Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09888/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9888 del 2022, proposto da
Comune di Picerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Miele, Andrea Pellegrin e Luca Zonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Delibera del Corecom Basilicata N. 38/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Italia S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il Comune di Picerno ha impugnato la delibera n. 38 del 2021 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Basilicata (Corecom), nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha definito la controversia insorta tra il Comune e Vodafone Italia S.p.A. e relativa alla mancata cessazione dei servizi da parte della compagnia a seguito del passaggio ad altro operatore e all’emissione, nelle more, di fatture illegittime.
Con la delibera impugnata il Corecom, in parziale accoglimento dell’istanza presentata dal Comune, ha ordinato a Vodafone Italia S.p.a. di cessare tutte le utenze ancora in essere con l’Amministrazione comunale di Picerno, comprese le linee dati ed ivi incluso ogni servizio accessorio, nonché di corrispondere l’importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura. Ha invece rigettato la richiesta di storno delle fatture emesse, in quanto generica e non circostanziata.
Avverso tale ultima determinazione il Comune di Picerno ha spiegato l’odierno ricorso, contestando le motivazioni del parziale rigetto e domandando l’annullamento delle fatture emesse per servizi non forniti e mai richiesti dall’amministrazione comunale.
La contestazione del Comune di Picerno riguarda sostanzialmente l’illegittima prosecuzione della fatturazione da parte di Vodafone Italia S.p.a. per servizi di connettività che il Comune non avrebbe mai utilizzato (in quanto materialmente inutilizzabili per assenza di apparati e allacciamenti) e non avrebbe mai inteso mantenere attivi dopo la migrazione verso Tim S.p.a., avvenuta formalmente a partire da aprile 2017.
Resiste in giudizio Vodafone S.p.a., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, e deducendone nel merito l’infondatezza.
Con atto depositato il 22 aprile 2025, notificato alle altre parti, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Con successiva memoria del 28 aprile 2025, Vodafone Italia S.p.a. ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione in udienza, dichiarando, altresì, di aderire alla rinuncia.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Non resta, dunque, al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che nelle more del giudizio il Comune ha saldato le fatture contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO