CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053709892000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva in data 4.04.2025, con deposito in data 5.05.2025, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Padova e contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2021 00537098 92 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Agente della Riscossione prov. di Roma in data 3.02.2025 derivante da un asserito “controllo modello Irap
2017” della società Società_1 Srl.
Il ricorrente:
- espone i precedenti in ordine al ricevimento del plico raccomandato riguardante la società sopra indicata, senza ulteriore indicazione circa la pretesa;
- ricorda l'aver inoltrato istanza di annullamento in autotutela della cartella, sottoponendo la visura camerale storica della citata società, reclamando la propria estraneità con la società, come pure l'inesistenza della notificazione della cartella, avvenuta ad opera dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in violazione dell'art. 7 sexies L. n. 212/2000 in quanto effettuata nei confronti di un soggetto privo di collegamento con il destinatario e, in subordine, in quanto effettuata nei confronti di un soggetto estinto, stante la pregressa fusione per incorporazione di Società_1 Srl in Società_2 Srl;
sia sotto il profilo della nullità/inesistenza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio territoriale di Cittadella nei confronti di un soggetto estinto, posto che il ruolo portato dalla cartella che si impugna risulta reso esecutivo il 27.11.2020 e consegnato dall'Ufficio di Cittadella il 25.12.2020, quando la società pretesa debitrice era già fusa per incorporazione in altra società e cancellata dal registro imprese sin dal precedente 3.11.2020;
- rammenta la corrispondenza intercorsa con Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiarire la posizione, nonché un parziale sgravio avvenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Padova
Ufficio di Cittadella;
- eccepisce, in via preliminare, incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della
Riscossione per la provincia di Roma alla emissione e notifica della cartella nei confronti del ricorrente residente nella circoscrizione di Padova;
- eccepisce, nel merito, in via principale, l'inesistenza della notificazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Roma, in violazione dell'art. 7 sexies L. n. 212/2000 in quanto effettuata nei confronti dell'esponente che è soggetto privo di collegamento con la società destinataria della cartella e, in subordine, in quanto effettuata nei confronti di un soggetto estinto;
- eccepisce, nel merito, in subordine, la nullità/inesistenza dell'iscrizione a ruolo effettata dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio di Cittadella nei confronti di un soggetto estinto a seguito della fusione per incorporazione in Società_2 Srl;
- chiede: - in via preliminare, l'annullamento della cartella per incompetenza territoriale;
- in via principale, la dichiarazione di nullità/inesistenza della notifica;
- in subordine, la dichiarazione di nullità dell'iscrizione a ruolo;
- in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, erroneità e invalidità della cartella impugnata;
- la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova e/o dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della riscossione provincia di Roma, al rimborso delle spese e compensi del giudizio ed il rimborso di tutte le somme con i relativi interessi e rivalutazione che il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, in dipendenza dell'atto impugnato, con responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
- la trattazione in P.U..
In data 22.05.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: - accogliendo la fondatezza dell'eccezione del ricorrente relativa al difetto di notifica della cartella impugnata, vizio imputabile all'attività dell'Agente della Riscossione, e che tale vizio non inficia l'esistenza del debito erariale;
- precisando che il ricorrente risulta solamente destinatario di notifica della cartella, in quanto tale, non obbligato al pagamento e che il debito erariale, di cui era originariamente titolare la società Società_1 srl, per effetto della fusione per incorporazione in Società_2 Srl si è trasferito in capo a quest'ultima società, nel cui confronti potrà proseguire la procedura riscossiva, in conformità a quanto sancito dall'art. 2504 bis c.c.
e dall'art. 172 c. 4 del TUIR;
- conseguentemente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese e in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di voler tenere indenne lo scrivente Ufficio da condanna alle spese, ponendo le stesse a carico dell'Agente della Riscossione, alla cui attività è imputabile il vizio di notifica.
Il ricorrente presenta memoria definitiva in data 10.10.2025 che, nel riportarsi alle conclusioni del ricorso introduttivo: - rileva la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prov. di Roma;
- osserva il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova della fondatezza delle eccezioni sottoposte in ordine alla notifica, tali da comportare la inesistenza della cartella, sottoponendo nella successione la tempistica della esecutività e della consegna del ruolo da parte dell'Ufficio di Cittadella, in un tempo successivo alla fusione e cancellazione della società Società_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, valuta corrette le argomentazioni svolte dal ricorrente come pure, in secondo piano, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova che hanno portato a richiedere la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la pretesa sussistenza del debito erariale in capo a Società_2 Srl per il proseguirsi dell'Iter riscossivo.
Risulta evidente che l'emissione, intestazione e notificazione della cartella sono adempimenti effettuati ed integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; ne discende che del vizio di inesistenza/nullità della notifica ed emissione della cartella risponde la stessa Agenzia della Riscossione, cui era demandato il compito, non assolto, di verificare la correttezza dei dati pervenuti dall'Ente impositore prima di procedere con la emissione e notifica della cartella. Andava perciò individuato come destinatario della stessa cartella la società Società_2 Srl, subentrata quale incorporante nelle obbligazioni di Società_1 Srl, società estinta sin dal 3.11.2020 (come risultante dal registro delle Imprese), anziché emettere la cartella nei confronti di una società estinta e notificarla ad un soggetto totalmente estraneo alla stessa, quale è il ricorrente sig. Ricorrente_1
.
La Corte, ritiene pertanto di dover procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese limitatamente nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Padova, nel mentre addossare la condanna alle spese a carico dell'Agenzia della Riscossione alla cui attività è imputabile il vizio di notifica riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti del Sig.
Ricorrente_1. Spese del giudizio poste a carico di Agenzia delle Entrate - Riscossione quantificate in euro 2000,00 onnicomprensivi.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210053709892000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva in data 4.04.2025, con deposito in data 5.05.2025, contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Padova e contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2021 00537098 92 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Agente della Riscossione prov. di Roma in data 3.02.2025 derivante da un asserito “controllo modello Irap
2017” della società Società_1 Srl.
Il ricorrente:
- espone i precedenti in ordine al ricevimento del plico raccomandato riguardante la società sopra indicata, senza ulteriore indicazione circa la pretesa;
- ricorda l'aver inoltrato istanza di annullamento in autotutela della cartella, sottoponendo la visura camerale storica della citata società, reclamando la propria estraneità con la società, come pure l'inesistenza della notificazione della cartella, avvenuta ad opera dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in violazione dell'art. 7 sexies L. n. 212/2000 in quanto effettuata nei confronti di un soggetto privo di collegamento con il destinatario e, in subordine, in quanto effettuata nei confronti di un soggetto estinto, stante la pregressa fusione per incorporazione di Società_1 Srl in Società_2 Srl;
sia sotto il profilo della nullità/inesistenza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio territoriale di Cittadella nei confronti di un soggetto estinto, posto che il ruolo portato dalla cartella che si impugna risulta reso esecutivo il 27.11.2020 e consegnato dall'Ufficio di Cittadella il 25.12.2020, quando la società pretesa debitrice era già fusa per incorporazione in altra società e cancellata dal registro imprese sin dal precedente 3.11.2020;
- rammenta la corrispondenza intercorsa con Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiarire la posizione, nonché un parziale sgravio avvenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Padova
Ufficio di Cittadella;
- eccepisce, in via preliminare, incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della
Riscossione per la provincia di Roma alla emissione e notifica della cartella nei confronti del ricorrente residente nella circoscrizione di Padova;
- eccepisce, nel merito, in via principale, l'inesistenza della notificazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Roma, in violazione dell'art. 7 sexies L. n. 212/2000 in quanto effettuata nei confronti dell'esponente che è soggetto privo di collegamento con la società destinataria della cartella e, in subordine, in quanto effettuata nei confronti di un soggetto estinto;
- eccepisce, nel merito, in subordine, la nullità/inesistenza dell'iscrizione a ruolo effettata dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio di Cittadella nei confronti di un soggetto estinto a seguito della fusione per incorporazione in Società_2 Srl;
- chiede: - in via preliminare, l'annullamento della cartella per incompetenza territoriale;
- in via principale, la dichiarazione di nullità/inesistenza della notifica;
- in subordine, la dichiarazione di nullità dell'iscrizione a ruolo;
- in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, erroneità e invalidità della cartella impugnata;
- la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova e/o dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della riscossione provincia di Roma, al rimborso delle spese e compensi del giudizio ed il rimborso di tutte le somme con i relativi interessi e rivalutazione che il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, in dipendenza dell'atto impugnato, con responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
- la trattazione in P.U..
In data 22.05.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: - accogliendo la fondatezza dell'eccezione del ricorrente relativa al difetto di notifica della cartella impugnata, vizio imputabile all'attività dell'Agente della Riscossione, e che tale vizio non inficia l'esistenza del debito erariale;
- precisando che il ricorrente risulta solamente destinatario di notifica della cartella, in quanto tale, non obbligato al pagamento e che il debito erariale, di cui era originariamente titolare la società Società_1 srl, per effetto della fusione per incorporazione in Società_2 Srl si è trasferito in capo a quest'ultima società, nel cui confronti potrà proseguire la procedura riscossiva, in conformità a quanto sancito dall'art. 2504 bis c.c.
e dall'art. 172 c. 4 del TUIR;
- conseguentemente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese e in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di voler tenere indenne lo scrivente Ufficio da condanna alle spese, ponendo le stesse a carico dell'Agente della Riscossione, alla cui attività è imputabile il vizio di notifica.
Il ricorrente presenta memoria definitiva in data 10.10.2025 che, nel riportarsi alle conclusioni del ricorso introduttivo: - rileva la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prov. di Roma;
- osserva il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova della fondatezza delle eccezioni sottoposte in ordine alla notifica, tali da comportare la inesistenza della cartella, sottoponendo nella successione la tempistica della esecutività e della consegna del ruolo da parte dell'Ufficio di Cittadella, in un tempo successivo alla fusione e cancellazione della società Società_1 Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, valuta corrette le argomentazioni svolte dal ricorrente come pure, in secondo piano, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova che hanno portato a richiedere la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la pretesa sussistenza del debito erariale in capo a Società_2 Srl per il proseguirsi dell'Iter riscossivo.
Risulta evidente che l'emissione, intestazione e notificazione della cartella sono adempimenti effettuati ed integralmente a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; ne discende che del vizio di inesistenza/nullità della notifica ed emissione della cartella risponde la stessa Agenzia della Riscossione, cui era demandato il compito, non assolto, di verificare la correttezza dei dati pervenuti dall'Ente impositore prima di procedere con la emissione e notifica della cartella. Andava perciò individuato come destinatario della stessa cartella la società Società_2 Srl, subentrata quale incorporante nelle obbligazioni di Società_1 Srl, società estinta sin dal 3.11.2020 (come risultante dal registro delle Imprese), anziché emettere la cartella nei confronti di una società estinta e notificarla ad un soggetto totalmente estraneo alla stessa, quale è il ricorrente sig. Ricorrente_1
.
La Corte, ritiene pertanto di dover procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese limitatamente nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Padova, nel mentre addossare la condanna alle spese a carico dell'Agenzia della Riscossione alla cui attività è imputabile il vizio di notifica riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti del Sig.
Ricorrente_1. Spese del giudizio poste a carico di Agenzia delle Entrate - Riscossione quantificate in euro 2000,00 onnicomprensivi.