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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 4779 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concita Cultrera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4779/2016 R.Gen.Aff.Cont. assunta in decisione all'udienza del
18.09.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi res.nte in Traversa San Corrado n. 53, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Coco, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa, Via M.M. Pia dell'incarnazione n. 11
– via S. Simeone n. 9;
- Attrice -
E
, nato a [...] il [...], e ivi res.nte in Siracusa, Via Barrafranca Controparte_1
n. 19 Int. 1, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Cassia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siracusa, via Tucidide n. 34;
- Convenuto -
, nato ad [...] il 25/12/1978 e res.nte in Siracusa Via Grottasanta Controparte_2
n.169, C.F. ; C.F._3
- Convenuto contumace -
Oggetto: divisione endo-esecutiva ex art 601 c.p.c.;
Conclusioni: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ordinanza del 20/09/2016, il Giudice dell'esecuzione, sul presupposto della impossibilità di realizzare una congrua separazione della quota del debitore esecutato rispetto Controparte_1
alla quota della sorella, , ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al Parte_1 numero R.g.e.i. 378/2014 e ha disposto procedersi alla divisione, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., della quota intera della piena proprietà dell'immobile pignorato sito in Siracusa Via Barrafranca n. 19 –
Piano Primo (catasto urbano Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria A/3, vani 5,5, rendita c. €.
519,29), fissando termine per l'instaurazione del presente giudizio di divisione endo-esecutiva.
Indi, in ottemperanza dell'ordinanza suddetta, con atto di citazione del 20.09.2016, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio proprietario della quota di Parte_1 Controparte_1
2/3 dell'immobile sito in Siracusa Via Barrafranca n. 19 – Piano Primo, sottoposta ad esecuzione immobiliare, e l'arch. creditore intervenuto nella procedura esecutiva iscritta al Controparte_2
n. 378/2014 R.G.E.I. del Tribunale di Siracusa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pronunciare lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito in Siracusa Via
Barrafranca n. 19 – Piano Primo, in catasto urbano Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria
A/3, vani 5,5, rendita c. €. 519,29, procedendo alla vendita del bene medesimo, anche sulla scorta della stima effettuata dal CTU nel detto procedimento esecutivo immobiliare (n. 378/2014), assegnando le somme ricavande alla attrice (già creditrice procedente) nella misura di 2/3 e, la somma residua inerente la quota di 1/3, sempre alla medesima sig.ra , quale Parte_1 proprietaria del medesimo bene immobile;
il tutto con ogni consequenziale statuizione.”.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha rappresentato che:
- il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1264 del 2013, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , trasferiva in adempimento del preliminare Parte_1 Controparte_1
di compravendita, stipulato in data 16.3.2010, registrato a Siracusa in data 26.3.2010 al n. 1277
Mod. 69 Serie 3, la piena proprietà di un terzo indiviso di quota, dell'appartamento sito a Siracusa nella Via Barrafranca al numero civico 19 e 19/A, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 28, particella 209, subalterno 8 (ex 5), categoria A3, ad ai Controparte_1 sensi dell'art. 2932 c.c., condizionandone il detto trasferimento al pagamento della somma di
€23.000,00; contestualmente, condannava a rifondere ad , Controparte_1 Parte_1
€150.00 per ogni giorno di ritardo, a far data dal 15.9.2010, giusta valida clausola penale di cui al preliminare di compravendita;
- in virtù della superiore Sentenza, l'attrice asserisce di essere creditrice di della Controparte_1 somma di € 193.595,35, di cui euro 23.000,00 quale pagamento dovuto dallo stesso per il
2 trasferimento di 1/3 della quota dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c. (ancora intestata a Pt_1 atteso che il trasferimento è condizionato al versamento della quota di € 23.000,00) ed
[...]
€170.595,35, quali importi dovuti per la penale apposta al preliminare;
- l'immobile pignorato, essendo un bene in comunione tra e , Controparte_1 Parte_1 necessita dello strumento divisorio, atteso che la vendita di 2/3 dell'immobile non sarebbe stata possibile.
Il convenuto, contestando tale ricostruzione, ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “VOGLIA IL TRIBUNALE - quanto alla domanda di assegnazione del credito ricavabile dall'incanto dichiararla inammissibile con sentenza parziale e condanna alle spese anche a titolo di responsabilità aggravata;
- quanto alla domanda di divisione, sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato del giudizio concernente l'esecuzione in forma specifica rubricato al n.406/14 R.G. Corte di Appello di Catania, ed in ogni caso dichiararla inammissibile in quanto incompatibile e di segno inverso all'esperita azione di esecuzione in forma specifica. Spese, compensi di lite e rimborso forfettario 15% vinti.”.
Non si è costituito l'Arch. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice ha provveduto al deposito delle memorie di cui agli artt. 183, co. 6 nn. 1 e 2.
A seguito di quanto rilevato dal convenuto in merito alla sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di
Siracusa n. 1264/2013, sono stati concessi, su richiesta di parte attrice a cui si è associato il convenuto, appositi rinvii per il deposito in atti della superiore sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con nota di deposito del 13.01.2020, parte attrice ha provveduto a depositare la Sentenza della
Corte di Appello di Catania n. 664/2018, pubblicata il 22/03/2018, la quale ha dichiarato l'inammissibilità, sul presupposto dell'intervenuta decorrenza del cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., dell'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado. Controparte_1
Depositata la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, il giudice ha ritenuto necessario interloquire con le parti per verificare l'esatta quota di proprietà di
(intero o pro quota). Controparte_1
L'attrice ha ribadito che risulta essere proprietario di 2/3 dell'immobile in Controparte_1
oggetto, mentre la residua quota di 1/3 risulta essere ancora di sua proprietà; il convenuto ha sostenuto invece l'inammissibilità della richiesta assegnazione delle somme essendo preclusa al giudice del petitorio ogni statuizione sul ricavato dell'espropriazione immobiliare in quanto competente in via esclusiva il giudice dell'esecuzione, il rigetto della domanda di divisione in
3 quanto riferita a bene interamente altrui e il rigetto altresì di ogni richiesta di risoluzione di fatto indiretta ostando a ciò l'art.112 c.p.c. non potendosi pronunciare il giudicante su una domanda di fatto non avanzata ed in ogni caso incompatibile con la sostanziale contestualità di un'esecuzione in forma specifica.
Nel corso della causa è stata espletata la CTU al fine di verificare la divisibilità o meno dell'immobile con formazione, in caso positivo, dei due lotti spettanti ai condividenti ed aggiornare i valori di stima verificando la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile.
La causa è stata posta in decisione in data 29.10.2024 con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della presente controversia impone un'analisi della Sentenza ex art. 2932 c.c. del
Tribunale di Siracusa n. 1264/2013, stante la sua ricaduta sulla procedibilità o meno della domanda attorea.
Ed infatti, il titolo su cui si fonda la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 378/2014 R.g.e.i. del Tribunale di Siracusa - avente ad oggetto la quota di 2/3 dell'unità immobiliare di proprietà di sita in Siracusa Via Barrafranca n. 19 – Piano Primo, censita in catasto urbano Controparte_1
Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria A/3, vani 5,5, rendita c. €. 511,29 - è costituito dalla superiore Sentenza ed il giudizio di divisione endo-esecutivo che ne è conseguito è stato instaurato da , quale creditrice di nonché proprietaria della quota residua Parte_1 Controparte_1 di 1/3 dell'immobile sopra descritto.
La Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1264/2013 è stata oggetto di impugnazione da parte del convenuto, impugnazione dichiarata inammissibile per lo spirare del cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Della Sentenza n. 664/2018 della Corte di Appello di Catania è stata fornita la certificazione, recante la data del 28/11/2019, attestante il suo passaggio in giudicato.
A tal proposito, è opportuno richiamare il disposto dell'art. 358 c.p.c., a tenore del quale:
“L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. L'articolo richiamato sancisce il principio di consumazione dell'impugnazione da cui discende che l'impugnazione non può più essere riproposta, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
In conseguenza di quanto esposto, la Sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa n.
1264/2013 è da considerarsi passata in giudicato.
4 Va dunque esaminata la domanda di scioglimento della comunione dell'attrice , la Parte_1
quale, a fondamento della domanda medesima, sostiene che la Sentenza di primo grado non ha trasferito la quota di 1/3 ad , poiché ha condizionato il trasferimento del bene al Controparte_1
pagamento del corrispettivo, non versato dal convenuto.
Sulla base di quanto sopra, l'attrice è dunque giunta alla conclusione secondo cui la domanda di divisione è fondata permanendo il bene in comunione e necessitando dello strumento divisorio atteso che la vendita di 2/3 dell'immobile non sarebbe stata possibile.
Sul punto occorre richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo e di passaggio in giudicato della stessa sentenza.
Va citato, a tal proposito, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza
Corte di cassazione n. 8250/2009), il quale ha ribadito e confermato che la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato, affermando che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la Sentenza n. 4059/2010, hanno ribadito tale ultimo orientamento affermando l'impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. L'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla
5 modificazione giuridica sostanziale (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 6701/2020; cfr. anche
Corte di Cassazione n. 13577/2018; Cassazione n. 690/2006; Cassazione 8164/2023; Tribunale
Ivrea n. 790/2024).
Facendo dunque corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nel caso di specie si rileva che il passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa ha prodotto gli effetti della vendita, comportando il trasferimento della piena proprietà di 1/3 indiviso di quota dell'immobile da al fratello , già proprietario Parte_1 Controparte_1
della quota di 2/3.
È, tuttavia, opportuno precisare che la procedura esecutiva immobiliare è stata avviata dall'odierna attrice quando ancora, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, la quota di 1/3 era di proprietà della stessa (e, facendo applicazione dei superiori principi, era creditrice delle spese processuali), ma l'intervenuto passaggio in giudicato della Sentenza, nelle more del giudizio di divisione, ha comportato che l'immobile, oggetto dell'odierna domanda di scioglimento della comunione, sia diventato di proprietà per l'intero del convenuto, facendo venire meno il presupposto necessario per lo scioglimento della comunione consistente nella contitolarità/comproprietà del bene.
Ne consegue dunque il rigetto della domanda di divisione e scioglimento della comunione perché divenuta improcedibile, posto che non sussistono più i presupposti per l'accoglimento della stessa
(contitolarità/comproprietà).
Quanto alle spese di lite, comprese quelle della CTU, si dispone la compensazione, posto l'evento sopravvenuto del passaggio in giudicato della Sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Concita Cultrera, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto Arch. Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Compensa le spese di lite, comprese le spese della CTU.
Così deciso in Siracusa, il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Concita Cultrera
6 depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concita Cultrera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4779/2016 R.Gen.Aff.Cont. assunta in decisione all'udienza del
18.09.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi res.nte in Traversa San Corrado n. 53, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Coco, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siracusa, Via M.M. Pia dell'incarnazione n. 11
– via S. Simeone n. 9;
- Attrice -
E
, nato a [...] il [...], e ivi res.nte in Siracusa, Via Barrafranca Controparte_1
n. 19 Int. 1, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Cassia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siracusa, via Tucidide n. 34;
- Convenuto -
, nato ad [...] il 25/12/1978 e res.nte in Siracusa Via Grottasanta Controparte_2
n.169, C.F. ; C.F._3
- Convenuto contumace -
Oggetto: divisione endo-esecutiva ex art 601 c.p.c.;
Conclusioni: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ordinanza del 20/09/2016, il Giudice dell'esecuzione, sul presupposto della impossibilità di realizzare una congrua separazione della quota del debitore esecutato rispetto Controparte_1
alla quota della sorella, , ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al Parte_1 numero R.g.e.i. 378/2014 e ha disposto procedersi alla divisione, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., della quota intera della piena proprietà dell'immobile pignorato sito in Siracusa Via Barrafranca n. 19 –
Piano Primo (catasto urbano Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria A/3, vani 5,5, rendita c. €.
519,29), fissando termine per l'instaurazione del presente giudizio di divisione endo-esecutiva.
Indi, in ottemperanza dell'ordinanza suddetta, con atto di citazione del 20.09.2016, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio proprietario della quota di Parte_1 Controparte_1
2/3 dell'immobile sito in Siracusa Via Barrafranca n. 19 – Piano Primo, sottoposta ad esecuzione immobiliare, e l'arch. creditore intervenuto nella procedura esecutiva iscritta al Controparte_2
n. 378/2014 R.G.E.I. del Tribunale di Siracusa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pronunciare lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito in Siracusa Via
Barrafranca n. 19 – Piano Primo, in catasto urbano Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria
A/3, vani 5,5, rendita c. €. 519,29, procedendo alla vendita del bene medesimo, anche sulla scorta della stima effettuata dal CTU nel detto procedimento esecutivo immobiliare (n. 378/2014), assegnando le somme ricavande alla attrice (già creditrice procedente) nella misura di 2/3 e, la somma residua inerente la quota di 1/3, sempre alla medesima sig.ra , quale Parte_1 proprietaria del medesimo bene immobile;
il tutto con ogni consequenziale statuizione.”.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha rappresentato che:
- il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1264 del 2013, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , trasferiva in adempimento del preliminare Parte_1 Controparte_1
di compravendita, stipulato in data 16.3.2010, registrato a Siracusa in data 26.3.2010 al n. 1277
Mod. 69 Serie 3, la piena proprietà di un terzo indiviso di quota, dell'appartamento sito a Siracusa nella Via Barrafranca al numero civico 19 e 19/A, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 28, particella 209, subalterno 8 (ex 5), categoria A3, ad ai Controparte_1 sensi dell'art. 2932 c.c., condizionandone il detto trasferimento al pagamento della somma di
€23.000,00; contestualmente, condannava a rifondere ad , Controparte_1 Parte_1
€150.00 per ogni giorno di ritardo, a far data dal 15.9.2010, giusta valida clausola penale di cui al preliminare di compravendita;
- in virtù della superiore Sentenza, l'attrice asserisce di essere creditrice di della Controparte_1 somma di € 193.595,35, di cui euro 23.000,00 quale pagamento dovuto dallo stesso per il
2 trasferimento di 1/3 della quota dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c. (ancora intestata a Pt_1 atteso che il trasferimento è condizionato al versamento della quota di € 23.000,00) ed
[...]
€170.595,35, quali importi dovuti per la penale apposta al preliminare;
- l'immobile pignorato, essendo un bene in comunione tra e , Controparte_1 Parte_1 necessita dello strumento divisorio, atteso che la vendita di 2/3 dell'immobile non sarebbe stata possibile.
Il convenuto, contestando tale ricostruzione, ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “VOGLIA IL TRIBUNALE - quanto alla domanda di assegnazione del credito ricavabile dall'incanto dichiararla inammissibile con sentenza parziale e condanna alle spese anche a titolo di responsabilità aggravata;
- quanto alla domanda di divisione, sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato del giudizio concernente l'esecuzione in forma specifica rubricato al n.406/14 R.G. Corte di Appello di Catania, ed in ogni caso dichiararla inammissibile in quanto incompatibile e di segno inverso all'esperita azione di esecuzione in forma specifica. Spese, compensi di lite e rimborso forfettario 15% vinti.”.
Non si è costituito l'Arch. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice ha provveduto al deposito delle memorie di cui agli artt. 183, co. 6 nn. 1 e 2.
A seguito di quanto rilevato dal convenuto in merito alla sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di
Siracusa n. 1264/2013, sono stati concessi, su richiesta di parte attrice a cui si è associato il convenuto, appositi rinvii per il deposito in atti della superiore sentenza munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Con nota di deposito del 13.01.2020, parte attrice ha provveduto a depositare la Sentenza della
Corte di Appello di Catania n. 664/2018, pubblicata il 22/03/2018, la quale ha dichiarato l'inammissibilità, sul presupposto dell'intervenuta decorrenza del cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., dell'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado. Controparte_1
Depositata la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, il giudice ha ritenuto necessario interloquire con le parti per verificare l'esatta quota di proprietà di
(intero o pro quota). Controparte_1
L'attrice ha ribadito che risulta essere proprietario di 2/3 dell'immobile in Controparte_1
oggetto, mentre la residua quota di 1/3 risulta essere ancora di sua proprietà; il convenuto ha sostenuto invece l'inammissibilità della richiesta assegnazione delle somme essendo preclusa al giudice del petitorio ogni statuizione sul ricavato dell'espropriazione immobiliare in quanto competente in via esclusiva il giudice dell'esecuzione, il rigetto della domanda di divisione in
3 quanto riferita a bene interamente altrui e il rigetto altresì di ogni richiesta di risoluzione di fatto indiretta ostando a ciò l'art.112 c.p.c. non potendosi pronunciare il giudicante su una domanda di fatto non avanzata ed in ogni caso incompatibile con la sostanziale contestualità di un'esecuzione in forma specifica.
Nel corso della causa è stata espletata la CTU al fine di verificare la divisibilità o meno dell'immobile con formazione, in caso positivo, dei due lotti spettanti ai condividenti ed aggiornare i valori di stima verificando la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile.
La causa è stata posta in decisione in data 29.10.2024 con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della presente controversia impone un'analisi della Sentenza ex art. 2932 c.c. del
Tribunale di Siracusa n. 1264/2013, stante la sua ricaduta sulla procedibilità o meno della domanda attorea.
Ed infatti, il titolo su cui si fonda la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 378/2014 R.g.e.i. del Tribunale di Siracusa - avente ad oggetto la quota di 2/3 dell'unità immobiliare di proprietà di sita in Siracusa Via Barrafranca n. 19 – Piano Primo, censita in catasto urbano Controparte_1
Foglio 28, particella 209, sub. 8, Categoria A/3, vani 5,5, rendita c. €. 511,29 - è costituito dalla superiore Sentenza ed il giudizio di divisione endo-esecutivo che ne è conseguito è stato instaurato da , quale creditrice di nonché proprietaria della quota residua Parte_1 Controparte_1 di 1/3 dell'immobile sopra descritto.
La Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1264/2013 è stata oggetto di impugnazione da parte del convenuto, impugnazione dichiarata inammissibile per lo spirare del cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Della Sentenza n. 664/2018 della Corte di Appello di Catania è stata fornita la certificazione, recante la data del 28/11/2019, attestante il suo passaggio in giudicato.
A tal proposito, è opportuno richiamare il disposto dell'art. 358 c.p.c., a tenore del quale:
“L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. L'articolo richiamato sancisce il principio di consumazione dell'impugnazione da cui discende che l'impugnazione non può più essere riproposta, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
In conseguenza di quanto esposto, la Sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa n.
1264/2013 è da considerarsi passata in giudicato.
4 Va dunque esaminata la domanda di scioglimento della comunione dell'attrice , la Parte_1
quale, a fondamento della domanda medesima, sostiene che la Sentenza di primo grado non ha trasferito la quota di 1/3 ad , poiché ha condizionato il trasferimento del bene al Controparte_1
pagamento del corrispettivo, non versato dal convenuto.
Sulla base di quanto sopra, l'attrice è dunque giunta alla conclusione secondo cui la domanda di divisione è fondata permanendo il bene in comunione e necessitando dello strumento divisorio atteso che la vendita di 2/3 dell'immobile non sarebbe stata possibile.
Sul punto occorre richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo e di passaggio in giudicato della stessa sentenza.
Va citato, a tal proposito, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza
Corte di cassazione n. 8250/2009), il quale ha ribadito e confermato che la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato, affermando che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la Sentenza n. 4059/2010, hanno ribadito tale ultimo orientamento affermando l'impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. L'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla
5 modificazione giuridica sostanziale (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 6701/2020; cfr. anche
Corte di Cassazione n. 13577/2018; Cassazione n. 690/2006; Cassazione 8164/2023; Tribunale
Ivrea n. 790/2024).
Facendo dunque corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nel caso di specie si rileva che il passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa ha prodotto gli effetti della vendita, comportando il trasferimento della piena proprietà di 1/3 indiviso di quota dell'immobile da al fratello , già proprietario Parte_1 Controparte_1
della quota di 2/3.
È, tuttavia, opportuno precisare che la procedura esecutiva immobiliare è stata avviata dall'odierna attrice quando ancora, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, la quota di 1/3 era di proprietà della stessa (e, facendo applicazione dei superiori principi, era creditrice delle spese processuali), ma l'intervenuto passaggio in giudicato della Sentenza, nelle more del giudizio di divisione, ha comportato che l'immobile, oggetto dell'odierna domanda di scioglimento della comunione, sia diventato di proprietà per l'intero del convenuto, facendo venire meno il presupposto necessario per lo scioglimento della comunione consistente nella contitolarità/comproprietà del bene.
Ne consegue dunque il rigetto della domanda di divisione e scioglimento della comunione perché divenuta improcedibile, posto che non sussistono più i presupposti per l'accoglimento della stessa
(contitolarità/comproprietà).
Quanto alle spese di lite, comprese quelle della CTU, si dispone la compensazione, posto l'evento sopravvenuto del passaggio in giudicato della Sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Concita Cultrera, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto Arch. Controparte_2
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Compensa le spese di lite, comprese le spese della CTU.
Così deciso in Siracusa, il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Concita Cultrera
6 depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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