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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa EN OS Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo ed elettivamente domiciliato a Treviso, viale Appiani 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. - P.IVA ), CP_1 C.F._2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Denis Domenin ed elettivamente domiciliato a
Conegliano (TV), via Daniele Manin n. 160, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 19 marzo 2024
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata, accertato
pagina 1 di 10 il non esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal dr. per il CP_2 motivo di cui al numero 1) dell' appello, dichiararsi che nulla è dovuto e per
l'effetto restituirsi le somme corrisposte da dopo l'emissione Parte_1 della sentenza impugnata, da quantificarsi in corso di causa (doc. 5 – contabili versamenti post sentenza di primo grado), con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi;
nel merito, in via subordinata: nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza impugnata ridursi in ogni caso la somma riconosciuta dal Tribunale di Treviso al dr. per il motivo di CP_1 cui al punto 2) del presente appello con esclusione del compenso per la predisposizione di numero 26 denunce fiscali annuali elaborate e predisposte dal contribuente in proprio, compensazione delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e restituzione delle maggiori somme corrisposte da
dopo l'emissione della sentenza impugnata, da quantificarsi in Parte_1 corso di causa;
in via istruttoria: rinnovarsi, o disporsi, la consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del compenso per l'attività effettivamente svolta dal dr. CP_1
escludendo il corrispettivo per 26 dichiarativi fiscali annuali elaborati e
[...] predisposti dal contribuente in proprio. Parte_1
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, comprese quelle volte alla rinnovazione della CTU e alla restituzione delle somme pagate in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 27.12.2024 così provvedere:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale;
Parte_1
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dal sig. , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, poiché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 662/2024 emessa il 18.03.2024 dal
pagina 2 di 10 Tribunale di Treviso – Dott.ssa Giulia Civiero – e pubblicata il 19.03.2024, all'esito della causa civile n. 7981/2020 R.G.
In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto infondata, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta del
27.12.2024;
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 1° dicembre 2020, commercialista CP_1
e revisore contabile, conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1
- in data 18.12.2007, aveva concluso con , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporto rifiuti speciali e spurgo pozzi neri, un contratto con cui quest'ultimo gli aveva conferito l'incarico professionale avente ad oggetto diverse prestazioni (assistenza in materia fiscale e tributaria, assistenza all'elaborazione e predisposizione di bilanci infrannuali;
assistenza nella redazione del bilancio di esercizio;
incontri con il cliente;
informativa fiscale;
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie) dietro compenso annuale di euro 10.000,00 annui oltre accessori di legge (di cui 6.000,00 annui per la consulenza e assistenza continuative ed euro 4.000,00 per gli adempimenti e i dichiarativi annuali);
- il contratto, eseguito dal 2008, si era rinnovato di anno in anno sino al 2018 ed era stato non solo da egli correttamente adempiuto, ma -per espressa previsione contrattuale- adempiuto anche dalle società di elaborazione dati e Parte_2 Parte_3
- egli aveva seguito per il cliente anche pratiche estranee all'oggetto del contratto;
- dopo un primo periodo di pagamenti regolari, dal 2009 il aveva Parte_1 iniziato a versare solo alcuni acconti che, di comune accordo, le parti avevano imputato ai debiti più risalenti. Nel 2018 il aveva versato ulteriori Parte_1 euro 8.500,00 circa a titolo di acconti;
- a dicembre 2018 il gli aveva revocato l'incarico senza corrispondergli Parte_1 quanto ancora dovuto per le prestazioni rese.
pagina 3 di 10 L'attore quantificava il proprio credito in euro 48.835,12, oltre spese e accessori di legge, per l'attività contrattualmente prevista, importo risultante dalla sottrazione di euro 61.164,88 (somma pagata negli anni dal a titolo di Parte_1 acconti, di cui alle fatture sub. doc. 6 attoreo) da euro 110.000,00 (somma complessivamente dovuta sulla base del compenso pattuito per gli undici anni - dal 2008 al 2018- di vigenza del contratto), e in euro 8.169,60 (comprensivi di spese generali 15% e ritenuta d'acconto 20%) oltre spese esenti e non esenti, contributo cassa 4% e IVA, per le attività extra contratto.
1.1 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 attoree e, in particolare, eccependo: la nullità o l'annullabilità del contratto per indeterminatezza delle prestazioni oggetto dello stesso e del corrispettivo;
la parziale esecuzione del contratto in quanto, in realtà, la contabilità era stata tenuta dal personale della ditta del , gli incontri con il professionista si Parte_1 erano svolti una o due volte l'anno e l' si era limitato all'invio di circolari CP_1 informative generiche, alla redazione delle denunce Irap e relative ai redditi e al mero controllo delle altre dichiarazioni predisposte internamente alla ditta
; il difetto di legittimazione attiva dell' in quanto la maggior parte Parte_1 CP_1 delle prestazioni non erano state eseguite da lui ma da due società a lui riconducibili e . Parte_2 Parte_3
1.2 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e una
CTU affidata al dott. . Per_1
1.3 Con sentenza n. 662/2024, il Tribunale di Treviso, per quanto qui di rilievo:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, rilevando che tutti i preavvisi di fattura insoluti erano stati emessi dal dott. il quale CP_1 nel contratto era stato espressamente autorizzato dal ad avvalersi, Parte_1 nell'esecuzione dell'incarico, dei c.d. C.E.D. (società di elaborazione dati), i quali avevano direttamente emesso alcune fatture, che il aveva Parte_1 pagato senza mai opporre nulla;
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e del corrispettivo: il contratto aveva un oggetto ampio ma ben definito (al punto 1 del contratto), oltre che mai contestato da parte del durante Parte_1
pagina 4 di 10 gli undici anni in cui si era svolto il rapporto;
il corrispettivo era anch'esso ben determinato (al punto 4 del contratto).
- rigettava per genericità l'eccezione di annullabilità del contratto;
- sulla scorta della CTU del dott. e delle testimonianze assunte in Per_1 giudizio, riteneva che il dott. avesse correttamente e interamente CP_1 adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, sicché per tale attività era dovuto il compenso di euro 48.835,12 oltre accessori. Quanto invece alle cinque attività professionali extra contratto, poiché due di esse non erano state provate dal professionista e le restanti tre erano in realtà riconducibili all'oggetto del contratto, il compenso richiesto a tale titolo dal professionista
(euro 8.169,60) non era dovuto.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , formulando le Parte_1 conclusioni sopra indicate.
2.1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 siccome inammissibile e infondato.
2.2 All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
3.1 Con il primo motivo, censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lecita l'emissione delle fatture da parte delle due società di elaborazione dati riconducibili a La clausola contrattuale che permetteva ai CP_1
C.E.D. di fatturare direttamente al cliente la propria attività sarebbe nulla per contrasto con gli artt. 1 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 (ratione temporis applicabili) in quanto le fatture emesse dai C.E.D. riguarderebbero operazioni effettuate da un soggetto (Egger) diverso dagli emittenti le fatture stesse ( e Parte_2
. Mediante l'emissione di tali fatture, l' avrebbe Parte_3 CP_1 commesso “arbitraggio” fiscale in quanto avrebbe utilizzato il cliente Parte_1 per imputare dei ricavi a soggetti diversi da sé (ma a lui riconducibili) al fine di pagina 5 di 10 ottenere vantaggi fiscali, così venendo meno anche all'obbligo di esatto adempimento della prestazione nei confronti dell'appellante.
3.2 Con il secondo motivo, lamenta la mancata esecuzione, da parte del commercialista, di alcune prestazioni oggetto del contratto. Secondo l'appellante,
l'intera opera del professionista rientrerebbe nella “assistenza continuativa” (per la quale era stato previsto un compenso di euro 6.000,00 annuali), in quanto la contabilità aziendale sarebbe sempre stata gestita dal cliente e solo revisionata dal professionista e la maggior parte degli adempimenti dichiarativi (per i quali il compenso era previsto in euro 4.000,00 annuali) sarebbero stati svolti all'interno della ditta e solo trasmessi dal professionista. Le prestazioni professionali svolte dal commercialista, consistenti nella sola predetta “assistenza continuativa”, sarebbero, dunque, già state remunerate dalla corresponsione della somma complessiva di euro 61.164,88 dal 2008 al 2018.
L'appellante conclude chiedendo la totale riforma della sentenza, con conseguente accertamento dell'inadempimento dell'appellato e dichiarazione che nulla gli è dovuto a titolo di compenso professionale;
in subordine, chiede la riduzione della somma riconosciuta dal primo Giudice all'Egger; in via istruttoria, chiede la rinnovazione della CTU per la quantificazione del compenso per l'attività professionale effettivamente svolta dall'appellato.
3.3 si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. in quanto non rispettoso dei requisiti richiesti da tali norme, nonché la sua infondatezza. In particolare, con riguardo ai motivi d'appello, ha osservato che:
- le ragioni poste alla base del primo motivo d'appello sarebbero nuove, perché mai sottoposte al primo Giudice, oltre che infondate. Non sussisterebbe infatti alcun “arbitraggio” fiscale né alcuna violazione del d.lgs. n. 74/2000, in quanto il contratto (clausola 4a pag. 2) autorizzava i C.E.D., di cui il professionista si fosse avvalso nell'espletamento dell'incarico, a emettere direttamente fatture al cliente e i C.E.D. avevano fatturato direttamente l'attività da loro svolta al
, il quale aveva saldato le relative fatture. L'eccezione di nullità della Parte_1 predetta clausola contrattuale sarebbe inammissibile in quanto l'appellante pagina 6 di 10 aveva dato esecuzione al contratto per undici anni senza nulla eccepire sul tema e perché l'attività dei C.E.D. non sarebbe oggetto di causa;
- anche il secondo motivo d'appello introdurrebbe un tema -quello della qualificazione dell'opera del commercialista unicamente come “consulenza continuativa”- nuovo in quanto mai sottoposto al giudizio del Tribunale. Anche tale censura sarebbe comunque infondata, non sussistendo, sulla base dell'istruttoria di primo grado, alcun inadempimento dell'appellato.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
4.1 Nel merito, ritiene il Collegio che l'appello debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo di impugnazione: anzitutto, la censura, nella parte in cui introduce il tema del presunto “arbitraggio” fiscale quale elemento del presunto inadempimento del professionista, appare inammissibile e irrilevante, in quanto -come correttamente sostenuto dall'appellato-, per un verso, con tale motivo l'appellante introduce delle ragioni mai portate all'attenzione del Giudice nel giudizio di primo grado e, per altro verso, esso riguarda le fatture emesse direttamente dai C.E.D che sono state tutte saldate dal e non sono mai Parte_1 state oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, la censura, anche per la parte riguardante la presunta nullità per contrasto con norme imperative della clausola che consentiva ai C.E.D. di fatturare direttamente al cliente l'attività svolta (che tuttavia non viene riportata nelle conclusioni dell'appellante), è infondata. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, il contratto prevedeva espressamente che il professionista, nello svolgimento dell'incarico, potesse avvalersi dell'attività di società di elaborazione dati e consentiva a queste ultime di fatturare al cliente la propria attività. Tali società hanno svolto e fatturato direttamente al cliente la propria attività e ciò esclude in radice la configurabilità delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 8 d.lgs.
74/2000 e dell'”arbitraggio” fiscale.
pagina 7 di 10 D'altronde il , durante tutti gli anni in cui si è svolto il rapporto Parte_1 contrattuale, nulla ha mai opposto allo svolgimento e alla fatturazione, da parte di tali società, di parte dell'attività, tant'è che ne ha saldato tutte le fatture senza mai nulla addurre in proposito.
4.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha valutato l'operato del professionista correttamente, peraltro in accordo con la documentazione di causa, con le testimonianze assunte in giudizio e con gli esiti della CTU.
Dall'istruttoria di causa, presa in esame anche dal CTU, è emerso che l' si è CP_1 occupato non solo della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (Unico, comunicazioni annuali dati IVA, IRAP: cfr. doc. 3 dell'attore in primo grado) ma anche della redazione dei dichiarativi. Infatti, dallo scambio di corrispondenza di cui ai documenti 16, 17, 18, prodotti dall'attore in primo grado, emerge una interazione costante con la ditta , finalizzata alla raccolta della Parte_1 documentazione necessaria, all'analisi e alla selezione dei dati rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni annuali, nonché all'informazione del cliente anche rispetto delle scadenze previste per i vari adempimenti.
La circostanza è stata confermata dai testi (anche quelli del convenuto in primo grado), i quali -al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, che dubita della credibilità delle deposizioni- hanno fornito una ricostruzione dello svolgimento dell'incarico del professionista sostanzialmente concorde.
Le testi e dipendenti di hanno Tes_1 Tes_2 Parte_3 confermato che dal 2008 al 2018 il dott. aveva redatto e trasmesso le CP_1 dichiarazioni fiscali per conto del (cfr. verbali udienze del 12.4.2022 e Parte_1 del 27.9.2022), circostanza affermata anche dalla teste Testimone_3 relativamente al periodo (tra il 2010 e il 2011) in cui la stessa aveva collaborato occasionalmente nell'impresa (cfr. verbale udienza 27.9.2022); la teste Parte_1
, moglie del , ha dichiarato che il commercialista si Testimone_4 Parte_1 occupava delle denunce dei redditi e seguiva l'impresa dal punto di vista fiscale
(occupandosi delle “tasse che l'azienda doveva pagare”: cfr. verbale udienza
27.9.2022); la teste ha affermato che l' si occupava delle Testimone_5 CP_1
pagina 8 di 10 scadenze fiscali e del controllo sullo “spesometro” e sulle dichiarazioni iva redatte dalla teste stessa (cfr. verbale udienza del 12.4.2022).
A tal proposito, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza che, con riguardo ad alcune dichiarazioni, l' abbia svolto unicamente un controllo sulle “bozze” CP_1 redatte all'interno dell'impresa del : l'incarico, anche per la genericità Parte_1 che lo caratterizzava, può ritenersi esattamente adempiuto anche nel caso in cui si assuma che parte delle dichiarazioni fiscali non siano state redatte direttamente dal professionista ma risulti (come nella fattispecie) che questi ne abbia supervisionato l'esecuzione, verificandone la correttezza, eventualmente segnalandone gli errori prima di procedere alla relativa trasmissione.
D'altronde lo stesso cliente ha sempre dimostrato di considerare satisfattiva l'opera prestata dal professionista e congruo il compenso per essa pattuito.
Infatti, il contratto, compresa la pattuizione sul compenso di euro 6.000,00 annui per l'assistenza continuativa e di euro 4.000,00 annui per gli adempimenti annuali, ha ricevuto esecuzione sino al 2018 anche da parte del , che ha Parte_1 pagato la somma di euro 61.164,88 senza mai pretendere che tale somma fosse imputata unicamente all'attività di assistenza continuativa anziché a quella relativa agli adempimenti annuali, senza mai addurre alcuna contestazione al professionista in termini di inadempimento e -come correttamente evidenziato dal
Tribunale- senza pretendere una revisione al ribasso del corrispettivo pattuito.
L'assoluta condivisibilità delle conclusioni cui è giunto il primo Giudice e l'esaustività della CTU rendono infondata anche la richiesta, formulata in via subordinata dall'appellante, di riduzione del compenso del professionista e conducono al rigetto della richiesta del di rinnovazione della CTU. Parte_1
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 – 52.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di CP_1
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del grado liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso
[...] spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
EN OS
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa EN OS Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 ditta individuale (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo ed elettivamente domiciliato a Treviso, viale Appiani 11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. - P.IVA ), CP_1 C.F._2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Denis Domenin ed elettivamente domiciliato a
Conegliano (TV), via Daniele Manin n. 160, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 19 marzo 2024
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata, accertato
pagina 1 di 10 il non esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal dr. per il CP_2 motivo di cui al numero 1) dell' appello, dichiararsi che nulla è dovuto e per
l'effetto restituirsi le somme corrisposte da dopo l'emissione Parte_1 della sentenza impugnata, da quantificarsi in corso di causa (doc. 5 – contabili versamenti post sentenza di primo grado), con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi;
nel merito, in via subordinata: nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza impugnata ridursi in ogni caso la somma riconosciuta dal Tribunale di Treviso al dr. per il motivo di CP_1 cui al punto 2) del presente appello con esclusione del compenso per la predisposizione di numero 26 denunce fiscali annuali elaborate e predisposte dal contribuente in proprio, compensazione delle spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio e restituzione delle maggiori somme corrisposte da
dopo l'emissione della sentenza impugnata, da quantificarsi in Parte_1 corso di causa;
in via istruttoria: rinnovarsi, o disporsi, la consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del compenso per l'attività effettivamente svolta dal dr. CP_1
escludendo il corrispettivo per 26 dichiarativi fiscali annuali elaborati e
[...] predisposti dal contribuente in proprio. Parte_1
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, comprese quelle volte alla rinnovazione della CTU e alla restituzione delle somme pagate in parziale esecuzione della sentenza di primo grado, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 27.12.2024 così provvedere:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale;
Parte_1
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dal sig. , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale, poiché infondato in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 662/2024 emessa il 18.03.2024 dal
pagina 2 di 10 Tribunale di Treviso – Dott.ssa Giulia Civiero – e pubblicata il 19.03.2024, all'esito della causa civile n. 7981/2020 R.G.
In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: rigettarsi l'istanza di rinnovazione della CTU in quanto infondata, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta del
27.12.2024;
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 1° dicembre 2020, commercialista CP_1
e revisore contabile, conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1
- in data 18.12.2007, aveva concluso con , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale di trasporto rifiuti speciali e spurgo pozzi neri, un contratto con cui quest'ultimo gli aveva conferito l'incarico professionale avente ad oggetto diverse prestazioni (assistenza in materia fiscale e tributaria, assistenza all'elaborazione e predisposizione di bilanci infrannuali;
assistenza nella redazione del bilancio di esercizio;
incontri con il cliente;
informativa fiscale;
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie) dietro compenso annuale di euro 10.000,00 annui oltre accessori di legge (di cui 6.000,00 annui per la consulenza e assistenza continuative ed euro 4.000,00 per gli adempimenti e i dichiarativi annuali);
- il contratto, eseguito dal 2008, si era rinnovato di anno in anno sino al 2018 ed era stato non solo da egli correttamente adempiuto, ma -per espressa previsione contrattuale- adempiuto anche dalle società di elaborazione dati e Parte_2 Parte_3
- egli aveva seguito per il cliente anche pratiche estranee all'oggetto del contratto;
- dopo un primo periodo di pagamenti regolari, dal 2009 il aveva Parte_1 iniziato a versare solo alcuni acconti che, di comune accordo, le parti avevano imputato ai debiti più risalenti. Nel 2018 il aveva versato ulteriori Parte_1 euro 8.500,00 circa a titolo di acconti;
- a dicembre 2018 il gli aveva revocato l'incarico senza corrispondergli Parte_1 quanto ancora dovuto per le prestazioni rese.
pagina 3 di 10 L'attore quantificava il proprio credito in euro 48.835,12, oltre spese e accessori di legge, per l'attività contrattualmente prevista, importo risultante dalla sottrazione di euro 61.164,88 (somma pagata negli anni dal a titolo di Parte_1 acconti, di cui alle fatture sub. doc. 6 attoreo) da euro 110.000,00 (somma complessivamente dovuta sulla base del compenso pattuito per gli undici anni - dal 2008 al 2018- di vigenza del contratto), e in euro 8.169,60 (comprensivi di spese generali 15% e ritenuta d'acconto 20%) oltre spese esenti e non esenti, contributo cassa 4% e IVA, per le attività extra contratto.
1.1 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 attoree e, in particolare, eccependo: la nullità o l'annullabilità del contratto per indeterminatezza delle prestazioni oggetto dello stesso e del corrispettivo;
la parziale esecuzione del contratto in quanto, in realtà, la contabilità era stata tenuta dal personale della ditta del , gli incontri con il professionista si Parte_1 erano svolti una o due volte l'anno e l' si era limitato all'invio di circolari CP_1 informative generiche, alla redazione delle denunce Irap e relative ai redditi e al mero controllo delle altre dichiarazioni predisposte internamente alla ditta
; il difetto di legittimazione attiva dell' in quanto la maggior parte Parte_1 CP_1 delle prestazioni non erano state eseguite da lui ma da due società a lui riconducibili e . Parte_2 Parte_3
1.2 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e una
CTU affidata al dott. . Per_1
1.3 Con sentenza n. 662/2024, il Tribunale di Treviso, per quanto qui di rilievo:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, rilevando che tutti i preavvisi di fattura insoluti erano stati emessi dal dott. il quale CP_1 nel contratto era stato espressamente autorizzato dal ad avvalersi, Parte_1 nell'esecuzione dell'incarico, dei c.d. C.E.D. (società di elaborazione dati), i quali avevano direttamente emesso alcune fatture, che il aveva Parte_1 pagato senza mai opporre nulla;
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e del corrispettivo: il contratto aveva un oggetto ampio ma ben definito (al punto 1 del contratto), oltre che mai contestato da parte del durante Parte_1
pagina 4 di 10 gli undici anni in cui si era svolto il rapporto;
il corrispettivo era anch'esso ben determinato (al punto 4 del contratto).
- rigettava per genericità l'eccezione di annullabilità del contratto;
- sulla scorta della CTU del dott. e delle testimonianze assunte in Per_1 giudizio, riteneva che il dott. avesse correttamente e interamente CP_1 adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, sicché per tale attività era dovuto il compenso di euro 48.835,12 oltre accessori. Quanto invece alle cinque attività professionali extra contratto, poiché due di esse non erano state provate dal professionista e le restanti tre erano in realtà riconducibili all'oggetto del contratto, il compenso richiesto a tale titolo dal professionista
(euro 8.169,60) non era dovuto.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , formulando le Parte_1 conclusioni sopra indicate.
2.1 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 siccome inammissibile e infondato.
2.2 All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
3.1 Con il primo motivo, censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lecita l'emissione delle fatture da parte delle due società di elaborazione dati riconducibili a La clausola contrattuale che permetteva ai CP_1
C.E.D. di fatturare direttamente al cliente la propria attività sarebbe nulla per contrasto con gli artt. 1 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 (ratione temporis applicabili) in quanto le fatture emesse dai C.E.D. riguarderebbero operazioni effettuate da un soggetto (Egger) diverso dagli emittenti le fatture stesse ( e Parte_2
. Mediante l'emissione di tali fatture, l' avrebbe Parte_3 CP_1 commesso “arbitraggio” fiscale in quanto avrebbe utilizzato il cliente Parte_1 per imputare dei ricavi a soggetti diversi da sé (ma a lui riconducibili) al fine di pagina 5 di 10 ottenere vantaggi fiscali, così venendo meno anche all'obbligo di esatto adempimento della prestazione nei confronti dell'appellante.
3.2 Con il secondo motivo, lamenta la mancata esecuzione, da parte del commercialista, di alcune prestazioni oggetto del contratto. Secondo l'appellante,
l'intera opera del professionista rientrerebbe nella “assistenza continuativa” (per la quale era stato previsto un compenso di euro 6.000,00 annuali), in quanto la contabilità aziendale sarebbe sempre stata gestita dal cliente e solo revisionata dal professionista e la maggior parte degli adempimenti dichiarativi (per i quali il compenso era previsto in euro 4.000,00 annuali) sarebbero stati svolti all'interno della ditta e solo trasmessi dal professionista. Le prestazioni professionali svolte dal commercialista, consistenti nella sola predetta “assistenza continuativa”, sarebbero, dunque, già state remunerate dalla corresponsione della somma complessiva di euro 61.164,88 dal 2008 al 2018.
L'appellante conclude chiedendo la totale riforma della sentenza, con conseguente accertamento dell'inadempimento dell'appellato e dichiarazione che nulla gli è dovuto a titolo di compenso professionale;
in subordine, chiede la riduzione della somma riconosciuta dal primo Giudice all'Egger; in via istruttoria, chiede la rinnovazione della CTU per la quantificazione del compenso per l'attività professionale effettivamente svolta dall'appellato.
3.3 si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. in quanto non rispettoso dei requisiti richiesti da tali norme, nonché la sua infondatezza. In particolare, con riguardo ai motivi d'appello, ha osservato che:
- le ragioni poste alla base del primo motivo d'appello sarebbero nuove, perché mai sottoposte al primo Giudice, oltre che infondate. Non sussisterebbe infatti alcun “arbitraggio” fiscale né alcuna violazione del d.lgs. n. 74/2000, in quanto il contratto (clausola 4a pag. 2) autorizzava i C.E.D., di cui il professionista si fosse avvalso nell'espletamento dell'incarico, a emettere direttamente fatture al cliente e i C.E.D. avevano fatturato direttamente l'attività da loro svolta al
, il quale aveva saldato le relative fatture. L'eccezione di nullità della Parte_1 predetta clausola contrattuale sarebbe inammissibile in quanto l'appellante pagina 6 di 10 aveva dato esecuzione al contratto per undici anni senza nulla eccepire sul tema e perché l'attività dei C.E.D. non sarebbe oggetto di causa;
- anche il secondo motivo d'appello introdurrebbe un tema -quello della qualificazione dell'opera del commercialista unicamente come “consulenza continuativa”- nuovo in quanto mai sottoposto al giudizio del Tribunale. Anche tale censura sarebbe comunque infondata, non sussistendo, sulla base dell'istruttoria di primo grado, alcun inadempimento dell'appellato.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
4.1 Nel merito, ritiene il Collegio che l'appello debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo di impugnazione: anzitutto, la censura, nella parte in cui introduce il tema del presunto “arbitraggio” fiscale quale elemento del presunto inadempimento del professionista, appare inammissibile e irrilevante, in quanto -come correttamente sostenuto dall'appellato-, per un verso, con tale motivo l'appellante introduce delle ragioni mai portate all'attenzione del Giudice nel giudizio di primo grado e, per altro verso, esso riguarda le fatture emesse direttamente dai C.E.D che sono state tutte saldate dal e non sono mai Parte_1 state oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, la censura, anche per la parte riguardante la presunta nullità per contrasto con norme imperative della clausola che consentiva ai C.E.D. di fatturare direttamente al cliente l'attività svolta (che tuttavia non viene riportata nelle conclusioni dell'appellante), è infondata. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, il contratto prevedeva espressamente che il professionista, nello svolgimento dell'incarico, potesse avvalersi dell'attività di società di elaborazione dati e consentiva a queste ultime di fatturare al cliente la propria attività. Tali società hanno svolto e fatturato direttamente al cliente la propria attività e ciò esclude in radice la configurabilità delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 8 d.lgs.
74/2000 e dell'”arbitraggio” fiscale.
pagina 7 di 10 D'altronde il , durante tutti gli anni in cui si è svolto il rapporto Parte_1 contrattuale, nulla ha mai opposto allo svolgimento e alla fatturazione, da parte di tali società, di parte dell'attività, tant'è che ne ha saldato tutte le fatture senza mai nulla addurre in proposito.
4.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Ad avviso del Collegio, il Tribunale ha valutato l'operato del professionista correttamente, peraltro in accordo con la documentazione di causa, con le testimonianze assunte in giudizio e con gli esiti della CTU.
Dall'istruttoria di causa, presa in esame anche dal CTU, è emerso che l' si è CP_1 occupato non solo della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (Unico, comunicazioni annuali dati IVA, IRAP: cfr. doc. 3 dell'attore in primo grado) ma anche della redazione dei dichiarativi. Infatti, dallo scambio di corrispondenza di cui ai documenti 16, 17, 18, prodotti dall'attore in primo grado, emerge una interazione costante con la ditta , finalizzata alla raccolta della Parte_1 documentazione necessaria, all'analisi e alla selezione dei dati rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni annuali, nonché all'informazione del cliente anche rispetto delle scadenze previste per i vari adempimenti.
La circostanza è stata confermata dai testi (anche quelli del convenuto in primo grado), i quali -al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, che dubita della credibilità delle deposizioni- hanno fornito una ricostruzione dello svolgimento dell'incarico del professionista sostanzialmente concorde.
Le testi e dipendenti di hanno Tes_1 Tes_2 Parte_3 confermato che dal 2008 al 2018 il dott. aveva redatto e trasmesso le CP_1 dichiarazioni fiscali per conto del (cfr. verbali udienze del 12.4.2022 e Parte_1 del 27.9.2022), circostanza affermata anche dalla teste Testimone_3 relativamente al periodo (tra il 2010 e il 2011) in cui la stessa aveva collaborato occasionalmente nell'impresa (cfr. verbale udienza 27.9.2022); la teste Parte_1
, moglie del , ha dichiarato che il commercialista si Testimone_4 Parte_1 occupava delle denunce dei redditi e seguiva l'impresa dal punto di vista fiscale
(occupandosi delle “tasse che l'azienda doveva pagare”: cfr. verbale udienza
27.9.2022); la teste ha affermato che l' si occupava delle Testimone_5 CP_1
pagina 8 di 10 scadenze fiscali e del controllo sullo “spesometro” e sulle dichiarazioni iva redatte dalla teste stessa (cfr. verbale udienza del 12.4.2022).
A tal proposito, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza che, con riguardo ad alcune dichiarazioni, l' abbia svolto unicamente un controllo sulle “bozze” CP_1 redatte all'interno dell'impresa del : l'incarico, anche per la genericità Parte_1 che lo caratterizzava, può ritenersi esattamente adempiuto anche nel caso in cui si assuma che parte delle dichiarazioni fiscali non siano state redatte direttamente dal professionista ma risulti (come nella fattispecie) che questi ne abbia supervisionato l'esecuzione, verificandone la correttezza, eventualmente segnalandone gli errori prima di procedere alla relativa trasmissione.
D'altronde lo stesso cliente ha sempre dimostrato di considerare satisfattiva l'opera prestata dal professionista e congruo il compenso per essa pattuito.
Infatti, il contratto, compresa la pattuizione sul compenso di euro 6.000,00 annui per l'assistenza continuativa e di euro 4.000,00 annui per gli adempimenti annuali, ha ricevuto esecuzione sino al 2018 anche da parte del , che ha Parte_1 pagato la somma di euro 61.164,88 senza mai pretendere che tale somma fosse imputata unicamente all'attività di assistenza continuativa anziché a quella relativa agli adempimenti annuali, senza mai addurre alcuna contestazione al professionista in termini di inadempimento e -come correttamente evidenziato dal
Tribunale- senza pretendere una revisione al ribasso del corrispettivo pattuito.
L'assoluta condivisibilità delle conclusioni cui è giunto il primo Giudice e l'esaustività della CTU rendono infondata anche la richiesta, formulata in via subordinata dall'appellante, di riduzione del compenso del professionista e conducono al rigetto della richiesta del di rinnovazione della CTU. Parte_1
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 – 52.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di CP_1
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 662/2024 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del grado liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso
[...] spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
EN OS
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