Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2352 / 2022
promossa da
' rappresentato e difeso dall'avv. NASO Parte 1 C.F. C.F. 1
DOMENICO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte 1
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott.
[…]
,
Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: diritto al ristoro delle trattenute previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5 agosto 2022, il ricorrente indicato in epigrafe, docente di scuola elementare/materna, attualmente presso l' Controparte_2 esponeva di essere stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'aria professionale del personale docente, con decorrenza dal 1.09.2000, di avere prestato servizio all'estero
che il CP 1
aveva illegittimamente eseguito trattenute previdenziali ad oggi ancora non recuperate dal ricorrente pari a €1.099,15, con violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 della legge n. 218 04.04.1952.
Chiedeva di "DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento,
da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €1.099,15. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23
L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €1.099,15 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE
l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.099,15 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione". Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Controparte_1 e l' Controparte_1 che '
contestava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento. Parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento, da parte delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dell'Amministrazione,
dall'Amministrazione.
Orbene, in punto di diritto giova richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto statuito dal
Tribunale di Roma, con sentenza n. 1911/2024, le cui conclusioni si intende condividere "Nel
nostro ordinamento l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro, il quale versa per conto del lavoratore anche la parte a carico di quest'ultimo, trattenendo poi il relativo importo in busta paga. L'art. 2115 c.c., infatti, prevede che “l'imprenditore è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali". Inoltre, la disciplina in tema di "Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" contenuta nella l. n. 218
del 1952 dispone, all'art. 19, che "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". Nel caso di omesso o tardivo adempimento dell'obbligo contributivo, il successivo art. 23 prevede che "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è
tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo". Come chiarito dalla Suprema Corte
(ex multis, Cass. n. 18027 del 18/8/2014; Cass. n. 18232 del 17/9/2015), nel caso in cui il datore di lavoro ometta o ritardi nel versamento dei contributi, resta obbligato in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo: "Il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza,
da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, è, quindi, da escludere che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Nè può valere in contrario la circostanza che l'art. 23 della legge n. 218 del 1952, nello stabilire che in caso di ritardo nel pagamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto anche per la quota a carico del lavoratore, non abbia esplicitamente escluso la suddetta rivalsa, in quanto dai summenzionati principi si desume che il datore di lavoro non può, a causa della sua inadempienza, procrastinare il periodo di paga neppure ai fini della trattenuta della quota dei contributi a carico del lavoratore, prevista dal secondo comma del citato art. 23 della legge n. 218 del 1952" (Cass. 8/8/2000 n. 10437). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (Cass. n. 18044/2015). Il credito retributivo del lavoratore deve, quindi, essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta da quanto dovutogli per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore (Cass. n. 29956/2017; Cass. n. 23426/2016).
Giova, inoltre, rammentare che la tempestività del pagamento dei contributi previdenziali, che costituisce il presupposto per il legittimo esercizio del diritto di rivalsa, deve essere valutata con riferimento alla maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva originariamente a suo carico (Cass. n. 18897/2019, Cass. n. 25956/2017 e Cass. n. 23426/2016)".
Nel caso di specie, emerge che il lavoratore ha ottenuto, con il cedolino di aprile 2022, gli arretrati relativi alla ricostruzione di carriera sugli anni precedenti, con trattenute sulle ritenute previdenziali (cfr. cedolino aprile 2022 e prospetto riassuntivo); a fronte di tali allegazioni, parte convenuta non ha eccepito alcunché sul quantum debeatur.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra evidenziati, tenuto conto che l'adempimento di parte datoriale è avvenuto in ossequio alla statuizione del Tribunale di Roma con la sentenza n. 2115/2019, quindi ben oltre la scadenza del termine previsto, ne deriva che il credito retributivo del ricorrente andava necessariamente liquidato al lordo della quota contributiva.
Alla stregua di tali considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento da parte del CP 1 convenuto dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'amministrazione scolastica come risultanti dal prospetto riassuntivo in atti e, per l'effetto, il Controparte 1 va condannato a corrispondere alla parte ricorrente il relativo importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere la somma corrispondente alle trattenute previdenziali illegittimamente operate, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; per l'effetto, condanna il 'in persona del CP 4 Controparte_3
al pagamento, in favore del ricorrente, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna il Controparte_3 a rifondere le spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.080,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA,
con distrazione al difensore che si dichiara antistatario
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo