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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/08/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 556/2024, promossa da:
(cf TE
) in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Ferrari, come da procura speciale allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
, (c.f. ), (P. Iva Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., rappresentati e P.IVA_2 difesi dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
Appellati
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza n. 511/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 10.05.2024, nel procedimento RG n. 268/2017.
Conclusioni delle parti:
Per Appellante: “Ribadisce la richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni come formulate nella citazione in appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte Adita Voglia:
a) in via principale e nel merito accogliere integralmente il gravame proposto nel presente appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza n. 511/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa Francesca Bellomo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 268/2017, depositata in cancelleria in data 2 maggio 2024, notificata il 10 maggio 2024 - e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono: “respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per gli Appellati e “La scrivente difesa formula le seguenti CP_1 CP_2
CONCLUSIONI
Voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, respingere il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite”.
Per : ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_4 contrariis rejectis:
- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, tenuto conto dei fatti di causa e degli interessi tutti coinvolti, rimettendosi comunque alla valutazione della Corte;
- dare atto, dell'assoluta estraneità dell' alla materia del contendere Controparte_5
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata tenuto conto dei motivi di gravame e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio con l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
- in subordine, in ipotesi di mancata estromissione dal presente giudizio, accertare e dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata stante i motivi di appello dedotti;
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello per motivi non inerenti all'attività di riscossione e di conferma della sentenza n. 511/2024 impugnata, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione e dichiarare tenuta e condannare
a garantire e manlevare Controparte_6 [...] da tutte le conseguenze del presente giudizio in caso di soccombenza, Controparte_7 compreso il pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione il sig. e dalla proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 108 2016 00144304 73 002, emessa da QU Servizi riscossione – prov. di Teramo, Controparte_8 su incarico di con la quale veniva Parte_2 intimato all'allora opponente di pagare la somma di € 65.886,71, e nella quale venivano indicati quali coobbligati la ed altri, a titolo di “importo dovuto a seguito di Controparte_2 escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
A sostegno della propria opposizione gli opponenti eccepivano: a) l'inesistenza del credito vantato nei confronti della (in quanto, derivando il credito della Controparte_2 [...]
da una garanzia da questa resa in favore della s.r.l. TE
a seguito di finanziamento bancario, gli opponenti ignoravano quale banca avesse beneficiato della predetta garanzia;
invocando gli effetti dell'art. 184 l. fall. avendo la CP_2 avanzato domanda di concordato, successivamente omologato); b) inesistenza del credito nei confronti del sig. (in quanto, quale Amministratore della società opponente, non CP_1 poteva rispondere dei debiti della società).
1.1 Si costituiva in giudizio la TE eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la proposta opposizione evidenziando la natura privilegiata del credito azionato;
per la società di riscossione nessuno si costituiva.
1.2 Il Tribunale di Teramo riteneva fondata la proposta opposizione all'esecuzione e annullava la cartella di pagamento.
Premettendo il Tribunale la ricostruzione dei fatti di causa e delle argomentazioni poste a fondamento delle rispettive richieste, procedeva preliminarmente all'esame delle eccezioni formulate dalle parti.
1.3 Il Giudice di prime cure riteneva, come già il precedente Istruttore aveva rilevato, di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in Pt_1 considerazione del fatto che in base al contenuto delle domande formulate dall'allora opponente quest'ultima aveva introdotto un giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto l'azione introdotta era diretta a contestare il merito della pretesa creditoria portata nella cartella di pagamento opposta con la conseguenza che sussisteva la legittimazione passiva della quale ente impositore essendo questa gestore del fondo di garanzia ex l. n. Pt_1
662/1996.
1.4 Il Tribunale rigettava anche l'eccezione formulata dagli opponenti relativa alla mancata conoscenza del titolo in virtù del quale la cartella di pagamento era stata notificata al
[...]
, rigetto fondato sulla circostanza che dalla documentazione versata in atti risultava CP_9 essere coobbligato in solido avendo prestato fideiussione, unitamente ad altri, a garanzia del finanziamento rilasciato in favore della società in riferimento al quale era Controparte_2 stata escussa la garanzia ex l. n. 662796 a seguito dell'inadempimento della società garantita.
Il Tribunale rilevava che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, la Banca finanziatrice aveva escusso la garanzia con conseguente surroga della TE nelle ragioni creditorie rivalendosi sia nei confronti della società inadempiente sia dei coobbligati in solido, evidenziando che a questi era stata comunicata la surroga con contestuale richiesta di pagamento.
1.5 Quanto al merito della causa, il Tribunale riteneva di annullare la cartella di pagamento ponendo a fondamento della propria decisione il dato temporale dal quale emergeva che il pagamento da parte di era avvenuto in epoca successiva alla data di TE pubblicazione della domanda di concordato presentata dalla società e anche sulla circostanza della natura concorsuale del credito come tale chirografario.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava, secondo gli orientamenti giurisprudenziali citati, che:
- il concordato della società è obbligatorio anche nei confronti del creditore che sia garantito personalmente – anche con fideiussione – dal socio illimitatamente responsabile;
- , che paghi in garanzia dopo la pubblicazione della domanda di TE concordato, diventa un creditore concorsuale, nei cui confronti pertanto il concordato ha effetto e tra l'altro esso, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto, ne condivide la fonte e dunque la qualificazione del credito.
Rappresentava inoltre che la normativa concorsuale doveva prevalere stante l'assenza nella normativa di riferimento, d. lgs. 123/1998 e d.l. 3/2015, di norme derogatorie a questa con conseguente esclusione del privilegio.
A parere del Tribunale se si fosse dovuto considerare il credito vantato da TE
quale credito privilegiato, questa si sarebbe trovata in una posizione migliore rispetto
[...] alla Banca finanziata il cui credito è chirografario con violazione del principio della cristallizzazione del passivo fissato dall'art. 168, 3° c., l.fall. in forza del quale i diritti di prelazione sorti successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato sono inefficaci.
Da tali argomentazioni il Giudice di prime cure ne faceva discendere il rigetto della pretesa azionata da QU in relazione al credito di con revoca della cartella di TE pagamento.
1.6 A seguito dell'accoglimento della proposta opposizione, il Tribunale poneva a carico delle opposte in solido tra loro le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la TE
, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., chiedendo la
[...] riforma della sentenza sulla base di tre motivi che di seguito si andranno a compendiare.
2.1- Violazione del combinato disposto ex art. 8 bis legge n. 33/2015 ed art. 9 del d. lgs. n.
123/1998 – Violazione del D.M. 20 giugno 2005 – Contraddittorietà, erroneità ed illogicità della sentenza.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha riconosciuto la natura di credito chirografario, concorsuale, da questa vantato con conseguente annullamento della cartella di pagamento, sulla base della circostanza che avrebbe pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato. TE
Parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel non considerare che il credito in questione sarebbe un credito privilegiato ex lege ab origine, ovvero sorgerebbe come privilegiato sin dal momento della prestazione della garanzia in considerazione della finalità di sostegno pubblico alle piccole imprese.
A parere dell'appellante non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 168, 3° c., l. fall. dal momento che la avrebbe acquisito il privilegio al momento della TE concessione della garanzia.
A sostegno del proprio argomentare, l'appellante rileva che la qualificazione di credito privilegiato deriva dall'art. 8 bis della l. n. 33/2015 precisando che:
- la banca finanziatrice presenta domanda di ammissione al passivo per il credito oggetto di finanziamento;
- dopo l'escussione della garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore dichiara di ridurre l'ammontare del proprio credito;
- l'istituto di credito, gestore del Fondo, provvede a preavvisare gli organi della procedura precisando il proprio credito con contestuale informativa circa le modalità previste per l'insinuazione tramite esattoria. Prosegue l'appellante nel rappresentare che a seguito del pagamento della garanzia pubblica si produrrebbero gli effetti sia di una ordinaria surrogazione sia di quella prevista dal d.m. 20 giugno 2005 e del d.l. n. 33/2015 con la conseguenza che oggetto del recupero del credito non
è quello vantato dall'istituto bancario finanziatore ma è costituito dal recupero di risorse di natura pubblica per ricostruire le disponibilità del Fondo gestito dalla , funzione TE pubblicistica giustificata dalla possibilità di azionare la procedura di recupero tramite la procedura esattoriale e tutelata da privilegio.
Natura di credito privilegiato confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di appello.
2.2- Erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed illegittimità della sentenza appellata.
Con tale motivo di gravame, l'appellante rappresenta che la decisione del Tribunale sulla qualificazione del credito quale chirografario si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato la portata generale della normativa di cui al d. lgs. n. 123/1998 applicabile in materia di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive erogato anche da soggetti terzi per cui il disposto dell'art. 9 è fonte diretta per il riconoscimento del privilegio anche per i crediti derivanti dalla l. n. 662/1998; il privilegio previsto dall'art. 9 è relativo anche ai crediti del gestore del Fondo di garanzia per le piccole imprese a seguito dell'escussione della garanzia da parte dell'istituto finanziatore;
l'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015 prevede espressamente la natura di credito privilegiato alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo.
2.3 – Contraddittorietà, erroneità ed illogicità della motivazione.
Parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale il quale non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la garanzia fornita da era da TE considerarsi una garanzia pubblica in quanto erogata quale soggetto gestore del fondo con la conseguenza che in tale qualità non può essere considerato un coobbligato privato in considerazione del fatto che a seguito della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia il credito del garante non può avere la stessa natura, lo stesso rango, del credito del finanziatore.
L'appellante prosegue nell'affermare che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 168, comma 3, della l. fall. avendo il acquisito il privilegio al momento della TE concessione della garanzia.
3. Si sono costituiti nel presente giudizio il sig. e la Controparte_1 Controparte_2 allora opponenti, contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e riproponendo la domanda, ex art. 346 c.p.c., assorbita nella sentenza impugnata relativa alla illegittima iscrizione a ruolo per mancanza di titolo esecutivo, nonché l'
[...]
, in persona del procuratore speciale. Controparte_7
3.1 L invocava in sede di costituzione il proprio difetto Controparte_7 di legittimazione passiva in quanto soggetto privo della titolarità del credito ma soggetto tenuto a dare corso al mandato ricevuto dalla Creditrice, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e con richiesta di manleva da parte dell'Ente impositore in caso di rigetto del gravame.
4. Istruita la causa, all'udienza del 10.06.2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*******
5. Preso atto dell'avvenuta costituzione nel presente giudizio di gravame dell'
[...]
, la quale nel proprio scritto difensivo ha eccepito il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione passiva formulando, in caso di rigetto dell'appello, domanda di manleva, il
Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di garanzia non potendo il contumace in primo grado successivamente costituitosi in appello proporre domande che avrebbe potuto proporre già nel precedente grado di giudizio, dovendo in appello accettare il processo nello stato in cui si trova con tutte le preclusioni e decadenze già maturate.
5.1 In relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_7
ritiene la Corte che la stesa sia infondata, promanando l'atto di riscossione da tale
[...] soggetto, per ciò solo legittimato a partecipare al processo, potendo al più discutersi della concorrente legittimazione del creditore, attuale appellante, che tuttavia nel caso di specie è sussistente, come già rilevato dal giudice di prime cure, alla luce della contestata esistenza, attualità ed esigibilità del credito dello stesso, come sollevata con l'atto di opposizione.
6. Passando alla disamina del merito della causa, la Corte ritiene di poter procedere alla disamina congiunta di tre motivi di appello proposti da essendo TE strettamente collegati tra loro e diretti al riconoscimento della natura privilegiata del credito azionato quale Istituto gestore del Fondo di garanzia pe le PMI, motivi tutti fondati con conseguente accoglimento del proposto gravame.
Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ritenuto che il credito per cui si discute abbia natura privilegiata, e il fulcro dell'odierna vicenda è ben rappresentato da quanto argomentato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia che si riporta: “In punto di fatto dal giudizio di merito è risultato che l'azione è stata proposta a seguito di intervenuta surrogazione nel credito originario (ovvero quello fra e la Controparte_10 società ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché CP_11 dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005. Orbene, come rilevato nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del 20.09.2024, la questione, sottesa al ricorso, è già stata affrontata e risolta da questa Corte in base al principio affermato, tra le tante, da Cass. n. 9657 e n. 3118/2024, n. 1005/2003 (rectius 2023). In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n. 9657/2024 (ribaditi ultimamente da Cass. n. 32148/2024): -«In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; -«Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il
d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Rv. 670771-02). Nel solco delle suddette pronunce va qui precisato che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996.”
(Cass. Civ. ord. n. 5786/2025, in parte motiva).
Sulla natura pubblicistica: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”
(Cass. Civ. Ord. n. 9657/2024).
Inoltre: “la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure di sostegno ivi contemplate – tutte rientranti nell'ambito del concetto di finanziamenti – restituiscono una configurazione della pretesa restitutoria dell'ente concedente-garante nei sensi di un diritto che sorge con il solo rilascio della garanzia, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società ammessa all'agevolazione, con la conseguenza che, in questi casi, il giudice è tenuto ad ammettere al passivo il relativo credito condizionatamente al verificarsi di tale evento” (Cass. Civ. Ord. n. 18148/2023, in parte motiva).
In considerazione di tale quadro giurisprudenziale univocamente diretto a affermare la natura pubblicistica del rapporto di garanzia con riconoscimento al credito azionato in regresso della natura privilegiata, tornando al caso di specie, la qualificazione da parte del Tribunale di primo grado quale credito chirografario non corrisponde ai dettami giurisprudenziali basati sulla normativa di settore, con l'ulteriore precisazione che il momento del pagamento da parte dell'Istituto garante, alla banca garantita non assume TE particolare rilevanza nella concorsualità del credito del garante dal momento che la natura privilegiata del credito nasce con la concessione del sostegno pubblico.
Né appare contestabile il difetto di titolo esecutivo, argomentazione riproposta ex art. 346
c.p.c. dalla e dal anche alla luce degli ulteriori chiarimenti resi nella CP_2 CP_1 recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9678/2025, che ha ulteriormente confermato la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di nei Controparte_12 confronti di imprese e fideiussori, senza la necessità di un preventivo titolo esecutivo giudiziale, in forza della natura pubblicistica e privilegiata del credito già riconosciuta in propri precedenti sopra citati(Cass.1005/23, 5786/25).
L'appello deve quindi essere accolto.
6. A seguito dell'accoglimento del gravame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico delle parti soccombenti e nei Controparte_2 Controparte_1 rapporti con l'appellante ed essendo il valore della domanda, come dichiarato nell'atto di citazione in appello, compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 euro, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/22.
Nei rapporti tra l'appellante, gli appellati e ed QU Controparte_2 Controparte_1
ricorrono gravi motivi per la integrale compensazione avuto Controparte_13 riguardo all'assenza di domande dirette formulate dall'appellante nei confronti di tale ultima parte e del rigetto delle eccezioni da quest'ultima sollevate nei rapporti con gli originari opponenti.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sull'appello proposto:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da e;
Controparte_2 Controparte_1
2) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite sostenute da che TE liquida quanto al primo grado in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 9.991,00 per compensi ed in €1.138.50 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante, gli appellati
[...]
e ed . CP_2 Controparte_1 Controparte_14
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto in data 08.08.2025
Il Consigliere estens. Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 556/2024, promossa da:
(cf TE
) in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Ferrari, come da procura speciale allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
, (c.f. ), (P. Iva Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., rappresentati e P.IVA_2 difesi dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
Appellati
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Del Torto, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza n. 511/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 10.05.2024, nel procedimento RG n. 268/2017.
Conclusioni delle parti:
Per Appellante: “Ribadisce la richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni come formulate nella citazione in appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte Adita Voglia:
a) in via principale e nel merito accogliere integralmente il gravame proposto nel presente appello, per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza n. 511/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, Giudice Unico Dott.ssa Francesca Bellomo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 268/2017, depositata in cancelleria in data 2 maggio 2024, notificata il 10 maggio 2024 - e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono: “respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per gli Appellati e “La scrivente difesa formula le seguenti CP_1 CP_2
CONCLUSIONI
Voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, respingere il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite”.
Per : ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_4 contrariis rejectis:
- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, tenuto conto dei fatti di causa e degli interessi tutti coinvolti, rimettendosi comunque alla valutazione della Corte;
- dare atto, dell'assoluta estraneità dell' alla materia del contendere Controparte_5
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata tenuto conto dei motivi di gravame e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio con l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
- in subordine, in ipotesi di mancata estromissione dal presente giudizio, accertare e dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata stante i motivi di appello dedotti;
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello per motivi non inerenti all'attività di riscossione e di conferma della sentenza n. 511/2024 impugnata, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione e dichiarare tenuta e condannare
a garantire e manlevare Controparte_6 [...] da tutte le conseguenze del presente giudizio in caso di soccombenza, Controparte_7 compreso il pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio”.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione il sig. e dalla proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 108 2016 00144304 73 002, emessa da QU Servizi riscossione – prov. di Teramo, Controparte_8 su incarico di con la quale veniva Parte_2 intimato all'allora opponente di pagare la somma di € 65.886,71, e nella quale venivano indicati quali coobbligati la ed altri, a titolo di “importo dovuto a seguito di Controparte_2 escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96”.
A sostegno della propria opposizione gli opponenti eccepivano: a) l'inesistenza del credito vantato nei confronti della (in quanto, derivando il credito della Controparte_2 [...]
da una garanzia da questa resa in favore della s.r.l. TE
a seguito di finanziamento bancario, gli opponenti ignoravano quale banca avesse beneficiato della predetta garanzia;
invocando gli effetti dell'art. 184 l. fall. avendo la CP_2 avanzato domanda di concordato, successivamente omologato); b) inesistenza del credito nei confronti del sig. (in quanto, quale Amministratore della società opponente, non CP_1 poteva rispondere dei debiti della società).
1.1 Si costituiva in giudizio la TE eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la proposta opposizione evidenziando la natura privilegiata del credito azionato;
per la società di riscossione nessuno si costituiva.
1.2 Il Tribunale di Teramo riteneva fondata la proposta opposizione all'esecuzione e annullava la cartella di pagamento.
Premettendo il Tribunale la ricostruzione dei fatti di causa e delle argomentazioni poste a fondamento delle rispettive richieste, procedeva preliminarmente all'esame delle eccezioni formulate dalle parti.
1.3 Il Giudice di prime cure riteneva, come già il precedente Istruttore aveva rilevato, di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in Pt_1 considerazione del fatto che in base al contenuto delle domande formulate dall'allora opponente quest'ultima aveva introdotto un giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto l'azione introdotta era diretta a contestare il merito della pretesa creditoria portata nella cartella di pagamento opposta con la conseguenza che sussisteva la legittimazione passiva della quale ente impositore essendo questa gestore del fondo di garanzia ex l. n. Pt_1
662/1996.
1.4 Il Tribunale rigettava anche l'eccezione formulata dagli opponenti relativa alla mancata conoscenza del titolo in virtù del quale la cartella di pagamento era stata notificata al
[...]
, rigetto fondato sulla circostanza che dalla documentazione versata in atti risultava CP_9 essere coobbligato in solido avendo prestato fideiussione, unitamente ad altri, a garanzia del finanziamento rilasciato in favore della società in riferimento al quale era Controparte_2 stata escussa la garanzia ex l. n. 662796 a seguito dell'inadempimento della società garantita.
Il Tribunale rilevava che, a seguito dell'inadempimento della società opponente, la Banca finanziatrice aveva escusso la garanzia con conseguente surroga della TE nelle ragioni creditorie rivalendosi sia nei confronti della società inadempiente sia dei coobbligati in solido, evidenziando che a questi era stata comunicata la surroga con contestuale richiesta di pagamento.
1.5 Quanto al merito della causa, il Tribunale riteneva di annullare la cartella di pagamento ponendo a fondamento della propria decisione il dato temporale dal quale emergeva che il pagamento da parte di era avvenuto in epoca successiva alla data di TE pubblicazione della domanda di concordato presentata dalla società e anche sulla circostanza della natura concorsuale del credito come tale chirografario.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava, secondo gli orientamenti giurisprudenziali citati, che:
- il concordato della società è obbligatorio anche nei confronti del creditore che sia garantito personalmente – anche con fideiussione – dal socio illimitatamente responsabile;
- , che paghi in garanzia dopo la pubblicazione della domanda di TE concordato, diventa un creditore concorsuale, nei cui confronti pertanto il concordato ha effetto e tra l'altro esso, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto, ne condivide la fonte e dunque la qualificazione del credito.
Rappresentava inoltre che la normativa concorsuale doveva prevalere stante l'assenza nella normativa di riferimento, d. lgs. 123/1998 e d.l. 3/2015, di norme derogatorie a questa con conseguente esclusione del privilegio.
A parere del Tribunale se si fosse dovuto considerare il credito vantato da TE
quale credito privilegiato, questa si sarebbe trovata in una posizione migliore rispetto
[...] alla Banca finanziata il cui credito è chirografario con violazione del principio della cristallizzazione del passivo fissato dall'art. 168, 3° c., l.fall. in forza del quale i diritti di prelazione sorti successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato sono inefficaci.
Da tali argomentazioni il Giudice di prime cure ne faceva discendere il rigetto della pretesa azionata da QU in relazione al credito di con revoca della cartella di TE pagamento.
1.6 A seguito dell'accoglimento della proposta opposizione, il Tribunale poneva a carico delle opposte in solido tra loro le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la TE
, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., chiedendo la
[...] riforma della sentenza sulla base di tre motivi che di seguito si andranno a compendiare.
2.1- Violazione del combinato disposto ex art. 8 bis legge n. 33/2015 ed art. 9 del d. lgs. n.
123/1998 – Violazione del D.M. 20 giugno 2005 – Contraddittorietà, erroneità ed illogicità della sentenza.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha riconosciuto la natura di credito chirografario, concorsuale, da questa vantato con conseguente annullamento della cartella di pagamento, sulla base della circostanza che avrebbe pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato. TE
Parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel non considerare che il credito in questione sarebbe un credito privilegiato ex lege ab origine, ovvero sorgerebbe come privilegiato sin dal momento della prestazione della garanzia in considerazione della finalità di sostegno pubblico alle piccole imprese.
A parere dell'appellante non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 168, 3° c., l. fall. dal momento che la avrebbe acquisito il privilegio al momento della TE concessione della garanzia.
A sostegno del proprio argomentare, l'appellante rileva che la qualificazione di credito privilegiato deriva dall'art. 8 bis della l. n. 33/2015 precisando che:
- la banca finanziatrice presenta domanda di ammissione al passivo per il credito oggetto di finanziamento;
- dopo l'escussione della garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore dichiara di ridurre l'ammontare del proprio credito;
- l'istituto di credito, gestore del Fondo, provvede a preavvisare gli organi della procedura precisando il proprio credito con contestuale informativa circa le modalità previste per l'insinuazione tramite esattoria. Prosegue l'appellante nel rappresentare che a seguito del pagamento della garanzia pubblica si produrrebbero gli effetti sia di una ordinaria surrogazione sia di quella prevista dal d.m. 20 giugno 2005 e del d.l. n. 33/2015 con la conseguenza che oggetto del recupero del credito non
è quello vantato dall'istituto bancario finanziatore ma è costituito dal recupero di risorse di natura pubblica per ricostruire le disponibilità del Fondo gestito dalla , funzione TE pubblicistica giustificata dalla possibilità di azionare la procedura di recupero tramite la procedura esattoriale e tutelata da privilegio.
Natura di credito privilegiato confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di appello.
2.2- Erroneità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed illegittimità della sentenza appellata.
Con tale motivo di gravame, l'appellante rappresenta che la decisione del Tribunale sulla qualificazione del credito quale chirografario si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato la portata generale della normativa di cui al d. lgs. n. 123/1998 applicabile in materia di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive erogato anche da soggetti terzi per cui il disposto dell'art. 9 è fonte diretta per il riconoscimento del privilegio anche per i crediti derivanti dalla l. n. 662/1998; il privilegio previsto dall'art. 9 è relativo anche ai crediti del gestore del Fondo di garanzia per le piccole imprese a seguito dell'escussione della garanzia da parte dell'istituto finanziatore;
l'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015 prevede espressamente la natura di credito privilegiato alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo.
2.3 – Contraddittorietà, erroneità ed illogicità della motivazione.
Parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale il quale non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la garanzia fornita da era da TE considerarsi una garanzia pubblica in quanto erogata quale soggetto gestore del fondo con la conseguenza che in tale qualità non può essere considerato un coobbligato privato in considerazione del fatto che a seguito della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia il credito del garante non può avere la stessa natura, lo stesso rango, del credito del finanziatore.
L'appellante prosegue nell'affermare che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 168, comma 3, della l. fall. avendo il acquisito il privilegio al momento della TE concessione della garanzia.
3. Si sono costituiti nel presente giudizio il sig. e la Controparte_1 Controparte_2 allora opponenti, contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e riproponendo la domanda, ex art. 346 c.p.c., assorbita nella sentenza impugnata relativa alla illegittima iscrizione a ruolo per mancanza di titolo esecutivo, nonché l'
[...]
, in persona del procuratore speciale. Controparte_7
3.1 L invocava in sede di costituzione il proprio difetto Controparte_7 di legittimazione passiva in quanto soggetto privo della titolarità del credito ma soggetto tenuto a dare corso al mandato ricevuto dalla Creditrice, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e con richiesta di manleva da parte dell'Ente impositore in caso di rigetto del gravame.
4. Istruita la causa, all'udienza del 10.06.2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*******
5. Preso atto dell'avvenuta costituzione nel presente giudizio di gravame dell'
[...]
, la quale nel proprio scritto difensivo ha eccepito il proprio difetto di Controparte_7 legittimazione passiva formulando, in caso di rigetto dell'appello, domanda di manleva, il
Collegio rileva l'inammissibilità della domanda di garanzia non potendo il contumace in primo grado successivamente costituitosi in appello proporre domande che avrebbe potuto proporre già nel precedente grado di giudizio, dovendo in appello accettare il processo nello stato in cui si trova con tutte le preclusioni e decadenze già maturate.
5.1 In relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_7
ritiene la Corte che la stesa sia infondata, promanando l'atto di riscossione da tale
[...] soggetto, per ciò solo legittimato a partecipare al processo, potendo al più discutersi della concorrente legittimazione del creditore, attuale appellante, che tuttavia nel caso di specie è sussistente, come già rilevato dal giudice di prime cure, alla luce della contestata esistenza, attualità ed esigibilità del credito dello stesso, come sollevata con l'atto di opposizione.
6. Passando alla disamina del merito della causa, la Corte ritiene di poter procedere alla disamina congiunta di tre motivi di appello proposti da essendo TE strettamente collegati tra loro e diretti al riconoscimento della natura privilegiata del credito azionato quale Istituto gestore del Fondo di garanzia pe le PMI, motivi tutti fondati con conseguente accoglimento del proposto gravame.
Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato ritenuto che il credito per cui si discute abbia natura privilegiata, e il fulcro dell'odierna vicenda è ben rappresentato da quanto argomentato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia che si riporta: “In punto di fatto dal giudizio di merito è risultato che l'azione è stata proposta a seguito di intervenuta surrogazione nel credito originario (ovvero quello fra e la Controparte_10 società ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché CP_11 dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005. Orbene, come rilevato nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del 20.09.2024, la questione, sottesa al ricorso, è già stata affrontata e risolta da questa Corte in base al principio affermato, tra le tante, da Cass. n. 9657 e n. 3118/2024, n. 1005/2003 (rectius 2023). In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n. 9657/2024 (ribaditi ultimamente da Cass. n. 32148/2024): -«In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; -«Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei
“finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il
d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Rv. 670771-02). Nel solco delle suddette pronunce va qui precisato che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996.”
(Cass. Civ. ord. n. 5786/2025, in parte motiva).
Sulla natura pubblicistica: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”
(Cass. Civ. Ord. n. 9657/2024).
Inoltre: “la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure di sostegno ivi contemplate – tutte rientranti nell'ambito del concetto di finanziamenti – restituiscono una configurazione della pretesa restitutoria dell'ente concedente-garante nei sensi di un diritto che sorge con il solo rilascio della garanzia, restando solo sospensivamente condizionato all'inadempimento della società ammessa all'agevolazione, con la conseguenza che, in questi casi, il giudice è tenuto ad ammettere al passivo il relativo credito condizionatamente al verificarsi di tale evento” (Cass. Civ. Ord. n. 18148/2023, in parte motiva).
In considerazione di tale quadro giurisprudenziale univocamente diretto a affermare la natura pubblicistica del rapporto di garanzia con riconoscimento al credito azionato in regresso della natura privilegiata, tornando al caso di specie, la qualificazione da parte del Tribunale di primo grado quale credito chirografario non corrisponde ai dettami giurisprudenziali basati sulla normativa di settore, con l'ulteriore precisazione che il momento del pagamento da parte dell'Istituto garante, alla banca garantita non assume TE particolare rilevanza nella concorsualità del credito del garante dal momento che la natura privilegiata del credito nasce con la concessione del sostegno pubblico.
Né appare contestabile il difetto di titolo esecutivo, argomentazione riproposta ex art. 346
c.p.c. dalla e dal anche alla luce degli ulteriori chiarimenti resi nella CP_2 CP_1 recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9678/2025, che ha ulteriormente confermato la legittimità della riscossione esattoriale diretta da parte di nei Controparte_12 confronti di imprese e fideiussori, senza la necessità di un preventivo titolo esecutivo giudiziale, in forza della natura pubblicistica e privilegiata del credito già riconosciuta in propri precedenti sopra citati(Cass.1005/23, 5786/25).
L'appello deve quindi essere accolto.
6. A seguito dell'accoglimento del gravame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico delle parti soccombenti e nei Controparte_2 Controparte_1 rapporti con l'appellante ed essendo il valore della domanda, come dichiarato nell'atto di citazione in appello, compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 euro, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/22.
Nei rapporti tra l'appellante, gli appellati e ed QU Controparte_2 Controparte_1
ricorrono gravi motivi per la integrale compensazione avuto Controparte_13 riguardo all'assenza di domande dirette formulate dall'appellante nei confronti di tale ultima parte e del rigetto delle eccezioni da quest'ultima sollevate nei rapporti con gli originari opponenti.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sull'appello proposto:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da e;
Controparte_2 Controparte_1
2) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite sostenute da che TE liquida quanto al primo grado in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 9.991,00 per compensi ed in €1.138.50 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante, gli appellati
[...]
e ed . CP_2 Controparte_1 Controparte_14
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto in data 08.08.2025
Il Consigliere estens. Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono