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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4943/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/11/1988 con l'avv. STEFANO ARRIGO e l'avv. CLAUDIA DE PELLEGRINI
e
RT OD (c.f. , nato/a a PORDENONE C.F._2 (PN), il 4/03/1986 con l'avv. ALESSANDRA PERIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 6/08/2025, e RT OD – Parte_1 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di , nata il [...], riconosciuto da entrambi;
Persona_1 di avere interrotto la convivenza a far data dal mese di settembre 2017 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e RT OD per Parte_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) Affidamento della figlia minore. La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre a Colle
Umberto in Via Modena n.38/A.
2) I genitori concordano che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e stare con la figlia:
- a weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio - allorquando sarà il padre che la preleverà presso la madre - sino alle ore 19.00 della domenica sera
(nel periodo scolastico); il padre accompagnerà la figlia presso la residenza della nonna paterna e la madre ivi si recherà a riprenderla. Nel periodo di vacanze estive starà con il padre sino alle 21.30 e parimenti la madre si recherà a Per_1 prenderla presso la residenza della nonna paterna dove il padre dove il padre accompagnerà la minore, salvo diverso accordo fra le parti.
- il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.30, nella settimana successiva al weekend materno, ed il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 20.30 nella settimana successiva al week end paterno.
Nelle visite infrasettimanali il padre potrà stare con presso la casa della Per_1 nonna paterna, essendo l'abitazione di quest'ultima più vicina a quella della madre e ciò nell'intento di limitare gli spostamenti in auto alla minore e di mantenere il rapporto della bambina con la nonna paterna, persona che Per_1 ha sempre frequentato avendo il signor DO convissuto con la madre sino a febbraio 2025.
Nelle visite infrasettimanali, salvo diverso accordo, sarà la madre ad accompagnare dalla nonna paterna alle ore 18, ed il padre a Per_1 riaccompagnare la minore a casa della madre alle ore 20.30; nel periodo di vacanze estive, il padre riaccompagnerà alla madre alle ore 21.30. Per_1
Viene precisato che nel periodo di fine agosto e settembre (periodo di vendemmia) - in cui il padre sarà impegnato al lavoro anche nel fine settimana -
nei tempi di spettanza del padre starà presso l'abitazione della nonna Per_1 paterna ed il padre vedrà e starà con la figlia nell'abitazione medesima, compatibilmente con i priori impegni lavorativi.
Le parti convengono altresì che il primo fine settimana successivo al periodo di vacanza con un genitore spetti all'altro e che qualora un genitore non trascorra con la figlia il fine settimana a lui spettante in base al calendario concordato per ragioni di impedimento oggettivo della bambina o del genitore, lo stesso possa recuperarlo entro il periodo di un mese. Resta inteso che qualora i week end persi fossero più di uno gli stessi potranno essere recuperati nei mesi successivi nella misura di non più di uno al mese ed entro i successivi quattro mesi
(ovviamente salvi diversi accordi tra le parti). Il genitore presso il quale la minore si trova eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per la minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza. Solo in caso di emergenza il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza della minore informandone al più presto l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della minore e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
Fermo il dovere di informativa e collaborazione in forza del quale il genitore che affronti un viaggio con la minore ha l'onere di previamente informare l'altro genitore, nel caso in cui il viaggio sia verso uno stato extra UE, anche nei giorni in cui la minore è con lui, dovrà essere previamente concordato con l'altro genitore, ferma la necessità richiesta da singoli stati UE o extra UE di autorizzazione specifica scritta.
3. a) Festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al periodo di festività natalizie i genitori concordano di trascorrere con la figlia ad anni alterni il giorno di Natale (a cominciare dal padre) ed il
Capodanno (a cominciare dalla madre) e di suddividere a metà il resto dei giorni di vacanza;
parimenti per le festività pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con la minore il giorno di Pasqua (a cominciare dal padre) e di Pasquetta
(a cominciare dalla madre), oltre alla divisione paritaria degli eventuali ulteriori giorni di vacanze durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori.
3 b) Ulteriori festività.
Le ulteriori festività nazionali verranno gestite a turno fra i genitori, nel senso che se un genitore trascorrerà con la figlia una festività, la festività successiva la minore la trascorrerà con l'altro genitore e così a seguire, salvo diverso accordo degli stessi. A partire dal corrente anno le festività verranno così suddivise:
15 agosto con la mamma, sempre che non rientri nelle ferie estive del padre;
01 novembre con il papà;
08 dicembre con la mamma;
25 aprile con il papà;
01 maggio con la mamma;
02 giugno con il papà.
Anche i giorni di sospensione scolastica per Carnevale verranno suddivisi a metà tra i genitori.
3 c) Compleanni.
Nel giorno del compleanno di i genitori concordano di trascorrere insieme Per_1 un momento di festeggiamento;
concordano inoltre che nel giorno del compleanno di ciascun genitore faranno in modo che lo stesso trascorra quantomeno una parte della giornata con la figlia.
3 d) Vacanze estive. Durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle, se possibile, entro la fine del mese di maggio, fatti salvi diversi accordi.
Per il corrente anno le parti concorderanno non appena avranno indicazioni dai rispettivi datori di lavoro.
3 e) Contatti telefonici e comunicazioni.
Quando la minore starà con un genitore, l'altro potrà effettuare una video- chiamata od una telefonata giornaliera in fascia di orario serale (orientativamente tra le 19.00 e le 20.30). Sarà il genitore che ha con sé la bambina a contattare l'altro genitore.
3 f) Impegni reciproci.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto genitoriale della minore con l'altro genitore, si impegnano a non denigrare la figura dell'altro genitore di fronte alla minore e nel rapporto con altri familiari, amici o terzi, a tenere un rapporto civile e un dialogo composto e, in caso di dissidi, a non rendere mai partecipe la minore né utilizzarla come messaggera.
I genitori si impegnano altresì affinché la minore abbia la possibilità di frequentare i nuclei familiari dei genitori (nonni, zii e cugini).
Qualora la minore manifestasse disagio nell'attuazione del calendario sopra indicato, in particolare con riferimento ai pernotti presso il padre, i genitori concordano sin d'ora - trascorso un periodo di assestamento che le parti individuano in sei mesi - di avviare nell'interesse della minore un percorso di facilitazione con professionista che verrà concordemente individuato dagli stessi e con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
4. Contributo al mantenimento per i figli.
A titolo di concorso al mantenimento ordinario di il signor DO, a Per_1 decorrere dal mese di giugno 2025, verserà alla signora , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 250,00, che sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge, a decorrere dal mese di giugno 2026.
Le spese straordinarie nell'interesse di , da intendersi come individuate nel Per_1 protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Treviso il 1 dicembre 2016 che si allega in copia (doc. 8), verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
di conseguenza, ove possibile, le rispettive detrazioni verranno riconosciute nella medesima misura.
A tal fine i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata alla minore.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro trenta giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta, corredata dalla documentazione comprovante la spesa.
5. Assegno unico.
Le parti concordano che l'assegno unico universale, pari ad oggi ad € 57. (doc. 9) continuerà ad essere percepito per intero dalla signora . Pt_1 6. Acquiescenza.
Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza con la quale verrà preso atto del loro accordo in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nei termini sopra indicati”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4943/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/11/1988 con l'avv. STEFANO ARRIGO e l'avv. CLAUDIA DE PELLEGRINI
e
RT OD (c.f. , nato/a a PORDENONE C.F._2 (PN), il 4/03/1986 con l'avv. ALESSANDRA PERIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 6/08/2025, e RT OD – Parte_1 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di , nata il [...], riconosciuto da entrambi;
Persona_1 di avere interrotto la convivenza a far data dal mese di settembre 2017 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e RT OD per Parte_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) Affidamento della figlia minore. La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre a Colle
Umberto in Via Modena n.38/A.
2) I genitori concordano che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e stare con la figlia:
- a weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì pomeriggio - allorquando sarà il padre che la preleverà presso la madre - sino alle ore 19.00 della domenica sera
(nel periodo scolastico); il padre accompagnerà la figlia presso la residenza della nonna paterna e la madre ivi si recherà a riprenderla. Nel periodo di vacanze estive starà con il padre sino alle 21.30 e parimenti la madre si recherà a Per_1 prenderla presso la residenza della nonna paterna dove il padre dove il padre accompagnerà la minore, salvo diverso accordo fra le parti.
- il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.30, nella settimana successiva al weekend materno, ed il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 20.30 nella settimana successiva al week end paterno.
Nelle visite infrasettimanali il padre potrà stare con presso la casa della Per_1 nonna paterna, essendo l'abitazione di quest'ultima più vicina a quella della madre e ciò nell'intento di limitare gli spostamenti in auto alla minore e di mantenere il rapporto della bambina con la nonna paterna, persona che Per_1 ha sempre frequentato avendo il signor DO convissuto con la madre sino a febbraio 2025.
Nelle visite infrasettimanali, salvo diverso accordo, sarà la madre ad accompagnare dalla nonna paterna alle ore 18, ed il padre a Per_1 riaccompagnare la minore a casa della madre alle ore 20.30; nel periodo di vacanze estive, il padre riaccompagnerà alla madre alle ore 21.30. Per_1
Viene precisato che nel periodo di fine agosto e settembre (periodo di vendemmia) - in cui il padre sarà impegnato al lavoro anche nel fine settimana -
nei tempi di spettanza del padre starà presso l'abitazione della nonna Per_1 paterna ed il padre vedrà e starà con la figlia nell'abitazione medesima, compatibilmente con i priori impegni lavorativi.
Le parti convengono altresì che il primo fine settimana successivo al periodo di vacanza con un genitore spetti all'altro e che qualora un genitore non trascorra con la figlia il fine settimana a lui spettante in base al calendario concordato per ragioni di impedimento oggettivo della bambina o del genitore, lo stesso possa recuperarlo entro il periodo di un mese. Resta inteso che qualora i week end persi fossero più di uno gli stessi potranno essere recuperati nei mesi successivi nella misura di non più di uno al mese ed entro i successivi quattro mesi
(ovviamente salvi diversi accordi tra le parti). Il genitore presso il quale la minore si trova eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per la minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza. Solo in caso di emergenza il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza della minore informandone al più presto l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza della minore e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
Fermo il dovere di informativa e collaborazione in forza del quale il genitore che affronti un viaggio con la minore ha l'onere di previamente informare l'altro genitore, nel caso in cui il viaggio sia verso uno stato extra UE, anche nei giorni in cui la minore è con lui, dovrà essere previamente concordato con l'altro genitore, ferma la necessità richiesta da singoli stati UE o extra UE di autorizzazione specifica scritta.
3. a) Festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al periodo di festività natalizie i genitori concordano di trascorrere con la figlia ad anni alterni il giorno di Natale (a cominciare dal padre) ed il
Capodanno (a cominciare dalla madre) e di suddividere a metà il resto dei giorni di vacanza;
parimenti per le festività pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con la minore il giorno di Pasqua (a cominciare dal padre) e di Pasquetta
(a cominciare dalla madre), oltre alla divisione paritaria degli eventuali ulteriori giorni di vacanze durante il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori.
3 b) Ulteriori festività.
Le ulteriori festività nazionali verranno gestite a turno fra i genitori, nel senso che se un genitore trascorrerà con la figlia una festività, la festività successiva la minore la trascorrerà con l'altro genitore e così a seguire, salvo diverso accordo degli stessi. A partire dal corrente anno le festività verranno così suddivise:
15 agosto con la mamma, sempre che non rientri nelle ferie estive del padre;
01 novembre con il papà;
08 dicembre con la mamma;
25 aprile con il papà;
01 maggio con la mamma;
02 giugno con il papà.
Anche i giorni di sospensione scolastica per Carnevale verranno suddivisi a metà tra i genitori.
3 c) Compleanni.
Nel giorno del compleanno di i genitori concordano di trascorrere insieme Per_1 un momento di festeggiamento;
concordano inoltre che nel giorno del compleanno di ciascun genitore faranno in modo che lo stesso trascorra quantomeno una parte della giornata con la figlia.
3 d) Vacanze estive. Durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle, se possibile, entro la fine del mese di maggio, fatti salvi diversi accordi.
Per il corrente anno le parti concorderanno non appena avranno indicazioni dai rispettivi datori di lavoro.
3 e) Contatti telefonici e comunicazioni.
Quando la minore starà con un genitore, l'altro potrà effettuare una video- chiamata od una telefonata giornaliera in fascia di orario serale (orientativamente tra le 19.00 e le 20.30). Sarà il genitore che ha con sé la bambina a contattare l'altro genitore.
3 f) Impegni reciproci.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto genitoriale della minore con l'altro genitore, si impegnano a non denigrare la figura dell'altro genitore di fronte alla minore e nel rapporto con altri familiari, amici o terzi, a tenere un rapporto civile e un dialogo composto e, in caso di dissidi, a non rendere mai partecipe la minore né utilizzarla come messaggera.
I genitori si impegnano altresì affinché la minore abbia la possibilità di frequentare i nuclei familiari dei genitori (nonni, zii e cugini).
Qualora la minore manifestasse disagio nell'attuazione del calendario sopra indicato, in particolare con riferimento ai pernotti presso il padre, i genitori concordano sin d'ora - trascorso un periodo di assestamento che le parti individuano in sei mesi - di avviare nell'interesse della minore un percorso di facilitazione con professionista che verrà concordemente individuato dagli stessi e con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
4. Contributo al mantenimento per i figli.
A titolo di concorso al mantenimento ordinario di il signor DO, a Per_1 decorrere dal mese di giugno 2025, verserà alla signora , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 250,00, che sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge, a decorrere dal mese di giugno 2026.
Le spese straordinarie nell'interesse di , da intendersi come individuate nel Per_1 protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Treviso il 1 dicembre 2016 che si allega in copia (doc. 8), verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
di conseguenza, ove possibile, le rispettive detrazioni verranno riconosciute nella medesima misura.
A tal fine i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata alla minore.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro trenta giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta, corredata dalla documentazione comprovante la spesa.
5. Assegno unico.
Le parti concordano che l'assegno unico universale, pari ad oggi ad € 57. (doc. 9) continuerà ad essere percepito per intero dalla signora . Pt_1 6. Acquiescenza.
Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza con la quale verrà preso atto del loro accordo in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nei termini sopra indicati”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci