Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2024, proposto da
IS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni Di S. TE, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati TE Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cesano Maderno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota emanata dalla Provincia di Monza Brianza, avente ad oggetto “NI IN S.p.a. - Area ex NA Comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, RI ET e Limbiate (MB) – Procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Ricognizione degli atti di accertamento del responsabile della contaminazione”, prot. 59243/2023 del 22 dicembre 2023, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza e di NI IN S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. ND AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso notificato il 19.2.2024 e depositato l’1.3.2024, IS s.p.a. ha agito per l’annullamento della nota emanata dalla Provincia di Monza Brianza, avente ad oggetto “ NI IN S.p.a. - Area ex NA Comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, RI ET e Limbiate (MB) – Procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Ricognizione degli atti di accertamento del responsabile della contaminazione ”, prot. 59243/2023 del 22 dicembre 2023.
1.1. In fatto, ha dedotto che la vicenda oggetto di causa riguarda un’area sita tra i Comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, RI ET e Limbiate, tutti in Provincia di Monza e Brianza, alienata più di quarant’anni fa dall’allora NA (società per la quale oggi IS viene chiamata a rispondere in qualità di successore).
In data 22 dicembre 2023 perveniva alla Società la nota oggetto dell’odierno ricorso, impugnata con cui la Provincia prendeva atto dell’individuazione di IS come “ responsabile della contaminazione ” in virtù di quanto emergerebbe, in particolare, dalla sentenza n. 4392/2008 del Tribunale di Milano.
Dalla lettura del provvedimento la Società apprendeva che il sito sarebbe stato utilizzato dalla società NA a partire dagli “ anni ’20 del secolo scorso ” sino al 1983 (anno in cui la predetta società conferiva a terzi il complesso aziendale), che il procedimento di bonifica del terreno si era concluso con atto Regionale n. 7438 del 01.06.2021 e che, per quanto riguarda le acque di falda, erano in atto talune misure di prevenzione costituite da una barriera idraulica gestita da NI IN.
1.2. In diritto, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; violazione del principio di irretroattività; violazione dell’art. 7 CEDU; violazione dell’art. 1, protocollo 1 CEDU; violazione dell’art. 117, co. 1, Costituzione; violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione dell’art. 191, TFUE (“Chi inquina paga”); violazione dell’art. 3-ter, D.lgs. 152/2006; violazione dell’art. 41, Cost.; falsa applicazione degli artt. 239 ss., e, in particolare, degli artt. 242 e 244, D.lgs. n. 152/2006 ;
II) Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 242, c. 1, d.lgs. 152/2006. Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento ;
III) Violazione degli articoli 3-ter e 239 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca;
IV) Violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 23 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 239, c. 3 e 240, c. 1, lett. r) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’art. 191 del TFUE e dall’art. 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione dell’art. 1, Protocollo 1, CEDU; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ;
V) Violazione degli artt. 7, 8, e 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 1, c. 2-bis, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 41, Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 6, CEDU.
2. In data 13.3.2024 si è costituita la Provincia di Monza e della Brianza, chiedendo di respingere il ricorso come da scritti difensivi in atti.
3. In data 24.12.2024 si è costituita la controinteressata NI IN s.p.a., attuale proprietaria dell’area interessata, chiedendo di respingere il ricorso.
4. All’udienza del 28.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. L’odierno giudizio ha ad oggetto l’atto con il quale la Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto degli accertamenti già intervenuti in sede amministrativa e in sede giudiziaria, relativamente alla responsabilità per la contaminazione dell’area situata nei comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, RI ET e Limbiate: area occupata per decenni dall’NA, impresa attiva nella produzione di coloranti e vernici, nel 1987 fusa per incorporazione in Montedipe S.p.a., che in data 24 luglio 2003 ha mutato la denominazione sociale in Montecatini S.p.a. e successivamente si è fusa per incorporazione in IS S.p.a.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della pretesa di imporre a IS la responsabilità per fenomeni di inquinamento verificatisi prima del 1997, in quanto solo con l’emanazione del d.lgs. n. 22/1997 sarebbero state introdotte disposizioni specifiche che impongono ai titolari di impianti industriali obblighi di carattere rimediale, al fine di assicurare il ripristino di siti inquinati.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Il Collegio ritiene condivisibili i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22.10.2019, n. 10) e consolidatisi nella giurisprudenza successiva ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenze n. 7445/2025; 1961/2025; 10516/2024, 1397/2023).
In base a tali principi, innanzitutto, in materia di danno ambientale, con l’introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 non si è estesa l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l’aggiunta, rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario, già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. e 18 della legge n. 349 del 1986, ed in espressa concorrenza con quest’ultimo (art. 18, comma 4, d.m. n. 471 del 1999), degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Inoltre, come precisato dall’Adunanza Plenaria nella sent. n. 10/2019 cit., la bonifica del sito inquinato può essere ordinata, come nel caso di specie, “ anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento ”.
Nel confermare l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, la giurisprudenza più recente (cfr. per tutte Cons. Stato, IV, 17 marzo 2025, n. 2186) ha delineato alcune coordinate ermeneutiche che il Collegio ritiene condivisibili e pienamente applicabili al caso di specie:
- le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente, con conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 243 d.lgs 152/2006 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 comma 1 Cost in relazione agli artt. 1, prot. 1 e 7 Cedu, dedotta dalla parte ricorrente;
- su un piano più generale risulta ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici ( sub specie , in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti);
- il rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti nell’esercizio di attività industriali configurava già all’epoca dei fatti un illecito: il consapevole svolgimento di un’attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all’epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione;
- l’ambiente è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l’ascrizione all’area dell’illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose e nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della “utilità sociale” (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell’ambiente;
- il danno all’ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l’immissione, il rilascio o l’abbandono di sostanze non bio-degradabili) era ab imis ed ab origine ingiusto, tenuto conto del carattere “aperto” della responsabilità civile che non sanziona fattispecie tassative di illecito;
- in senso contrario non rilevano: i) il fatto che le direttive europee in materia di obblighi di bonifica disciplinino solo fatti commessi dopo la rispettiva entrata in vigore, in quanto il diritto dell’Unione non esclude la possibilità per i legislatori nazionali di introdurre regimi di maggior tutela dell’ambiente, correlando obblighi di bonifica anche a contaminazioni storiche; ii) i principi di irretroattività del reato e della pena, posto che – come sopra evidenziato - gli obblighi di bonifica previsti dal Titolo IV del Codice dell’ambiente non hanno finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, bensì natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad una situazione di (ancora) attuale inquinamento; iv) né il generale principio di tutela dell’affidamento, che, invero, è da riferirsi all’affidamento incolpevole, chiaramente non predicabile con riferimento al soggetto che, a suo tempo, abbia consapevolmente posto in essere, nell’esercizio di attività giuridicamente qualificabili come pericolose, condotte che a prescindere da specifiche disposizioni di settore all’epoca in vigore avevano un’oggettiva, intrinseca ed evidente capacità, quanto meno potenziale, di determinare, aggravare o, comunque, agevolare la contaminazione dell’ambiente;
-) la Corte di Giustizia (sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13, par. 40) ha sottolineato che dal momento che l’art. 191, par. 2, TFUE - che contiene il principio “chi inquina paga” - è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’art. 192 TFUE che disciplini specificamente una determinata ipotesi;
- la natura meramente ripristinatoria e non punitiva-sanzionatoria della bonifica esclude l’applicabilità dell’art. 7 CEDU, mentre la tutela della proprietà di cui all’art 1 prot. 1 CEDU non esime dall’obbligo di riparazione del danno ambientale cagionato nello svolgimento dell’attività economica, secondo l’ordinario criterio di imputazione previsto dagli artt. 2043 e 2050 c.c.;
- il principio “chi inquina paga” impone di addossare a chi esercita un’attività economica inquinante le esternalità negative della medesima, trasformando il danno ambientale cagionato in un costo per l’impresa (non immediatamente traslabile sul prezzo finale) e incentivandone, per tale via, il contenimento o l’eliminazione. La ratio del principio verrebbe, del resto, frustrata se l’esternalità negativa rimanesse a carico della collettività in contrasto con l’art. 191 TFUE e con la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dalla società ricorrente (CGUE, C-129/16, 13 luglio 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft);
- i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto - da valutarsi alla luce del criterio dell’operatore prudente e accorto (Corte giustizia UE sez. X sentenza 11/07/2019, n. 180, Agrenergy Srl e Fusignano Due, C180/18, C286/18; sez V 15 aprile 2021 Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche-Anie e Athesia Energy Srl C798/18 e C799/18) - non possono esimere l’operatore professionale che svolge un’attività ad alto rischio di contaminazione di porre rimedio alla contaminazione ambientale cagionata dall’omessa adozione delle necessarie cautele.
Da quanto esposto discende l’infondatezza dei dubbi di compatibilità comunitaria della disciplina in questione sollevati dalla ricorrente: il principio “chi inquina paga”, come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia, non osta all’applicazione dell’obbligo di bonifica anche alle c.d. contaminazioni storiche, né un tale divieto si rinviene nella direttiva 2004/35/CE.
La disciplina comunitaria è, quindi, sufficientemente chiara nel supportare un’interpretazione diversa da quella sostenuta da parte ricorrente.
Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente, nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2186/2025 si osserva, in maniera condivisibile, che la pretesa inapplicabilità dell’obbligo di bonifica a fenomeni di inquinamento avvenuti prima dell’entrata in vigore della disciplina che quell’obbligo ha imposto si pone, a ben vedere, in contrasto con i parametri di costituzionalità invocati poiché: a) esclude irragionevolmente dall’obbligo di ripristino alcuni danni ambientali; b) ammette l’esercizio dell’attività di impresa in contrasto con l’ambiente e l’utilità sociale; c) rende irreversibile il pregiudizio all’ambiente in ragione del mero lasso temporale intercorso tra attività dannosa ed emersione del danno.
Il primo motivo è quindi infondato.
3. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l’obbligo di attivare le procedure di bonifica sussisterebbe, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, solo per le contaminazioni storiche che possano comportare un rischio di aggravamento della situazione, condizione, questa, non verificata nell’istruttoria della Provincia e che sarebbe comunque insussistente nel caso di specie.
La doglianza è infondata.
L’art. 242, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce quanto segue: “ Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione ”.
Tale norma dunque, nell’operare uno specifico riferimento alle “ contaminazioni storiche ”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi ( rectius , conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di aggravamento della situazione sia ancora attuale (cfr. T.A.R. Piemonte, II, 26 maggio 2025, n. 871; Cons. Stato, IV, 14 giugno 2022, n. 4826), nel senso che la contaminazione non abbia ancora esaurito la propria portata di pericolosità ambientale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 aprile 2025, n. 1439; T.A.R. Lombardia Milano, IV, 18 luglio 2023 n. 1879).
Nel caso di specie, non si è neppure in presenza di una contaminazione meramente “storica” ed esaurita, bensì di un fenomeno ancora attivo e non definitivamente neutralizzato, come dimostrato dalla necessità di mantenere in esercizio una barriera idraulica ai fini del contenimento della contaminazione rilevata nelle acque di falda, gestita da NI IN (v. in particolare pagg. 5 e 7 del provvedimento impugnato; la circostanza è confermata anche a pag. 4 del ricorso, pag. 4).
Del resto, che una condotta possa essere oggetto di conseguenze previste anche da leggi emanate in epoca successiva, purché la compromissione di un determinato bene giuridico sia ancora attuale, è costituzionalmente precluso al legislatore solo con riguardo alla pena e, in generale, alle misure amministrative a contenuto sanzionatorio, circostanza che nel caso di specie non sussiste considerata la natura della misura che, per le caratteristiche sopra esposte, esula dall’ambito del diritto lato sensu punitivo (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/09/2024, n. 2500).
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che l’atto impugnato non conterrebbe alcun accenno alla potenziale responsabilità dei soggetti che hanno gestito il sito prima di NA, nonostante nei quattro decenni precedenti all’avvio della gestione da parte di NA vi fosse una produzione industriale di esplosivi chimici e una successiva attività industriale svolta dalla “Chimica Bonelli”, né alcun approfondimento circa l’attività avvenuta sul sito nell’arco degli ultimi quarant’anni, ossia dopo la gestione di NA, e ricondurrebbe alle sole lavorazioni NA (avvenute tra gli anni ’20 e il 1983) la contaminazione rilevata nel sito.
La doglianza è infondata.
Si premette che nelle materie in cui è chiamata a risolvere questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità (come nel caso dell’individuazione delle cause e delle relative responsabilità rispetto a fenomeni di inquinamento ambientale), l’autorità amministrativa dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr., ex multis , T.A.R. Piemonte, II, 26 maggio 2025, n. 871; Cons. Stato, IV, 12 luglio 2022, nn. 5863 e 5864). L’accertamento del nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. “più probabile che non”, il quale richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10; TAR Lazio Latina, I, 7 novembre 2024, n. 708). La nozione di causa dell’inquinamento, in applicazione del principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), va peraltro intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, IV, 10 marzo 2025, n. 1969; Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2023, n. 1776). L’accertamento di un tale contributo causale può essere compiuto dall’amministrazione anche avvalendosi di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. (cfr. Cons. Stato, VII, 4 settembre 2024, n. 7420; T.A.R. Veneto, IV, 17 gennaio 2025, n. 65), quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività (cfr. Cons. Stato, IV, 10 marzo 2025, n. 1969; Cons. Stato, VII, 4 settembre 2024, n. 7420).
Inoltre, deve considerarsi che la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico costituisce un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., che rende il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all’epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione cfr., ex multis , Cons. Stato, IV, 14 giugno 2022, n. 4826; T.A.R. Veneto, II, 6 febbraio 2025, n. 193; T.A.R. Lombardia Brescia, I, 2 agosto 2022, n. 776). La giurisprudenza civile ha, peraltro, evidenziato come tale prova liberatoria vada dimostrata con estremo rigore, tanto da far assumere alla presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. una connotazione sostanzialmente oggettiva (cfr. Cass. n. 8457/2004 e Cass. 28626/2019). Infatti, al fine di esimersi da responsabilità, per l’esercente l’attività pericolosa non è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza, dovendo invece provare positivamente di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre: Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016), stante l'esigenza di assicurare il rispetto di standard oggettivi rigorosi e adeguati al rischio intrinseco dell'attività, in un'ottica di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva. Egli risponde, dunque, in ragione dell’oggettiva mancanza delle misure protettive idonee, non essendogli sufficiente, per ottenere l’esonero, la prova di essere personalmente incolpevole; cosicché, quand’anche abbia adottato una qualche misura atta ad evitare il danno, ma non tutte quelle misure astrattamente disponibili a tal fine, l'unica prova liberatoria di cui potrà avvalersi è quella che gli consenta di escludere il nesso causale tra la propria condotta e il danno subito dal danneggiato, quindi, in sostanza, che riesca a provare il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/03/2025, n. 8224).
Tale ricostruzione in termini sostanzialmente oggettivi della presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. a carico dell’esercente una generica attività pericolosa trova peraltro una specifica declinazione proprio nella materia dell’inquinamento ambientale, posto che dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis , comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 152/ 2006 si ricava che l'operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all'allegato 5 alla parte sesta del predetto decreto (tra le quali si considera compresa anche la gestione di uno stabilimento chimico industriale: cfr. T.A.R. Veneto, II, 6 febbraio 2025, n. 190; T.A.R. Lombardia Brescia, I, 18 ottobre 2022, n. 963) può essere onerato degli obblighi di ripristino e bonifica sulla base del semplice nesso di causalità tra la sua attività e l’inquinamento riscontrato, senza che l’amministrazione sia tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. È infatti a carico dell’operatore stesso fornire la rigorosa prova liberatoria in ordine alla sussistenza di una delle cause di esonero della responsabilità espressamente previste dall’art. 308, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006, vale a dire, in sostanza, che l’inquinamento sia stato provocato da un terzo nonostante l’esistenza di misure astrattamente idonee, oppure sia stato causato dall’esecuzione di un ordine obbligatorio impartito dall’autorità, o ancora sia stato autorizzato in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare vigente, o che non sia riconducibile alla sua attività secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del suo svolgimento (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 5 marzo 2025, n. 1882; T.A.R. Veneto, IV, 17 gennaio 2025, n. 65; T.A.R. Toscana, II, 13 marzo 2023, n. 270).
Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l’individuazione della ricorrente quale responsabile della contaminazione dei terreni e della falda nel comparto dello stabilimento industriale ex NA non risulti manifestamente illogica, arbitraria o contraddittoria, poggiando piuttosto su un solido corredo istruttorio ampiamente ricostruito sia nel provvedimento impugnato sia nei documenti ivi richiamati.
Segnatamente, l’amministrazione ha fondato la propria determinazione sugli accertamenti compiuti dalle varie autorità amministrative coinvolte, nonché dal Tribunale di Milano, che ha riconosciuto (in particolare nel procedimento R.G. n. 20607/94 sfociato nella sentenza n. 4392 del 09.04.2008) la riconducibilità dell’inquinamento alle attività di NA, valorizzando conclusioni della CTU che non sono state efficacemente contestate da IS.
La consulenza tecnica nel giudizio R.G. 20607/94 (depositata da NI IN, doc. 2.1 All. 1 parte 1) ha ricostruito in modo puntuale il meccanismo di diffusione della contaminazione nelle falde, verificandone la coerenza con le lavorazioni svolte e, al contempo, escludendo – con adeguata motivazione tecnica – cause alternative. L’attività istruttoria condotta dalla Provincia si è dunque sviluppata nel rispetto degli standard richiesti, mediante analisi approfondite e dati tecnico-scientifici attendibili, che hanno confermato la responsabilità del soggetto interessato (cfr. in particolare pagg. 84 e 87).
L’amministrazione ha basato la propria decisione anche sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 7644/2011 (pag. 5 del provvedimento impugnato) in cui, come evidenziato da NI IN nell’odierno giudizio, il giudice civile ha rilevato come “ le conclusioni vincolanti delle due sentenze ricordate sono rafforzate dalle risultanze emergenti dal copioso materiale proveniente da pubblica autorità (di sicura valenza probatoria per la competenza e neutralità della fonte), richiamate insieme ad altre fonti, e in particolare i rapporti della Provincia di Milano del novembre 1997 (doc.31 att.) e finale (doc. 58 att.).
Le relazioni tecniche di cui sopra sono senz’altro utilizzabili, anche nelle parti non espressamente richiamate dalle sentenze citate; infatti benchè svoltesi fuori dal processo, presuppongono accertamenti effettuati con l’ausilio di specifiche competenze e mezzi tecnici da soggetti particolarmente qualificati, quali i pubblici funzionari, tenuti perciò istituzionalmente all’imparzialità e ad un dovere legale di verità e di rispetto delle prescrizioni normative o regolamentari ” (v. pag. 15).
Da ciò consegue l’infondatezza del motivo.
5. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che l’amministrazione sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria per aver omesso di valutare lo specifico contributo causale della ricorrente rispetto alla contaminazione, senza distinguere i diversi contributi causali.
La doglianza è infondata.
La sussistenza di ulteriori fonti di inquinamento non elimina la responsabilità di IS per il contributo causale che le attività di NA hanno avuto sulla contaminazione. Per altro, l’ipotesi di una responsabilità da attribuire anche ad altre attività industriali è stata esclusa dal Tribunale di Milano, nella sentenza n. 4392/2008 (pagg. 48-50), nonché nella sentenza n. 7644/2011 (pagg. 19-20) e dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 2776/2014 (pagg. 31-32).
D’altro canto, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza in casi analoghi (Cons. Stato, IV, 22 luglio 2024, n. 6596), il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese non rende illegittimo per ciò solo il provvedimento impugnato.
Secondo quanto in parte già evidenziato nell’esaminare il terzo motivo, infatti:
- l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”;
- la nozione di causa, in applicazione del principio “chi inquina paga” va intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. anche Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C- 534/13), la cui prova può essere fornita dall’amministrazione in via diretta o indiretta, anche a mezzo di presunzioni semplici;
- il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “ non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi ” ma deve “ provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento ” (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017);
- il principio “chi inquina paga” trova pertanto applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una “ contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento ”.
Da quanto esposto consegue l’infondatezza del motivo.
6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la lesione delle garanzie partecipative, in quanto l’amministrazione procedente non la avrebbe coinvolta nel procedimento.
Al riguardo, si osserva in primo luogo che l’amministrazione provinciale ha adottato un atto ricognitivo di accertamenti giurisdizionali definitivi resi all’esito di giudizi civili attivati nei confronti della stessa IS.
In disparte da ciò, è dirimente evidenziare che, anche qualora si volesse ritenere che l’amministrazione procedente abbia errato nell’omettere la comunicazione di avvio del procedimento, la fattispecie sarebbe comunque sussumibile nel novero dell’art. 21- octies , seconda parte, della l. n. 241 del 1990, a fronte del quale il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Invero, per giurisprudenza costante, spetta a colui che eccepisce il vizio de quo indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei ad incidere sulla determinazione dell’amministrazione e, solo dopo, quest’ultima sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato ( ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 30 gennaio 2023, n. 86; Cons. Stato, V, 20 ottobre 2020, n. 6333).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto all’onere sulla stessa incombente: la società si è, infatti, limitata ad asserire che, laddove fossero state rispettate le garanzie procedimentali, “ avrebbe certamente messo in evidenza le numerose lacune conoscitive esposte nei motivi II e III del presente ricorso, gli aspetti affrontati nel motivo IV, nonché gli elementi che militano nel senso di escludere l’applicazione in capo a IS della disciplina delle bonifiche, come esposto nel motivo I ”.
Per tali ragioni, il motivo è infondato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro oltre accessori di legge in favore della Provincia di Monza e della Brianza e in 3.000,00 (tremila/00) euro oltre accessori di legge in favore di NI IN s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ND AR, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ND AR | TE IE |
IL SEGRETARIO