Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1863
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Sentenza 29 aprile 2025

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Il Tribunale di Palermo, in persona del G.O.P., ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto, attore, nei confronti di una coppia, convenuti, con l'intervento del Pubblico Ministero. L'attore esponeva che i convenuti, avendo intrapreso lavori di manutenzione nel proprio appartamento, avevano causato danni al suo immobile a causa del cattivo stato delle coperture condominiali e di infiltrazioni derivanti dallo stato di abbandono del cantiere. A sostegno della propria difesa, i convenuti avevano prodotto una Consulenza Tecnica di Parte in un precedente giudizio, la cui versione depositata nel presente procedimento, secondo l'attore, presentava notevoli differenze rispetto a quella originaria, risultando "artatamente contraffatta e rimodulata". In particolare, l'attore lamentava riferimenti a un accordo sulla ripartizione delle spese e all'attribuzione di responsabilità per "fuoriuscite di liquidi" che non sussistevano nella prima versione. Pertanto, l'attore chiedeva dichiararsi la falsità del documento, ordinarne l'estromissione dal precedente giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. I convenuti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire, sostenendo nel merito l'inesistenza di falsità e che la consulenza era stata adeguata all'oggetto del procedimento.

Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore, ritenendo prioritario esaminare l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti. Il giudice ha chiarito che il giudizio di falso è finalizzato alla contestazione di mezzi di prova dotati di efficacia di prova legale, quali l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata o riconosciuta, ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c. La consulenza tecnica di parte, invece, è stata qualificata come una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e soggetta alle regole del contraddittorio, il cui valore probatorio è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice. Pertanto, non potendo la consulenza tecnica di parte essere oggetto di querela di falso, la domanda è stata dichiarata inammissibile. L'accoglimento di tale eccezione ha reso superflua l'analisi del merito. Il Tribunale ha altresì condannato l'attore al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, e al pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., per abuso dello strumento processuale, nonché della somma di € 500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della controparte.

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    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1863
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 1863
    Data del deposito : 29 aprile 2025

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