Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2024, proposto da
IA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi "Kore", non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 695/23 resa dal TAR Sicilia AN, nel giudizio recante reg. gen. n. 775/2022, pubblicata il 3 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 29.11.2024, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 695/23 resa da questa Sezione, nel giudizio recante reg. gen. n. 775/2022, pubblicata il 3 marzo 2023, con la quale è stato annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza volta a ottenere una borsa di studio relativa al corso di “Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche - XXXVI Ciclo.
Con memoria depositata il 18.3.2024, già fissata l’udienza camerale, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente, poiché l’Università Kore ha provveduto nel senso richiesto stabilito dalla predetta decisione n. 695/23.
Al Collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Università Kore e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata alle spese del giudizio, che vengono liquidate in € 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO