TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUCA GIORDANO 7/E FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2024 ha proposto opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 341 2023 00041852 803 000, notificato il 2.1.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 18.303,98 a titolo di contributi non versati, sanzioni di mora e spese di notifica, relativamente al periodo gennaio 2014-novembre 2017; ha domandato - previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – l'annullamento dell'avviso di addebito per non essere dovuto alcun importo, essendo l'omesso versamento contributivo stato già oggetto di domanda di adesione ex lege 197/2022 (cd. rottamazione quater), dai lei presentata il 29.6.2023 ed accolta il
26.7.20023, con relativo pagamento rateale ancora in corso;
in particolare, la ricorrente ha rilevato che la propria domanda di adesione ha riguardato anche gli avvisi di addebito (n. 34120190002178680000,
n. 34120190005997950000, n. 34120210002452891000) inerenti alle omissioni contributive anni
2014-2017. Costituitosi in giudizio, , nel confermare che gli avvisi di addebito n. 34120190002178680000, n. CP_1
34120190005997950000 e n. 34120210002452891000 riguardavano le omissioni contributive del periodo 2014-2017, ha rilevato che esse sono state unite dall'Istituto in un'unica emissione 2018/01, oggetto di successivo “spacchettamento” in 4 rate distinte, e che la procedura di adesione promossa dalla ha riguardato solo l'avviso di addebito n. 34120210002452891000 (relativo alla IV rata) e Pt_1
non anche gli altri due AVA (mai notificati ed oggetto di sgravio interno per effetto della rielaborazione del dovuto a seguito della esclusione dell'annualità 2019, inizialmente inserita per errore)1.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
Dalla documentazione in atti risulta che, pur avendo la domanda di agevolazione avuto ad oggetto anche gli avvisi di addebito n. 34120190002178680000 e n. 34120190005997950000 (doc. 3 fasc. ric.), la relativa comunicazione di accettazione pervenuta alla ha escluso i medesimi dalla relativa Pt_1
procedura, essendo per essi riportato – a differenza di quanto operato per tutti gli altri avvisi di addebito
- un importo pari a € 0 nelle rispettive caselle “debito oggetto di definizione agevolata”, “debito da pagare per la definizione”, “debito residuo escluso dalla definizione agevolata” (vd. pag. 4, doc. 5 fasc. ric.).
Pertanto, come rilevato da , la procedura agevolata – per quel che qui rileva – ha ad oggetto solo CP_1
l'avviso di addebito n. 34120210002452891000 e non anche quelli n. 34120190002178680000 e n.
34120190005997950000, confluiti nell'avviso di addebito n. 341 2023 00041852 803 000 oggetto dell'odierna opposizione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Poiché quanto sopra rilevato, pur traibile dal doc. 5 fasc. ric., ha attribuito alla odierna vicenda caratteri di particolarità, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale errore sarebbe derivato dal fatto che la posizione risultava cessata il 15.1.2020, anche se con efficacia retroattiva dal 30.11.2017.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUCA GIORDANO 7/E FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2024 ha proposto opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 341 2023 00041852 803 000, notificato il 2.1.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 18.303,98 a titolo di contributi non versati, sanzioni di mora e spese di notifica, relativamente al periodo gennaio 2014-novembre 2017; ha domandato - previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – l'annullamento dell'avviso di addebito per non essere dovuto alcun importo, essendo l'omesso versamento contributivo stato già oggetto di domanda di adesione ex lege 197/2022 (cd. rottamazione quater), dai lei presentata il 29.6.2023 ed accolta il
26.7.20023, con relativo pagamento rateale ancora in corso;
in particolare, la ricorrente ha rilevato che la propria domanda di adesione ha riguardato anche gli avvisi di addebito (n. 34120190002178680000,
n. 34120190005997950000, n. 34120210002452891000) inerenti alle omissioni contributive anni
2014-2017. Costituitosi in giudizio, , nel confermare che gli avvisi di addebito n. 34120190002178680000, n. CP_1
34120190005997950000 e n. 34120210002452891000 riguardavano le omissioni contributive del periodo 2014-2017, ha rilevato che esse sono state unite dall'Istituto in un'unica emissione 2018/01, oggetto di successivo “spacchettamento” in 4 rate distinte, e che la procedura di adesione promossa dalla ha riguardato solo l'avviso di addebito n. 34120210002452891000 (relativo alla IV rata) e Pt_1
non anche gli altri due AVA (mai notificati ed oggetto di sgravio interno per effetto della rielaborazione del dovuto a seguito della esclusione dell'annualità 2019, inizialmente inserita per errore)1.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
Dalla documentazione in atti risulta che, pur avendo la domanda di agevolazione avuto ad oggetto anche gli avvisi di addebito n. 34120190002178680000 e n. 34120190005997950000 (doc. 3 fasc. ric.), la relativa comunicazione di accettazione pervenuta alla ha escluso i medesimi dalla relativa Pt_1
procedura, essendo per essi riportato – a differenza di quanto operato per tutti gli altri avvisi di addebito
- un importo pari a € 0 nelle rispettive caselle “debito oggetto di definizione agevolata”, “debito da pagare per la definizione”, “debito residuo escluso dalla definizione agevolata” (vd. pag. 4, doc. 5 fasc. ric.).
Pertanto, come rilevato da , la procedura agevolata – per quel che qui rileva – ha ad oggetto solo CP_1
l'avviso di addebito n. 34120210002452891000 e non anche quelli n. 34120190002178680000 e n.
34120190005997950000, confluiti nell'avviso di addebito n. 341 2023 00041852 803 000 oggetto dell'odierna opposizione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Poiché quanto sopra rilevato, pur traibile dal doc. 5 fasc. ric., ha attribuito alla odierna vicenda caratteri di particolarità, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 13 febbraio 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale errore sarebbe derivato dal fatto che la posizione risultava cessata il 15.1.2020, anche se con efficacia retroattiva dal 30.11.2017.