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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.VG 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.9.1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA MARIA ELENA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del'8.7.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, e hanno CP_1 Parte_1 proposto ricorso congiunto per ottenere la modifica dell'accordo di negoziazione assistita in materia
1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, sottoscritto in data 19.2.2020 e soggetto ad autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
In particolare, chiedevano la revisione dell'assegno di mantenimento della figlia posto Persona_1
a carico del ricorrente . Pt_1
Con comparsa del 2.4.2025 la ricorrente esponeva di avere ritirato il proprio CP_1 consenso al deposito dell'accordo di modifica congiunto e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma, non avendo i requisiti di forma e sostanza richiesti dall'art. 473 bis.51
c.p.c.
All'udienza di comparizione del 22.4.2025 il giudice delegato dal collegio sollevava d'ufficio l'eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente in ordine alla domanda congiunta CP_1 proposta.
Infine, all'udienza dell'8.7.2025, il ricorrente insisteva nella regolarità del ricorso. Pt_1
D'altro canto, la ricorrente nsisteva nella inammissibilità del ricorso in quanto carente dei CP_1 requisiti di forma.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
2. Inammissibilità del ricorso. Difetto di legittimazione della ricorrente CP_1 rispetto alla domanda di modifica
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l'evidente fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente ollevata d'ufficio dal giudice delegato. CP_1
Il profilo di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione a carico della CP_1 assume portata assorbente rispetto al sollevato vizio formale del ricorso, la cui trattazione costituirebbe un superfluo appesantimento dell'impianto motivazionale della presente pronuncia, contrario al principio di ragionevole durata del giudizio avente fondamento costituzionale (art. 111
Cost. Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 24172 del 29/8/2025 sulla portata – e sui limiti – del principio della ragionevole durata dei giudizi, in relazione al criterio della decisione fondata sulla ragione più liquida, decisione che, peraltro, individua – ponendosi nel solco della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte – la questione del difetto di legitimatio ad causam tra i vizi che inficiano i requisiti fondanti del processo).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, in primo luogo, osservare che è incontestato – nonché emergente dalla documentazione versata in atti (Cfr. accordo di negoziazione assistista) – che le odierne parti hanno stabilito in sede di divorzio che il ricorrente dovesse adempiere Pt_1
2 all'obbligo sostenere economicamente la figlia mediante il versamento diretto a questa Persona_1 del contributo al suo mantenimento.
Tale circostanza rende evidente la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente a formulare in proprio la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne (ovvero a resistere alle eventuali domande proposte dal ), attraverso una modulazione di tale Pt_1 obbligo che ricalca la previsione contenuta nell'art. 337 septies c.c., il quale dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto è sufficiente osservare che la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – avente fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva.
L'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda che – secondo consolidata giurisprudenza – può essere fatta valere anche oltre le ordinarie barriere preclusive del rito ordinario (e ciò, deve ritenersi, può valere anche per il nuovo rito unitario regolato dagli artt. 473 bis e ss c.p.c. che costituisce il rito ordinario per le cause in materia di famiglie e stato delle persone) nonché essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016).
Ebbene, l'attribuzione alla figlia maggiorenne della coppia del diritto a ricevere il mantenimento dal padre – mediante un negozio familiare modellato sullo schema del contratto in favore di terzo – impone che domanda diretta a modificare tale statuizione può essere proposta soltanto da o contro la stessa , poiché unica ad essere legittimata in via esclusiva (oltre al resistente , Persona_1 Pt_1 gravato di tale obbligo).
Da ciò consegue che l'odierna ricorrente deve ritenersi essere carente della legittimazione CP_1
a proporre – anche se in via congiunta – la relativa domanda nel presente giudizio, sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA il ricorso inammissibile;
2) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR NE TO IG
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.9.1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA MARIA ELENA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del'8.7.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, e hanno CP_1 Parte_1 proposto ricorso congiunto per ottenere la modifica dell'accordo di negoziazione assistita in materia
1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, sottoscritto in data 19.2.2020 e soggetto ad autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
In particolare, chiedevano la revisione dell'assegno di mantenimento della figlia posto Persona_1
a carico del ricorrente . Pt_1
Con comparsa del 2.4.2025 la ricorrente esponeva di avere ritirato il proprio CP_1 consenso al deposito dell'accordo di modifica congiunto e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma, non avendo i requisiti di forma e sostanza richiesti dall'art. 473 bis.51
c.p.c.
All'udienza di comparizione del 22.4.2025 il giudice delegato dal collegio sollevava d'ufficio l'eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente in ordine alla domanda congiunta CP_1 proposta.
Infine, all'udienza dell'8.7.2025, il ricorrente insisteva nella regolarità del ricorso. Pt_1
D'altro canto, la ricorrente nsisteva nella inammissibilità del ricorso in quanto carente dei CP_1 requisiti di forma.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
2. Inammissibilità del ricorso. Difetto di legittimazione della ricorrente CP_1 rispetto alla domanda di modifica
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l'evidente fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente ollevata d'ufficio dal giudice delegato. CP_1
Il profilo di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione a carico della CP_1 assume portata assorbente rispetto al sollevato vizio formale del ricorso, la cui trattazione costituirebbe un superfluo appesantimento dell'impianto motivazionale della presente pronuncia, contrario al principio di ragionevole durata del giudizio avente fondamento costituzionale (art. 111
Cost. Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 24172 del 29/8/2025 sulla portata – e sui limiti – del principio della ragionevole durata dei giudizi, in relazione al criterio della decisione fondata sulla ragione più liquida, decisione che, peraltro, individua – ponendosi nel solco della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte – la questione del difetto di legitimatio ad causam tra i vizi che inficiano i requisiti fondanti del processo).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, in primo luogo, osservare che è incontestato – nonché emergente dalla documentazione versata in atti (Cfr. accordo di negoziazione assistista) – che le odierne parti hanno stabilito in sede di divorzio che il ricorrente dovesse adempiere Pt_1
2 all'obbligo sostenere economicamente la figlia mediante il versamento diretto a questa Persona_1 del contributo al suo mantenimento.
Tale circostanza rende evidente la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente a formulare in proprio la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne (ovvero a resistere alle eventuali domande proposte dal ), attraverso una modulazione di tale Pt_1 obbligo che ricalca la previsione contenuta nell'art. 337 septies c.c., il quale dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto è sufficiente osservare che la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – avente fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva.
L'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda che – secondo consolidata giurisprudenza – può essere fatta valere anche oltre le ordinarie barriere preclusive del rito ordinario (e ciò, deve ritenersi, può valere anche per il nuovo rito unitario regolato dagli artt. 473 bis e ss c.p.c. che costituisce il rito ordinario per le cause in materia di famiglie e stato delle persone) nonché essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016).
Ebbene, l'attribuzione alla figlia maggiorenne della coppia del diritto a ricevere il mantenimento dal padre – mediante un negozio familiare modellato sullo schema del contratto in favore di terzo – impone che domanda diretta a modificare tale statuizione può essere proposta soltanto da o contro la stessa , poiché unica ad essere legittimata in via esclusiva (oltre al resistente , Persona_1 Pt_1 gravato di tale obbligo).
Da ciò consegue che l'odierna ricorrente deve ritenersi essere carente della legittimazione CP_1
a proporre – anche se in via congiunta – la relativa domanda nel presente giudizio, sicché la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA il ricorso inammissibile;
2) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR NE TO IG
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