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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del G.O.P. RM NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Giacomo Longo, n. 13, C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in Palermo, via Francesco Lo Jacono n.13, presso lo Studio dell'avv. Grosso
Renato dal quale è rappresentato e difeso, per procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...], il [...], residente in CP_1
Palermo, Via Gian Filippo Ingrassia, n. 25 , C.F.: e CodiceFiscale_2
, nato a [...], il [...] e Controparte_2
residente in [...], C.F.
[...]
, elettivamente domiciliati in Monreale, Via Pezzingoli, n. 279, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Lio Rosa, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Tribunale di Palermo OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero apponeva il visto al decreto di delega del 9 luglio 2024 e all'ordinanza del 20 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 e 18 marzo 2024, Parte_1
esponeva che, nel 2014, gli odierni convenuti avevano intrapreso lavori di manutenzione presso l'appartamento di loro proprietà, sito in Palermo, presso il condominio di via Bologna, n.
7. Deduce l'attore che, a causa del cattivo stato
“delle coperture condominiali”, l'appartamento in discorso avrebbe subito allagamenti e, per tale motivo, i convenuti hanno adito in giudizio, innanzi alla
II Sezione Civile del Tribunale ab intestato, il richiamato. CP_3
Gli stessi, avrebbero poi prodotto, agli atti del fascicolo di quel procedimento, una Consulenza Tecnica di Parte, a firma del loro tecnico di parte, nonché
Direttore dei Lavori, Ing. , in cui veniva illustrata la Controparte_4
situazione dei luoghi con corredo fotografico.
Riportava quindi l'attore di aver citato in giudizio i convenuti nell'anno 2022 per i danni arrecati al suo appartamento sito al secondo piano del medesimo condominio, a causa di infiltrazioni derivate dallo stato di abbandono del cantiere presente presso le unità immobiliari dei sigg.ri e CP_2 CP_1
Costoro, costituendosi nel giudizio, producevano sempre la Consulenza di parte di cui si è detto, onde dimostrare la mancanza di ogni loro responsabilità.
Afferma il che, però, la Consulenza, come prodotta nel giudizio da lui Pt_1
incoato contro e contiene – nel suo contenuto - notevoli CP_2 CP_1
-
Tribunale di Palermo 2
- differenze rispetto a quella prodotta nel giudizio contro il , “pur CP_3
riportando la medesima intestazione, la medesima data e la medesima impostazione grafica” (pag. 3 atto di citazione), così risultando “artatamente contraffatta e rimodulata secondo le intervenute nuove esigenze istruttorie di controparte”.
In particolare, il sottolinea come, nella seconda versione della Pt_1
consulenza, si faccia riferimento ad un accordo fra le odierne parti processuali, in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento dei solai, con successivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Palermo, che, all'epoca della prima redazione della Consulenza non poteva sussistere.
Ancora, nella seconda versione, “si attribuisce al la responsabilità per Pt_1
“fuoriuscite di liquidi per il cattivo funzionamento” degli scarichi posti al piano secondo”, solo per citare alcuni presunte interpolazioni.
Chiedeva, quindi, il , dichiararsi “la falsità del documento avente Pt_1
medesimo oggetto, data e firma, depositato in data 31 maggio 2022 ed allegato in produzione quale doc. 10 all.2 nel procedimento nr. CP_5
3068/2022 R.G. Trib. Palermo” e, conseguentemente, ordinare l'estromissione della Consulenza da quest'ultimo giudizio, con sostituzione della stessa con la prima versione. Chiedeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiarivano che l è proprietario CP_2
dell'immobile sito al piano primo e che entrambi i coniugi sono CP_5
proprietari degli immobili siti ai piani terzo e quarto e che la vicenda è stata contrassegnata, nel corso degli anni, da plurimi processi civili, sia contro il
, che contro il condominio. Pt_1
-
Tribunale di Palermo 3
- Eccepivano, in primis, i coniugi convenuti, l'inammissibilità della querela di falso per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire, dal momento che la querela di falso in esame ha ad oggetto una consulenza tecnica allegata al fascicolo processuale di parte dei coniugi oggi convenuti, nei procedimenti suindicati.
Nel merito, parte convenuta dichiarava l'inesistenza di qualsiasi falsità o contraffazione nelle argomentazioni della consulenza, come presentata nei due procedimenti civili. Evidenziava come, nel procedimento iscritto a ruolo nel
2019, il fosse contumace. Sostenevano i convenuti come, nel secondo Pt_1
procedimento, l'ing. avesse piuttosto modulato e adeguato il proprio CP_4
pensiero all'oggetto del procedimento;
con ciò, si spiegherebbe, secondo i convenuti, ogni riferimento al permesso di costruire rilasciato nelle more.
Sollecitavano, infine, i convenuti, il rigetto della domanda attorea, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese processuali.
Con scioglimento di riserva depositato in data 20 gennaio 2025, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, si rinviava all'udienza del 27 marzo
2025, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali, depositate da entrambe le parti. Le stesse depositavano anche note ex art. 127 ter c.p.c., nelle date del 26 marzo 2025 l'attore e del 13 marzo 2025 i convenuti.
§§§
Appare logicamente prioritario affrontare l'eccezione preliminare posta da parte convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire nella proposizione della querela di falso esaminata nella fattispecie.
Orbene, II giudizio di falso è finalizzato alla contestazione dei mezzi di prova
-
Tribunale di Palermo 4
- che, ex lege, sono dotati di efficacia di prova legale.
La querela di falso può quindi avere ad oggetto: l'atto pubblico;
la scrittura privata autenticata o riconosciuta;
la scrittura privata verificata (Cass.
28/02/2007, n. 4728).
La qualificazione come costitutiva della sentenza che pronuncia (in senso affermativo) sulla domanda di querela di falso, trova dunque il suo fondamento, a ben vedere, nel peculiare regime che l'ordinamento giuridico riserva all'atto pubblico ed alla scrittura privata, allorché essi vengano in rilievo come mezzo di prova piena ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c..
L'efficacia di prova legale dalla quale il documento risulta sotto tale profilo assistito si giustifica, invero, con una sorta di presunzione di autenticità, nonché – nel caso dell'atto pubblico – di veridicità delle circostanze estrinseche documentate che il legislatore ha ritenuto di poter ricollegare al documento medesimo in ragione delle particolari garanzie di attendibilità da esso offerte;
garanzie che risultano ancorate, alternativamente, alla qualificazione soggettiva di colui che interviene –eventualmente, in qualità di autore – nella formazione della risultanza documentale (ciò che è vero per l'atto pubblico e per la scrittura privata autenticata), oppure (nel caso invece della scrittura privata riconosciuta) alla massima di esperienza che rende inverosimile il riconoscimento della paternità del documento, da parte di colui che abbia in astratto interesse a negarla.
Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso:
-
Tribunale di Palermo 5
- art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle
«dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Nel caso di specie, l'attore chiede dichiararsi la falsità di una consulenza tecnica di parte prodotta in un giudizio civile.
Vale, a questo punto, chiedersi quale sia la natura giuridica della consulenza tecnica di parte e se essa sia valutabile ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c..
In relazione all'onus probandi – perché ciò è il fulcro attorno a cui ruota il senso di una querela di falso - le consulenze di parte costituiscono - sotto il profilo della qualificazione giuridica - semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico.
Come tali, costituiscono mero documento difensivo della parte, più che mai soggetto, in quanto tale, alle regole che presidiano lo svolgimento del contraddittorio;
pertanto, la perizia di parte non ha valore di prova, ma può costituire un indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Ne consegue che spetterà al giudice ogni valutazione discrezionale in merito alla stessa (Cass nn. 33503/2018; 9551/2009; 4437/1997, richiamate da
Corte d'Appello Venezia, sentenza 23 ottobre 2019) e ciò in considerazione del fatto la consulenza in questione si configura come «mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo»
Per quanto sopra, la querela di falso proposta non può ritenersi ammissibile, poiché avente ad oggetto un documento non fornito del potere
-
Tribunale di Palermo 6
- di prova, ma sottoposto al contraddittorio fra le parti e alla valutazione finale del decidente.
§§§
L'accoglimento della questione preliminare, rende superflua l'analisi di ogni valutazione del merito della vicenda.
§§§
Per quanto sopra analizzato, sussiste - se non la mala fede - quantomeno la colpa grave della parte attrice, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce della natura giuridica degli atti e documenti sottoponibili alla querela di falso.
La condotta di cui sopra, quindi, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.
Le spese e competenze del presente giudizio possono essere poste per intero a carico di parte attrice in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da Pt_1
con atto di citazione del 13 marzo 2024;
[...]
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
-
Tribunale di Palermo 7
- e al pagamento delle spese del Controparte_2 CP_1
giudizio liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge;
c) condanna a pagare ad e Parte_1 Controparte_2
, la somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità ex art. CP_1
96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) condanna , ex art. 96, comma 4, c.p.c., a pagare, in Parte_1
favore della l'importo di € 500,00. Controparte_6
Così deciso in Palermo, il 29 aprile 2025
Il G.O.P.
RM NN
-
Tribunale di Palermo 8
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del G.O.P. RM NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Giacomo Longo, n. 13, C.F. , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in Palermo, via Francesco Lo Jacono n.13, presso lo Studio dell'avv. Grosso
Renato dal quale è rappresentato e difeso, per procura in atti
ATTORE
E
, nata a [...], il [...], residente in CP_1
Palermo, Via Gian Filippo Ingrassia, n. 25 , C.F.: e CodiceFiscale_2
, nato a [...], il [...] e Controparte_2
residente in [...], C.F.
[...]
, elettivamente domiciliati in Monreale, Via Pezzingoli, n. 279, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Lio Rosa, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Tribunale di Palermo OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero apponeva il visto al decreto di delega del 9 luglio 2024 e all'ordinanza del 20 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 e 18 marzo 2024, Parte_1
esponeva che, nel 2014, gli odierni convenuti avevano intrapreso lavori di manutenzione presso l'appartamento di loro proprietà, sito in Palermo, presso il condominio di via Bologna, n.
7. Deduce l'attore che, a causa del cattivo stato
“delle coperture condominiali”, l'appartamento in discorso avrebbe subito allagamenti e, per tale motivo, i convenuti hanno adito in giudizio, innanzi alla
II Sezione Civile del Tribunale ab intestato, il richiamato. CP_3
Gli stessi, avrebbero poi prodotto, agli atti del fascicolo di quel procedimento, una Consulenza Tecnica di Parte, a firma del loro tecnico di parte, nonché
Direttore dei Lavori, Ing. , in cui veniva illustrata la Controparte_4
situazione dei luoghi con corredo fotografico.
Riportava quindi l'attore di aver citato in giudizio i convenuti nell'anno 2022 per i danni arrecati al suo appartamento sito al secondo piano del medesimo condominio, a causa di infiltrazioni derivate dallo stato di abbandono del cantiere presente presso le unità immobiliari dei sigg.ri e CP_2 CP_1
Costoro, costituendosi nel giudizio, producevano sempre la Consulenza di parte di cui si è detto, onde dimostrare la mancanza di ogni loro responsabilità.
Afferma il che, però, la Consulenza, come prodotta nel giudizio da lui Pt_1
incoato contro e contiene – nel suo contenuto - notevoli CP_2 CP_1
-
Tribunale di Palermo 2
- differenze rispetto a quella prodotta nel giudizio contro il , “pur CP_3
riportando la medesima intestazione, la medesima data e la medesima impostazione grafica” (pag. 3 atto di citazione), così risultando “artatamente contraffatta e rimodulata secondo le intervenute nuove esigenze istruttorie di controparte”.
In particolare, il sottolinea come, nella seconda versione della Pt_1
consulenza, si faccia riferimento ad un accordo fra le odierne parti processuali, in ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento dei solai, con successivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Palermo, che, all'epoca della prima redazione della Consulenza non poteva sussistere.
Ancora, nella seconda versione, “si attribuisce al la responsabilità per Pt_1
“fuoriuscite di liquidi per il cattivo funzionamento” degli scarichi posti al piano secondo”, solo per citare alcuni presunte interpolazioni.
Chiedeva, quindi, il , dichiararsi “la falsità del documento avente Pt_1
medesimo oggetto, data e firma, depositato in data 31 maggio 2022 ed allegato in produzione quale doc. 10 all.2 nel procedimento nr. CP_5
3068/2022 R.G. Trib. Palermo” e, conseguentemente, ordinare l'estromissione della Consulenza da quest'ultimo giudizio, con sostituzione della stessa con la prima versione. Chiedeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiarivano che l è proprietario CP_2
dell'immobile sito al piano primo e che entrambi i coniugi sono CP_5
proprietari degli immobili siti ai piani terzo e quarto e che la vicenda è stata contrassegnata, nel corso degli anni, da plurimi processi civili, sia contro il
, che contro il condominio. Pt_1
-
Tribunale di Palermo 3
- Eccepivano, in primis, i coniugi convenuti, l'inammissibilità della querela di falso per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire, dal momento che la querela di falso in esame ha ad oggetto una consulenza tecnica allegata al fascicolo processuale di parte dei coniugi oggi convenuti, nei procedimenti suindicati.
Nel merito, parte convenuta dichiarava l'inesistenza di qualsiasi falsità o contraffazione nelle argomentazioni della consulenza, come presentata nei due procedimenti civili. Evidenziava come, nel procedimento iscritto a ruolo nel
2019, il fosse contumace. Sostenevano i convenuti come, nel secondo Pt_1
procedimento, l'ing. avesse piuttosto modulato e adeguato il proprio CP_4
pensiero all'oggetto del procedimento;
con ciò, si spiegherebbe, secondo i convenuti, ogni riferimento al permesso di costruire rilasciato nelle more.
Sollecitavano, infine, i convenuti, il rigetto della domanda attorea, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese processuali.
Con scioglimento di riserva depositato in data 20 gennaio 2025, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, si rinviava all'udienza del 27 marzo
2025, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali, depositate da entrambe le parti. Le stesse depositavano anche note ex art. 127 ter c.p.c., nelle date del 26 marzo 2025 l'attore e del 13 marzo 2025 i convenuti.
§§§
Appare logicamente prioritario affrontare l'eccezione preliminare posta da parte convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire nella proposizione della querela di falso esaminata nella fattispecie.
Orbene, II giudizio di falso è finalizzato alla contestazione dei mezzi di prova
-
Tribunale di Palermo 4
- che, ex lege, sono dotati di efficacia di prova legale.
La querela di falso può quindi avere ad oggetto: l'atto pubblico;
la scrittura privata autenticata o riconosciuta;
la scrittura privata verificata (Cass.
28/02/2007, n. 4728).
La qualificazione come costitutiva della sentenza che pronuncia (in senso affermativo) sulla domanda di querela di falso, trova dunque il suo fondamento, a ben vedere, nel peculiare regime che l'ordinamento giuridico riserva all'atto pubblico ed alla scrittura privata, allorché essi vengano in rilievo come mezzo di prova piena ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c..
L'efficacia di prova legale dalla quale il documento risulta sotto tale profilo assistito si giustifica, invero, con una sorta di presunzione di autenticità, nonché – nel caso dell'atto pubblico – di veridicità delle circostanze estrinseche documentate che il legislatore ha ritenuto di poter ricollegare al documento medesimo in ragione delle particolari garanzie di attendibilità da esso offerte;
garanzie che risultano ancorate, alternativamente, alla qualificazione soggettiva di colui che interviene –eventualmente, in qualità di autore – nella formazione della risultanza documentale (ciò che è vero per l'atto pubblico e per la scrittura privata autenticata), oppure (nel caso invece della scrittura privata riconosciuta) alla massima di esperienza che rende inverosimile il riconoscimento della paternità del documento, da parte di colui che abbia in astratto interesse a negarla.
Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso:
-
Tribunale di Palermo 5
- art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle
«dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».
Nel caso di specie, l'attore chiede dichiararsi la falsità di una consulenza tecnica di parte prodotta in un giudizio civile.
Vale, a questo punto, chiedersi quale sia la natura giuridica della consulenza tecnica di parte e se essa sia valutabile ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c..
In relazione all'onus probandi – perché ciò è il fulcro attorno a cui ruota il senso di una querela di falso - le consulenze di parte costituiscono - sotto il profilo della qualificazione giuridica - semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico.
Come tali, costituiscono mero documento difensivo della parte, più che mai soggetto, in quanto tale, alle regole che presidiano lo svolgimento del contraddittorio;
pertanto, la perizia di parte non ha valore di prova, ma può costituire un indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo. Ne consegue che spetterà al giudice ogni valutazione discrezionale in merito alla stessa (Cass nn. 33503/2018; 9551/2009; 4437/1997, richiamate da
Corte d'Appello Venezia, sentenza 23 ottobre 2019) e ciò in considerazione del fatto la consulenza in questione si configura come «mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo»
Per quanto sopra, la querela di falso proposta non può ritenersi ammissibile, poiché avente ad oggetto un documento non fornito del potere
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Tribunale di Palermo 6
- di prova, ma sottoposto al contraddittorio fra le parti e alla valutazione finale del decidente.
§§§
L'accoglimento della questione preliminare, rende superflua l'analisi di ogni valutazione del merito della vicenda.
§§§
Per quanto sopra analizzato, sussiste - se non la mala fede - quantomeno la colpa grave della parte attrice, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, alla luce della natura giuridica degli atti e documenti sottoponibili alla querela di falso.
La condotta di cui sopra, quindi, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.
Le spese e competenze del presente giudizio possono essere poste per intero a carico di parte attrice in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da Pt_1
con atto di citazione del 13 marzo 2024;
[...]
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
-
Tribunale di Palermo 7
- e al pagamento delle spese del Controparte_2 CP_1
giudizio liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge;
c) condanna a pagare ad e Parte_1 Controparte_2
, la somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità ex art. CP_1
96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) condanna , ex art. 96, comma 4, c.p.c., a pagare, in Parte_1
favore della l'importo di € 500,00. Controparte_6
Così deciso in Palermo, il 29 aprile 2025
Il G.O.P.
RM NN
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Tribunale di Palermo 8
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