TAR Milano, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 2301
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e irretroattività

    Il Collegio ritiene che le norme sulla bonifica non sanzionino la condotta passata, ma pongano rimedio alla contaminazione attuale. L'epoca della contaminazione è indifferente ai fini degli obblighi di bonifica, anche per società subentrate per fusione. Il rilascio di sostanze inquinanti era già un illecito all'epoca dei fatti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona amministrazione e certezza del diritto

    La norma si applica anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento. Nel caso di specie, la contaminazione è attiva e non neutralizzata, come dimostrato dalla necessità di mantenere una barriera idraulica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà

    L'amministrazione ha ampia discrezionalità tecnica in materia di inquinamento. L'individuazione della responsabilità si basa sul criterio del 'più probabile che non' e su presunzioni semplici, valorizzando conclusioni di CTU e sentenze civili che hanno ricondotto l'inquinamento alle attività di NA. L'attività industriale chimica è considerata pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per omessa valutazione del contributo causale specifico

    La sussistenza di altre fonti di inquinamento non elimina la responsabilità della ricorrente per il contributo causale delle attività di NA. L'ipotesi di responsabilità di altre imprese è stata esclusa da sentenze civili. È sufficiente una 'contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento'.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'atto impugnato è ricognitivo di accertamenti giurisdizionali definitivi. Anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio non è annullabile se l'amministrazione dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente non ha indicato elementi che avrebbero potuto modificare la decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 2301
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2301
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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