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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25707/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. FONTANAROSA DANIELA e , elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO 4 80143 NAPOLIpresso il difensore avv. FONTANAROSA DANIELA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_3
BUONAFEDE ACHILLE e elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA presso il difensore avv. BUONAFEDE ACHILLE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta. Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierne opposte, anche alla luce della surroga di CP_3
;
[...]
Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 8305/2022 del 18/05/2022 RG n. 6921/2022 del Tribunale di Milano e per l'effetto revocarlo;
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle convenute opposte, in ragione di quanto argomentato e per l'effetto condannarle alle spese della presente procedura, da attribuire alla sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità delle controparti, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da attribuire alla sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo.
In via Istruttoria Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, indicare capi, produrre documenti ed indicare i testi.
Parte opposta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e previo accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione proposta ove carente in atti la produzione ex adverso della copia del D.I. opposto:
1. Rigettate l'opposizione proposta da e dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del D.I. n. 8305/2022 (RG
[...]
6921/2022) del 18.5.2022 del Tribunale di Milano;
2.- In subordine: accertare e dichiarare che e P.a. è creditrice nei Controparte_1 Controparte_4 confronti di e dei sigg.ri ed , in solido, della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 308.139,75 , dei quali € 292.933,47 spettanti, quota parte, a Controparte_1 ed € 15.146,28 spettanti, quota parte, a oltre interessi
[...] CP_5 convenzionali al tasso annuo del 7,50%, o della diversa accertata in esito all'espletando giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3.- In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa.
IN LINEA ISTRUTTORIA Formulata ogni più ampia riserva di legge ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., con il presente scritto gli Istituti di Credito opposti rimarcano la propria volontà di avvalersi dei documenti versati in atti, tra i quali, il contratto di mutuo chirografario del 28.10.2020 sottoscritto a distanza con firma digitale da e le fideiussioni del 27.10.2020 rilasciate dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo, ove riferite le contestazioni e reiterato il formulato disconoscimento ex adverso in
[...] relazione a dette scritture – fermi i rilievi di inammissibilità articolati nel presente scritto - che se ne abbia a disporre ex art. 216 c.p.c. la verificazione in relazione alle eventuali firme disconosciute (la sottoscrizione digitale del contratto di mutuo e le sottoscrizioni presenti nelle fideiussioni), con espletamento di saggio grafico e perizia grafologica dietro dettatura e con scritture di comparazione che verranno indicate e/o prodotte dalle deducenti nei termini di legge ex art 183 comma VI c.p.c., entro i quali verranno altresì prodotti gli originali anche cartacei dei documenti disconosciuti ex art. 2719 c.c. dagli opponenti, ove ritenuta ammissibile la formulata generica contestazione ex adverso e secondo le modalità che Codesto Ill.mo G.I. vorrà eventualmente indicare.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8305/2022 del 18/05/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano con cui veniva loro ingiunto di pagare a e Controparte_1 [...]
la somma di euro 308.139,75 oltre interessi e spese . Controparte_6
Preliminarmente gli opponenti disconoscevano, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione ex adverso prodotta. Gli opponenti eccepivano la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 125 cpc, come richiamato dall'art. 638 cpc. Rilevavano che in relazione all'estratto 50 TUB prodotto in fase monitoria, in particolar modo quello della Banca Progetto, la formula consisteva in un timbro a piè di pagina con una sottostante firma illeggibile, senza indicazione del nome del dirigente;
che l' attestazione era priva di qualsiasi elemento idoneo a riconoscere e verificare la riconducibilità dell'attestazione a chi ne aveva il potere e l'individuazione del soggetto firmatario, che l'impersonalità data dalla firma illeggibile e quindi l'impossibilità di identificare il firmatario e la sua qualifica – elemento essenziale secondo la previsione legislativa- escludeva che il documento prodotto avesse i requisiti ex art. 50 TUB.
Altresì deducevano la violazione dell'onere probatorio ed inefficacia/nullita' del decreto opposto in quanto le opposte avrebbero dovuto depositare gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo;
che la documentazione depositata dall'avversa difesa appariva sul punto carente non avendo la stessa depositato il saldo iniziale
In relazione al quantum gli opponenti deducevano l' inesigibilità della somma in quanto non erano stati scorporati dalla richiesta monitoria i versamenti effettuati dalla parte opponente, di cui non vi era traccia nella documentazione allegata al ricorso.
Altresì deducevano la nullita' ex art.1815 c.c. delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di finanziamento de quo in quanto sono ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative in quanto superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi.
In ultimo rilevavano la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
che emergevano degli addebiti di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi;
che con riferimento al calcolo degli interessi, erano senz'altro applicabili le limitazioni dell'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revocare, e/o dichiarare la nullità del decreto;
in via subordinata, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio. Si costituivano e che rilevavano di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_6
28.10.2020 con la un contratto di mutuo chirografario per l'importo di Parte_1 complessivi € 300.000,00, mutuo concesso dagli Enti Finanziatori, in via solidale, secondo le seguenti quote di partecipazione: Euro 15.000,00, pari al 5,00% del Mutuo, : CP_5 Controparte_1
Euro 285.000,00 pari al 95,00% del Mutuo;
che il mutuo era assistito da garanzia del Fondo di Garanzia MCC di cui alla Legge 662/96 per il 90% del credito (pari ad €270.000,00) ; che era stata prestata fideiussione personale dei soci ed amministratore unico e Controparte_7 Parte_3 per € 390.000,00, e con mandato di a quale Capofila, ad
[...] Controparte_1 CP_5 operare in nome e per conto dell'altro Ente Finanziatore in relazione al mutuo ed ai rapporti con l'Impresa e con i garanti;
che nel corso del rapporto, la si era resa inadempiente Parte_1 pagina 3 di 7 alle obbligazioni contrattuali assunte, registrandosi insoluto di n. 7 rate per totali € 34.309,59, di cui era stato diffidato il pagamento, ma senza esito;
che con nota PEC prot. n. 6709 del 26.6.2021 CP_5 aveva indirizzato alla debitrice “secondo sollecito – diffida di pagamento rate insolute”, con
[...] specifica delle n. 5 rate non pagate;
che con PEC prot. N. 8801 del 13.7.2021 gli Istituti finanziatori avevano comunicato la risoluzione del contratto di mutuo inter partes, giusta clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, sollecito di pagamento e messa in mora;
che il 23.12.2021 inviavano richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia
a ; che non essendo stato corrisposto dai debitori alcun importo in relazione Parte_4 all'esposizione maturata, le società ricorrenti azionavano nel monitorio il credito rispettivamente vantato di € 308.139,75 alla data del 9.11.2021, di passaggio a sofferenza della relativa posizione, come da estratti di saldo conto ex art. 50 TUB
In relazione alla eccezione preliminare deducevano l'inammissibilità del disconoscimento così come operato ex adverso in termini assolutamente generici ed incomprensibili, apparendo lo stesso come mera frase di stile da considerarsi tamquam non esset;
contestavano l'ammissibilità del disconoscimento ove da intendersi riferito al contratto di mutuo chirografario del 28.10.2020, quale
“contratto sottoscritto a distanza attraverso firma digitale” come da art. 21 – conclusione del contratto del relativo sinallagma, e quindi in relazione alla sottoscrizione digitale del documento da parte del legale rappresentante pro tempore della che ove si ritenesse utilmente e Parte_1 specificamente proposto il disconoscimento, dichiaravano formalmente ex art. 216 c.p.c. che intendevano avvalersi di tutta la documentazione versata in atti. In relazione alla dedotta “genericità” della domanda azionata in monitorio o all'asserito difetto di prova del credito vantato dagli Istituti Finanziatori, rilevavano di aver fornito prova agli atti del monitorio così del rapporto contrattuale, come dell'avverso inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'obbligazione assunta dai garanti, all'uopo rilevando: il prodotto contratto di mutuo chirografario, la corretta pattuizione della misura degli interessi corrispettivi e moratori del finanziamento di cui all'art. 4, la legittima previsione della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di cui all'art. 9, l'esigibilità della prestazione, essendosi il contratto di mutuo inter partes risolto, in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista sub lettera c), di cui e Controparte_1 CP_5 hanno dichiarato di volersi avvalere giusta PEC prot. N. 8801 del 13.7.2021 essendo
[...] [...] decaduta dal beneficio del termine;
che avevano provato l'obbligazione gravante sui garanti Parte_1
come da fideiussioni del 27.10.2020 con cui gli stessi si erano costituiti garanti della Pt_2 in relazione al richiamato finanziamento chirografario;
oltre alla certificazione Parte_1 di cui all'art. 50 TUB già prodotto con il ricorso producevano a riprova del credito la contabile erogazione mutuo del 30.10.2020 ed il documento contabile piano di ammortamento del finanziamento al 31.12.2022.
Contestavano l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, alla luce delle previsioni di cui all'art. 4, non sussistendo né la convenzione, né la asserita pretesa applicazione di interessi anatocistici od usurai al rapporto di finanziamento per cui è causa;
pur rilevando che l'onere della prova grava sulla controparte documentavano l'insussistenza di alcun superamento del tasso soglia usura alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, come da Decreto Ministeriale rilevazione tassi usura al dicembre 2020.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione; in subordine: accertare e dichiarare che
[...]
e P.a. è creditrice nei confronti di e dei sigg.ri CP_1 Controparte_4 Parte_1
ed , in solido, della complessiva somma di € 308.139,75, dei quali € Parte_2 Parte_3
292.933,47 spettanti, quota parte, a ed € 15.146,28 spettanti, quota parte, a Controparte_1 CP_5
oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50%, o della diversa accertata in esito
[...] all'espletando giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. pagina 4 di 7 Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'articolo 183 Vi comma c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva assunta in decisione all' udienza del 24.9.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Oggetto di causa è un contratto di mutuo stipulato tra le parti con garanzia del Fondo di Garanzia MCC di cui alla Legge 662/96 per il 90% del credito, e risolto a seguito di inadempimento. Con la presente opposizione in via preliminare l'opponente disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione ex adverso prodotta.
Orbene il suddetto disconoscimento essendo privo di alcun riferimento specifico e determinato dell'atto disconosciuto non può trovare accoglimento.
Si richiama sul punto una delle ultime pronunce della Cassazione “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”. Cass. civ. n. 17313/2021. Altresì priva di pregio l'asserita mancata prova del credito.
Sul punto risulta documentato fin dal ricorso introduttivo il contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio), le fideiussioni del 27.10.2020 sottoscritte dai garanti (doc.2 e 3 fasc. monitorio), la PEC del 13.7.2021 con cui gli opposti comunicavano la risoluzione del contratto di mutuo con intimazione di pagamento
(doc.5 fasc. monitorio) e gli estratti ex art.5 0 TUB (doc.7 fasc. monitorio).
In relazione alla dedotta inefficacia probatoria dell' estratto art. 50 TUB , si rileva che l'estratto ex art.50 tub per consolidata giurisprudenza ha efficacia probatoria nella sola fase monitoria, diversamente nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena l'opposto è onerato della prova dei fatti costitutivi.
Nel caso de quo l'opposto provvedeva a seguito della specifica contestazione a provare l'entità del credito con il deposito della contabile erogazione mutuo del 30.10.2020 (doc. c fasc. opposto) ed il documento contabile piano di ammortamento del finanziamento al 31.12.2022 (doc.d fasc. opposto) dai quali altresì risultavano i pagamenti effettuati assolvendo al proprio onere probatorio. Altresì priva di pregio deve ritenersi la dedotta applicazione di interessi contrastanti con le norme imperative in quanto superiori rispetto al tasso soglia dal quale risulterebbe un asserito carattere illegittimo degli interessi.
Si deve osservare che l'opponente sul punto deduceva che fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che andrebbero inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi e richiamava a tal fine la sentenza della
Cassazione n. 350/2013.
Orbene la richiamata sentenza della Cassazione n. 350/2013 diversamente da quanto sostenuto dall'opponente ha essenzialmente ribadito il principio, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” ma non ha affermato che al fine della valutazione del carattere usurario, i due tassi debbano essere sommati.
Fatta tale precisazione, risulta assorbente in relazione alla debenza e misura degli interessi moratori la decisione n.19597/20 Sezioni Unite “ il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, pagina 5 di 7 ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Rilevato che opponente non allegava il tasso moratorio in concreto applicato e la misura del tasso soglia all'epoca della stipulazione del contratto, la doglianza sul punto va rigettata in quanto non provata.
Infondata altresì la doglianza relativa ad addebiti di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi. Sul punto premesso che l'opposto non allegava né provava gli addebiti in violazione, va chiarito che il contratto de quo prevedeva il piano di ammortamento alle francese che per giurisprudenza ormai consolidata non genera interessi anatocistici e quindi non nasconde la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
considerato che
la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio. Assorbente sul punto è la recente decisione della Sezioni Unite 15130/24 secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” La Suprema Corte ha chiarito che non vi è indeterminatezza od indeterminabilità dell'oggetto:
“quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” come nel caso de quo (doc.1 fasc. monitorio). In relazione alla eccepita estinzione del debito a seguito della surroga del Fondo Di Garanzia Mcc di cui alla legge 662/96 per il 90% del credito (pari ad € 270.000,00), si deve dare atto che la surroga avveniva successivamente all'introduzione del giudizio monitorio, e che parte opposta aveva il diritto ad ottenere la somma non coperta dalla surroga. In relazione alla dedotta condotta dell'opposta che all'atto della costituzione non comunicava l'avvenuta surroga, si rileva che la stessa nella seconda memoria riduceva la richiesta all'importo non coperto dal Fondo e comunque sin dal deposito del ricorso dichiarava di aver provveduto alla richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia inoltrata a in data 23.12.2021 (doc.6 Parte_4 fasc.monitorio). Per le motivazioni espresse la domanda proposta dagli opponenti deve essere rigettata, il decreto alla luce dell'avvenuta surroga deve essere revocato, e l'importo inizialmente riconosciuto nei confronti delle opposte rideterminato nella somma di € 38.139,75 ( € 308.139,75 – 270.000,00), oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50 %.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dell'importo rideterminato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 8305/2022 emesso il 18/05/2022 dal Tribunale di Milano;
condanna e al pagamento dell'importo Parte_1 Parte_2 Parte_3 rideterminato di € 38.139,75 in favore di e oltre Controparte_1 Controparte_6 interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50%; pagina 6 di 7 Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 e le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre spese generali, oneri e accessori. CP_4
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25707/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. FONTANAROSA DANIELA e , elettivamente domiciliato in VIA G. PORZIO 4 80143 NAPOLIpresso il difensore avv. FONTANAROSA DANIELA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_3
BUONAFEDE ACHILLE e elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA presso il difensore avv. BUONAFEDE ACHILLE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta. Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierne opposte, anche alla luce della surroga di CP_3
;
[...]
Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 8305/2022 del 18/05/2022 RG n. 6921/2022 del Tribunale di Milano e per l'effetto revocarlo;
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alle convenute opposte, in ragione di quanto argomentato e per l'effetto condannarle alle spese della presente procedura, da attribuire alla sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo In via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità delle controparti, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da attribuire alla sottoscritta procuratrice per averne fatto anticipo.
In via Istruttoria Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, indicare capi, produrre documenti ed indicare i testi.
Parte opposta Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e previo accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione proposta ove carente in atti la produzione ex adverso della copia del D.I. opposto:
1. Rigettate l'opposizione proposta da e dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del D.I. n. 8305/2022 (RG
[...]
6921/2022) del 18.5.2022 del Tribunale di Milano;
2.- In subordine: accertare e dichiarare che e P.a. è creditrice nei Controparte_1 Controparte_4 confronti di e dei sigg.ri ed , in solido, della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 308.139,75 , dei quali € 292.933,47 spettanti, quota parte, a Controparte_1 ed € 15.146,28 spettanti, quota parte, a oltre interessi
[...] CP_5 convenzionali al tasso annuo del 7,50%, o della diversa accertata in esito all'espletando giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3.- In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa.
IN LINEA ISTRUTTORIA Formulata ogni più ampia riserva di legge ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., con il presente scritto gli Istituti di Credito opposti rimarcano la propria volontà di avvalersi dei documenti versati in atti, tra i quali, il contratto di mutuo chirografario del 28.10.2020 sottoscritto a distanza con firma digitale da e le fideiussioni del 27.10.2020 rilasciate dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendo, ove riferite le contestazioni e reiterato il formulato disconoscimento ex adverso in
[...] relazione a dette scritture – fermi i rilievi di inammissibilità articolati nel presente scritto - che se ne abbia a disporre ex art. 216 c.p.c. la verificazione in relazione alle eventuali firme disconosciute (la sottoscrizione digitale del contratto di mutuo e le sottoscrizioni presenti nelle fideiussioni), con espletamento di saggio grafico e perizia grafologica dietro dettatura e con scritture di comparazione che verranno indicate e/o prodotte dalle deducenti nei termini di legge ex art 183 comma VI c.p.c., entro i quali verranno altresì prodotti gli originali anche cartacei dei documenti disconosciuti ex art. 2719 c.c. dagli opponenti, ove ritenuta ammissibile la formulata generica contestazione ex adverso e secondo le modalità che Codesto Ill.mo G.I. vorrà eventualmente indicare.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8305/2022 del 18/05/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano con cui veniva loro ingiunto di pagare a e Controparte_1 [...]
la somma di euro 308.139,75 oltre interessi e spese . Controparte_6
Preliminarmente gli opponenti disconoscevano, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione ex adverso prodotta. Gli opponenti eccepivano la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa indicazione dei requisiti di cui all'art. 125 cpc, come richiamato dall'art. 638 cpc. Rilevavano che in relazione all'estratto 50 TUB prodotto in fase monitoria, in particolar modo quello della Banca Progetto, la formula consisteva in un timbro a piè di pagina con una sottostante firma illeggibile, senza indicazione del nome del dirigente;
che l' attestazione era priva di qualsiasi elemento idoneo a riconoscere e verificare la riconducibilità dell'attestazione a chi ne aveva il potere e l'individuazione del soggetto firmatario, che l'impersonalità data dalla firma illeggibile e quindi l'impossibilità di identificare il firmatario e la sua qualifica – elemento essenziale secondo la previsione legislativa- escludeva che il documento prodotto avesse i requisiti ex art. 50 TUB.
Altresì deducevano la violazione dell'onere probatorio ed inefficacia/nullita' del decreto opposto in quanto le opposte avrebbero dovuto depositare gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo;
che la documentazione depositata dall'avversa difesa appariva sul punto carente non avendo la stessa depositato il saldo iniziale
In relazione al quantum gli opponenti deducevano l' inesigibilità della somma in quanto non erano stati scorporati dalla richiesta monitoria i versamenti effettuati dalla parte opponente, di cui non vi era traccia nella documentazione allegata al ricorso.
Altresì deducevano la nullita' ex art.1815 c.c. delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di finanziamento de quo in quanto sono ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative in quanto superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi.
In ultimo rilevavano la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
che emergevano degli addebiti di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi;
che con riferimento al calcolo degli interessi, erano senz'altro applicabili le limitazioni dell'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revocare, e/o dichiarare la nullità del decreto;
in via subordinata, accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio. Si costituivano e che rilevavano di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_6
28.10.2020 con la un contratto di mutuo chirografario per l'importo di Parte_1 complessivi € 300.000,00, mutuo concesso dagli Enti Finanziatori, in via solidale, secondo le seguenti quote di partecipazione: Euro 15.000,00, pari al 5,00% del Mutuo, : CP_5 Controparte_1
Euro 285.000,00 pari al 95,00% del Mutuo;
che il mutuo era assistito da garanzia del Fondo di Garanzia MCC di cui alla Legge 662/96 per il 90% del credito (pari ad €270.000,00) ; che era stata prestata fideiussione personale dei soci ed amministratore unico e Controparte_7 Parte_3 per € 390.000,00, e con mandato di a quale Capofila, ad
[...] Controparte_1 CP_5 operare in nome e per conto dell'altro Ente Finanziatore in relazione al mutuo ed ai rapporti con l'Impresa e con i garanti;
che nel corso del rapporto, la si era resa inadempiente Parte_1 pagina 3 di 7 alle obbligazioni contrattuali assunte, registrandosi insoluto di n. 7 rate per totali € 34.309,59, di cui era stato diffidato il pagamento, ma senza esito;
che con nota PEC prot. n. 6709 del 26.6.2021 CP_5 aveva indirizzato alla debitrice “secondo sollecito – diffida di pagamento rate insolute”, con
[...] specifica delle n. 5 rate non pagate;
che con PEC prot. N. 8801 del 13.7.2021 gli Istituti finanziatori avevano comunicato la risoluzione del contratto di mutuo inter partes, giusta clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, sollecito di pagamento e messa in mora;
che il 23.12.2021 inviavano richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia
a ; che non essendo stato corrisposto dai debitori alcun importo in relazione Parte_4 all'esposizione maturata, le società ricorrenti azionavano nel monitorio il credito rispettivamente vantato di € 308.139,75 alla data del 9.11.2021, di passaggio a sofferenza della relativa posizione, come da estratti di saldo conto ex art. 50 TUB
In relazione alla eccezione preliminare deducevano l'inammissibilità del disconoscimento così come operato ex adverso in termini assolutamente generici ed incomprensibili, apparendo lo stesso come mera frase di stile da considerarsi tamquam non esset;
contestavano l'ammissibilità del disconoscimento ove da intendersi riferito al contratto di mutuo chirografario del 28.10.2020, quale
“contratto sottoscritto a distanza attraverso firma digitale” come da art. 21 – conclusione del contratto del relativo sinallagma, e quindi in relazione alla sottoscrizione digitale del documento da parte del legale rappresentante pro tempore della che ove si ritenesse utilmente e Parte_1 specificamente proposto il disconoscimento, dichiaravano formalmente ex art. 216 c.p.c. che intendevano avvalersi di tutta la documentazione versata in atti. In relazione alla dedotta “genericità” della domanda azionata in monitorio o all'asserito difetto di prova del credito vantato dagli Istituti Finanziatori, rilevavano di aver fornito prova agli atti del monitorio così del rapporto contrattuale, come dell'avverso inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e dell'obbligazione assunta dai garanti, all'uopo rilevando: il prodotto contratto di mutuo chirografario, la corretta pattuizione della misura degli interessi corrispettivi e moratori del finanziamento di cui all'art. 4, la legittima previsione della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di cui all'art. 9, l'esigibilità della prestazione, essendosi il contratto di mutuo inter partes risolto, in forza della clausola risolutiva espressa ivi prevista sub lettera c), di cui e Controparte_1 CP_5 hanno dichiarato di volersi avvalere giusta PEC prot. N. 8801 del 13.7.2021 essendo
[...] [...] decaduta dal beneficio del termine;
che avevano provato l'obbligazione gravante sui garanti Parte_1
come da fideiussioni del 27.10.2020 con cui gli stessi si erano costituiti garanti della Pt_2 in relazione al richiamato finanziamento chirografario;
oltre alla certificazione Parte_1 di cui all'art. 50 TUB già prodotto con il ricorso producevano a riprova del credito la contabile erogazione mutuo del 30.10.2020 ed il documento contabile piano di ammortamento del finanziamento al 31.12.2022.
Contestavano l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, alla luce delle previsioni di cui all'art. 4, non sussistendo né la convenzione, né la asserita pretesa applicazione di interessi anatocistici od usurai al rapporto di finanziamento per cui è causa;
pur rilevando che l'onere della prova grava sulla controparte documentavano l'insussistenza di alcun superamento del tasso soglia usura alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, come da Decreto Ministeriale rilevazione tassi usura al dicembre 2020.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione; in subordine: accertare e dichiarare che
[...]
e P.a. è creditrice nei confronti di e dei sigg.ri CP_1 Controparte_4 Parte_1
ed , in solido, della complessiva somma di € 308.139,75, dei quali € Parte_2 Parte_3
292.933,47 spettanti, quota parte, a ed € 15.146,28 spettanti, quota parte, a Controparte_1 CP_5
oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50%, o della diversa accertata in esito
[...] all'espletando giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. pagina 4 di 7 Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione ed assegnava i termini di cui all'articolo 183 Vi comma c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva assunta in decisione all' udienza del 24.9.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Oggetto di causa è un contratto di mutuo stipulato tra le parti con garanzia del Fondo di Garanzia MCC di cui alla Legge 662/96 per il 90% del credito, e risolto a seguito di inadempimento. Con la presente opposizione in via preliminare l'opponente disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione ex adverso prodotta.
Orbene il suddetto disconoscimento essendo privo di alcun riferimento specifico e determinato dell'atto disconosciuto non può trovare accoglimento.
Si richiama sul punto una delle ultime pronunce della Cassazione “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”. Cass. civ. n. 17313/2021. Altresì priva di pregio l'asserita mancata prova del credito.
Sul punto risulta documentato fin dal ricorso introduttivo il contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio), le fideiussioni del 27.10.2020 sottoscritte dai garanti (doc.2 e 3 fasc. monitorio), la PEC del 13.7.2021 con cui gli opposti comunicavano la risoluzione del contratto di mutuo con intimazione di pagamento
(doc.5 fasc. monitorio) e gli estratti ex art.5 0 TUB (doc.7 fasc. monitorio).
In relazione alla dedotta inefficacia probatoria dell' estratto art. 50 TUB , si rileva che l'estratto ex art.50 tub per consolidata giurisprudenza ha efficacia probatoria nella sola fase monitoria, diversamente nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena l'opposto è onerato della prova dei fatti costitutivi.
Nel caso de quo l'opposto provvedeva a seguito della specifica contestazione a provare l'entità del credito con il deposito della contabile erogazione mutuo del 30.10.2020 (doc. c fasc. opposto) ed il documento contabile piano di ammortamento del finanziamento al 31.12.2022 (doc.d fasc. opposto) dai quali altresì risultavano i pagamenti effettuati assolvendo al proprio onere probatorio. Altresì priva di pregio deve ritenersi la dedotta applicazione di interessi contrastanti con le norme imperative in quanto superiori rispetto al tasso soglia dal quale risulterebbe un asserito carattere illegittimo degli interessi.
Si deve osservare che l'opponente sul punto deduceva che fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che andrebbero inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi e richiamava a tal fine la sentenza della
Cassazione n. 350/2013.
Orbene la richiamata sentenza della Cassazione n. 350/2013 diversamente da quanto sostenuto dall'opponente ha essenzialmente ribadito il principio, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” ma non ha affermato che al fine della valutazione del carattere usurario, i due tassi debbano essere sommati.
Fatta tale precisazione, risulta assorbente in relazione alla debenza e misura degli interessi moratori la decisione n.19597/20 Sezioni Unite “ il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, pagina 5 di 7 ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Rilevato che opponente non allegava il tasso moratorio in concreto applicato e la misura del tasso soglia all'epoca della stipulazione del contratto, la doglianza sul punto va rigettata in quanto non provata.
Infondata altresì la doglianza relativa ad addebiti di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi. Sul punto premesso che l'opposto non allegava né provava gli addebiti in violazione, va chiarito che il contratto de quo prevedeva il piano di ammortamento alle francese che per giurisprudenza ormai consolidata non genera interessi anatocistici e quindi non nasconde la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
considerato che
la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio. Assorbente sul punto è la recente decisione della Sezioni Unite 15130/24 secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” La Suprema Corte ha chiarito che non vi è indeterminatezza od indeterminabilità dell'oggetto:
“quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” come nel caso de quo (doc.1 fasc. monitorio). In relazione alla eccepita estinzione del debito a seguito della surroga del Fondo Di Garanzia Mcc di cui alla legge 662/96 per il 90% del credito (pari ad € 270.000,00), si deve dare atto che la surroga avveniva successivamente all'introduzione del giudizio monitorio, e che parte opposta aveva il diritto ad ottenere la somma non coperta dalla surroga. In relazione alla dedotta condotta dell'opposta che all'atto della costituzione non comunicava l'avvenuta surroga, si rileva che la stessa nella seconda memoria riduceva la richiesta all'importo non coperto dal Fondo e comunque sin dal deposito del ricorso dichiarava di aver provveduto alla richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia inoltrata a in data 23.12.2021 (doc.6 Parte_4 fasc.monitorio). Per le motivazioni espresse la domanda proposta dagli opponenti deve essere rigettata, il decreto alla luce dell'avvenuta surroga deve essere revocato, e l'importo inizialmente riconosciuto nei confronti delle opposte rideterminato nella somma di € 38.139,75 ( € 308.139,75 – 270.000,00), oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50 %.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dell'importo rideterminato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 8305/2022 emesso il 18/05/2022 dal Tribunale di Milano;
condanna e al pagamento dell'importo Parte_1 Parte_2 Parte_3 rideterminato di € 38.139,75 in favore di e oltre Controparte_1 Controparte_6 interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50%; pagina 6 di 7 Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 e le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre spese generali, oneri e accessori. CP_4
Milano, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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