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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259003582252000 TRIBUTI CONSORT 2021
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230044315787000 CONSORZ BONIFI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bari 70125 alla Indirizzo_1 , notificava in data 14/02/2025 al sig. Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 nato ad [...] il data_1 ed ivi residente alla Indirizzo_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, intimazione di pagamento n.01420259003582252000 contenente due cartelle esattoriali di cui una oggetto di odierna impugnazione n.01420230044315787000 per l'anno d'imposta 2021 ed altra cartella n.01420240033409807000 già definita positivamente dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari in virtù di sentenza n.317/2025. L'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Bari per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata richiede all'odierno istante € 2.651,62 per difesa idraulica di terreni e fabbricati, sulla base di presunta appartenenza territoriale al comprensorio consortile e per presunta realizzazione e/o manutenzione di opere di bonifica in ordine agli immobili descritti in avviso in realtà mai eseguite, così come si evince in atti in virtù di degrado ambientale attestato da perizia asseverata.
Con atto del 08/05/2025, notificato in pari data, il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01420259003582252000, notificata in data 14/02/2025 nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n. 01420240033409807000, emesse e notificate dall'Agenzia delle entrate – Riscossione per la riscossione di crediti iscritti a ruolo dal Consorzio di Bonifica della Basilicata chiedendo alla Corte di Gustizia Tributaria adita RITENERE E DICHIARARE la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per quanto esposto in ricorso del presente atto, con vittoria, di spese, onorari e competenze di causa, in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenziava l'insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto, inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di classifica, piano di bonifica, piano di riparto); estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali l'atto impugnato è nullo in quanto tra le parti esiste già sentenza favorevole per il contribuente per annualità pregresse per la medesima questione, in virtù dei medesimi presupposti. Con altri motivi di ricorso il ricorrente eccepiva
Illegittimità e/o nullità della cartella n. 01420259003582252000 in oggetto per violazione di norme di legge, violazione dell'art.2697 c.c., difetto di motivazione e violazione del contraddittorio. Si costituiva in giudizio l'ADER nel giudizio promosso avverso AVV.INTIMAZIONE n.
01420259003582252000 per le cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n.
01420240033409807000e, formula le seguenti controdeduzioni. Relativamente alla cartella n.01420240033409807000, in merito a quanto eccepito da parte ricorrente, si precisa che la stessa è stata oggetto di contenzioso innanzi alla CGT di Bari, il cui giudizio si è concluso a favore del contribuente, ed innanzi alla CGT di Matera, il cui giudizio si è concluso con la sentenza 52/2025 RG 240/2024 a favore dell'Ufficio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Relativamente alla cartella 01420230044315787000, in via preliminare ed assorbente, si eccepisce in primis l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo, nel merito, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'ADER e conclude chiedendo alla Corte di giustizia tribuaria Provinciale adita, contrariis reiectis, - accertata e dichiarata la legittimità e correttezza dell'operato dell'Ufficio per le ragioni esposte, respingere ogni eccezione ex adverso formulata nei confronti dell'ADER.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica della Basilicata nella spiegata qualità, impugnando e contestando estensivamente la domanda avversa chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita, in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
01420259003582252000, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n. 01420240033409807000, siccome tardivamente proposto;
in via ulteriormente pregiudiziale, ma subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento n.
01420230044315787000 e n.01420240033409807000, sottese all'intimazione di pagamento n.
01420259003582252000, per i motivi esposti nella costituzione in giudizio;
in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 01420259003582252000, nonché avverso le sottese cartelle siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va subito evidenziato da parte di questa Corte l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER laddove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, il ricorso è risultato tardivo. Visto il disposto di cui al primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 01420259003582252000 che, nel caso di specie, è avvenuta in data 14/02/2025, e non già, come asserito - ma non provato - da parte ricorrente il 23/03/2025. Atteso che l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 sanziona con l'inammissibilità la proposizione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni decorrente, nel caso di specie, dal 14/02/2025, se ne deduce l'inammissibilità della domanda con conseguente improcedibilità del giudizio. L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata in atti. Invero la cartella esattoriale n. 01420230044315787000 è stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 02/02/2024 come risulta dalla relata di notifica depositata. E' quanto mai evidente pertanto che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa. Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso proposto sia da dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto, irrimediabilmente definitivo. Pertanto, acclarata l'esistenza della notifica dell'atto prodromico, è del tutto contestabile quanto proposto dal ricorrente. Altra causa di inammissibilità del ricorso riguarda la impugnazione della cartella di pagamento n. 01420240033409807000. Infatti, si evidenzia come la cartella di pagamento n. 01420240033409807000 impugnata dal Ricorrente_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera limitatamente al ruolo emesso dal Consorzio di Bonifica della Basilicata per la riscossione della complessiva somma di €. 2.601,64, è relativa a crediti per contributi di bonifica anno 2020. Il relativo ricorso, iscritto al N. 240/2024 R.G.R. ed assegnato alla 2^ Sezione è stato definito con Sentenza n. 52/2025 depositata il 19/02/2025. Si tratta di Pronuncia di rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente_1 con condanna alle spese di giudizio a favore delle parti resistenti. Trattandosi, peraltro, di Sentenza non appellata la debenza delle somme richieste dal Consorzio di Bonifica della Basilicata nella cartella di pagamento n.
01420240033409807000, da ultimo reiterata con l'intimazione di pagamento per cui è causa è circostanza incontestabile. Evidente, pertanto, come la Sentenza n. 317/2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, non abbia affatto annullato la cartella di pagamento n.01420240033409807000 o, perlomeno, non lo ha fatto in relazione al ruolo emesso dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.
Relativamente alle contestazioni riguardanti la cartella di pagamento n. 01420240033409807000 senza nulla concedere, ribadito, pertanto, come il ricorso avverso la cartella in parola sia inammissibile sotto i diversi aspetti già esposti, questa Corte eccepisce come, in ogni caso, il ricorso sia infondato nel merito.
Infatti, il Consorzio ha apprestato una difesa nel merito con esclusivo riferimento ai rilievi sollevati avverso la cartella di pagamento n. 01420240033409807000. Va evidenziato come la presente controversia è inquadrata e decisa nell'ambito della disciplina generale della materia dei contributi dovuti ai Consorzi di
Bonifica dettata, in particolare, dall'art. 860 c.c. “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante
“Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato. La Regione Basilicata, prima con la L.R. 28 febbraio 1995, n. 22
e, poi, con la L.R. 6 settembre 2001, n. 33, ha dettato norme in materia di bonifica integrale. La Legge n.
33/2001, successivamente, è stata abrogata dall'articolo 44, comma 1 della L.R.11 gennaio 2017, n. 1, la quale reca la “Nuova disciplina in materia di Bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”. In base all'art. 2 della L.R. 2/2017 “(…) l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata". Fatta questa premessa, nel merito si evidenzia come nel caso di specie siano sussistenti entrambi i presupposti - così come individuati dalle suddette norme e meglio specificati dalla unanime giurisprudenza di legittimità - legittimanti l'iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione reclamati al contribuente.
La Corte,
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in € 787,00 in favore di ADER ed € 922,00 in favore del Consorzio di Bonifica, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259003582252000 TRIBUTI CONSORT 2021
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230044315787000 CONSORZ BONIFI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bari 70125 alla Indirizzo_1 , notificava in data 14/02/2025 al sig. Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 nato ad [...] il data_1 ed ivi residente alla Indirizzo_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, intimazione di pagamento n.01420259003582252000 contenente due cartelle esattoriali di cui una oggetto di odierna impugnazione n.01420230044315787000 per l'anno d'imposta 2021 ed altra cartella n.01420240033409807000 già definita positivamente dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari in virtù di sentenza n.317/2025. L'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Bari per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata richiede all'odierno istante € 2.651,62 per difesa idraulica di terreni e fabbricati, sulla base di presunta appartenenza territoriale al comprensorio consortile e per presunta realizzazione e/o manutenzione di opere di bonifica in ordine agli immobili descritti in avviso in realtà mai eseguite, così come si evince in atti in virtù di degrado ambientale attestato da perizia asseverata.
Con atto del 08/05/2025, notificato in pari data, il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 01420259003582252000, notificata in data 14/02/2025 nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n. 01420240033409807000, emesse e notificate dall'Agenzia delle entrate – Riscossione per la riscossione di crediti iscritti a ruolo dal Consorzio di Bonifica della Basilicata chiedendo alla Corte di Gustizia Tributaria adita RITENERE E DICHIARARE la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per quanto esposto in ricorso del presente atto, con vittoria, di spese, onorari e competenze di causa, in favore del sottoscritto difensore antistatario. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenziava l'insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto, inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di classifica, piano di bonifica, piano di riparto); estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali l'atto impugnato è nullo in quanto tra le parti esiste già sentenza favorevole per il contribuente per annualità pregresse per la medesima questione, in virtù dei medesimi presupposti. Con altri motivi di ricorso il ricorrente eccepiva
Illegittimità e/o nullità della cartella n. 01420259003582252000 in oggetto per violazione di norme di legge, violazione dell'art.2697 c.c., difetto di motivazione e violazione del contraddittorio. Si costituiva in giudizio l'ADER nel giudizio promosso avverso AVV.INTIMAZIONE n.
01420259003582252000 per le cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n.
01420240033409807000e, formula le seguenti controdeduzioni. Relativamente alla cartella n.01420240033409807000, in merito a quanto eccepito da parte ricorrente, si precisa che la stessa è stata oggetto di contenzioso innanzi alla CGT di Bari, il cui giudizio si è concluso a favore del contribuente, ed innanzi alla CGT di Matera, il cui giudizio si è concluso con la sentenza 52/2025 RG 240/2024 a favore dell'Ufficio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Relativamente alla cartella 01420230044315787000, in via preliminare ed assorbente, si eccepisce in primis l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo, nel merito, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'ADER e conclude chiedendo alla Corte di giustizia tribuaria Provinciale adita, contrariis reiectis, - accertata e dichiarata la legittimità e correttezza dell'operato dell'Ufficio per le ragioni esposte, respingere ogni eccezione ex adverso formulata nei confronti dell'ADER.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica della Basilicata nella spiegata qualità, impugnando e contestando estensivamente la domanda avversa chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita, in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
01420259003582252000, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 01420230044315787000 e n. 01420240033409807000, siccome tardivamente proposto;
in via ulteriormente pregiudiziale, ma subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento n.
01420230044315787000 e n.01420240033409807000, sottese all'intimazione di pagamento n.
01420259003582252000, per i motivi esposti nella costituzione in giudizio;
in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 01420259003582252000, nonché avverso le sottese cartelle siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va subito evidenziato da parte di questa Corte l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER laddove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, il ricorso è risultato tardivo. Visto il disposto di cui al primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 01420259003582252000 che, nel caso di specie, è avvenuta in data 14/02/2025, e non già, come asserito - ma non provato - da parte ricorrente il 23/03/2025. Atteso che l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 sanziona con l'inammissibilità la proposizione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni decorrente, nel caso di specie, dal 14/02/2025, se ne deduce l'inammissibilità della domanda con conseguente improcedibilità del giudizio. L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come si evince dalla documentazione allegata in atti. Invero la cartella esattoriale n. 01420230044315787000 è stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 02/02/2024 come risulta dalla relata di notifica depositata. E' quanto mai evidente pertanto che l'assunto difensivo avverso secondo il quale l'avviso oggi impugnato debba essere inteso come il primo atto ricevuto dal contribuente sia destinato inevitabilmente a cadere proprio per l'accertato, incontestato ed incontestabile avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica all'avviso di intimazione oggetto di causa. Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso proposto sia da dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto, irrimediabilmente definitivo. Pertanto, acclarata l'esistenza della notifica dell'atto prodromico, è del tutto contestabile quanto proposto dal ricorrente. Altra causa di inammissibilità del ricorso riguarda la impugnazione della cartella di pagamento n. 01420240033409807000. Infatti, si evidenzia come la cartella di pagamento n. 01420240033409807000 impugnata dal Ricorrente_1 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera limitatamente al ruolo emesso dal Consorzio di Bonifica della Basilicata per la riscossione della complessiva somma di €. 2.601,64, è relativa a crediti per contributi di bonifica anno 2020. Il relativo ricorso, iscritto al N. 240/2024 R.G.R. ed assegnato alla 2^ Sezione è stato definito con Sentenza n. 52/2025 depositata il 19/02/2025. Si tratta di Pronuncia di rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente_1 con condanna alle spese di giudizio a favore delle parti resistenti. Trattandosi, peraltro, di Sentenza non appellata la debenza delle somme richieste dal Consorzio di Bonifica della Basilicata nella cartella di pagamento n.
01420240033409807000, da ultimo reiterata con l'intimazione di pagamento per cui è causa è circostanza incontestabile. Evidente, pertanto, come la Sentenza n. 317/2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, non abbia affatto annullato la cartella di pagamento n.01420240033409807000 o, perlomeno, non lo ha fatto in relazione al ruolo emesso dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.
Relativamente alle contestazioni riguardanti la cartella di pagamento n. 01420240033409807000 senza nulla concedere, ribadito, pertanto, come il ricorso avverso la cartella in parola sia inammissibile sotto i diversi aspetti già esposti, questa Corte eccepisce come, in ogni caso, il ricorso sia infondato nel merito.
Infatti, il Consorzio ha apprestato una difesa nel merito con esclusivo riferimento ai rilievi sollevati avverso la cartella di pagamento n. 01420240033409807000. Va evidenziato come la presente controversia è inquadrata e decisa nell'ambito della disciplina generale della materia dei contributi dovuti ai Consorzi di
Bonifica dettata, in particolare, dall'art. 860 c.c. “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante
“Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato. La Regione Basilicata, prima con la L.R. 28 febbraio 1995, n. 22
e, poi, con la L.R. 6 settembre 2001, n. 33, ha dettato norme in materia di bonifica integrale. La Legge n.
33/2001, successivamente, è stata abrogata dall'articolo 44, comma 1 della L.R.11 gennaio 2017, n. 1, la quale reca la “Nuova disciplina in materia di Bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”. In base all'art. 2 della L.R. 2/2017 “(…) l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata". Fatta questa premessa, nel merito si evidenzia come nel caso di specie siano sussistenti entrambi i presupposti - così come individuati dalle suddette norme e meglio specificati dalla unanime giurisprudenza di legittimità - legittimanti l'iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione reclamati al contribuente.
La Corte,
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in € 787,00 in favore di ADER ed € 922,00 in favore del Consorzio di Bonifica, oltre accessori di legge se dovuti.