati testimoni oculari dell'incidente, visto che il teste sig. è arrivato suc- Testimone_3 cessivamente al sinistro. Sostiene quindi dall'espletata istruttoria è emersa l'assenza di qualsivoglia insidia “occulta” sul manto stradale, nonché la condotta colposa da parte del danneggiato;
con conseguente sussistenza del c.d. caso fortuito, richiesto ai fini di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione del noto “principio di autoresponsabilità”, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di appello, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo osserva, in primo luogo, che l'avversa eccezione non integra un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma un'eccezione di difetto della titolarità rispetto ai diritti ed agli obblighi deri- vanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, da valutare unitamente al merito della con- troversia;
pertanto qualora le parti controvertano sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto o al terzo chiamato, della situazione dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimazione passiva, che deve essere ritenuta sussistente, ma al merito della controversia.
In secondo luogo ribadisce che in virtù della convenzione con la pulizia periodica nonché Pt_1 straordinaria delle strade comunali spettava alla e non al come emerge dalla Pt_1 Controparte_2 nota prot.n. 0244185/2018 del 04.09.2018 dell'Ente comunale (doc. 2 fasc. I grado . CP_2 Pertanto, avendo l'attore riportato danni per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale, è chiaro che la responsabilità non può che gravare, in via solidale, su quale effettivo titolare del dovere Pt_1 di custodia, ovvero del concreto potere materiale di pulizia delle strade comunali.
Osserva ancora che il protocollo di intesa prodotto da ha ad oggetto interventi di pulizia straordinaria Pt_1 per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidenti stradali e tale pulizia si aggiunge alla pulizia stradale periodica ad essa spettante in virtù della convenzione;
pertanto, spettava certamente ad eliminare, preventivamente, la macchia oleosa che ha determinato l'incidente di causa e non solo Pt_1 intervenire, successivamente, per eliminare i residui eventualmente prodotti dal veicolo incidentato.
Anche il teste ha confermato che spettavano ad gli interventi per la pulizia del manto Tes_2 Pt_1 stradale da sostanze oleose (cfr. teste “si la ditta Sicurezza e Ambiente ha un contratto con Tes_2 ma viene chiamata direttamente dalla Polizia Municipale in caso di sversamento di olio;
... ho già Pt_1 CP_ risposto viene chiamata direttamente la per una questione di celerità dell'in- Controparte_3 tervento”).
5 In ogni caso, la responsabilità conseguente all'attività compiuta per suo conto dalla Controparte_3 non può che essere ricondotta ad essa ex art. 1228 c.c. Pt_1
Sul secondo motivo rileva che, in caso di accoglimento, gli effetti dovranno ripercuotersi anche a favore del Controparte_2 Difatti, il principio dettato dall'art. 336 cpc. per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato (cfr. Cass.Civ.n.3129/2011).
Pertanto, il riconoscimento di un comportamento colposo del danneggiato, esclusivo e tale da integrare il caso fortuito esimente la responsabilità, oppure concorrente e tale da ridurre la stessa e il risarcimento, non potrà che giovare anche al Controparte_2
Ribadisce, al riguardo, anche ai fini di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cpc, che le domande del sig. sono infondate e non provate, poiché dall'istruttoria non vi è prova, gravante sull'at- CP_1 tore ex art. 2697 c.c., del nesso di causalità tra la presenza della macchia d'olio sull'asfalto e la perdita di controllo del veicolo, non solo perché nessuno dei testi escussi ha assistito e riferito in merito alla dina- mica dell'incidente, ma in ogni caso perché interrotto dall'insorgenza repentina della situazione di peri- colo e comunque dall'esclusivo comportamento colposo del sig. nel determinismo del sini- CP_1 stro .
Conclude chiedendo il rigetto del primo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo, con il favore delle spese di lite e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già versate CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata. Si è regolarmente costituito in giudizio il sig. con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello e, contestualmente, ha proposto appello incidentale, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, relativamente al difetto di legittimazione passiva eccepito da rileva di non avere Pt_1 mai avanzato alcuna domanda alcuna nei confronti di - chiamata per l'appunto in causa dal Pt_1 [...] per essere garantito in caso di soccombenza - e che non intende farlo neppure nel presente CP_2 grado di giudizio. Osserva in ogni caso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nei confronti dell' gli CP_1 accordi contenuti nel contratto vigente tra ed non hanno rilievo e non valgono Controparte_2 Pt_1 ad escludere la dedotta responsabilità del sia perché il danneggiato è rimasto estraneo a tale CP_2 patto, sia perché si deve escludere che quale concessionaria del servizio di pulizia delle strade, Pt_1 abbia acquisito un potere di vigilanza e controllo idoneo ad escludere quello, eventualmente concorrente, del proprietario, correttamente convenuto in giudizio dal danneggiato. CP_2
Sul secondo motivo evidenzia che, come correttamente dedotto dal Tribunale, il danneggiato ha provato il verificarsi del danno evento (peraltro non contestato nemmeno da , il nesso di causalità tra la cosa Pt_1 in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Mu- nicipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel Rapporto di servizio- e poi confer- mato- in sede testimoniale -che si doveva presumere che il veicolo dell'attore era divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio a lui imposto dall'art. 2051 c.c. il responsabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il
6 “fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che sulla strada fosse presente segnaletica di strada sdrucciolevole integrata dai pannelli per pioggia e ghiaccio. Ribadisce che il cartello segnaletico di strada sdrucciolevole, era integrato da indicazioni che ne limita- vano l'avviso di pericolo alla presenza di pioggia o ghiaccio (condizioni non sussistenti nel giorno e nell'ora dell'incidente); la velocità tenuta dall'appellato era del tutto moderata, tant'è che non è stata elevata alcuna contravvenzione nei suoi confronti;
la macchia d'olio era impercettibile, perché di colore uniforme e conforme alla sede stradale, come si evince dalle due fotografie scattate dagli agenti accerta- tori ed allegate alla loro Relazione.
Correttamente quindi il Tribunale ha escluso che la fattispecie in questione potesse integrare le caratteri- stiche del fortuito, tenuto conto del lungo tempo di esteriorizzazione della situazione di pericolo (la mac- chia d'olio era stata avvistata dal testimone già alle ore 8:30 del mattino ed il sinistro si era Tes_1 verificato verso le 13:20 circa). In via incidentale, impugna la sentenza nella parte riservata alla liquidazione delle spese processuali, laddove ha omesso di liquidare la maggiorazione dovuta per la pluralità delle parti e cioè l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 2 D.L. 10/3/14 n.55 modificato dal D.L.37/2018. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale, con il favore delle spese di lite da distrarsi Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 02.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Non sono meritevoli di accoglimento né l'appello principale, né quello incidentale. Sull'appello principale di Pt_1
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
Preliminarmente si osserva che non si tratta propriamente di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma piuttosto di un'eccezione di difetto della titolarità rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, da valutare unitamente al merito della controversia;
pertanto laddove, come nel caso in esame, le parti controvertano sull'effettiva titolarità, in capo al con- venuto o al terzo chiamato, della situazione dedotta in giudizio, la relativa questione non attiene alla legittimazione passiva, che deve essere ritenuta sussistente, ma al merito della controversia..
Ciò precisato, tale motivo non è fondato in quanto dalla documentazione in atti, emerge che, a seguito di convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani siglate il 4.3.2002 ed adeguate nel
2005 (V. nota prot.n.0244185/2018 del 06.09.2018, doc. 2 fasc. I grado , è affidataria CP_2 Pt_1 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle sedi stradali del Comune di Ri- mini. L'art. 15 della L.R. n. 25/99 definisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei seguenti termini “Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smal- timento ivi compreso il trattamento preliminare” e comunque non ha mai contestato il fatto che il Pt_1 servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprendesse anche lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.
7 Si osserva, al riguardo che, impropriamente, richiama il servizio di pulizia del manto stradale che Pt_1 sarebbe svolto solo in via straordinaria e disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il e Controparte_2 l'ente gestore . per la regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza Pt_1 e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” del 24.11.2015 (cfr. doc. 2 fasc. I grado . Pt_1
In detto atto è espressamente richiamata la delibera del consiglio d'ambito n. 42 del 29.7.2014 di Pt_3 con la quale sono state inserita e aggiunte, nell'ambio delle attività comprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche quelle di asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio a seguito di incidenti stradali in tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, definite quali prestazioni di pronto intervento, occasionale e non programmabili.
Ebbene, tale protocollo non può trovare applicazione nel caso di in esame in quanto la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito del sig. e pertanto, il servizio di pulizia CP_1
e lavaggio del suolo pubblico rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria da senza che fosse Pt_1 necessario l'intervento del Corpo di Polizia Stradale. Quindi, avrebbe potuto e dovuto, preventivamente, eliminare la macchia oleosa che ha poi determi- Pt_1 nato l'incidente di cui è causa e non già solo intervenire, successivamente, per pulire i residui eventual- mente prodotti dal veicolo incidentato. Anche il teste sentito all'udienza dello 07.02.2022, ha confermato che spettavano ad Tes_2 Pt_1 gli interventi per la pulizia del manto stradale da sostanze oleose, dichiarando quanto segue “…si la ditta
Sicurezza e Ambiente ha un contratto con ma viene chiamata direttamente dalla Polizia Municipale Pt_1 in caso di sversamento di olio;
... ho già risposto viene chiamata direttamente la ditta Controparte_3 per una questione di celerità dell'intervento”. Si osserva ancora che invoca il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius il difetto di titolarità Pt_1 rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio), in quanto, dalle proprie relazioni tecniche (doc. 1 fasc. I grado , emergerebbe che si avvale della Pt_1 Pt_1
. Controparte_3 Parte_4
Si tratta di una tesi priva di fondamento per le seguenti ragioni: a) da quanto sopra dedotto, era a carico di l'ordinario servizio di pulizia e lavaggio del suolo pub- Pt_1 blico e il sinistro stradale si è verificato perché vi era, già da molto tempo, una macchia d'olio sul tratto stradale percorso dall' ; CP_1 b) laddove avesse ritenuto la titolare degli obblighi derivanti dall'evento Pt_1 Controparte_3 di causa, avrebbe dovuto citarla in giudizio ma non l'ha fatto, rimanendo quindi unica responsabile, di- rettamente nei confronti del e, indirettamente nei confronti dei terzi (quale il sig. CP_2 CP_1 per gli eventuali danni derivanti da carenze relative alla pulizia della strada.
Difatti la non ha partecipato al giudizio di prime cure, in quanto non ne Controparte_3 Pt_1 ha mai richiesto l'autorizzazione alla sua chiamata in causa a propria manleva. Per completezza si osserva che il Tribunale – che ha condannato in solido convenuta e chiamata - ha inteso estendere automaticamente la domanda risarcitoria anche nei confronti di avendo accertato Pt_1 che la caduta era stata causata dalla negligente manutenzione della strada cui era obbligata in forza Pt_1 del contratto stipulato con il e su tale implicita statuizione non vi è censura. CP_2
Non è fondato il secondo motivo in quanto , come correttamente evidenziato nella sentenza, l'appellato ha provato il verificarsi del danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti emergono anche dalla relazione degli agenti della Polizia Municipale intervenuti, i quali hanno
8 dichiarato nel rapporto di servizio (e poi confermato in sede testimoniale) che si doveva presumere che il veicolo dell'attore fosse divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio, previsto a suo carico dall'art. 2051 c.c., il respon- sabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il “fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso dan- neggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno. Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che sulla strada era presente segnaletica di strada sdrucciolevole integrata dai pannelli per pioggia e ghiaccio.
Si osserva che il cartello segnaletico di strada sdrucciolevole, era integrato da indicazioni che ne limita- vano l'avviso di pericolo alla presenza di pioggia o ghiaccio (condizioni non sussistenti nel giorno e nell'ora dell'incidente); la velocità tenuta dall'appellato era del tutto moderata, tant'è che non è stata elevata alcuna contravvenzione nei suoi confronti;
la macchia d'olio era a del tutto impercettibile, perché di colore totalmente uniforme e del tutto conforme alla sede stradale, come si evince dalle due fotografie scattate dagli agenti accertatori ed allegate alla propria relazione. Con specifico riferimento alla situazione di pericolo costituita da macchia d'olio sulla sede stradale, la
Suprema Corte ha affermato che la prova del fortuito, ricadente sull'ente proprietario della strada, com- porta l'onere di dimostrare che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. sez. III 12.3.2013 n.
6101; id. 22.3.2016 n. 5622; sez. VI 20.2.2019 n. 4963); segnatamente, grava sul custode "la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del a CP_2 cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno" (Cass. civ. sez. III 15.3.2019 n. 7361).
Tale prova non è stata oggettivamente fornita, quindi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme e dei consolidati principi giurisprudenziali, riconoscendo l'integrale risarcimento del danno all' CP_1
Si aggiunge infine che, sempre secondo la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascor- rere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …”. Sull'appello incidentale dell' CP_1
Non è fondato l'appello incidentale per le seguenti ragioni. L'art. 4 comma 2 D.L. 10/3/14 n.55 non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valuta- zione discrezionale del giudice di merito di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti (ex multis Cass.n.21906/2019; Cass.n.11204/2024).
Nel caso di specie, correttamente, il Tribunale ha liquidato il compenso in modo unitario, tenuto conto, del fatto che non ha proposto particolari difese nei confronti di nel precedente grado CP_1 Pt_1 di giudizio, essendosi limitato, in sede di I memoria art.186 comma 6 a rilevare quanto segue” Qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse accertare una responsabilità, anche concorrente, della terza chiamata, la condanna dovrà essere estesa anche ad ; mentre, le difese e le prove articolate, ai fini di Parte_1 dimostrare la fondatezza della domanda, hanno spiegato i propri effetti nei confronti di entrambe le parti
( ed costituitesi in giudizio. Controparte_2 Pt_1
9 Ciò è stato ribadito dall' anche in questa sede. CP_1 Non vi era quindi alcuna ragione per disporre l'aumento del compenso al difensore, rimesso, come già dedotto, alla valutazione discrezionale del Tribunale. Per tali motivi devono essere rigettati l'appello principale e quello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolamentate tra le parti nei seguenti termini: a) nei confronti dell'appellato rimane ferma la condanna, in suo favore, delle spese proces- CP_1 suali del primo grado, mentre, quelle del presente grado, stante la parziale reciproca soccombenza, sono compensate nella misura di 1/5, con i rimanenti 4/5 a carico di e con distrazione in favore del Pt_1 difensore dichiaratosi antistatario;
b) è tenuta in favore del alla refusione delle spese di lite del presente grado. Pt_1 Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appel- lante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello principale di e quello incidentale di;
Pt_1 Controparte_1
- ferma la statuizione sulle spese del precedente grado di giudizio, condanna a rifondere ad Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, compensate nella misura di 1/5, che si liqui- Controparte_1 dano, per la restante parte, in € 3.172,80 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, che si liqui- Pt_1 Controparte_2 dano in complessivi € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appel- lante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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