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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/12/2025, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14068/2023
avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.) promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. LAURIA Parte_1
YLENIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. BONANNI FEDERICA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.10.2025, con compensazione delle spese di lite.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1944/2025, pubblicata in data 18.04.2025, il Tribunale dichiarava che
è figlia naturale di e, con separata ordinanza, la causa veniva Parte_2 Persona_1
rimessa sul ruolo per la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, per il tramite dei loro difensori, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni;
il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e il procuratore di parte resistente ne accettava la rinuncia;
chiedevano altresì la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
È cessata la materia del contendere in relazione alle domande residue delle parti.
L'accordo intervenuto tra le parti ha infatti integralmente definito ogni residua questione oggetto del giudizio, sicché non permane alcun interesse alla prosecuzione del processo in relazione alle domande non decise con la precedente sentenza parziale.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce pertanto il corretto epilogo del giudizio nella sua fase residua.
Compensa integralmente le spese di giudizio in virtù dell'accordo raggiunto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti al 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% cadauna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14068/2023
avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.) promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. LAURIA Parte_1
YLENIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'avv. BONANNI FEDERICA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 14.10.2025, con compensazione delle spese di lite.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 1944/2025, pubblicata in data 18.04.2025, il Tribunale dichiarava che
è figlia naturale di e, con separata ordinanza, la causa veniva Parte_2 Persona_1
rimessa sul ruolo per la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, per il tramite dei loro difensori, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni;
il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle ulteriori domande proposte con il ricorso introduttivo e il procuratore di parte resistente ne accettava la rinuncia;
chiedevano altresì la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
È cessata la materia del contendere in relazione alle domande residue delle parti.
L'accordo intervenuto tra le parti ha infatti integralmente definito ogni residua questione oggetto del giudizio, sicché non permane alcun interesse alla prosecuzione del processo in relazione alle domande non decise con la precedente sentenza parziale.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce pertanto il corretto epilogo del giudizio nella sua fase residua.
Compensa integralmente le spese di giudizio in virtù dell'accordo raggiunto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti al 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% cadauna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
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