Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto da ON GI ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Polimeni, Gianni Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, con condanna dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, ed al pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente in applicazione dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 ed in ragione della rideterminazione de qua , oltre interessi e rivalutazione, dal dì del diritto e sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. BI BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, ha convenuto in giudizio l’INPS lamentando che l’Istituto non avrebbe computato, ai fini della liquidazione della propria buonuscita, i sei scatti stipendiali, di cui all’art. 6 bis c.2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472, da calcolarsi sull’ultima retribuzione. Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento mediante il quale l’INPS avrebbe erroneamente quantificato il TFS dovuto, richiedendone il ricalcolo con l’inclusione dei predetti scatti stipendiali, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Con un unico motivo di diritto ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387.
L’Inps si è costituito per resistere al ricorso. Ha dedotto l’infondatezza del ricorso per mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di stato e altri corpi militari e ius superveniens . Ha affermato che per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la materia degli scatti utili alla buonuscita è disciplinata diversamente, rispetto alla Polizia di Stato, dall’art.1 comma 15 bis del D.L.n.379/87, convertito in L.n.468/87 e successivamente sostituito dall’art.11 comma 1 L.n.231/90. Dunque, poiché cessato dal servizio volontariamente, a seguito della istanza di collocamento a riposo, il ricorrente non può essere beneficiario del preteso scatto stipendiale.
Ad ogni modo, si dice, osta all’accoglimento della domanda di controparte la sopravvenuta disciplina posta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che esclude l'automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda.
Si dice che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e l’elenco tassativo delle voci da computare ai fini della predetta indennità è contenuto nell’art. 38 del DPR n. 1032 del 1973.
L’Istituto di previdenza, in ordine al precedente giurisprudenziale che ha viceversa riconosciuto il diritto qui preteso, richiama il divieto in capo alle PPAA di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale, di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
In ogni caso, afferma l’Istituto, se anche si ritenesse applicabile al personale della Guardia di Finanza l’art. 21 della legge n. 232/1990 (che ha introdotto l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987), il ricorrente non avrebbe comunque diritto al beneficio in questione, dal momento che il secondo comma dell’art. 6-bis subordina il suo riconoscimento alla condizione che la domanda di pensionamento sia stata presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate entrambe le anzianità previste dal primo comma, ovvero aver compiuto i 55 anni di età ed avere 35 anni di servizio utile, termine che non sarebbe stato osservato nel caso di specie.
Inoltre, afferma, ancora, parte resistente, deve ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale ogni diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
All’udienza straordinaria del primo aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
È non contestato che il ricorrente è ex militare della Guardia di Finanza e che vanta il doppio requisito di 55 anni di età anagrafica e di almeno 35 anni di contribuzione al momento del collocamento a riposo, il ricorso è, quindi, fondato e va accolto alla stregua di ormai consolidata giurisprudenza maturata sul punto. Come anche di recente affermato (anche in punto di infondatezza della eccezione di decadenza) da questo T.A.R. “ in tema di indennità di buonuscita, l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che prevede l'attribuzione di sei scatti stipendiali, trova applicazione per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) (T.A.R. Toscana, Sez. I, 4.3.2025, n. 351).
5.2- Nello specifico, «L'orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un'analitica ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l'istituto dell'attribuzione di sei scatti è disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza […]; ii) l'introduzione della disciplina recata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all'abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l'istituto, tra le quali anche l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati" ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l'art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l'art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l'istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare; vi) quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall'altro lato, nell'attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile" […]» (così Consiglio di Stato sez. II, 15/05/2023, n. 4844; cfr. anche 20.03.2023, n. 2828).
6- Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S. va detto che nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990" atteso che per la giurisprudenza prevalente l'ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che comunque la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico (v. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3.2.2025, n. 72)”, (T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 23 febbraio 2026, n. 128).
Anche l’eccezione di prescrizione va respinta, in quanto “ la prescrizione del diritto inizia a decorrere non dalla data di collocamento a riposo ma dalla data dell’ultimo pagamento del TFS eseguito dall’Istituto previdenziale ”, (T.A.R. per le Marche, sez. I, 4 novembre 2024, n. 859).
Nella specie la seconda parte del TFS è stata liquidata il 30 gennaio 2019 (doc. 4 allegato al ricorso), mentre il ricorso è stato notificato il 12 ottobre 2022, quindi entro i cinque anni.
In conclusione, la domanda formulata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Ne consegue l’accertamento del diritto dello stesso ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, con il correlativo obbligo, da parte dell'INPS, di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis citato D.L.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 e, conseguentemente, condanna l'I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del citato D.L, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
BI BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI BE | IN CR |
IL SEGRETARIO