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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2334/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2334/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI ANDREA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
e contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GOLFERINI MATTEO e dall'avv. CAGGESE MARGHERITA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato di avere lavorato alle dipendenze della scuola parificata
“ di Romano di Lombardia dal 1.9.1996 al 30.6.2019; ha osservato CP_2
Pag. 1 di 7 che, trattandosi di istituto in regime di parificazione, il Trattamento di Fine
Servizio deve essere corrisposto dall' , subentrato a nella gestione CP_1 CP_3
dei dipendenti degli enti locali. Ha precisato che , nonostante il decorso di CP_1
oltre 27 mesi dalla cessazione del rapporto, non ha ancora provveduto all'erogazione del TFS sulla scorta del fatto che la Scuola non avrebbe espletato la corretta procedura e inviato i documenti necessari;
ha concluso chiedendo la condanna di all'erogazione del TFS e in subordine la condanna dell'istituto CP_1
al risarcimento del danno corrispondente all'importo del TFS perduto dalla dipendente.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha confermato che l'Istituto CP_1
non ha inviato il modello “PL1” (all'epoca vigente), poi sostituito dal CP_4 modello “Ultimo Miglio TFS”; ha ribadito che dagli archivi dell'istituto né il modello PL1 né il modello Ultimo Miglio TFS, contenenti i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS, sono stati inviati dalla Scuola e ha quindi confermato, in assenza, l'impossibilità di procedere con la liquidazione del TFS.
Si è poi costituita ritualmente la che Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, dalla ricorrente, non essendo sussistente alcuna sua responsabilità per la mancata erogazione del TFS;
ha evidenziato di avere inviato nel 2015, ossia al momento del passaggio da a , il modulo “PA04” che certifica la posizione previdenziale della CP_3 CP_1
lavoratrice, indicando le retribuzioni e i contributi versati;
ha evidenziato che il trattamento di fine rapporto è di competenza di ma con le modalità previste CP_1
per i dipendenti privati, trattandosi di scuola paritaria e quindi di istituto privato, non pubblico;
ha osservato che ha errato nel trattare la ricorrente come se CP_1 fosse dipendente pubblica, poiché la compilazione del modello “PL1”, da elaborare a cura dell'amministrazione di competenza ossia del Centro Servizi
Amministrativi (ex provveditorato) di Bergamo, le è inibita, trattandosi di istituto privato. Ha osservato in ogni caso di avere inviato a il modello “Ultimo CP_1
Miglio TFS”, pur non essendovi tenuta, e che comunque è in possesso di CP_1
Pag. 2 di 7 tutti i dati giuridici e economici per provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione del funzionario , il quale ha CP_1
prodotto una breve relazione, depositata in atti, e ha confermato che negli archivi non risultava né l'invio del modulo “Ultimo Miglio TFS” né nella CP_1
“Comunicazione di Cessazione” del rapporto. Su invito del Giudice, le parti hanno tentato di risolvere la controversia in via amministrativa e alla successiva udienza del 10.4.2025 hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione del TFS in data
26.2.2025 in favore della ricorrente. Le parti hanno quindi concluso concordemente quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza trovare accordo in ordine alla ripartizione delle spese legali. La causa è stata quindi discussa e decisa all'esito delle predetta udienza del
10.4.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso
(tra le molte: Cass. Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n.
16886 del 17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019)
Nel caso di specie le parti hanno sottoposto al Giudice conclusioni conformi chiedendo concordemente di pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuta liquidazione, in data 26.2.2025, del TFS in
Pag. 3 di 7 favore della ricorrente e quindi della sopravvenuta superfluità della pronuncia giudiziale, avendo ottenuto in via amministrativa la prestazione della quale era rivendicata la spettanza.
Deve di conseguenza essere pronunciata sentenza, conforme alle conclusioni rassegnate dalle parti, di cessazione della materia del contendere.
3.- Quanto alle spese di lite, in assenza di un accordo sul punto, il giudice deve pronunciarsi basandosi sul criterio della c.d. soccombenza virtuale, ossia dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Sent. n.
21244 del 29.9.2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi virtualmente soccombente la Scuola convenuta, che deve pertanto essere condannate a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente e da . CP_1
È pacifico, infatti, che la ricorrente avesse diritto alla liquidazione del TFS da parte di , essendo stata assunta nel 1996 in regime pubblicistico sebbene, al CP_1
momento della cessazione del rapporto di lavoro, fosse alle dipendenze di un istituto scolastico parificato. Del resto, il regime applicabile alla dipendente non poteva che essere di natura pubblicistica, considerato che era appunto l' ad CP_1
essere onerata del pagamento del trattamento di fine rapporto e che anche dalle buste paga prodotte in atti (cfr fascicolo ricorrente) emerge l'adesione da parte della lavoratrice all'INADEL, alla quale ella aveva evidentemente optato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. In altri termini, la ricorrente, onde ottenere il pagamento del TFS da parte di , aveva esercitato l'opzione prevista dal CP_1
citato art. 4 comma 2 d.l. 338/1989, secondo cui “i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali”.
Pag. 4 di 7 Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto Scolastico convenuto, la ricorrente aveva mantenuto il diritto all'applicazione di un regime pubblicistico, nonostante la sopravvenuta natura privata del suo datore di lavoro.
La Scuola convenuta, in sostanza, erra nel sostenere che la natura privata che la caratterizza costituisca esonero o impedimento rispetto all'adempimento delle comunicazioni che devono obbligatoriamente essere effettuate per i dipendenti pubblici onde consentire la liquidazione delle TFS;
ciò in quanto la procedura da seguire non può che essere quella riferibile al regime dell'avente diritto (ossia del dipendente) e non certo del datore di lavoro.
Ebbene, dall'istruttoria di giudizio è emerso in modo chiaro che la datrice di lavoro non ha effettuato le dovute comunicazioni all' onde consentire la CP_1 tempestiva liquidazione del TFS in favore della ricorrente (segnatamente, l'invio del c.d. modello “Ultimo Miglio” e della “Comunicazione di Cessazione TFS”).
Non corrisponde al vero quanto affermato dalla Scuola nella sua memoria difensiva, ossia di avere “comunque, provveduto – seppur non tenuta, in quanto ente privato e non pubblico – all'esecuzione della procedura c.d. “Ultimo
Miglio” (…)”, né che l' “aveva tutti i dati necessari per procedere al CP_1
calcolo ed alla corresponsione del Tfr maturato dalla ricorrente, senza bisogno di alcuna ulteriore attività da parte della scuola resistente”: il funzionario CP_1
escusso in giudizio ha documentato (vedasi schermata e relazione prodotte con memoria autorizzata del 21.5.2024) che negli archivi non risultava alcuna CP_1
comunicazione in tal senso e che quindi l'Ente non poteva liquidare la prestazione non essendo in possesso dei dati economici e giuridici necessari.
Dalla relazione prodotta emerge poi che è il datore di lavoro a dover chiedere l'abilitazione e l'accreditamento onde inviare le dovute comunicazioni.
Il fatto che la Scuola, nel 2015, abbia inviato altro modello (“P04”) al momento del passaggio da a è del tutto ininfluente, poiché la ricorrente si è CP_3 CP_1 dimessa nel 2019 e quindi i dati all'epoca inviati non erano aggiornati al momento della cessazione del rapporto;
comunque, non vi è prova che i dati da comunicare fossero gli stessi già oggetto del modello “P04”. In ogni caso, la
Pag. 5 di 7 necessità per l'Ente di vedersi trasmesse specifiche ulteriori comunicazioni
(quali, nella specie, il c.d. Ultimo Miglio e la c.d. Comunicazione di Cessazione
TFS), onde provvedere alla liquidazione del trattamento dovuto, ha anche una funzione di certificazione e di assunzione della responsabilità da parte del dichiarante in ordine ai dati che vengono inviati;
di conseguenza il soggetto che vi è tenuto non può esimersi da tale onere affermando che, “comunque”,
l'Amministrazione è in grado di ricavarsi i dati da sé e in autonomia.
La responsabilità per la mancata tempestiva liquidazione del TFS è pertanto ascrivibile interamente alla Scuola e nessun inadempimento può essere imputato a che peraltro, non appena ottenuti dalla Scuola i dati richiesti, ha CP_1 provveduto all'immediato pagamento in via amministrativa delle somme dovute.
Del resto, nemmeno è sufficiente a scusare l'inadempimento della Scuola la circostanza che ella si sarebbe prontamente attivata tramite il proprio studio di consulenza e che l' non abbia risposto “adeguatamente” alle richieste di CP_1
chiarimenti: in primo luogo, non vi è affatto dimostrazione del reiterato sforzo asseritamente profuso onde risolvere la problematica, essendosi la Scuola limitata all'invio di due mail (una del 9.6.2022 e una del 9.9.2022) cui poi non è seguito alcunché; in secondo luogo, la Scuola, nelle sue qualità di soggetto professionale e di datore di lavoro, ha il preciso onere di conoscere la normativa e le procedure amministrative che riguardano il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, sicché un'eventuale ignoranza circa l'iter da seguire o la documentazione da produrre non è in alcun modo scusabile, nemmeno a fronte della paventata “mancata collaborazione” dell'ente.
In definitiva, è la Scuola convenuta a dover essere ritenuta virtualmente soccombente, sicché le spese del giudizio, regolate come da dispositivo, devono essere poste a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 6 di 7 2) condanna al pagamento in favore Controparte_2
di e di delle spese di lite, che liquida per ciascuno di Parte_1 CP_1
essi in € 2.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2334/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI ANDREA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
e contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
GOLFERINI MATTEO e dall'avv. CAGGESE MARGHERITA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale e ha allegato di avere lavorato alle dipendenze della scuola parificata
“ di Romano di Lombardia dal 1.9.1996 al 30.6.2019; ha osservato CP_2
Pag. 1 di 7 che, trattandosi di istituto in regime di parificazione, il Trattamento di Fine
Servizio deve essere corrisposto dall' , subentrato a nella gestione CP_1 CP_3
dei dipendenti degli enti locali. Ha precisato che , nonostante il decorso di CP_1
oltre 27 mesi dalla cessazione del rapporto, non ha ancora provveduto all'erogazione del TFS sulla scorta del fatto che la Scuola non avrebbe espletato la corretta procedura e inviato i documenti necessari;
ha concluso chiedendo la condanna di all'erogazione del TFS e in subordine la condanna dell'istituto CP_1
al risarcimento del danno corrispondente all'importo del TFS perduto dalla dipendente.
Si è ritualmente costituito in giudizio , che ha confermato che l'Istituto CP_1
non ha inviato il modello “PL1” (all'epoca vigente), poi sostituito dal CP_4 modello “Ultimo Miglio TFS”; ha ribadito che dagli archivi dell'istituto né il modello PL1 né il modello Ultimo Miglio TFS, contenenti i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS, sono stati inviati dalla Scuola e ha quindi confermato, in assenza, l'impossibilità di procedere con la liquidazione del TFS.
Si è poi costituita ritualmente la che Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, svolta in via subordinata, dalla ricorrente, non essendo sussistente alcuna sua responsabilità per la mancata erogazione del TFS;
ha evidenziato di avere inviato nel 2015, ossia al momento del passaggio da a , il modulo “PA04” che certifica la posizione previdenziale della CP_3 CP_1
lavoratrice, indicando le retribuzioni e i contributi versati;
ha evidenziato che il trattamento di fine rapporto è di competenza di ma con le modalità previste CP_1
per i dipendenti privati, trattandosi di scuola paritaria e quindi di istituto privato, non pubblico;
ha osservato che ha errato nel trattare la ricorrente come se CP_1 fosse dipendente pubblica, poiché la compilazione del modello “PL1”, da elaborare a cura dell'amministrazione di competenza ossia del Centro Servizi
Amministrativi (ex provveditorato) di Bergamo, le è inibita, trattandosi di istituto privato. Ha osservato in ogni caso di avere inviato a il modello “Ultimo CP_1
Miglio TFS”, pur non essendovi tenuta, e che comunque è in possesso di CP_1
Pag. 2 di 7 tutti i dati giuridici e economici per provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione del funzionario , il quale ha CP_1
prodotto una breve relazione, depositata in atti, e ha confermato che negli archivi non risultava né l'invio del modulo “Ultimo Miglio TFS” né nella CP_1
“Comunicazione di Cessazione” del rapporto. Su invito del Giudice, le parti hanno tentato di risolvere la controversia in via amministrativa e alla successiva udienza del 10.4.2025 hanno dato atto dell'avvenuta liquidazione del TFS in data
26.2.2025 in favore della ricorrente. Le parti hanno quindi concluso concordemente quanto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza trovare accordo in ordine alla ripartizione delle spese legali. La causa è stata quindi discussa e decisa all'esito delle predetta udienza del
10.4.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso
(tra le molte: Cass. Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n.
16886 del 17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019)
Nel caso di specie le parti hanno sottoposto al Giudice conclusioni conformi chiedendo concordemente di pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere alla luce dell'avvenuta liquidazione, in data 26.2.2025, del TFS in
Pag. 3 di 7 favore della ricorrente e quindi della sopravvenuta superfluità della pronuncia giudiziale, avendo ottenuto in via amministrativa la prestazione della quale era rivendicata la spettanza.
Deve di conseguenza essere pronunciata sentenza, conforme alle conclusioni rassegnate dalle parti, di cessazione della materia del contendere.
3.- Quanto alle spese di lite, in assenza di un accordo sul punto, il giudice deve pronunciarsi basandosi sul criterio della c.d. soccombenza virtuale, ossia dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Sent. n.
21244 del 29.9.2006).
Nel caso di specie, deve ritenersi virtualmente soccombente la Scuola convenuta, che deve pertanto essere condannate a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente e da . CP_1
È pacifico, infatti, che la ricorrente avesse diritto alla liquidazione del TFS da parte di , essendo stata assunta nel 1996 in regime pubblicistico sebbene, al CP_1
momento della cessazione del rapporto di lavoro, fosse alle dipendenze di un istituto scolastico parificato. Del resto, il regime applicabile alla dipendente non poteva che essere di natura pubblicistica, considerato che era appunto l' ad CP_1
essere onerata del pagamento del trattamento di fine rapporto e che anche dalle buste paga prodotte in atti (cfr fascicolo ricorrente) emerge l'adesione da parte della lavoratrice all'INADEL, alla quale ella aveva evidentemente optato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. In altri termini, la ricorrente, onde ottenere il pagamento del TFS da parte di , aveva esercitato l'opzione prevista dal CP_1
citato art. 4 comma 2 d.l. 338/1989, secondo cui “i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali”.
Pag. 4 di 7 Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto Scolastico convenuto, la ricorrente aveva mantenuto il diritto all'applicazione di un regime pubblicistico, nonostante la sopravvenuta natura privata del suo datore di lavoro.
La Scuola convenuta, in sostanza, erra nel sostenere che la natura privata che la caratterizza costituisca esonero o impedimento rispetto all'adempimento delle comunicazioni che devono obbligatoriamente essere effettuate per i dipendenti pubblici onde consentire la liquidazione delle TFS;
ciò in quanto la procedura da seguire non può che essere quella riferibile al regime dell'avente diritto (ossia del dipendente) e non certo del datore di lavoro.
Ebbene, dall'istruttoria di giudizio è emerso in modo chiaro che la datrice di lavoro non ha effettuato le dovute comunicazioni all' onde consentire la CP_1 tempestiva liquidazione del TFS in favore della ricorrente (segnatamente, l'invio del c.d. modello “Ultimo Miglio” e della “Comunicazione di Cessazione TFS”).
Non corrisponde al vero quanto affermato dalla Scuola nella sua memoria difensiva, ossia di avere “comunque, provveduto – seppur non tenuta, in quanto ente privato e non pubblico – all'esecuzione della procedura c.d. “Ultimo
Miglio” (…)”, né che l' “aveva tutti i dati necessari per procedere al CP_1
calcolo ed alla corresponsione del Tfr maturato dalla ricorrente, senza bisogno di alcuna ulteriore attività da parte della scuola resistente”: il funzionario CP_1
escusso in giudizio ha documentato (vedasi schermata e relazione prodotte con memoria autorizzata del 21.5.2024) che negli archivi non risultava alcuna CP_1
comunicazione in tal senso e che quindi l'Ente non poteva liquidare la prestazione non essendo in possesso dei dati economici e giuridici necessari.
Dalla relazione prodotta emerge poi che è il datore di lavoro a dover chiedere l'abilitazione e l'accreditamento onde inviare le dovute comunicazioni.
Il fatto che la Scuola, nel 2015, abbia inviato altro modello (“P04”) al momento del passaggio da a è del tutto ininfluente, poiché la ricorrente si è CP_3 CP_1 dimessa nel 2019 e quindi i dati all'epoca inviati non erano aggiornati al momento della cessazione del rapporto;
comunque, non vi è prova che i dati da comunicare fossero gli stessi già oggetto del modello “P04”. In ogni caso, la
Pag. 5 di 7 necessità per l'Ente di vedersi trasmesse specifiche ulteriori comunicazioni
(quali, nella specie, il c.d. Ultimo Miglio e la c.d. Comunicazione di Cessazione
TFS), onde provvedere alla liquidazione del trattamento dovuto, ha anche una funzione di certificazione e di assunzione della responsabilità da parte del dichiarante in ordine ai dati che vengono inviati;
di conseguenza il soggetto che vi è tenuto non può esimersi da tale onere affermando che, “comunque”,
l'Amministrazione è in grado di ricavarsi i dati da sé e in autonomia.
La responsabilità per la mancata tempestiva liquidazione del TFS è pertanto ascrivibile interamente alla Scuola e nessun inadempimento può essere imputato a che peraltro, non appena ottenuti dalla Scuola i dati richiesti, ha CP_1 provveduto all'immediato pagamento in via amministrativa delle somme dovute.
Del resto, nemmeno è sufficiente a scusare l'inadempimento della Scuola la circostanza che ella si sarebbe prontamente attivata tramite il proprio studio di consulenza e che l' non abbia risposto “adeguatamente” alle richieste di CP_1
chiarimenti: in primo luogo, non vi è affatto dimostrazione del reiterato sforzo asseritamente profuso onde risolvere la problematica, essendosi la Scuola limitata all'invio di due mail (una del 9.6.2022 e una del 9.9.2022) cui poi non è seguito alcunché; in secondo luogo, la Scuola, nelle sue qualità di soggetto professionale e di datore di lavoro, ha il preciso onere di conoscere la normativa e le procedure amministrative che riguardano il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, sicché un'eventuale ignoranza circa l'iter da seguire o la documentazione da produrre non è in alcun modo scusabile, nemmeno a fronte della paventata “mancata collaborazione” dell'ente.
In definitiva, è la Scuola convenuta a dover essere ritenuta virtualmente soccombente, sicché le spese del giudizio, regolate come da dispositivo, devono essere poste a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 6 di 7 2) condanna al pagamento in favore Controparte_2
di e di delle spese di lite, che liquida per ciascuno di Parte_1 CP_1
essi in € 2.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 10/4/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 7 di 7