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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6162 R. G. 2020
PROMOSSA DA
in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Parte_2
Floriana Costaioli che la rappresenta e difende
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese Controparte_1
di Treviso n. - Partita I.V.A. ), in persona P.IVA_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. e Controparte_2
del Dirigente Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_3
Claudio Monteverdi, 16 presso lo studio del Prof. Avv. Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende
- convenuta –
, contumace CP_4
-convenuto-
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del L.R. Parte_1
p.t., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
(società assicuratrice per la R.C.A. del veicolo modello Range Rover targato
FX750GX), unitamente a per vederli condannare in solido al CP_4
risarcimento dei danni subiti dalla predetta autovettura di proprietà dell'attrice, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Nettuno (Rm) in Via Campoleone il
17.07.2019 h 11.25 ca.
Affermava la a sostegno della domanda che, il predetto giorno Parte_1
“… il veicolo Volkswagen Polo, tg. CC598RJ, di proprietà e condotto da
[...]
nel mentre transitava su Via Mirabella, nell'immettersi in Via Campoleone, CP_4
ometteva di osservare il segnale di dare precedenza ivi esistente ed andava ad urtare il veicolo Range Rover che transitava, con diritto di precedenza, sulla Via principale”.
La società attrice lamentava danni alla propria vettura quantificati in € 47.616,22 (oltre danni da fermo tecnico, interessi e rivalutazione).
Si costituiva in giudizio solo la per contestare tutto quanto ex Controparte_1
adverso prodotto, dedotto e affermato, in quanto infondato in fatto e in diritto pagina 2 di 6 contestando la dinamica del sinistro come denunciata in libello introduttivo nonchè il valore probatorio del modello CAI.
Concessi i termini ex art. 183 Vi co. cpc la causa è stata istruita con una prima CTU tecnica sui veicoli coinvolti nel dedotto sinistro stradale da parte dell'Ing. ed Per_1
un successivo supplemento di accertamento peritali da parte del CTU perito e Per_2
rinviata all'udienza del 07/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza svoltasi in modalità trattazione scritta avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e successive repliche.
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti, e, soprattutto, degli esiti della consulenza tecnica nella successiva fase giudiziaria, con la nomina del Perito e che Persona_3
andremo, dettagliatamente ad esaminare, emerge che la Compagnia Controparte_1
è tenuta a risarcire il danno subito dal veicolo di proprietà della
[...] Parte_1
, a seguito del sinistro di cui è causa.
[...]
Il CTU, nel proprio elaborato, alle cui conclusioni si ritiene id poter aderire, dopo aver valutato tutti gli altri elementi acquisiti, sulla base di accertamenti dettagliatamente riportati e descritti, l'ausiliario, alla luce dell'ampia documentazione versata in atti, della documentazione fotografica e fiscale, delle indagini svolte in sede di perizia – concludeva con un parere di coerenza.
I danni riportati dal veicolo di parte attrice Range Rover Sport targa FX750GX sono ad avviso del CTU riconducibili al sinistro in oggetto e coerenti con la dinamica riportata in atti”. Ed ancora: “Il veicolo di parte attrice…nel sinistro in oggetto, ha riportato danni ubicati nella parte laterale sinistra da urto diretto e nella parte anteriore per il successivo sospingimento contro ostacolo fisso (muro)” “….omississ…sui danni riportati dai pagina 3 di 6 veicoli oggetto di causa…omissis…si può esprimere un parere di coerenza sugli stessi…omissis…Il CTU ha potuto visionare i danni riportati dal veicolo di parte attrice e dal veicolo di parte convenuta nella documentazione allegata in atti, che peraltro risulta essere esaustiva e completa anche di foto effettuate sul luogo al momento del sinistro”.
Un danno si definisce “compatibile” quando le deformazioni subite sono corrispondenti, per forma e per altezza, a quelle presenti sul veicolo che le ha causate, conformemente a quanto ha accertato il CTU il quale, dopo aver verificato le deformazione, la Per_2
forma e l'altezza dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, ed eseguito l'accostamento in scala delle sagome DXF dei veicoli coinvolti (cfr. pagg. 5 e 6 elaborato peritale), testualmente scrive: “Il veicolo di parte attrice ha riportato danni ubicati sulla fiancata sinistra con andamento anteriore posteriore, di natura strisciante e ortogonale. Gli stessi…omissis…risultano ad altezza compresa tra i cm 87 ed i cm 23 da terra circa, coerenti con le misure della Volkswagen Polo che sono nella parte anteriore a circa 85-
87 ed i cm 22-23 da terra.
Quindi anche la morfologia della sagoma della parte anteriore del mezzo convenuto
(Polo) risulta essere coerente con la valutazione altimetrica, della sagoma della fiancata sinistra del veicolo Attoreo, così come le compenetrazioni sulla fincata sinistra dello stesso”.
Per quanto riguarda il fermo tecnico, il CTU precisa che per il ripristino dei danni riportati dal veicolo attoreo, il tempo strettamente necessario per le riparazioni è stato di circa 15/16 giorni lavorativi.
Mentre per quanto riguarda il valore commerciale al momento del sinistro era di circa €
38.000,00 /43.000,00.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal veicolo Range Rover il
CTU redigeva una stima analitica degli stessi, riconoscendo un imponibile di €
30.226,05 e un importo ivato di € 36.875,78, applicando un costo orario di mano d'opera carrozzeria di € 45,00 + IVA.
pagina 4 di 6 Pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella CP_4
causazione del sinistro de quo e della e per l'effetto Controparte_5
devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, in favore dell'attore, per un importo complessivo di € 37.575,78 di cui €
36.875,78 per i danni subiti dalla vettura oltre € 700,00 per il fermo tecnico del mezzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. n.
147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, devono condannarsi le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi oltre spese generali, spese esenti, IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Costaioli Floriana dichiaratasi antistataria.
PQM
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda attrice;
- dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro de CP_4
quo e della e per l'effetto li condanna in solido tra loro CP_5 Controparte_1
pagina 5 di 6 al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, in favore della parte attrice che si quantificano in € 37.575,78, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
-pone le spese della CTU a carico delle parti convenute in solido tra loro;
- condanna le parti convenute in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore dell'avv. Costaioli Floriana dichiaratasi antistataria.
Velletri, 09/01/2025 Il Giudice
Dr.ssa Paola Pasqualucci
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