Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01138/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2017, proposto da
PA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pietro Marti 9/A;
contro
Comune di Salice Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale prot. n. 13684/2038 del 9.12.2016 del Comune di Salice Salentino, con cui il Comune ha comunicato al ricorrente il diniego al rilascio del permesso di costruire relativamente al progetto per l'ampliamento straordinario di un fabbricato con ridistribuzione degli spazi interni da destinare a residenza, richiesto ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 14/'09 e ss.mm.ii;
- della nota dirigenziale prot. n. 14164/2086 del 19.12.2016 del Comune di Salice Salentino di rigetto dell'istanza di riesame del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi incluse le norme delle N.T.A. del P.R.G. e del R.E. invocate (ma non citate nei suddetti provvedimenti) dall'A.c.;
per l'accertamento e la declaratoria:
del diritto del ricorrente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 14/'09 e ss.mm.ii, il rilascio del permesso di costruire relativamente al progetto per l'ampliamento straordinario e il mutamento della destinazione d'uso del fabbricato in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salice Salentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – titolare di concessione edilizia in sanatoria n. 2/’94 relativa ad un immobile realizzato su area tipizzata “Zona E”, distinta in Catasto al Fg. n. 19, p.lla n. 76, sito in località Colagiorgio, con destinazione d’uso “deposito artigianale” – ha impugnato la nota prot. n. 13684/2038 del 9.12.2016, con il quale il Comune di Salice Salentino ha rigettato la sua istanza volta all’ampliamento straordinario di un fabbricato con ridistribuzione degli spazi interni da destinare a residenza, richiesto ai sensi dell’art. 3, L.R. n. 14/’09.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3-42 Cost, nonché degli artt.1-3 L.R. n. 14/09; eccesso di potere; 2) violazione degli art. 21, comma 2-ter, e 40, d.lgs. n. 82/’05; 3) violazione dell’art. 21-septies, l. 241/’90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Salice Salentino ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è fondato.
Emerge dall’atto impugnato che il Comune resistente ha negato il rilascio del chiesto titolo sulla base di un doppio ordine di motivazioni:
a) “ assenza del lotto minimo di intervento, … assenza della qualifica soggettiva in capo al richiedente; requisiti richiesti dalle N.T.A. del P.R.G. per la particolare tipologia di intervento nella specifica zona ”;
b) in subordine: “ non sarebbe comunque possibile, per il caso di specie, il cambio di destinazione d’uso del fabbricato esistente, atteso che il condono edilizio legittima e congela la specifica destinazione d’uso ”.
Nessuna delle predette ragioni ostative può ritenersi decisiva.
3. Per quel che attiene al profilo di criticità descritto sub a), rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 14/09 (nella versione applicabile ratione temporis): “ possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 m3, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, a residenza ”.
3.1. Dunque, tale previsione normativa consente senz’altro il cambio di destinazione d’uso (da edificio non residenziale a edificio residenziale), nei limiti dimensionali ivi stabiliti (500 mc).
3.2. Tanto premesso, è lo stesso atto impugnato a dar conto del fatto che “ l’intervento proposto riguarda fabbricato non residenziale … di volumetria inferiore a 500 mc, ovvero pari a 477,23 mc ”.
3.3. Dunque, è senz’altro rispettata la soglia dimensionale (500 mc) prevista dalla cennata previsione normativa.
Prosegue poi l’atto impugnato nel senso che: “ … l’intervento proposto (ampliamento e cambio di destinazione d’uso a residenza) sarebbe già precluso per l’assenza del lotto minimo di intervento, per l’assenza della qualifica soggettiva in capo al richiedente; requisiti richiesti dalle N.T.A. del P.R.G. per la particolare tipologia di intervento nella specifica zona ”.
3.4. Si ricava pertanto dal tenore motivazionale dell’atto impugnato che l’intervento proposto sarebbe in contrasto con le NTA del locale strumento urbanistico.
Occorre allora procedere allo scrutinio delle richiamate previsioni tecniche, al fine di verificare la legittimità del disposto diniego.
3.5. Sul punto, rileva il Collegio che il lotto minimo di intervento, nonché la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo, rilevano ai sensi dell’art. 42.1 delle NTA del PRG.
3.6. Tuttavia, l’intervento proposto rientra nella diversa previsione dell’art. 42.2 NTA cit, riguardante gli edifici deruralizzati “ non più necessari alla conduzione del fondo, in quanto il fondo è già servito o può essere servito da altri edifici o non appare in atto suscettibile di colture che richiedano insediamenti residenziali o annessi agricoli, nonché quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia o l’autorizzazione in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 ”.
3.7. È dunque evidente l’errore commesso dall’Amministrazione, avendo quest’ultima negato il rilascio del titolo in base ad una previsione di Piano (art. 42.1 NTA del PRG) del tutto inconferente nel caso di specie, avendo il ricorrente chiesto il titolo in esame sulla base della diversa previsione di cui all’art. 42.2 NTA del PRG, che prevede l’assentibilità dell’intervento sulla base di requisiti (deruralizzazione di edifici esistenti) che competeva all’Amministrazione riscontrare nel caso concreto. Attività, tuttavia, del tutto omessa dal Comune resistente.
3.8. Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente il dedotto deficit istruttorio e motivazionale dell’Amministrazione.
4. Ciò detto con riferimento alla prima ragione di diniego, e venendo ora alla seconda, l’Amministrazione ha ritenuto che: “ non sarebbe comunque possibile, per il caso di specie, il cambio di destinazione d’uso del fabbricato esistente, atteso che il condono edilizio legittima e congela la specifica destinazione d’uso ”.
Tale motivazione è parimenti priva di qualsivoglia supporto normativo, non avendo l’Amministrazione indicato le pertinenti previsioni legislative che “congelerebbero” l’attuale destinazione d’uso, nel caso in cui l’immobile oggetto di ampliamento e cambio di destinazione sia stato oggetto di pregresso condono edilizio, come appunto nel caso di specie.
A ciò aggiungasi altresì che, ai sensi della cennata previsione di cui all’art. 3 L.R. n. 14/09 (nella versione applicabile ratione temporis ), è senz’altro consentito il cambio di destinazione d’uso (da non residenziale a residenziale), sicché è evidente, anche sotto tale profilo, l’infondatezza del suddetto asserto motivazionale, il quale riposa su errati presupposti normativi.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento dell’ultimo motivo di gravame.
6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO