Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da
EL DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Favati e Simona Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 603/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro il 21.10.2024 nel procedimento RG 722/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. DO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 603 del 21 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 722/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “ accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e per l’effetto
condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a EL DA l’importo di € 1.500 per le annualità arretrate e non corrisposte, oltre interessi come per legge
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, con il favore delle spese di lite da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa la possibile inammissibilità parziale del ricorso, per difetto di legittimazione attiva, nella parte in cui viene formulata domanda di ottemperanza del dispositivo della sentenza del Giudice civile che ha disposto la condanna del Ministero alle spese legali con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, nella parte in cui esso ha veicolato la domanda di esecuzione della sentenza ottemperanda con riferimento al capo di condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.
4.1 In detta prospettiva, osserva il Collegio che la condivisibile e costante giurisprudenza amministrativa afferma che: “ al procuratore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191). ” (Tar Milano, III Sezione, sentenza del 12 giugno 2025, n. 2148).
4.2 Nel caso di specie, i procuratori di parte ricorrente avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e, a monte, avrebbero dovuto notificare all’amministrazione resistente il titolo esecutivo quali procuratori distrattari, anche al fine dell’utile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
4.3 Pertanto, il ricorso va dichiarato in parte qua inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
5. Per quanto riguarda la richiesta ottemperanza della sentenza in favore della ricorrente, il ricorso è, invece, anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 603 del 21 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 22 ottobre 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 30 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato in parte qua e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante, nei sensi precisati, dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
5.2 Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte in ammissibile e per il resto lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO EL | ER AR HI |
IL SEGRETARIO