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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
UZ PIERPAOLO, TO
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 08577202500002805000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inammissibilità - rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico notificato dall'Agente della Riscossione, relativo al recupero della quota residua di sanzioni (pari ai 2/3) derivante da un precedente avviso di accertamento.
Il ricorrente sostiene di aver agito in buona fede, ritenendo di aver definito la pendenza mediante il pagamento (seppur tardivo) di un terzo delle sanzioni, e invoca l'applicazione dell'art. 10 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente (L. 212/2000) sulla tutela dell'affidamento e la non applicabilità delle sanzioni per errore non imputabile. L'Ente resistente si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnabilità dell'atto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, avendo il contribuente ricevuto regolare notifica dell'atto presupposto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza in data odierna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, atto con cui l'Agente della riscossione comunica al debitore di aver ricevuto l'incarico di riscuotere somme oggetto di un precedente accertamento.
1. Sull'inammissibilità del ricorso
Preliminarmente, questa Corte deve rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione. Secondo l' orientamento della Corte di Cassazione, ribadito dalla recente Ordinanza n. 6589 del 12 marzo 2025, l'avviso di presa in carico non rientra nell'elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992. La Suprema Corte ha chiarito che tale atto ha natura meramente informativa e non possiede autonoma capacità lesiva, salvo il caso eccezionale in cui costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'atto impositivo presupposto (l'avviso di accertamento) è stato ritualmente notificato al ricorrente. La stessa difesa di parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica dell'accertamento, ma lamenta un errore nella fase di pagamento delle sanzioni agevolate. Pertanto, non sussistendo il difetto di notifica dell'atto presupposto, l'avviso di presa in carico svolge una funzione meramente comunicativa e non è autonomamente impugnabile. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento o, successivamente, attendere la notifica del primo atto della riscossione (cartella di pagamento o atto equipollente) per far valere eventuali vizi propri della procedura esecutiva, ma non può anticipare la tutela avverso un atto endoprocedimentale privo di valenza provvedimentale.
2. Sul merito (ad abundantiam).
Fermo restando il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità, si osserva per mera completezza che anche nel merito le doglianze appaiono infondate. Il richiamo all'art. 10 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) non appare pertinente. La norma tutela il contribuente che si sia conformato a indicazioni dell'Amministrazione finanziaria o che sia incorso in errore a causa di ritardi o omissioni della stessa. Nel caso in esame, l'errore nel pagamento parziale o tardivo delle sanzioni è imputabile esclusivamente a una lettura superficiale dell'avviso di accertamento da parte del contribuente o a una sua errata convinzione circa i termini di definizione agevolata. Non essendo ravvisabile alcun comportamento fuorviante o errore dell'Ufficio, non sussistono i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni residue.
3. Sulle spese di lite In merito alle spese di giudizio, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione nella misura del 50%, in considerazione della buona fede soggettiva del ricorrente che, pur commettendo un errore procedurale, ha tentato di definire la propria posizione debitoria. La restante parte delle spese, liquidata come in dispositivo in base al valore della controversia e applicando la riduzione del 20% prevista per le spese in favore dell'Agente della riscossione e degli enti impositori assistiti da propri funzionari (art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. 546/92), segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate al 50% le spese di lite tra le parti e pone il residuo
50%, liquidato in € 650,00 oltre rimborso spese 15% a carico della ricorrente.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
UZ PIERPAOLO, TO
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 08577202500002805000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: inammissibilità - rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico notificato dall'Agente della Riscossione, relativo al recupero della quota residua di sanzioni (pari ai 2/3) derivante da un precedente avviso di accertamento.
Il ricorrente sostiene di aver agito in buona fede, ritenendo di aver definito la pendenza mediante il pagamento (seppur tardivo) di un terzo delle sanzioni, e invoca l'applicazione dell'art. 10 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente (L. 212/2000) sulla tutela dell'affidamento e la non applicabilità delle sanzioni per errore non imputabile. L'Ente resistente si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnabilità dell'atto e, nel merito, l'infondatezza della pretesa, avendo il contribuente ricevuto regolare notifica dell'atto presupposto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza in data odierna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, atto con cui l'Agente della riscossione comunica al debitore di aver ricevuto l'incarico di riscuotere somme oggetto di un precedente accertamento.
1. Sull'inammissibilità del ricorso
Preliminarmente, questa Corte deve rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione. Secondo l' orientamento della Corte di Cassazione, ribadito dalla recente Ordinanza n. 6589 del 12 marzo 2025, l'avviso di presa in carico non rientra nell'elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992. La Suprema Corte ha chiarito che tale atto ha natura meramente informativa e non possiede autonoma capacità lesiva, salvo il caso eccezionale in cui costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'atto impositivo presupposto (l'avviso di accertamento) è stato ritualmente notificato al ricorrente. La stessa difesa di parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica dell'accertamento, ma lamenta un errore nella fase di pagamento delle sanzioni agevolate. Pertanto, non sussistendo il difetto di notifica dell'atto presupposto, l'avviso di presa in carico svolge una funzione meramente comunicativa e non è autonomamente impugnabile. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento o, successivamente, attendere la notifica del primo atto della riscossione (cartella di pagamento o atto equipollente) per far valere eventuali vizi propri della procedura esecutiva, ma non può anticipare la tutela avverso un atto endoprocedimentale privo di valenza provvedimentale.
2. Sul merito (ad abundantiam).
Fermo restando il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità, si osserva per mera completezza che anche nel merito le doglianze appaiono infondate. Il richiamo all'art. 10 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) non appare pertinente. La norma tutela il contribuente che si sia conformato a indicazioni dell'Amministrazione finanziaria o che sia incorso in errore a causa di ritardi o omissioni della stessa. Nel caso in esame, l'errore nel pagamento parziale o tardivo delle sanzioni è imputabile esclusivamente a una lettura superficiale dell'avviso di accertamento da parte del contribuente o a una sua errata convinzione circa i termini di definizione agevolata. Non essendo ravvisabile alcun comportamento fuorviante o errore dell'Ufficio, non sussistono i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni residue.
3. Sulle spese di lite In merito alle spese di giudizio, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione nella misura del 50%, in considerazione della buona fede soggettiva del ricorrente che, pur commettendo un errore procedurale, ha tentato di definire la propria posizione debitoria. La restante parte delle spese, liquidata come in dispositivo in base al valore della controversia e applicando la riduzione del 20% prevista per le spese in favore dell'Agente della riscossione e degli enti impositori assistiti da propri funzionari (art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. 546/92), segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate al 50% le spese di lite tra le parti e pone il residuo
50%, liquidato in € 650,00 oltre rimborso spese 15% a carico della ricorrente.