Articolo 10 della Legge 5 maggio 1976, n. 248
Articolo 9
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1 giugno 1976
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31 ottobre 2025
Art. 10.

L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' corrisposto in misura di lire 50 mila.
L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento;
((2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;))
3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432 .
L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio.

Entrata in vigore il 31 ottobre 2025
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