Versione
1 giugno 1976
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31 ottobre 2025
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Art. 10.
L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' corrisposto in misura di lire 50 mila.
L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento;
((2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;))
3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432 .
L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio.
L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' corrisposto in misura di lire 50 mila.
L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento;
((2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;))
3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432 .
L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio.
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2296Provvedimento: […] d.lgs. n. 137/87 “Gli invalidi del lavoro hanno diritto all'assegno di incollocabilità nella misura stabilita dalla legge se in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1976 n. 248: 1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%; età non superiore a 65 anni; […] Il consulente ha precisato che “di fatto, la Sig.ra Parte_1 non si trova nella condizione di una incollocabilità al lavoro a norma dell'art. 10 della Legge n. 248 del 5 maggio 1976, ovvero non sussiste una impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa oppure le patologie di cui è portatrice non costituiscono un rischio per sé, per gli altri o per la sicurezza degli impianti stessi, tant'è che usufruendo dei benefici previsti dalla Legge n.Leggi di più...
- assunzione obbligatoria·
- CTU medico-legale·
- art. 180 DPR 1124/1965·
- invalidità lavorativa·
- compensazione spese processuali·
- art. 10 Legge n. 248/1976·
- assegno di incollocabilità·
- requisiti sanitari·
- art. 127 ter c.p.c.