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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12265/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RAFFA FILIPPO e BOVENGA CHIARA
RICORRENTE
contro
P.IVA: , con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti SPARTI VINCENZO e SPARTI FEDERICO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
PQM
1/2
La Giudice del Lavoro Eleonora De Carlo
[...]
alla reintegrazione della ricorrente sul posto di lavoro e al Controparte_1
risarcimento del danno quantificato in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva riammissione in servizio, sulla base del tallone mensile pari a € 1.288,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dovute, detratto l'aliunde perceptum di cui in atti pari a euro 561,60; condanna al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Controparte_1
delle seguenti somme:
€ 291,80 lordi a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'importo forfettario a titolo di E.A.R. dovuto ex art. 9 CCNL, di cui € 3,31 lordi a titolo di TFR,
€ 778,13 lordi, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'importo forfettario a titolo di E.A.R. dovuto ex art.
9-bis CCNL, di cui € 8,84 lordi, a titolo di TFR, oltre, su entrambi gli importi, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 4.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 07/04/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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La Giudice del Lavoro Eleonora De Carlo