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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1590/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA IV NOVEMBRE n. Parte_4 C.F._4
92, BOLLATE, presso lo studio dell'avv. GIANANTONIO FAZZARI, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
- QUALE PROCURATRICE DI (C.F. Controparte_1 CP_2
, P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo n. 4,
[...] P.IVA_1
Biella presso lo studio dell'avv. LUCA ZANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 13 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per , : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Milano al numero di ruolo
19287/23.
Nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti nelle difese di parte appellante il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10124/22 – RG 4927/21 - Repert. n. 12650/2022 pronunciata in data 21.12.22, pubblicata in data 22.12.22, non notificata, accogliere - con la formulazione di giustizia che sarà ritenuta all'uopo più appropriata - tutte le conclusioni avanzate in via principale nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n° 16793/20 – RG 25098/20 emesso dal Tribunale di Milano il 5.10.20, che qui si contesta, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo e/o nullo e/o erroneo nella pretesa creditoria per tutte le ragioni e le eccezioni svolte da parte dei signori , Parte_1 Parte_2
e e respingere ogni pretesa ex adverso avanzata nei loro confronti. Parte_3 Parte_4
In ogni caso
1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a controparte e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, per tutte le ragioni di cui alle difese di parte appellante.
2) Con vittoria di competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiama la documentazione già allegata:
1) Sentenza impugnata
2) Fascicolo di parte di primo grado
3) Citazione notificata dinanzi al Tribunale Imprese di Milano e profilo del relativo fascicolo telematico.
Ordinare ex art. 210 c.p.c. a controparte e/o all'ABI e/o ad eventuali terzi soggetti l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da banche diverse dall'opposta in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.
pagina 2 di 13 Per Controparte_3
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rigettare l'appello proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 10124/2022,
[...] Parte_4
pubblicata il 22/12/2022, resa inter partes dal Tribunale di Milano nella causa R.G. N. 4927/2021.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
quale procuratrice di proponendo opposizione avverso il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 16793/2020 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
− che la pretesa motoria, pari a euro 1.222.890,28, era riferita al saldo di due conti correnti e a somme non restituite oggetto di diversi finanziamenti accesi presso la banca opposta o presso sue danti causa dalla BL Costruzioni s.r.l., di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori;
− che le fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti violavano la normativa a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto prestate su moduli contrattuali riproducenti lo schema di garanzia predisposto dall'ABI e ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale dalla Banca
d'Italia nel 2005;
− che, conseguentemente, le fideiussioni erano nulle o, quanto meno, erano nulle le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia;
− che, in tale ultimo caso, la banca opposta era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., non avendo fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita e non potendosi considerare valida la deroga alla disposizione codicistica contenuta nelle fideiussioni;
− che detta deroga, infine, era comunque nulla nei confronti delle consumatrici e Parte_4
, non risultando frutto di una trattativa individuale;
Parte_2
− che il saldo dei conti correnti era viziato dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la legittimità sia delle
[...]
fideiussioni che degli addebiti in conto corrente.
pagina 3 di 13 Veniva espletata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile diretta a rideterminare il saldo dei conti corrente oggetto di causa, previo scomputo degli interessi anatocistici addebitati in data successiva all'1.1.2014.
Con sentenza n. 10124/22 il Tribunale di Milano ha:
− revocato il decreto ingiuntivo n. 16793/2020 emesso dal Tribunale di Milano;
− condannato gli opponenti a pagare in via tra di loro solidale all'opposta la minor somma di euro
1.206.474,77, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.9.2018 quanto a euro 1.104.741,26
e dal 21.9.2018 quanto al residuo;
− condannato gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 23.000,00, oltre c.p.a., di cui euro 3.000,00 per spese generali;
− posto definitivamente a carico solidale degli opponenti le spese di c.t.u,, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la controversia non ricade sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese in quanto, sebbene gran parte della difesa articolata da parte opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa, in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia è proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato;
− il testo delle fideiussioni prestate dagli opponenti nel 2013 e nel 2016, per lo meno con riferimento alle tre clausole oggetto dei rilievi in materia di tutela della concorrenza, risultano conformi allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
− la presenza delle clausole in questione assume rilievo lesivo del mercato solo in quanto oggetto di una ampia diffusione tra gli operatori. Ma tale presupposto in fatto può considerarsi coperto dalla prova privilegiata, rappresentata dall'accertamento operato dall'autorità garante del mercato, sino al 2005, mentre deve costituire oggetto di prova per il periodo successivo, rispetto al quale difetta un accertamento di pari portata;
pagina 4 di 13 − nel caso di specie parte opponente ha inteso dimostrare l'utilizzo uniforme di moduli di fideiussione omnibus comprensivi delle tre clausole incriminate, evidenziando come le due fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti fossero identiche quanto al loro contenuto;
sennonché il campione così proposto appare decisamente insufficiente a rappresentare la diffusione delle clausole contestate nell'intero panorama bancario italiano. Pertanto, deve ritenersi che non sia stata fornita adeguata prova del presupposto in fatto dell'accertamento dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale;
− parte opponente ha, in subordine, eccepito comunque la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con riferimento alla posizione dei fideiussori e , sul Parte_4 Parte_2
presupposto che questi, non essendo mai stati soci o componenti del consiglio di amministrazione della debitrice principale, dovessero essere classificati quali consumatori e che la clausola contestata dovesse essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo. Parte convenuta nulla ha contraddetto sulla classificazione delle due opponenti quali consumatori, né tanto meno ha provato la trattativa individualizzata alla base della deroga pattuita. Tuttavia, va osservato come la difesa delle garanti anche sotto tale profilo non possa trovare condivisione in quanto, al di là della ratio sottesa alla disposizione acceleratoria dettata dal legislatore con l'art. 1957 c.c., la sua deroga non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sul fideiussore e, per tale ragione, deve escludersi che anche nella prospettiva della tutela consumeristica la relativa clausola possa considerarsi vessatoria;
− per ultimo, parte opponente ha contestato l'illegittimo addebito di interessi anatocistici. Per quanto attiene a tale ultimo aspetto, va rilevato come i contratti stipulati dalla debitrice principale, risalenti al 2006 e 2009, prevedano con clausola specificamente sottoscritta dalla correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa. Tuttavia, come è noto, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari pagina 5 di 13 e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi. Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo dei conti corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal
1.01.2014 sino alla chiusura dei conti, per un importo complessivo di euro 16.415,51.
Sulla base della condivisibile quantificazione operata dal CTU, il credito dell'opposta va, pertanto, rideterminato nella minor somma di euro 1.206.474,77, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.9.2018 quanto a euro 1.104.741,26 e dal 21.9.2018 quanto al residuo.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
deducendo: Parte_4
− che il Tribunale ha errato nel ritenere che il presupposto in fatto dell'ampia diffusione tra gli operatori dell'utilizzo di tali clausole sia coperto dalla prova privilegiata, rappresentata dall'accertamento operato dall'autorità garante del mercato, solo sino al 2005, e che deve, invece, costituire oggetto di prova, a carico del garante, per il periodo successivo. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto accogliere, quantomeno, l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni svolta dagli attori, ed in particolare, dell'art.
6.1 presente in entrambe le garanzie, con conseguente espunzione - dal testo delle fideiussioni de qua - della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto accogliere anche l'eccezione di Cont decadenza di ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di agire nei confronti degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando ogni pretesa azionata dalla controparte. Ciò in quanto, è dato assolutamente pacifico che l'appellata non abbia proposto le proprie istanze (da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quali iniziative giudiziarie) nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Si è visto, infatti, che il debitore principale, BL Costruzioni Srl, è stata dichiarata fallita in data 22.8.18
(cfr estratto sentenza prodotto da controparte al doc. 26 del fascicolo monitorio) e che la creditrice – per sua stessa ammissione (cfr. doc. 27 fascicolo monitorio) – si è CP_2
insinuata tardivamente al passivo solo in data 23.12.19, dunque a distanza di oltre un anno (più di 16 mesi) dall'intervenuto fallimento. Del resto, è pacifico che in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione, che non sia ancora scaduto, deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei pagina 6 di 13 confronti del fideiussore (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017). Il suddetto termine semestrale, nel caso di specie, non è stato rispettato e la creditrice non ha neppure agito tempestivamente nei confronti dei fideiussori, posto che il procedimento monitorio è stato introdotto – come ben noto - solo nel mese di dicembre 2020 (ad oltre due anni di distanza dal fallimento), e dunque ben oltre il citato termine semestrale;
− in ogni caso, gli appellanti al fine di provare la suddetta circostanza avevano chiesto al giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. a controparte e/o all'ABI e/o ad eventuali terzi soggetti l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da banche diverse dall'opposta in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa. Tuttavia, il giudice di prime cure, non solo non ha ammesso il predetto ordine di esibizione, ma neppure si è pronunciato a riguardo né in corso di giudizio, né in sentenza;
− che, come correttamente affermato da altra giurisprudenza di merito, la deroga all'art. 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria per la quale non è sufficiente la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., ma è necessario che il professionista provi il fatto che dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale;
− che, a seguito dell'accoglimento dell'appello qui proposto, la Corte d'Appello adita dovrà condannare controparte alla refusione delle spese di lite in favore degli odierni appellanti con riferimento ad entrambi i gradi del presente procedimento e porre le spese della CTU svolta in primo grado ad esclusivo carico della controparte.
Si è costituita quale mandataria di cessionaria Controparte_4 Controparte_3
del credito, deducendo:
− che risulta documentato nel giudizio di primo grado che in data 17/10/2013 Parte_3
e hanno rilasciato una fideiussione generica Parte_1 Parte_2 Parte_4
in favore del CR MA (ora ), a garanzia di tutte le obbligazioni CP_2 assunte dalla società LA Costruzioni Srl nei confronti dell'Istituto di CR, fino a concorrenza dell'importo di € 1.430.000,00 e che con il successivo negozio fideiussorio
(fideiussione specifica) del 10/5/2016 e hanno ulteriormente Parte_1 Parte_3
garantito le obbligazioni assunte da LA Costruzioni Srl nei confronti del NC PO Soc.
CO. (ora ). CP_2
pagina 7 di 13 L'orientamento maggioritario della giurisprudenza depone a favore dell'esclusione delle fideiussioni specifiche dall'ambito di operatività degli effetti dell'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia.
Pertanto, con riferimento alla fideiussione specifica, oggetto del presente giudizio, parte attrice dovrà adempiere, a tutto voler concedere, agli oneri probatori che le competono, allo stato non assolti, non potendo avvalersi della prova privilegiata, rappresentata dal provvedimento della
Banca d'Italia;
− in ogni caso, tenuto conto del periodo di sottoscrizione del contratto fideiussorio omnibus
(stipulato il 17/10/2013) e di quello specifico (stipulato il 10/5/2016), il provvedimento della
Banca d'Italia 55/2005 non può esplicare alcuna attitudine probatoria sull'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, poiché tale efficacia è da intendersi tutt'al più limitata e circoscritta ai soli contratti conclusi nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta, ossia dall'ottobre 2002 al maggio 2005;
− che, quand'anche le domande avversarie dovessero trovare accoglimento nel presente giudizio, tuttavia l'eventuale declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione, in quanto riproduttive di un'intesa concorrenziale e, in particolare della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957
c.c.), comporterebbe la reviviscenza dell'assetto ordinario previsto dall'art. 1957 c.c., che impone alla Banca di attivarsi entro sei mesi conto il debitore principale. La Banca creditrice si
è comunque attivata nei confronti della debitrice garantita, precisando il suo credito nella procedura fallimentare. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere istanza idonea ai fini della perpetuatio obligationis la domanda di ammissione al passivo del fallimento (Cass. 25 giugno 1983, n. 4377 e più di recente Cass. 18 giugno 2004, n. 1524);
− l'implicito rigetto dell'istanza ex art. 210 c.c. formulata dalla controparte trova evidente fondamento nella sua natura squisitamente esplorativa, non avendo la stessa preventivamente dimostrato di essersi attivata, tentando di acquisire di propria iniziativa la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione in quanto, solo nel caso in cui le sue richieste non avessero avuto riscontro, sarebbe stata legittimata a formulare l'istanza essendo impossibilitata a produrre i documenti;
− la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, dato che non sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adozione di prove,
pagina 8 di 13 inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la banca ha azionato la sua pretesa in forza di due fideiussioni prestate dagli odierni appellanti: una fideiussione omnibus rilasciata in data 17/10/2013 da Parte_3
e in favore del CR MA (ora
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4
), a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società LA Costruzioni Srl nei CP_2 confronti dell'Istituto di CR, fino a concorrenza dell'importo di € 1.430.000,00 (cfr. doc. 2 parte appellante) e una fideiussione specifica rilasciata il 10/5/2016 da e a Parte_1 Parte_3
garanzia delle obbligazioni assunte da LA Costruzioni Srl nei confronti del NC PO Soc.
CO. (ora ) con la sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario per la somma CP_2 di € 200.000 (cfr. doc. 2 parte appellante).
Ciò posto, occorre osservare che, come già evidenziato da questa Corte nella propria sentenza n.
1425/23, in materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del
1990, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della
Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Diversamente, essendo le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. In merito a queste ultime, pertanto, non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del
2005.
Pertanto, in relazione alla fideiussione specifica prestata da e nei Parte_1 Parte_3
confronti del NC PO Soc. CO. con riguardo alle obbligazioni assunte da LA Costruzioni
Srl con il mutuo chirografario per la somma di 200.000 euro, gli appellanti avrebbero dovuto pagina 9 di 13 documentare che, al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa, una nutrita serie di istituiti di credito avevano concordato uniformi pattuizioni. Tale prova non è stata, tuttavia, fornita né può ritenersi ammissibile l'istanza ex art. 210 c.c. formulata, atteso il carattere esplorativo della stessa.
Le doglianze formulate dagli odierni appellanti in ordine a tale fideiussione non possono, pertanto, trovare accoglimento.
In relazione alla fideiussione omnibus, occorre, invece, osservare che anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità (novembre 2003 – maggio 2005), il provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un “meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust” abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n.
55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di fideiussione (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado appellanti) e allegando la corrispondenza delle clausole contrattuali a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia. Di contro, a fronte di ciò e dell'effettiva riproduzione nel testo negoziale di tutte e tre le clausole del modello ABI dichiarate nulle, l'appellata non ha offerto nel presente giudizio una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell'intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata (17.10.2013).
Ciò posto, si deve evidenziare che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU
n. 41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità
pagina 10 di 13 del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza. Le parti appellanti non hanno tuttavia fornito una simile prova.
Pertanto, deve ritenersi la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo e, in particolare, della clausola n. 6 del contratto di fideiussione con la quale è stata prevista la deroga all'art. 1957 c.c..
Inoltre, secondo il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, “è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (cfr. Cass. 27558/23).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che la convenuta nulla ha contraddetto sulla classificazione delle due opponenti
[...]
e quali consumatori, né tanto meno ha provato la trattativa individualizzata Pt_2 Parte_4
alla base della deroga pattuita, la predetta clausola n. 6 della fideiussione omnibus rilasciata da
[...]
e deve ritenersi nulla anche sotto tale profilo. Parte_4 Parte_2
Ebbene, riconosciuta la nullità della clausola con cui è stata prevista deroga all'art. 1957 c.c., occorre osservare che risulta pacifico e documentato che il debitore principale, BL Costruzioni Srl, è stato dichiarato fallito in data 22.8.18 (cfr. estratto sentenza prodotto da controparte al doc. 26 del fascicolo monitorio) e che la creditrice (cfr. doc. 27 fascicolo monitorio) si è insinuata tardivamente al CP_2 passivo solo in data 23.12.19, dunque a distanza di oltre un anno (più di 16 mesi) dall'intervenuto fallimento.
Ciò posto, poiché “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (cfr. Cass.
24296/2017), la banca deve ritenersi decaduta dai suoi diritti derivanti dalla fideiussione omnibus nei confronti di tutti gli appellanti.
pagina 11 di 13 Pertanto, la pretesa originariamente azionata dalla banca va accolta limitatamente alla somma dovuta, pari a € 130.800,85 euro (cfr. pag. 4 ricorso per decreto ingiuntivo), da e Parte_1 Parte_3
in forza della fideiussione specifica prestata in relazione alle obbligazioni assunte da LA
[...]
Costruzioni Srl con il mutuo chirografario di 200.000 euro.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, e Parte_1 Parte_3 vanno condannati al pagamento, in favore di della somma di € 130.800,85 euro, Controparte_2
oltre interessi come indicati nella sentenza appellata.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo all'esito del giudizio, parte appellata va condannata a rimborsare a e le spese di lite da queste sostenute per Parte_2 Parte_4
entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio. Avuto riguardo, invece, alla posizione di parziale soccombenza reciproca di e Controparte_2 Parte_1 Parte_3
in esito al giudizio, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per disporre tra i predetti la compensazione per tre quarti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico solidale di e per la maggiore soccombenza, il restante quarto delle spese, Parte_1 Parte_3
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di CTU, atteso l'esito della lite in relazione ai rapporti sottesi agli accertamenti espletati, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Parte_3 CP_2 CP_2 di € 130.800,85 euro, oltre interessi come indicati nella sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e le spese di lite Controparte_2 Parte_2 Parte_4
relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 18.977,00 per compensi, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 12 di 13 b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 12.033,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) compensa per tre quarti le spese processuali di entrambi i gradi nei rapporti tra CP_2
da un lato, e e dall'altro, e condanna in solido
[...] Parte_1 Parte_3
e al pagamento del restante quarto, quota che liquida per il Parte_1 Parte_3 giudizio di primo grado in complessivi € 4.744,25 oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge e per il giudizio di appello in complessivi €
3.008,25 oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1590/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA IV NOVEMBRE n. Parte_4 C.F._4
92, BOLLATE, presso lo studio dell'avv. GIANANTONIO FAZZARI, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
- QUALE PROCURATRICE DI (C.F. Controparte_1 CP_2
, P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo n. 4,
[...] P.IVA_1
Biella presso lo studio dell'avv. LUCA ZANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, pagina 1 di 13 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per , : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Milano al numero di ruolo
19287/23.
Nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti nelle difese di parte appellante il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10124/22 – RG 4927/21 - Repert. n. 12650/2022 pronunciata in data 21.12.22, pubblicata in data 22.12.22, non notificata, accogliere - con la formulazione di giustizia che sarà ritenuta all'uopo più appropriata - tutte le conclusioni avanzate in via principale nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n° 16793/20 – RG 25098/20 emesso dal Tribunale di Milano il 5.10.20, che qui si contesta, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo e/o nullo e/o erroneo nella pretesa creditoria per tutte le ragioni e le eccezioni svolte da parte dei signori , Parte_1 Parte_2
e e respingere ogni pretesa ex adverso avanzata nei loro confronti. Parte_3 Parte_4
In ogni caso
1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a controparte e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, per tutte le ragioni di cui alle difese di parte appellante.
2) Con vittoria di competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiama la documentazione già allegata:
1) Sentenza impugnata
2) Fascicolo di parte di primo grado
3) Citazione notificata dinanzi al Tribunale Imprese di Milano e profilo del relativo fascicolo telematico.
Ordinare ex art. 210 c.p.c. a controparte e/o all'ABI e/o ad eventuali terzi soggetti l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da banche diverse dall'opposta in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.
pagina 2 di 13 Per Controparte_3
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rigettare l'appello proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 10124/2022,
[...] Parte_4
pubblicata il 22/12/2022, resa inter partes dal Tribunale di Milano nella causa R.G. N. 4927/2021.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
quale procuratrice di proponendo opposizione avverso il Controparte_1 Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 16793/2020 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
− che la pretesa motoria, pari a euro 1.222.890,28, era riferita al saldo di due conti correnti e a somme non restituite oggetto di diversi finanziamenti accesi presso la banca opposta o presso sue danti causa dalla BL Costruzioni s.r.l., di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori;
− che le fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti violavano la normativa a tutela della concorrenza e del mercato, in quanto prestate su moduli contrattuali riproducenti lo schema di garanzia predisposto dall'ABI e ritenuto frutto di una intesa anticoncorrenziale dalla Banca
d'Italia nel 2005;
− che, conseguentemente, le fideiussioni erano nulle o, quanto meno, erano nulle le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia;
− che, in tale ultimo caso, la banca opposta era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., non avendo fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita e non potendosi considerare valida la deroga alla disposizione codicistica contenuta nelle fideiussioni;
− che detta deroga, infine, era comunque nulla nei confronti delle consumatrici e Parte_4
, non risultando frutto di una trattativa individuale;
Parte_2
− che il saldo dei conti correnti era viziato dall'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la legittimità sia delle
[...]
fideiussioni che degli addebiti in conto corrente.
pagina 3 di 13 Veniva espletata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile diretta a rideterminare il saldo dei conti corrente oggetto di causa, previo scomputo degli interessi anatocistici addebitati in data successiva all'1.1.2014.
Con sentenza n. 10124/22 il Tribunale di Milano ha:
− revocato il decreto ingiuntivo n. 16793/2020 emesso dal Tribunale di Milano;
− condannato gli opponenti a pagare in via tra di loro solidale all'opposta la minor somma di euro
1.206.474,77, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.9.2018 quanto a euro 1.104.741,26
e dal 21.9.2018 quanto al residuo;
− condannato gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 23.000,00, oltre c.p.a., di cui euro 3.000,00 per spese generali;
− posto definitivamente a carico solidale degli opponenti le spese di c.t.u,, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la controversia non ricade sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese in quanto, sebbene gran parte della difesa articolata da parte opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa, in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia è proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato;
− il testo delle fideiussioni prestate dagli opponenti nel 2013 e nel 2016, per lo meno con riferimento alle tre clausole oggetto dei rilievi in materia di tutela della concorrenza, risultano conformi allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I. nel 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
− la presenza delle clausole in questione assume rilievo lesivo del mercato solo in quanto oggetto di una ampia diffusione tra gli operatori. Ma tale presupposto in fatto può considerarsi coperto dalla prova privilegiata, rappresentata dall'accertamento operato dall'autorità garante del mercato, sino al 2005, mentre deve costituire oggetto di prova per il periodo successivo, rispetto al quale difetta un accertamento di pari portata;
pagina 4 di 13 − nel caso di specie parte opponente ha inteso dimostrare l'utilizzo uniforme di moduli di fideiussione omnibus comprensivi delle tre clausole incriminate, evidenziando come le due fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti fossero identiche quanto al loro contenuto;
sennonché il campione così proposto appare decisamente insufficiente a rappresentare la diffusione delle clausole contestate nell'intero panorama bancario italiano. Pertanto, deve ritenersi che non sia stata fornita adeguata prova del presupposto in fatto dell'accertamento dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale;
− parte opponente ha, in subordine, eccepito comunque la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. con riferimento alla posizione dei fideiussori e , sul Parte_4 Parte_2
presupposto che questi, non essendo mai stati soci o componenti del consiglio di amministrazione della debitrice principale, dovessero essere classificati quali consumatori e che la clausola contestata dovesse essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo. Parte convenuta nulla ha contraddetto sulla classificazione delle due opponenti quali consumatori, né tanto meno ha provato la trattativa individualizzata alla base della deroga pattuita. Tuttavia, va osservato come la difesa delle garanti anche sotto tale profilo non possa trovare condivisione in quanto, al di là della ratio sottesa alla disposizione acceleratoria dettata dal legislatore con l'art. 1957 c.c., la sua deroga non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sul fideiussore e, per tale ragione, deve escludersi che anche nella prospettiva della tutela consumeristica la relativa clausola possa considerarsi vessatoria;
− per ultimo, parte opponente ha contestato l'illegittimo addebito di interessi anatocistici. Per quanto attiene a tale ultimo aspetto, va rilevato come i contratti stipulati dalla debitrice principale, risalenti al 2006 e 2009, prevedano con clausola specificamente sottoscritta dalla correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa. Tuttavia, come è noto, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari pagina 5 di 13 e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi. Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo dei conti corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal
1.01.2014 sino alla chiusura dei conti, per un importo complessivo di euro 16.415,51.
Sulla base della condivisibile quantificazione operata dal CTU, il credito dell'opposta va, pertanto, rideterminato nella minor somma di euro 1.206.474,77, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.9.2018 quanto a euro 1.104.741,26 e dal 21.9.2018 quanto al residuo.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
deducendo: Parte_4
− che il Tribunale ha errato nel ritenere che il presupposto in fatto dell'ampia diffusione tra gli operatori dell'utilizzo di tali clausole sia coperto dalla prova privilegiata, rappresentata dall'accertamento operato dall'autorità garante del mercato, solo sino al 2005, e che deve, invece, costituire oggetto di prova, a carico del garante, per il periodo successivo. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto accogliere, quantomeno, l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni svolta dagli attori, ed in particolare, dell'art.
6.1 presente in entrambe le garanzie, con conseguente espunzione - dal testo delle fideiussioni de qua - della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.. Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto accogliere anche l'eccezione di Cont decadenza di ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di agire nei confronti degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando ogni pretesa azionata dalla controparte. Ciò in quanto, è dato assolutamente pacifico che l'appellata non abbia proposto le proprie istanze (da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quali iniziative giudiziarie) nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Si è visto, infatti, che il debitore principale, BL Costruzioni Srl, è stata dichiarata fallita in data 22.8.18
(cfr estratto sentenza prodotto da controparte al doc. 26 del fascicolo monitorio) e che la creditrice – per sua stessa ammissione (cfr. doc. 27 fascicolo monitorio) – si è CP_2
insinuata tardivamente al passivo solo in data 23.12.19, dunque a distanza di oltre un anno (più di 16 mesi) dall'intervenuto fallimento. Del resto, è pacifico che in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione, che non sia ancora scaduto, deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei pagina 6 di 13 confronti del fideiussore (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017). Il suddetto termine semestrale, nel caso di specie, non è stato rispettato e la creditrice non ha neppure agito tempestivamente nei confronti dei fideiussori, posto che il procedimento monitorio è stato introdotto – come ben noto - solo nel mese di dicembre 2020 (ad oltre due anni di distanza dal fallimento), e dunque ben oltre il citato termine semestrale;
− in ogni caso, gli appellanti al fine di provare la suddetta circostanza avevano chiesto al giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. a controparte e/o all'ABI e/o ad eventuali terzi soggetti l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da banche diverse dall'opposta in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa. Tuttavia, il giudice di prime cure, non solo non ha ammesso il predetto ordine di esibizione, ma neppure si è pronunciato a riguardo né in corso di giudizio, né in sentenza;
− che, come correttamente affermato da altra giurisprudenza di merito, la deroga all'art. 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria per la quale non è sufficiente la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c., ma è necessario che il professionista provi il fatto che dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale;
− che, a seguito dell'accoglimento dell'appello qui proposto, la Corte d'Appello adita dovrà condannare controparte alla refusione delle spese di lite in favore degli odierni appellanti con riferimento ad entrambi i gradi del presente procedimento e porre le spese della CTU svolta in primo grado ad esclusivo carico della controparte.
Si è costituita quale mandataria di cessionaria Controparte_4 Controparte_3
del credito, deducendo:
− che risulta documentato nel giudizio di primo grado che in data 17/10/2013 Parte_3
e hanno rilasciato una fideiussione generica Parte_1 Parte_2 Parte_4
in favore del CR MA (ora ), a garanzia di tutte le obbligazioni CP_2 assunte dalla società LA Costruzioni Srl nei confronti dell'Istituto di CR, fino a concorrenza dell'importo di € 1.430.000,00 e che con il successivo negozio fideiussorio
(fideiussione specifica) del 10/5/2016 e hanno ulteriormente Parte_1 Parte_3
garantito le obbligazioni assunte da LA Costruzioni Srl nei confronti del NC PO Soc.
CO. (ora ). CP_2
pagina 7 di 13 L'orientamento maggioritario della giurisprudenza depone a favore dell'esclusione delle fideiussioni specifiche dall'ambito di operatività degli effetti dell'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia.
Pertanto, con riferimento alla fideiussione specifica, oggetto del presente giudizio, parte attrice dovrà adempiere, a tutto voler concedere, agli oneri probatori che le competono, allo stato non assolti, non potendo avvalersi della prova privilegiata, rappresentata dal provvedimento della
Banca d'Italia;
− in ogni caso, tenuto conto del periodo di sottoscrizione del contratto fideiussorio omnibus
(stipulato il 17/10/2013) e di quello specifico (stipulato il 10/5/2016), il provvedimento della
Banca d'Italia 55/2005 non può esplicare alcuna attitudine probatoria sull'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, poiché tale efficacia è da intendersi tutt'al più limitata e circoscritta ai soli contratti conclusi nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta, ossia dall'ottobre 2002 al maggio 2005;
− che, quand'anche le domande avversarie dovessero trovare accoglimento nel presente giudizio, tuttavia l'eventuale declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione, in quanto riproduttive di un'intesa concorrenziale e, in particolare della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957
c.c.), comporterebbe la reviviscenza dell'assetto ordinario previsto dall'art. 1957 c.c., che impone alla Banca di attivarsi entro sei mesi conto il debitore principale. La Banca creditrice si
è comunque attivata nei confronti della debitrice garantita, precisando il suo credito nella procedura fallimentare. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere istanza idonea ai fini della perpetuatio obligationis la domanda di ammissione al passivo del fallimento (Cass. 25 giugno 1983, n. 4377 e più di recente Cass. 18 giugno 2004, n. 1524);
− l'implicito rigetto dell'istanza ex art. 210 c.c. formulata dalla controparte trova evidente fondamento nella sua natura squisitamente esplorativa, non avendo la stessa preventivamente dimostrato di essersi attivata, tentando di acquisire di propria iniziativa la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione in quanto, solo nel caso in cui le sue richieste non avessero avuto riscontro, sarebbe stata legittimata a formulare l'istanza essendo impossibilitata a produrre i documenti;
− la deroga all'art. 1957 c.c. non può considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, dato che non sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adozione di prove,
pagina 8 di 13 inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la banca ha azionato la sua pretesa in forza di due fideiussioni prestate dagli odierni appellanti: una fideiussione omnibus rilasciata in data 17/10/2013 da Parte_3
e in favore del CR MA (ora
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4
), a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società LA Costruzioni Srl nei CP_2 confronti dell'Istituto di CR, fino a concorrenza dell'importo di € 1.430.000,00 (cfr. doc. 2 parte appellante) e una fideiussione specifica rilasciata il 10/5/2016 da e a Parte_1 Parte_3
garanzia delle obbligazioni assunte da LA Costruzioni Srl nei confronti del NC PO Soc.
CO. (ora ) con la sottoscrizione di un contratto di mutuo chirografario per la somma CP_2 di € 200.000 (cfr. doc. 2 parte appellante).
Ciò posto, occorre osservare che, come già evidenziato da questa Corte nella propria sentenza n.
1425/23, in materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del
1990, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della
Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Diversamente, essendo le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. In merito a queste ultime, pertanto, non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del
2005.
Pertanto, in relazione alla fideiussione specifica prestata da e nei Parte_1 Parte_3
confronti del NC PO Soc. CO. con riguardo alle obbligazioni assunte da LA Costruzioni
Srl con il mutuo chirografario per la somma di 200.000 euro, gli appellanti avrebbero dovuto pagina 9 di 13 documentare che, al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa, una nutrita serie di istituiti di credito avevano concordato uniformi pattuizioni. Tale prova non è stata, tuttavia, fornita né può ritenersi ammissibile l'istanza ex art. 210 c.c. formulata, atteso il carattere esplorativo della stessa.
Le doglianze formulate dagli odierni appellanti in ordine a tale fideiussione non possono, pertanto, trovare accoglimento.
In relazione alla fideiussione omnibus, occorre, invece, osservare che anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità (novembre 2003 – maggio 2005), il provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un “meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust” abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n.
55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di fideiussione (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado appellanti) e allegando la corrispondenza delle clausole contrattuali a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia. Di contro, a fronte di ciò e dell'effettiva riproduzione nel testo negoziale di tutte e tre le clausole del modello ABI dichiarate nulle, l'appellata non ha offerto nel presente giudizio una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell'intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata (17.10.2013).
Ciò posto, si deve evidenziare che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU
n. 41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale, l'invalidità
pagina 10 di 13 del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza. Le parti appellanti non hanno tuttavia fornito una simile prova.
Pertanto, deve ritenersi la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo e, in particolare, della clausola n. 6 del contratto di fideiussione con la quale è stata prevista la deroga all'art. 1957 c.c..
Inoltre, secondo il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, “è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (cfr. Cass. 27558/23).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che la convenuta nulla ha contraddetto sulla classificazione delle due opponenti
[...]
e quali consumatori, né tanto meno ha provato la trattativa individualizzata Pt_2 Parte_4
alla base della deroga pattuita, la predetta clausola n. 6 della fideiussione omnibus rilasciata da
[...]
e deve ritenersi nulla anche sotto tale profilo. Parte_4 Parte_2
Ebbene, riconosciuta la nullità della clausola con cui è stata prevista deroga all'art. 1957 c.c., occorre osservare che risulta pacifico e documentato che il debitore principale, BL Costruzioni Srl, è stato dichiarato fallito in data 22.8.18 (cfr. estratto sentenza prodotto da controparte al doc. 26 del fascicolo monitorio) e che la creditrice (cfr. doc. 27 fascicolo monitorio) si è insinuata tardivamente al CP_2 passivo solo in data 23.12.19, dunque a distanza di oltre un anno (più di 16 mesi) dall'intervenuto fallimento.
Ciò posto, poiché “il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” (cfr. Cass.
24296/2017), la banca deve ritenersi decaduta dai suoi diritti derivanti dalla fideiussione omnibus nei confronti di tutti gli appellanti.
pagina 11 di 13 Pertanto, la pretesa originariamente azionata dalla banca va accolta limitatamente alla somma dovuta, pari a € 130.800,85 euro (cfr. pag. 4 ricorso per decreto ingiuntivo), da e Parte_1 Parte_3
in forza della fideiussione specifica prestata in relazione alle obbligazioni assunte da LA
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Costruzioni Srl con il mutuo chirografario di 200.000 euro.
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, e Parte_1 Parte_3 vanno condannati al pagamento, in favore di della somma di € 130.800,85 euro, Controparte_2
oltre interessi come indicati nella sentenza appellata.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo all'esito del giudizio, parte appellata va condannata a rimborsare a e le spese di lite da queste sostenute per Parte_2 Parte_4
entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio. Avuto riguardo, invece, alla posizione di parziale soccombenza reciproca di e Controparte_2 Parte_1 Parte_3
in esito al giudizio, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per disporre tra i predetti la compensazione per tre quarti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico solidale di e per la maggiore soccombenza, il restante quarto delle spese, Parte_1 Parte_3
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di CTU, atteso l'esito della lite in relazione ai rapporti sottesi agli accertamenti espletati, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Parte_3 CP_2 CP_2 di € 130.800,85 euro, oltre interessi come indicati nella sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e le spese di lite Controparte_2 Parte_2 Parte_4
relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 18.977,00 per compensi, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 12 di 13 b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 12.033,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3) compensa per tre quarti le spese processuali di entrambi i gradi nei rapporti tra CP_2
da un lato, e e dall'altro, e condanna in solido
[...] Parte_1 Parte_3
e al pagamento del restante quarto, quota che liquida per il Parte_1 Parte_3 giudizio di primo grado in complessivi € 4.744,25 oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge e per il giudizio di appello in complessivi €
3.008,25 oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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