TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2784/2018
R.G. 5091/2018
R.G. 187/2020
R.G. 3633/2021
R.G. 5802/2022
REFYBBLIC BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte 1
-parte ricorrente-
Avv. Franco Camodeca
Email 1
contro
Controparte 1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
Email 2 t
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33420170004523102000, n. 33420180004870215000, n. 33420190006551571000, n.
33420210000415456000, e n. 33420220003424086000, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura per gli anni dal 2009 al 2021.
In particolare, ha lamentato la nullità degli atti impugnati per la decadenza ex art. 25 del d.lgs 46 del
1999 e, nel merito, ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo assicurativo per carenza dei requisiti fondanti l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti. In via subordinata, ha chiesto di ridurre la somma richiesta nell'avviso nella misura del 50% ai sensi dell'art. 59, comma 14, della legge
449/1997.
¸„CP - Si è costituito 12 che nei vari scritti difensivi ha contestato, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del d. lgs. 46 del 1999 e, nel merito, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti, richiamando integralmente il contenuto dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola
Parte 1 per gli anni dal 2009 al 2014.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di violazione del termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420170004523102000, depositata in data 18.7.2018.
Ebbene, l'opponente ha allegato di aver "rinvenuto" la notifica dell'atto impugnato in data 26.6.2018
e ne ha dedotto l'inesistenza in ragione della trasmissione del file in formato “.pdf" senza l'estensione
".p7m" o "e-signed", idonea a garantire la immodificabilità e la integrità del documento informatico, grazie all'apposizione della firma digitale e ancor più necessaria nel caso di specie, in cui il file inviato non conteneva alcuna attestazione di conformità.
Dal canto suo, ין,CP_ ha, invece, eccepito la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni, in ragione della validità della notifica che ha documentato a mezzo deposito di ricevuta telematica di avvenuta consegna in data 14.12.2017.
Posto che non vi è contestazione in ordine alla riferibilità dell'indirizzo di posta elettronica al ricorrente né in ordine alla ricezione dell'avviso di addebito impugnato, la questione controversa attiene alla regolarità della notifica effettuata nel formato indicato.
Ebbene, deve, in primo luogo, richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'atto impositivo può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario (c.d. "nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (c.d. "copia informatica"), la quale non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m (Cass. Ord. 15 giugno 2022, n. 19216;
Cass. Ord. n. 3940/2021; Cass. Ord. 5 ottobre 2020, n. 21328; Cass., Sez. 6, 27.11.2020, n. 27181;
Cass., Sez. 5, Ord. 27.11.2019, n. 30948).
Nel caso in esame, lo stesso ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto un file in formato
".pdf", riconoscendone la qualità di atto c.d. "nativo digitale”, dolendosi tuttavia della carenza di firma digitale, per la mancata presenza dell'estensione ".p7m" o "e-signed".
Ed invero, al fine di dirimere l'equivoco in cui è incorsa la parte, basta richiamare la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite che, sul punto, ha enunciato il seguente principio: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PADES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 Rv. 648132 – 02).
Segnatamente, nel caso di firma digitale in modalità CADES, il documento originale e quello firmato vengono inseriti in una busta informatica, ovvero in un nuovo file con estensione “.p7m"; nel caso di firma digitale in modalità PA DES, il documento firmato viene inglobato in quello originale e mantiene l'estensione originale ".pdf".
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione versata in atti risulta che l'avviso impugnato fosse già dotato di firma digitale (in modalità PAdES) perché trasmesso nel formato ".pdf".
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ci si trova di fronte ad "una copia elettronica priva di valore perché mancante di attestato di conformità" (pag. 2 del ricorso), ma di un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo ed in cui l'apposizione di firma autografa viene sostituita dall' indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. E quand'anche si trattasse di copia per immagine su supporto informatico di documenti in origine formati su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, - come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - la stessa avrebbe "(...) la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"; disconoscimento che, pur senza vincoli di forma, deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni
(Cass., Sez. 5, 20.06.2019, n. 16557; Cass., Sez. 1, 27.02.2017, n. 4912).
Inoltre, a prescindere dalla circostanza per cui l'art. 30, comma 4, del d.
1. n. 78/2010, conv. in L. n.
122/2010, non prevede alcuna estensione particolare del "file" con cui notificare l'avviso di addebito tramite PEC, deve aggiungersi che la Suprema Corte, dunque, con indirizzo ormai costante, ritiene non necessaria, ai fini della validità del documento allegato alla comunicazione pec inviata al debitore, la sottoscrizione dello stesso con firma digitale, in considerazione della inequivocabile riferibilità dell'atto impositivo all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, a prescindere da qualsivoglia vizio formale, che sarebbe, in ogni caso, sanabile in ossequio al principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento riferibile al ruolo, ex art. 21-octies della L. n.
241/1990, in virtù della natura vincolata di quest'ultimo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa (cfr. Corte di Appello di Bari che, a sostegno, cita Cass. Ord. 13 dicembre 2021, n. 39513; Cass. Civile, Sez. 6, Ord. 16.02.2021, n. 3940; Cass. 30 ottobre 2018, n. 2756).
Va aggiunto, per completezza, che l'eventuale irregolarità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E nel caso di specie, il raggiungimento dello scopo appare confermato dal contenuto dell'opposizione che, diffondendosi in plurime doglianze di forma e di merito, comprova la piena conoscenza della sussistenza e della riferibilità dei crediti in oggetto ad inadempimenti contributivi.
Acclarata la ritualità della notifica, in punto di tempestività della difesa, si osserva che parte opponente ha dedotto di aver rinvenuto, nella propria casella di posta elettronica, l'atto impugnato in una data (26.6.2018) che non trova riscontro nella documentazione allegata al ricorso ed è confutata
CP dall' a mezzo produzione della ricevuta di avvenuta consegna in data 14.12.2017 (cfr. allegati in fascicolo resistente). Peraltro, la stampa allegata all'atto introduttivo, recante testo della mail indirizzata al ricorrente attesta al 14.12.2017 la data di ricezione dell'allegato identificato dal n. dall CP 17C4HCD008725.pdf, ovvero del documento pdf contenente l'avviso di addebito opposto (cfr.
allegato n. 1 in fascicolo ricorrente).
Si aggiunga, infine, la circostanza che è provato che lo stesso istante abbia avuto conoscenza degli altri avvisi di addebito per cui è causa, a mezzo notifiche eseguite con le medesime modalità. Pertanto, letto l'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999 che prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento...” e ritenuta la natura perentoria del termine in questione, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 21863 del 2004), la domanda giudiziale risulta tardiva essendo l'azione proposta oltre il termine di 40 giorni con conseguente incontrovertibilità dei crediti contribuitivi indicati nell'avviso di addebito impugnato con riferimento al periodo temporale compreso tra il 2009 e il 2016.
Quanto ai restanti atti e alle pretese creditorie in essi riportate, deve essere invece dichiarata la tempestività delle relative opposizioni.
Tanto vale per tutti i procedimenti riuniti: il giudizio iscritto al n. R.G. 5091/2018 in data 20.12.2018 avverso l'avviso di addebito n. 33420180004870215000 notificato il 6.12.2018; il giudizio iscritto al n. R.G. 187/2020 in data 20.1.2020 avverso l'avviso di addebito n. 33420190006551571000
notificato in data 23.12.2019; il giudizio iscritto al n. R.G. 3633/2021 il 3.11.2021 avverso atto n.
33420210000415456000, notificato il 17.10.2021 e il giudizio iscritto al n. R.G. 5802/2022 in data
13.12.2022 avverso avviso di addebito n. 33420220003424086000, notificato in data 5.12.2022.
Ciò posto, con riferimento alla doglianza afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99 -replicata nelle conclusioni di tutti gli atti introduttivi- deve osservarsi che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25 cit., avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione;
pertanto, costituisce vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999) e come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Ebbene, tenuto conto delle date di iscrizione dei ricorsi giudiziari, le opposizioni risultano ammissibili sotto tale profilo, eccetto che con riferimento all'avviso di addebito n. 33420190006551571000.
Tuttavia, deve ritenersi che la censura non colga nel segno, atteso che la notifica dell'avviso di addebito sostituisce, limitatamente alle somme dovute, l'iscrizione a ruolo. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del d.lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 d. l. 78/2010 convertito con modificazioni in legge
122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente, con la conseguenza che tale decadenza non
è neanche astrattamente configurabile nella fattispecie in esame, trattandosi di avvisi di addebito e non di cartelle di pagamento. Per completezza, si osservi che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. tra le più recenti Cass. n. 27726 del 2019, che si richiama a Cass. n. 5963 del 2018 e n. 15211 del 2017), la richiamata disposizione che ha imposto l'iscrizione di contributi e premi assicurativi in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro termini perentori, ha previsto una decadenza di tipo processuale e non sostanziale. L'iscrizione a ruolo, difatti, è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'Ente creditore per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'Istituto agisca nelle forme ordinarie: motivo per cui il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Passando, dunque, al merito si osserva che gli avvisi di addebito oggetto dei presenti giudizi -relativi alle annualità dal 2017 al 2021- sono tutti pacificamente basati sulla circostanza per cui l'odierno ricorrente è stato iscritto nella gestione agricola come coltivatore diretto, a seguito del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2500000478620 del 25.3.2015 relativo al periodo dal 1.10.2009 al 31.12.2014.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2
e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a cento quattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati."(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto CP_2 non ha fornito la prova della sussistenza e della persistenza dei requisiti descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L' CP 1 ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività svolta dal ricorrente, ma su meri elementi documentali, ossia su una relazione del reparto, redatta alla luce dei dati catastali circa la consistenza dei terreni, della stima tecnica per la determinazione del fabbisogno annuo di manodopera agricola -sulla base dei parametri Ha/coltura della Regione
Calabria-, della titolarità di partita IVA, dell'iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza, della percezione dei benefici Agea e sulle dichiarazioni dell'opponente. Considerato, in particolare, che quest'ultimo non svolgesse altra attività -risultando titolare di pensione già all'epoca dell'accertamento ispettivo- l'Istituto ha inferito che si occupasse personalmente della coltivazione, con carattere di abitualità.
Ebbene, nell'ipotesi che occupa, non è stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera.
Né risulta accertato che la coltivazione dei fondi sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dal ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare con i caratteri dell'esclusività o della prevalenza e, soprattutto, che dalla stessa attività la parte abbia tratto la maggior fonte di reddito.
A rigore, appare sfornito di adeguati riscontri sia il requisito temporale sia quello reddituale.
Ed invero, quanto al primo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, in via presuntiva, dalla mancanza di un'attività di lavoro alternativa, dato lo stato di qualità di pensionato.
Quanto al presupposto reddituale, si rileva che la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente - pur non essendovi tenuto- (Modello Persone Fisiche 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) ha dimostrato che, per gli anni in causa, lo stesso ha percepito un reddito da pensione sempre superiore ai redditi dominicali e agrari.
Né appare rilevante, al fine di valutare il requisito della prevalenza, il dato riportato nel Modello IVA CP
-prodotto dall' con riferimento peraltro al solo periodo di imposta 2017- facendo riferimento la norma ai redditi della persona fisica (il "volume d'affari” ai fini IVA è infatti cosa diversa dal reddito ed è formato dalla somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda registrati ai fini IVA in un anno solare;
come tale non rappresenta ex se reddito d'impresa se non decurtato dalle spese di gestione dell'azienda).
Analogamente irrilevante l'allegazione della resistente - priva, peraltro, di supporto documentale- circa l'erogazione di sussidi erogati dall'Agea. Ed infatti, fino all'anno 2014, gli aiuti eurounitari spettavano agli agricoltori, per tali dovendosi intendere non gli imprenditori agricoli e i lavoratori autonomi in agricoltura, bensì coloro che detenessero un terreno agricolo e lo curassero (artt. 2 e 33
Reg. Ce 73/09 che rimandava all'art. 2 Reg. Ce n° 1872/03. La stessa disciplina era stata estesa al settore oleario dal Regolamento Ce n° 864/04). In altri termini la concessione degli aiuti eurounitari non consentiva fino all'anno 2014 di equiparare il proprietario di un fondo, fosse esso persona fisica o giuridica, ad un coltivatore diretto secondo i requisiti della normativa nazionale nei termini chiariti dalla giurisprudenza (in questi termini Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 249/2018). Per CP chiudere sul punto, occorre rilevare che l' non producendo le domande di erogazione dei sussidi presentate nel tempo dal ricorrente, non ha provato neanche le deduzioni avanzate nei giudizi riuniti, secondo cui era stato lo stesso ricorrente a qualificarsi "titolare dell'azienda agricola di cui attesta specificatamente la situazione evidenziando nel dettaglio l'estensione dei terreni, le colture praticate, CP i mezzi meccanici di sua proprietà" (cfr. memorie di costituzione dell'
Se ne evince che, benché onerata sul punto di precisa allegazione e produzione, 1,CP_ non abbia fornito prova che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia non potendosi reputare dirimente, alla luce delle emergenze istruttorie sopra illustrate, la mera titolarità di una P. IVA e l'iscrizione alla CCIAA.
Né può dirsi che l'istituto previdenziale abbia comunque fornito ulteriori elementi atti a fondare la sua pretesa contributiva, tale non potendo considerarsi l'estratto conto previdenziale, in quanto CP- documento formato dall' e, dunque, del tutto irrilevante a fini di prova.
Peraltro, considerato che la pretesa creditoria indagata è avanzata per annualità successive (dal 2017 al 2021) rispetto al periodo oggetto di accertamento ispettivo (2009-2014), manca, altresì, la deduzione, oltre che la prova, della persistenza dei requisiti che la resistente ha assunto riscontrati nell'arco temporale coperto dall'ispezione. In altri termini, l'istituto di previdenza aveva l'onere di dimostrare che anche per le annualità non oggetto di accertamento valessero le medesime ragioni critiche che avevano condotto all'accertamento per le annualità precedenti (Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 587/2019; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 582/2022). E anche sul punto, nel caso di specie, è del tutto carente la prova, né alcuna argomentazione logica è stata svolta dall'ente sulle cause della perdurante obbligatorietà di iscrizione nella Gestione previdenziale dei coltivatori diretti per la parte ricorrente: non è stata fornita per il periodo oggetto di giudizio alcuna dimostrazione documentale o contabile dell'attività di coltivazione diretta del fondo;
non si conosce l'eventuale perdurante disponibilità dei terreni e con essa la stima in concreto del fabbisogno di manodopera. Né possono essere utilizzate per gli anni successivi le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti nell'ottobre 2014 evidenziando, peraltro, che neppure si sono rese dirimenti in quel contesto, limitandosi il ricorrente a riferire della sua presenza sui fondi.
Per tali ragioni, in accoglimento delle domande, deve dichiararsi infondata l'azione di riscossione
,CP dell' azionata con gli avvisi di addebito n. 33420180004870215000, n. 33420190006551571000,
n. 33420210000415456000, e n. 33420220003424086000.
In ragione del parziale accoglimento, le spese di lite possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420170004523102000; dichiara l'insussistenza dei crediti contributivi CP 2 di cui agli avvisi di addebito n.
33420210000415456000, e n. n. 33420190006551571000, n.33420180004870215000,
33420220003424086000; compensa le spese di lite.
Castrovillari, 1.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa. Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.