Articolo 10 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 aprile 1952
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Versione
11 agosto 1954
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Versione
16 dicembre 1964
Art. 10.
Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, e' concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessita', nei centri di raccolta, che dovra' in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1955, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sara' corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.
Ai detti profughi e' concesso, in caso di provata necessita', dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1955 e, nei casi di comprovata indigenza il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 . ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1964