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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12464/2023 di R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Scardaccione e Parte_1
Emanuele Pastoressa, presso il cui studio sito in Bari alla via Cognetti n. 50 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: donazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2023, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revocazione della CP_1 donazione modale dell'08.06.2000 con cui l'odierna attrice e la germana riservandosi Parte_1
l'usufrutto vita loro natural durante, con diritto di accrescimento nei confronti della superstite, avevano trasferito a la nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in Bari con CP_1 accesso dal civico n. 36 di via XXIV maggio e precisamente l'appartamento al terzo piano della scala
A, con ingressi dalle due porte poste al centro e a sinistra salendo le scale, composto di cinque vani e accessori, in catasto partita 1171437 –ditta prop. per ½ e Parte_1 Parte_1
prop. per ½ -foglio 93 –particella 58 sub. 55 –via XXIV maggio n. 36 –p. 3 –z.c. 2 –A/2 di 6^ -vani
8,5 –rendita lire 3.655.000.
Deduceva parte attrice che nell'atto di liberalità il beneficiario si era obbligato nei confronti delle donanti a fornire loro assistenza morale e materiale, vita loro natural durante;
che in data
04.12.2010 veniva a mancare con il conseguente accrescimento in favore della sorella Parte_1
superstite, odierna attrice;
che nonostante lo stato di bisogno della stessa (in ragione delle patologie invalidanti legate all'avanzata età) il non aveva mai adempiuto l'onere su di egli gravante CP_1
disinteressandosi totalmente della donante, in tal modo mostrando disinteresse e disprezzo per la salute e gli interessi della che si era vista costretta al ricovero presso la RSA Oasi di Nazareth Pt_1
di Corato.
Allegava, altresi', di aver inoltrato per il tramite del proprio difensore una nota pec datata
13.01.2024 con cui, oltre a richiedere la restituzione di somme corrisposte a titolo di prestito, stigmatizzava detto contegno di disinteresse assunto dal convenuto.
Detta pec veniva riscontrata dal in data 14.01.2024 significando di non essere nella CP_1
possibilità di prestare assistenza all'odierna attrice per essersi trasferito nella città di Milano, nonché di non essere intenzionato alla restituzione delle somme richieste trattandosi di regalie.
In ragione di tanto, la agiva per la revocazione della donazione modale in ragione Pt_1 dell'ingratitudine mostrata, con vittoria di spese.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, la causa previa rimessione in decisione e concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
***** Tanto premesso in fatto, la domanda non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Occorre in via preliminare qualificare correttamente la domanda, apparentemente ambulante tra un'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine ex artt. 800 e ss. c.c. (come espressamente qualificata dall'attrice) ed un'azione di risoluzione della donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c., come desumibile dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo.
Giova, infatti, ricordare che, come più volte precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il petitum, "che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto" (Cass., Sez. 4, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite che ne discende per il giudice, che non può perciò andare ultra petita et alligata partium, non
è disgiungibile dal dovere che compete ad esso di decidere la domanda, in applicazione del principio iura novit curia, in ossequio al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione alla domanda indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obbiettivi come fissati dall'attore, potendo ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr., tra le tante,
Cass. civ. sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
In particolare, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. Civ. sez. lav. 20 luglio 2018 n. 19435, nonché, nel medesimo senso Cass. n. 5743/2008, Cass, n, 3041/2007, Cass. n.
8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) tenendo conto non solo delle originarie deduzioni e conclusioni, ma anche della condotta processuale, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. civ. sez. III n. 18898/2015; Cass. ss. 18783/2009), inquadrando l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria (Cass. 13423/2004).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la domanda attorea deve correttamente essere inquadrata e qualificata quale domanda di risoluzione di donazione modale ex art. 793 c.c.
Ed infatti, ad onta del formale richiamo, effettuato nelle conclusioni (pag. 6, lett. a), all'azione di revocazione di cui all'art. 801 c.c., dal contenuto complessivo dell'atto, dai fatti addotti dalla stessa attrice e dall'esame complessivo delle medesime richieste conclusive si evince che, il provvedimento in concreto richiesto dall'istante non è quello della revocazione per ingratitudine ex art. 800 e ss c.c., ma piuttosto quello della risoluzione della donazione per inadempimento del relativo modus.
In particolare, in primo luogo alcun riferimento ha compiuto la parte attrice alle cause di ingratitudine tassativamente fissate dalla legge ai fini dell'esperimento dell'azione di revocazione, né ha indicato alcun elemento di fatto idoneo a supportare, anche in via meramente astratta, un tale tipo di domanda.
Compiendo, in ipotesi, uno sforzo interpretativo, l'unico elemento di fatto che consentirebbe di inquadrare la domanda nell'alveo degli artt. 800 e ss. c.c. potrebbe essere, infatti, il riferimento allo stato di bisogno in cui versa la idoneo in astratto a far sorgere un obbligo alimentare Pt_1
inadempiuto da parte del soggetto onerato ai sensi degli artt. 801, 433 e 441 c.c., considerato che lo stato di bisogno rilevante ex art. 433 c.c. è solo quello economico e non già quello assistenziale o morale.
Di converso, l'attrice ha fatto esplicito e continuo riferimento alla pattuizione, sita all'interno del contratto di donazione, di uno specifico obbligo incombente sul soggetto beneficiario della liberalità, ed ha allegato l'inadempimento allo stesso da parte del convenuto.
Anche nelle richieste conclusive, a ben vedere, l'attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento del modus e (in conseguenza) ha invocato un provvedimento che ponesse nel nulla la relativa donazione, formalmente qualificandolo come “revocazione della donazione”, ma ben potendo tale petitum essere inquadrato nella risoluzione del contratto la quale - peraltro analoga sul piano degli effetti (ex tunc) - appare sostanzialmente il rimedio anelato.
Così inquadrata correttamente la domanda, cionondimeno la stessa deve essere disattesa, stante la mancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di avvalersi del rimedio risolutorio.
Basti rilevare, al riguardo, che ai sensi dell'art. 793, comma 3, cod. civ. per come costantemente interpretato dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi solo «se preveduta nell'atto di donazione» (cfr., in merito, anche Cass. Civ., Sez. II sent. n. 2237/1985), mentre nel caso di specie alcuna pattuizione in tal senso è prevista nel relativo contratto, onde la domanda risulta inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 27.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede: 1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, l'08.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12464/2023 di R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Scardaccione e Parte_1
Emanuele Pastoressa, presso il cui studio sito in Bari alla via Cognetti n. 50 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
CP_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: donazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2023, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revocazione della CP_1 donazione modale dell'08.06.2000 con cui l'odierna attrice e la germana riservandosi Parte_1
l'usufrutto vita loro natural durante, con diritto di accrescimento nei confronti della superstite, avevano trasferito a la nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in Bari con CP_1 accesso dal civico n. 36 di via XXIV maggio e precisamente l'appartamento al terzo piano della scala
A, con ingressi dalle due porte poste al centro e a sinistra salendo le scale, composto di cinque vani e accessori, in catasto partita 1171437 –ditta prop. per ½ e Parte_1 Parte_1
prop. per ½ -foglio 93 –particella 58 sub. 55 –via XXIV maggio n. 36 –p. 3 –z.c. 2 –A/2 di 6^ -vani
8,5 –rendita lire 3.655.000.
Deduceva parte attrice che nell'atto di liberalità il beneficiario si era obbligato nei confronti delle donanti a fornire loro assistenza morale e materiale, vita loro natural durante;
che in data
04.12.2010 veniva a mancare con il conseguente accrescimento in favore della sorella Parte_1
superstite, odierna attrice;
che nonostante lo stato di bisogno della stessa (in ragione delle patologie invalidanti legate all'avanzata età) il non aveva mai adempiuto l'onere su di egli gravante CP_1
disinteressandosi totalmente della donante, in tal modo mostrando disinteresse e disprezzo per la salute e gli interessi della che si era vista costretta al ricovero presso la RSA Oasi di Nazareth Pt_1
di Corato.
Allegava, altresi', di aver inoltrato per il tramite del proprio difensore una nota pec datata
13.01.2024 con cui, oltre a richiedere la restituzione di somme corrisposte a titolo di prestito, stigmatizzava detto contegno di disinteresse assunto dal convenuto.
Detta pec veniva riscontrata dal in data 14.01.2024 significando di non essere nella CP_1
possibilità di prestare assistenza all'odierna attrice per essersi trasferito nella città di Milano, nonché di non essere intenzionato alla restituzione delle somme richieste trattandosi di regalie.
In ragione di tanto, la agiva per la revocazione della donazione modale in ragione Pt_1 dell'ingratitudine mostrata, con vittoria di spese.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, la causa previa rimessione in decisione e concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. veniva trattenuta in decisione.
***** Tanto premesso in fatto, la domanda non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Occorre in via preliminare qualificare correttamente la domanda, apparentemente ambulante tra un'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine ex artt. 800 e ss. c.c. (come espressamente qualificata dall'attrice) ed un'azione di risoluzione della donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c., come desumibile dal complessivo contenuto dell'atto introduttivo.
Giova, infatti, ricordare che, come più volte precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, sebbene il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il petitum, "che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto" (Cass., Sez. 4, 24/03/2011, n. 6757), nondimeno il limite che ne discende per il giudice, che non può perciò andare ultra petita et alligata partium, non
è disgiungibile dal dovere che compete ad esso di decidere la domanda, in applicazione del principio iura novit curia, in ossequio al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione alla domanda indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obbiettivi come fissati dall'attore, potendo ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr., tra le tante,
Cass. civ. sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943).
In particolare, in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. Civ. sez. lav. 20 luglio 2018 n. 19435, nonché, nel medesimo senso Cass. n. 5743/2008, Cass, n, 3041/2007, Cass. n.
8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) tenendo conto non solo delle originarie deduzioni e conclusioni, ma anche della condotta processuale, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. civ. sez. III n. 18898/2015; Cass. ss. 18783/2009), inquadrando l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria (Cass. 13423/2004).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la domanda attorea deve correttamente essere inquadrata e qualificata quale domanda di risoluzione di donazione modale ex art. 793 c.c.
Ed infatti, ad onta del formale richiamo, effettuato nelle conclusioni (pag. 6, lett. a), all'azione di revocazione di cui all'art. 801 c.c., dal contenuto complessivo dell'atto, dai fatti addotti dalla stessa attrice e dall'esame complessivo delle medesime richieste conclusive si evince che, il provvedimento in concreto richiesto dall'istante non è quello della revocazione per ingratitudine ex art. 800 e ss c.c., ma piuttosto quello della risoluzione della donazione per inadempimento del relativo modus.
In particolare, in primo luogo alcun riferimento ha compiuto la parte attrice alle cause di ingratitudine tassativamente fissate dalla legge ai fini dell'esperimento dell'azione di revocazione, né ha indicato alcun elemento di fatto idoneo a supportare, anche in via meramente astratta, un tale tipo di domanda.
Compiendo, in ipotesi, uno sforzo interpretativo, l'unico elemento di fatto che consentirebbe di inquadrare la domanda nell'alveo degli artt. 800 e ss. c.c. potrebbe essere, infatti, il riferimento allo stato di bisogno in cui versa la idoneo in astratto a far sorgere un obbligo alimentare Pt_1
inadempiuto da parte del soggetto onerato ai sensi degli artt. 801, 433 e 441 c.c., considerato che lo stato di bisogno rilevante ex art. 433 c.c. è solo quello economico e non già quello assistenziale o morale.
Di converso, l'attrice ha fatto esplicito e continuo riferimento alla pattuizione, sita all'interno del contratto di donazione, di uno specifico obbligo incombente sul soggetto beneficiario della liberalità, ed ha allegato l'inadempimento allo stesso da parte del convenuto.
Anche nelle richieste conclusive, a ben vedere, l'attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento del modus e (in conseguenza) ha invocato un provvedimento che ponesse nel nulla la relativa donazione, formalmente qualificandolo come “revocazione della donazione”, ma ben potendo tale petitum essere inquadrato nella risoluzione del contratto la quale - peraltro analoga sul piano degli effetti (ex tunc) - appare sostanzialmente il rimedio anelato.
Così inquadrata correttamente la domanda, cionondimeno la stessa deve essere disattesa, stante la mancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di avvalersi del rimedio risolutorio.
Basti rilevare, al riguardo, che ai sensi dell'art. 793, comma 3, cod. civ. per come costantemente interpretato dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi solo «se preveduta nell'atto di donazione» (cfr., in merito, anche Cass. Civ., Sez. II sent. n. 2237/1985), mentre nel caso di specie alcuna pattuizione in tal senso è prevista nel relativo contratto, onde la domanda risulta inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato Parte_1 in data 27.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede: 1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, l'08.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra