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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2872 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F.: ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ); tutti CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Maione, giusta procura in atti;
-APPELLANTI-
e
(Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Controparte_1
Fiscale ), in persona della Dott.ssa. , quale procuratore speciale pro P.IVA_1 Controparte_2 tempore, a tanto abilitato in forza di procura conferita con atto notarile del dott. in data Per_1
17.06.2020 rep. n. 56707 racc. n.16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mazzeo, giusta delega in atti;
– CP_3
e
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_4 P.IVA_2 registro Imprese di Milano: numero REA 2657480), in persona dei legali P.IVA_3 rappresentanti e procuratori ed rappresentata e Controparte_5 Controparte_6 difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru, giusta delega in atti;
-APPELLATA INTERVENUTA –
e
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_7 P.IVA_4 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia– P.IVA_5
420580), in persona dei suoi procuratori e , Controparte_8 Controparte_9 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru, giusta procura in atti;
-APPELLATA INTERVENUTA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2445/2019 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
27.11.2019.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “1) - In accoglimento del primo motivo di appello, previa declaratoria dell'inadempimento del all'obbligo di rendiconto, quanto alla gestione dei diritti CP_10 di credito, concessi in pegno, in relazione ai mutui n. 51299650 del 3 luglio 2006 e n. 51317689 del
15.11.2006, accertare il residuo all'esito dell'escussione del pegno nell'ammontare di 465.710,55 euro oppure nella differente somma che la Corte vorrà reputare risultante dagli atti di causa. 2)-
Conseguentemente alla dichiarazione dell'indebito trattenuto, di cui al numero precedente, condannare parte appellata alla restituzione di detta somma in favore degli appellanti concedenti pegno, oltre interessi legali dal 29.01.2009, data di escussione del pegno. 3)- In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità dei contratti costitutivi di pegno per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. 4)- Conseguentemente alla dichiarazione di nullità dei contratti costituti di pegno, condannare parte appellata alla restituzione della somma di
1.368.000,00euro trasferita in pegno;
oltre a 13.759,55euro, versati a titolo di capitale residuo, o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio, oltre interessi legali a far data dal 22.11.2006, data di costituzione del pegno. 5)- In ogni caso, in accoglimento del presente appello, disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. 6)- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a., Controparte_11 per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di costituzione di pegno irregolare, per le ragioni esposte in atti, e dare atto della riserva degli opponenti a quantificarne i danni, in separato giudizio. 7)- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_11
nella dichiarata qualità, per le ragioni esposte in atti, dando atto della riserva degli
[...] opponenti a quantificare i danni conseguenti, in separato giudizio. 8)- Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., di conseguenza, condannare
al risarcimento dei danni, secondo valutazione equitativa. 9)- Condannare CP_11
quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a., al pagamento delle spese e Controparte_11 competenze del doppio grado di giudizio, anche in considerazione del comportamento ostativo assunto da in sede di mediazione obbligatoria, oltre accessori e spese generali nella CP_11 misura del 15%, in conformità ai parametri disposti dal d.m. n. 55 del 2014. 10)- Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Per l'appellata “1) In via principale, rigettare l'appello per assoluta Controparte_12 inammissibilità e per inverosimiglianza di accoglimento dello stesso appello per violazione degli artt. 348 bis e ter cpc;
2) Rigettare l'appello così come formulato, perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza di RI , sancendo l'acquiescenza CP_13 definitiva relativamente alle parti della sentenza non specificatamente impugnate;
3) In via sempre preliminare, confermare la sentenza di primo grado IN QUANTO ASSOLUTAMENTE MOTIVATA
E SOSTENUTA DA E CHIAREZZA MOTIVAZIONALE IN FATTO ED IN DIRITTO;
CP_14
4) In piena adesione all'indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità di cui alla sentenza di legittimità Cass. Sez. Un. (202/2001), in merito alla questione in oggetto sulla prova dell'ammontare dell'incasso e della restituzione del residuo degli importi in capo alla parte convenuta in riconvenzionale, rigettare l'appello così come proposto con la conferma della sentenza oggetto di impugnativa per i motivi suesposti e per assoluta assenza di prova tale da assurgere ad atto fondante per la restituzione del residuo stesso;
4) Reputare conforme e corretta
l'interpretazione offerta sul punto dalla CTU di primo grado e per tutto quanto sopra detto;
5)
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle spettanze di tutti i gradi con attribuzione al procuratore costituito;
6) emettere ogni altro provvedimento del caso, anche istruttorio.”
Per l'appellata intervenuta “quale cessionaria di della CP_4 Controparte_1 quale chiede l'estromissione, facendo quindi proprie le domande, deduzioni, contestazioni e conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi da – proprio dante Controparte_1 causa – e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
Per l'appellata intervenuta “In Via Principale Rigettare l'appello per Controparte_7 assoluta inammissibilità e per inverosimiglianza di accoglimento dello stesso appello per violazione degli artt. 348 bis e ter c.p.c. – Rigettare l'appello così come formulato, poiché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado, sancendo l'acquiescenza definitiva relativamente alle parti della sentenza non specificatamente impugnate. In via sempre preliminare Confermare la sentenza di primo grado in quanto assolutamente motivata e sostenuta da logicità e chiarezza motivazionale in fatto ed in diritto. In piena adesione all'indirizzo di Giurisprudenza di Legittimità di cui alla sentenza di legittimità
Cass. Sez. Un. (202/2001), in merito alla questione in oggetto sulla prova dell'ammontare dell'incasso e della restituzione del residuo degli importi in capo alla parte convenuta in riconvenzionale, rigettare l'appello così come proposto con la conferma della sentenza oggetto di impugnativa per i motivi suesposti e per assoluta assenza di prova tale da assurgere ad atto fondante per la restituzione del residuo stesso. Reputare conforme e corretta l'interpretazione offerta sul punto dalla CTU di primo grado. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e delle spettanze di tutti i gradi con attribuzione al procuratore costituito. Emettere ogni altro provvedimento del caso, anche istruttorio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La SCD s.r.l., , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2011, con cui si era loro ingiunto (alla società come debitrice, ed agli altri quali garanti), il pagamento in favore della (quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a.) della somma di € Controparte_11
121.216,54 oltre accessori, quale saldo del conto corrente n. 686/10008152, acceso nel marzo 2006, intestato alla società e garantito da fideiussioni omnibus prestate dagli altri opponenti, sino alla concorrenza di € 165.000,00.
Nel merito, gli opponenti esponevano: 1) che l'istituto di credito aveva concesso in favore della società due contratti di finanziamento (il primo, in data 3.7.2006 per l'importo di € 960.000,00, ed il secondo, in data 15.11.2006, per l'importo di € 140.000,00, con successivo pegno su titoli, da parte dei soci della SCD s.r.l.), e che dopo aver onorato il pagamento delle prime rate, agli inizi del 2009, la società aveva ottenuto l'estinzione anticipata del mutuo, regolando il debito residuo sulla somma data in pegno, oltre all'ulteriore esborso di € 14.000,00) 2) che il contratto di conto corrente era affetto da numerosi elementi di invalidità, tra cui la violazione della forma scritta ex art. 117 TUB, essendo il rapporto regolato da una scrittura proveniente dal correntista, costituente mero atto prenegoziale e privo della sottoscrizione della banca, dalla applicazione di interessi anatocistici, dalla indebita previsione di commissioni di massimo scoperto, dalla applicazione di interessi usurari, dalla nullità delle garanzie prestate dai soci del debitore principale, qualificate quali contratti autonomi di garanzia, per vizio di forma, essendo state istituite per atto unilaterale in violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla base di tale prospettazione, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, spiegando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'istituto al pagamento della somma di €
197.120,30, a titolo di importi trattenuti illegittimamente per effetto della escussione integrale di pegni, nonché per la restituzione degli importi trattenuti in conseguenza della illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese, con condanna dell'opposta anche al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale per infedele esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti di mutuo.
Costituitasi, la banca opposta contestava ogni motivo di opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto il fallimento della società opponente, all'udienza del 27.10.02014, il Tribunale dichiarava interrotto il giudizio solo in relazione alla opposizione spiegata dal debitore principale, e non anche quella proposta dai garanti, ragion per cui disponeva la separazione dei giudizi.
Il debitore principale non procedeva alla riassunzione del giudizio.
Con sentenza n. 2445/2019 pubblicata il 27.11.2019, il Tribunale dichiarava estinto il giudizio di opposizione proposto dalla opponente SCD s.r.l., e rigettava l'opposizione proposta dagli altri opponenti.
Preliminarmente, il Tribunale dava atto della pacifica qualificazione delle garanzie prestate dagli opponenti in favore della società debitrice quali contratti autonomi di garanzia, ragion per cui era loro precluso di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto garantito. Il Tribunale dava atto, infatti, che dalla lettura dei documenti agli atti poteva ben evincersi che le parti avessero inteso escludere l'elemento della accessorietà tra le garanzie prestate ed il debito principale gravante sulla società garantita, e che le relative clausole, tutte espressamente approvate per iscritto mediante doppia sottoscrizione, fossero dunque pienamente valide ed efficaci.
Il Giudice di prime cure evidenziava altresì come fosse pienamente rispettato anche il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB.
Ciò posto, il Tribunale verificava come le eccezioni proposte a motivo di opposizione non potessero essere sollevate dagli opponenti, perché afferenti al rapporto principale, e che in ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva fugato ogni dubbio circa la validità delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse applicati. Infine, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno inteso proporre gravame avverso la sentenza predetta, denunciando la erronea applicazione del principio di distribuzione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligo di rendicontazione derivante dall'atto di costituzione di pegno, l'erronea valutazione della nullità dei contratti costituivi di pegno per indeterminatezza e indeterminabilità dei titoli di credito concessi in garanzia, ed infine l'erroneità della motivazione quanto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale.
Costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, e nel Controparte_1 merito ha evidenziato come gli atti costitutivi di pegno fossero completi di tutti gli elementi utili per la loro compiuta identificazione (importi esatti della garanzia, data di costituzione, sottoscrizioni delle parti e natura di pegno irregolare). Ha rilevato altresì la infondatezza di ogni altra doglianza circa le contestazioni sul rigetto delle domande risarcitorie, rimaste prive di qualsiasi riscontro.
L'appellata ha dunque concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della banca creditrice per aver trattenuto indebitamente somme superiori a quanto dovuto dal debitore principale dopo l'escussione del pegno, ha sostenuto che spettava agli opponenti fornire la prova della identificazione dei titoli concessi in pegno irregolare e il conseguente raffronto con il valore dei titoli venduti in sede di escussione del pegno, per poter valutare la sussistenza di un eventuale residuo da restituire in loro favore.
Nello specifico, la censura è mossa avverso la decisione del giudice di rigettare la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente trattenute in modo indebito dall'istituto di credito dopo l'escussione dei pegni (cfr. sentenza pag. 13), poiché qualificata dal Tribunale come domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione del relativo onere probatorio.
Si muove, dunque, censura alla qualificazione della domanda, ritenendo invece applicabile al caso di specie la disciplina ex art. 1218 c.c., atteso che – a dire della difesa appellante - avendo il creditore pignoratizio l'obbligo contrattuale di restituire al datore di pegno il valore eccedente il debito garantito in caso di escussione (obbligo derivante dalla costituzione del pegno), una condotta contraria a tale obbligo è qualificabile come inadempimento contrattuale, e dunque la domanda volta alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto è qualificabile come domanda di responsabilità contrattuale.
Sotto tale profilo, gli appellanti hanno infine ricordato come, proprio nelle conclusioni da loro formulate in primo grado, vi fosse l'esplicito riferimento all'inadempimento del CP_10 all'obbligo di rendiconto sulla gestione della somma di denaro data in pegno, ed al conseguente accertamento del residuo all'esito dell'escussione di cui doveva ordinarsi la restituzione in loro favore, evidenziando che, in ossequio al noto disposto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
13533/2001, a loro spettava solo l'allegazione dell'inadempimento altrui, con conseguente onere a carico della controparte di dimostrare di aver adempiuto correttamente o di non aver potuto adempiere alla propria obbligazione per causa a lei non imputabile;
nella specie, la CTU aveva chiaramente evidenziato che l'ammontare del pegno concesso in favore della parte debitrice era di €
1.368.000,00, sulla scorta di tutti gli atti di costituzione di pegno esaminati e succedutisi dal
3.7.2006 al 4.10.2007 (circostanza non contestata dalla controparte), e la banca non aveva mai fornito il rendiconto della gestione dei titoli, rimanendo solo accertato che, a fronte del finanziamento concesso in linea capitale pari ad € 1.100,000, erano stati offerti in pegno valori sino alla concorrenza dell'importo di € 1.368.000,00 e la banca aveva incassato complessivamente una somma ben maggiore, nonostante la vita del finanziamento fosse durata solo 2 anni.
Dunque, a dire degli appellanti, l'inadempimento contrattuale della banca creditrice nei loro confronti si sarebbe concretizzato nella mancata rendicontazione delle operazioni di escussione del pegno, della individuazione dei titoli di credito, e della indicazione delle date di acquisito dei crediti e delle date di escussione. Finanche il CTU, nelle proprie conclusioni, avrebbe infatti accertato che in nessun documento contabile in atti risultava indicato l'ammontare complessivo degli importi incamerati dalla banca a seguito della escussione dei pegni dati in garanzia e che l'importo complessivo non risultava neanche in via presuntiva, atteso che gli atti di costituzione in pegno non recavano alcuna indicazione della tipologia dei titoli dati in garanzia.
Ai fini dell'esame della fondatezza del motivo di appello, è utile evidenziare che il Tribunale ha rigettato la domanda in esame rilevando che i garanti , , Parte_2 Parte_1 Parte_5
e hanno costituito in pegno i diritti di credito relativi a contratti di gestione di Parte_3 portafoglio di investimento ovvero i diritti di credito derivanti da polizze assicurative dando luogo ad un c.d. pegno irregolare, proprio in virtù del fatto che il contratto di costituzione di pegno riconosceva alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfare i propri crediti, ai sensi dell'art. 1851 c.c., con la conseguenza che era obbligo della banca creditrice restituire al garante la somma acquisita in pegno in caso di adempimento del debitore, oppure – in caso di inadempimento di quest'ultimo e dunque di attivazione della garanzia – la sola somma eccedente l'ammontare del credito garantito (Cass. 26154/2006).
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto, sulla base di quanto emerso per effetto delle risultanze della
CTU, in primo luogo che la banca non avesse mai trattenuto somme maggiori di quelle dovute all'atto di estinzione dei finanziamenti concessi al debitore garantito, e che in ogni caso il CTU non era stato affatto in grado di specificare se i titoli oggetto di pegno avessero, all'epoca della escussione della garanzia, un valore maggiore di quello incamerato dalla creditrice, atteso che gli atti di costituzione in garanzia dei valori mobiliari offerti a tale titolo non riportavano i relativi importi. Ciò posto, ritenendo che fosse onere dell'attore in riconvenzionale fornire adeguato riscontro della fondatezza della richiesta, la domanda non è stata accolta essendo mancata tale specifica allegazione.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, è del tutto fuorviante e priva di fondatezza la censura mossa al ragionamento del
Tribunale in relazione al presunto ed erroneo utilizzo del paradigma probatorio ex art. 2033 c.c., atteso che in nessun passaggio motivazionale è contenuto il riferimento a tale disciplina probatoria, con conseguente sua applicazione.
In secondo luogo, laddove si volessero condividere le argomentazioni proposte dall'appellante circa la natura della azione da lui esercitata – azione contrattuale finalizzata a denunciare l'inadempimento della controparte nel non aver restituito le somme trattenute in eccedenza dopo l'escussione delle garanzie – mancherebbe in ogni caso la specifica allegazione di tale inadempimento, atteso che l'appellante non ha fornito né in questa sede, né tantomeno in primo grado, alcun elemento utile ad “allegare” l'inadempimento della controparte, omettendo di riferire dunque quali siano le somme incamerate illegittimamente, quale l'entità delle garanzie prestate rispetto al debito garantito, e quale dunque la differenza in loro favore geneticamente legata alla eccedenza tra la somma oggetto del debito e l'importo della escussione del pegno trattenuto in eccedenza.
Solo tale specifica allegazione avrebbe consentito – proprio in virtù di quanto sostenuto nel motivo di appello – di ritenere assolto in capo alla parte appellante l'onere su di lei gravante secondo il chiaro disposto di cui alla pronuncia n. 13533/2001, che, sebbene imponga al contraente indicato come inadempiente l'onere di provare di aver adempiuto o di non aver adempiuto per cause a lui non imputabili, grava comunque chi denuncia l'inadempimento altrui, di allegare circostanze utili a valutare la fondatezza della propria prospettazione, proprio al fine di evitare che l'attività di
“allegazione” non resti una formula di stile priva di contenuto. In altri termini, il creditore deve comunque dimostrare l'esistenza del titolo negoziale su cui agisce e allegare quindi l'esistenza di un credito a suo dire rimasto inadempiuto.
Ciò detto, va preliminarmente evidenziato che la “allegazione” degli appellanti, si è concretizzata nella mera indicazione della somma di € 465.710,55 quale importo rinveniente dal capitale oggetto di mutuo, che residuerebbe dopo l'escussione dei pegni, allegazione affetta da una evidente non chiarezza delle argomentazioni circa l'importo indicato, che non risulta infatti ancorato a nessun dato oggettivo e comprensibile, oltre che differente per eccesso a quello reclamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in ogni caso, il tema da loro proposto – l'eventuale indebita apprensione da parte della banca di somme maggiori a quelle dovute – è stato tuttavia pienamente devoluto alla indagine tecnica compiuta in primo grado, al quesito n. 3 dell'elaborato peritale, come depositato in atti, e dunque fatto oggetto di specifico approfondimento istruttorio.
Il CTU ha preventivamente indicato che, con contratti del 22.11.2006, 4.10.2007 e 3.7.2006, venivano costituiti in pegno una serie di titoli indicati con i relativi importi (cfr. pag. 5 e 6 della consulenza a cui si fa integrale rinvio) la cui sommatoria è pari ad € 1.368.000, all'atto del loro preventivo conferimento in portafogli di investimento, atteso che trattasi di costituzione in pegno di portafogli di investimento e limitatamente di polizze contratte a tale titolo, e dunque di titoli con una variabilità nell'importo, indicato quindi nel suo ammontare alla data di accensione di tali rapporti di investimento e prima dunque che avessero inizio le conseguenti movimentazioni a carattere speculativo.
Il consulente ha poi verificato, raffrontando l'ammontare della debitoria con i versamenti effettuati per estinguerla, che l'istituto di credito non ha comunque mai trattenuto somme maggiori rispetto a quanto dovutegli, precisando in ogni caso che, quanto alle costituzioni di pegno, non era stato possibile verificare il loro esatto controvalore al momento della escussione del pegno, atteso che negli atti di costituzione vi era indicato – come già evidenziato - il controvalore iniziale confluito in portafogli di investimento, ma non anche la tipologia dei singoli valori mobiliari, evidentemente eterogenea e soprattutto di valore variabile trattandosi verosimilmente di titoli connessi ad operazioni di acquisto e vendita sul mercato mobiliare.
Dunque, risulta chiara una prima e rilevante circostanza: la assenza da parte della banca di apprensione di somme superiori alla debitoria della società correntista, circostanza che evidentemente priva di qualsiasi valida prospettazione la domanda restitutoria degli appellanti.
In ogni caso e ad abundantiam, si evidenzia che, ribadendo quanto dedotto proprio dagli appellanti, circa l'onere di allegazione dell'inadempimento altrui, è evidente che in ossequio a tale principio, gli appellanti avrebbero dovuto allegare il controvalore dei titoli al momento delle singole escussioni dei pegni, al fine di prospettare l'inadempimento della banca nell'aver trattenuto somme maggiori rispetto a quella necessaria per il pagamento del credito da loro garantito.
Tale attività di allegazione è mancata, nonostante il dato da allegare fosse nella loro piena disponibilità, in applicazione del principio di vicinanza della prova, trattandosi di titoli di loro proprietà per i quali essi facilmente avrebbero potuto conoscere il controvalore aggiornato al momento della escussione del pegno;
inoltre, nonostante lo specifico quesito demandato al consulente, neanche d'ufficio si è potuta verificare indirettamente la prospettazione degli opponenti che, dunque, è rimasta priva di riscontro tanto per la carenza di allegazione iniziale, quanto per la mancata verifica istruttoria comunque disposta.
Le conseguenze di tale mancato riscontro del fondamento della domanda da loro proposta, unitamente all'accertamento in via generale della assenza di somme trattenute in eccesso da parte della banca, non possono che addossarsi agli opponenti in primo grado, e dunque risulta corretto il ragionamento del Tribunale che ne ha tratto le dovute conseguenze.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui non ha rilevato la nullità degli atti di costituzione in pegno per indeterminatezza, atteso che essi – secondo la tesi proposta – sarebbero privi di una specifica indicazione dei beni/diritti mobiliari sottoposti al vincolo reale, nonché della specifica indicazione del credito, e che tale considerazione non cambierebbe neanche se si volessero considerare i contratti come costituivi di pegno irregolare.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, si rappresenta che tale questione non è stata sollevata in primo grado, tanto da non essere contenuta nelle conclusioni finali né dell'atto introduttivo né degli scritti ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, pur volendo aderire alla considerazione per cui un eventuale profilo di nullità dei contratti di costituzione di pegno possa essere dedotto in questa sede ed addirittura rilevato d'ufficio, non si comprende – per l'evidente mancanza di argomentazione nella esplicazione del motivo di appello – né il rapporto con il primo motivo di appello, né tantomeno le conseguenze a cui avrebbe condotto tale accertamento, evidenziando che è onere dell'appellante censurare adeguatamente specifici punti di motivazione della pronuncia impugnata, identificando e proponendo anche il diverso percorso decisionale che sarebbe conseguente alla censura, circostanza in questo caso del tutto carente.
Ed ancora, non può non evidenziarsi la evidente contraddittorietà di tale rilievo relativo alla presunta nullità dei contratti, in relazione a tutta l'attività difensiva svolta sia in primo grado che nell'argomentare il primo motivo di appello già esaminato, attività che ha per presupposto la validità delle costituzioni di pegno, di cui invero si è lamentata invece la presunta anomalia e criticità proprio nella realizzazione dei pegni, nella rendicontazione e della attività di escussione e nel mancato adempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme eccedenti, tutti aspetti che presuppongono, per logica sostanziale e processuale, la validità del contratto di costituzione di pegno, qui invece censurata sotto il profilo genetico.
In ultima analisi, fermi i profili di inammissibilità e contraddittorietà rilevati, la Corte non può esimersi dal rilevare, inoltre, la erronea prospettazione di parte appellante circa le criticità contenutistiche degli atti di costituzione di pegno, evidenziati addirittura in termini inficianti la loro validità; ed infatti, proprio sotto il denunciato profilo della indeterminatezza, risulta invece che tutti gli atti di costituzione in pegno riportati nella CTU, ed elencati anche nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata alle pagg. 12 e ss., riportano la data di costituzione, la descrizione dell'oggetto del titolo dato in pegno (prevalentemente l'intero contratto di gestione di portafoglio di investimento indicato con il numero proprio, con il soggetto titolare e con l'indicazione dell'istituto gestore), l'importo del capitale conferito nel predetto contratto di investimento alla data della sua stipulazione, le sottoscrizioni dei contraenti. Tali elementi sono perfettamente idonei a consentire una corretta identificazione dei titoli concessi in pegno, quali rinvenienti dai portafogli di investimento compiutamente indicati, mentre per ciò che attiene al valore degli stessi, trattandosi di una gestione dinamica connessa ai profili di investimento ed alle attività ad esso connesse di acquisto e vendita nell'obiettivo della redditività del portafoglio, è evidente che non appare esigibile, ai fini della determinatezza, un dato diverso ed ulteriore rispetto al controvalore all'epoca della creazione del portafogli, trattandosi costantemente di valori oscillanti nel tempo proprio in relazione alla funzione ed alla dinamicità intrinseca dell'attività speculativa connessa alle operazioni di investimento mobiliare.
Infine, con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui sono state disattese le richieste risarcitorie formulate nei confronti della banca per i danni asseritamente connessi alla mancata disponibilità delle somme che andavano loro restituite, all'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, alla illegittima insinuazione al passivo della società SCD, dichiarato in corso di causa, ed al ritardo con cui l'istituto avrebbe accreditato i pagamenti delle rate di mutuo al solo fine di far lievitare i costi connessi agli interessi di mora. Infine, a dire degli appellanti, il Tribunale non avrebbe ben tenuto in considerazione i profili del danno alla immagine, alla onorabilità ed alla perdita di opportunità economiche e lavorative a carico dei soci, connesse alle condotte della banca.
Il Tribunale ha invero rigettato tutte le domande proposte in relazione ai profili qui sinteticamente riportati, rilevando che l'assenza di un comportamento antigiuridico da parte dell'istituto di credito rendeva le stesse del tutto sfornite di alcun riscontro nell'an. La pronuncia suddetta non può che essere confermata anche in questa sede, come conseguenza dell'accertata assenza di riscontri di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'istituto bancario nelle operazioni di escussione dei pegni.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento ai giudizi di valore indeterminato a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2872/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 2445/2019, pubblicata il 27.11.2019.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2872 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F.: ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ); tutti CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Maione, giusta procura in atti;
-APPELLANTI-
e
(Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Controparte_1
Fiscale ), in persona della Dott.ssa. , quale procuratore speciale pro P.IVA_1 Controparte_2 tempore, a tanto abilitato in forza di procura conferita con atto notarile del dott. in data Per_1
17.06.2020 rep. n. 56707 racc. n.16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mazzeo, giusta delega in atti;
– CP_3
e
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e numero di iscrizione nel CP_4 P.IVA_2 registro Imprese di Milano: numero REA 2657480), in persona dei legali P.IVA_3 rappresentanti e procuratori ed rappresentata e Controparte_5 Controparte_6 difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru, giusta delega in atti;
-APPELLATA INTERVENUTA –
e
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_7 P.IVA_4 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA CCIAA Venezia– P.IVA_5
420580), in persona dei suoi procuratori e , Controparte_8 Controparte_9 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru, giusta procura in atti;
-APPELLATA INTERVENUTA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2445/2019 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
27.11.2019.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “1) - In accoglimento del primo motivo di appello, previa declaratoria dell'inadempimento del all'obbligo di rendiconto, quanto alla gestione dei diritti CP_10 di credito, concessi in pegno, in relazione ai mutui n. 51299650 del 3 luglio 2006 e n. 51317689 del
15.11.2006, accertare il residuo all'esito dell'escussione del pegno nell'ammontare di 465.710,55 euro oppure nella differente somma che la Corte vorrà reputare risultante dagli atti di causa. 2)-
Conseguentemente alla dichiarazione dell'indebito trattenuto, di cui al numero precedente, condannare parte appellata alla restituzione di detta somma in favore degli appellanti concedenti pegno, oltre interessi legali dal 29.01.2009, data di escussione del pegno. 3)- In accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità dei contratti costitutivi di pegno per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. 4)- Conseguentemente alla dichiarazione di nullità dei contratti costituti di pegno, condannare parte appellata alla restituzione della somma di
1.368.000,00euro trasferita in pegno;
oltre a 13.759,55euro, versati a titolo di capitale residuo, o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio, oltre interessi legali a far data dal 22.11.2006, data di costituzione del pegno. 5)- In ogni caso, in accoglimento del presente appello, disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. 6)- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a., Controparte_11 per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di costituzione di pegno irregolare, per le ragioni esposte in atti, e dare atto della riserva degli opponenti a quantificarne i danni, in separato giudizio. 7)- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_11
nella dichiarata qualità, per le ragioni esposte in atti, dando atto della riserva degli
[...] opponenti a quantificare i danni conseguenti, in separato giudizio. 8)- Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., di conseguenza, condannare
al risarcimento dei danni, secondo valutazione equitativa. 9)- Condannare CP_11
quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a., al pagamento delle spese e Controparte_11 competenze del doppio grado di giudizio, anche in considerazione del comportamento ostativo assunto da in sede di mediazione obbligatoria, oltre accessori e spese generali nella CP_11 misura del 15%, in conformità ai parametri disposti dal d.m. n. 55 del 2014. 10)- Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Per l'appellata “1) In via principale, rigettare l'appello per assoluta Controparte_12 inammissibilità e per inverosimiglianza di accoglimento dello stesso appello per violazione degli artt. 348 bis e ter cpc;
2) Rigettare l'appello così come formulato, perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza di RI , sancendo l'acquiescenza CP_13 definitiva relativamente alle parti della sentenza non specificatamente impugnate;
3) In via sempre preliminare, confermare la sentenza di primo grado IN QUANTO ASSOLUTAMENTE MOTIVATA
E SOSTENUTA DA E CHIAREZZA MOTIVAZIONALE IN FATTO ED IN DIRITTO;
CP_14
4) In piena adesione all'indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità di cui alla sentenza di legittimità Cass. Sez. Un. (202/2001), in merito alla questione in oggetto sulla prova dell'ammontare dell'incasso e della restituzione del residuo degli importi in capo alla parte convenuta in riconvenzionale, rigettare l'appello così come proposto con la conferma della sentenza oggetto di impugnativa per i motivi suesposti e per assoluta assenza di prova tale da assurgere ad atto fondante per la restituzione del residuo stesso;
4) Reputare conforme e corretta
l'interpretazione offerta sul punto dalla CTU di primo grado e per tutto quanto sopra detto;
5)
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle spettanze di tutti i gradi con attribuzione al procuratore costituito;
6) emettere ogni altro provvedimento del caso, anche istruttorio.”
Per l'appellata intervenuta “quale cessionaria di della CP_4 Controparte_1 quale chiede l'estromissione, facendo quindi proprie le domande, deduzioni, contestazioni e conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi da – proprio dante Controparte_1 causa – e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte”.
Per l'appellata intervenuta “In Via Principale Rigettare l'appello per Controparte_7 assoluta inammissibilità e per inverosimiglianza di accoglimento dello stesso appello per violazione degli artt. 348 bis e ter c.p.c. – Rigettare l'appello così come formulato, poiché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado, sancendo l'acquiescenza definitiva relativamente alle parti della sentenza non specificatamente impugnate. In via sempre preliminare Confermare la sentenza di primo grado in quanto assolutamente motivata e sostenuta da logicità e chiarezza motivazionale in fatto ed in diritto. In piena adesione all'indirizzo di Giurisprudenza di Legittimità di cui alla sentenza di legittimità
Cass. Sez. Un. (202/2001), in merito alla questione in oggetto sulla prova dell'ammontare dell'incasso e della restituzione del residuo degli importi in capo alla parte convenuta in riconvenzionale, rigettare l'appello così come proposto con la conferma della sentenza oggetto di impugnativa per i motivi suesposti e per assoluta assenza di prova tale da assurgere ad atto fondante per la restituzione del residuo stesso. Reputare conforme e corretta l'interpretazione offerta sul punto dalla CTU di primo grado. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e delle spettanze di tutti i gradi con attribuzione al procuratore costituito. Emettere ogni altro provvedimento del caso, anche istruttorio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La SCD s.r.l., , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2011, con cui si era loro ingiunto (alla società come debitrice, ed agli altri quali garanti), il pagamento in favore della (quale procuratrice del Banco di Napoli s.p.a.) della somma di € Controparte_11
121.216,54 oltre accessori, quale saldo del conto corrente n. 686/10008152, acceso nel marzo 2006, intestato alla società e garantito da fideiussioni omnibus prestate dagli altri opponenti, sino alla concorrenza di € 165.000,00.
Nel merito, gli opponenti esponevano: 1) che l'istituto di credito aveva concesso in favore della società due contratti di finanziamento (il primo, in data 3.7.2006 per l'importo di € 960.000,00, ed il secondo, in data 15.11.2006, per l'importo di € 140.000,00, con successivo pegno su titoli, da parte dei soci della SCD s.r.l.), e che dopo aver onorato il pagamento delle prime rate, agli inizi del 2009, la società aveva ottenuto l'estinzione anticipata del mutuo, regolando il debito residuo sulla somma data in pegno, oltre all'ulteriore esborso di € 14.000,00) 2) che il contratto di conto corrente era affetto da numerosi elementi di invalidità, tra cui la violazione della forma scritta ex art. 117 TUB, essendo il rapporto regolato da una scrittura proveniente dal correntista, costituente mero atto prenegoziale e privo della sottoscrizione della banca, dalla applicazione di interessi anatocistici, dalla indebita previsione di commissioni di massimo scoperto, dalla applicazione di interessi usurari, dalla nullità delle garanzie prestate dai soci del debitore principale, qualificate quali contratti autonomi di garanzia, per vizio di forma, essendo state istituite per atto unilaterale in violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla base di tale prospettazione, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, spiegando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'istituto al pagamento della somma di €
197.120,30, a titolo di importi trattenuti illegittimamente per effetto della escussione integrale di pegni, nonché per la restituzione degli importi trattenuti in conseguenza della illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese, con condanna dell'opposta anche al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale per infedele esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti di mutuo.
Costituitasi, la banca opposta contestava ogni motivo di opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto il fallimento della società opponente, all'udienza del 27.10.02014, il Tribunale dichiarava interrotto il giudizio solo in relazione alla opposizione spiegata dal debitore principale, e non anche quella proposta dai garanti, ragion per cui disponeva la separazione dei giudizi.
Il debitore principale non procedeva alla riassunzione del giudizio.
Con sentenza n. 2445/2019 pubblicata il 27.11.2019, il Tribunale dichiarava estinto il giudizio di opposizione proposto dalla opponente SCD s.r.l., e rigettava l'opposizione proposta dagli altri opponenti.
Preliminarmente, il Tribunale dava atto della pacifica qualificazione delle garanzie prestate dagli opponenti in favore della società debitrice quali contratti autonomi di garanzia, ragion per cui era loro precluso di opporre al creditore le eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto garantito. Il Tribunale dava atto, infatti, che dalla lettura dei documenti agli atti poteva ben evincersi che le parti avessero inteso escludere l'elemento della accessorietà tra le garanzie prestate ed il debito principale gravante sulla società garantita, e che le relative clausole, tutte espressamente approvate per iscritto mediante doppia sottoscrizione, fossero dunque pienamente valide ed efficaci.
Il Giudice di prime cure evidenziava altresì come fosse pienamente rispettato anche il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB.
Ciò posto, il Tribunale verificava come le eccezioni proposte a motivo di opposizione non potessero essere sollevate dagli opponenti, perché afferenti al rapporto principale, e che in ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva fugato ogni dubbio circa la validità delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse applicati. Infine, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno inteso proporre gravame avverso la sentenza predetta, denunciando la erronea applicazione del principio di distribuzione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligo di rendicontazione derivante dall'atto di costituzione di pegno, l'erronea valutazione della nullità dei contratti costituivi di pegno per indeterminatezza e indeterminabilità dei titoli di credito concessi in garanzia, ed infine l'erroneità della motivazione quanto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale.
Costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, e nel Controparte_1 merito ha evidenziato come gli atti costitutivi di pegno fossero completi di tutti gli elementi utili per la loro compiuta identificazione (importi esatti della garanzia, data di costituzione, sottoscrizioni delle parti e natura di pegno irregolare). Ha rilevato altresì la infondatezza di ogni altra doglianza circa le contestazioni sul rigetto delle domande risarcitorie, rimaste prive di qualsiasi riscontro.
L'appellata ha dunque concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.4.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della banca creditrice per aver trattenuto indebitamente somme superiori a quanto dovuto dal debitore principale dopo l'escussione del pegno, ha sostenuto che spettava agli opponenti fornire la prova della identificazione dei titoli concessi in pegno irregolare e il conseguente raffronto con il valore dei titoli venduti in sede di escussione del pegno, per poter valutare la sussistenza di un eventuale residuo da restituire in loro favore.
Nello specifico, la censura è mossa avverso la decisione del giudice di rigettare la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente trattenute in modo indebito dall'istituto di credito dopo l'escussione dei pegni (cfr. sentenza pag. 13), poiché qualificata dal Tribunale come domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione del relativo onere probatorio.
Si muove, dunque, censura alla qualificazione della domanda, ritenendo invece applicabile al caso di specie la disciplina ex art. 1218 c.c., atteso che – a dire della difesa appellante - avendo il creditore pignoratizio l'obbligo contrattuale di restituire al datore di pegno il valore eccedente il debito garantito in caso di escussione (obbligo derivante dalla costituzione del pegno), una condotta contraria a tale obbligo è qualificabile come inadempimento contrattuale, e dunque la domanda volta alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto è qualificabile come domanda di responsabilità contrattuale.
Sotto tale profilo, gli appellanti hanno infine ricordato come, proprio nelle conclusioni da loro formulate in primo grado, vi fosse l'esplicito riferimento all'inadempimento del CP_10 all'obbligo di rendiconto sulla gestione della somma di denaro data in pegno, ed al conseguente accertamento del residuo all'esito dell'escussione di cui doveva ordinarsi la restituzione in loro favore, evidenziando che, in ossequio al noto disposto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
13533/2001, a loro spettava solo l'allegazione dell'inadempimento altrui, con conseguente onere a carico della controparte di dimostrare di aver adempiuto correttamente o di non aver potuto adempiere alla propria obbligazione per causa a lei non imputabile;
nella specie, la CTU aveva chiaramente evidenziato che l'ammontare del pegno concesso in favore della parte debitrice era di €
1.368.000,00, sulla scorta di tutti gli atti di costituzione di pegno esaminati e succedutisi dal
3.7.2006 al 4.10.2007 (circostanza non contestata dalla controparte), e la banca non aveva mai fornito il rendiconto della gestione dei titoli, rimanendo solo accertato che, a fronte del finanziamento concesso in linea capitale pari ad € 1.100,000, erano stati offerti in pegno valori sino alla concorrenza dell'importo di € 1.368.000,00 e la banca aveva incassato complessivamente una somma ben maggiore, nonostante la vita del finanziamento fosse durata solo 2 anni.
Dunque, a dire degli appellanti, l'inadempimento contrattuale della banca creditrice nei loro confronti si sarebbe concretizzato nella mancata rendicontazione delle operazioni di escussione del pegno, della individuazione dei titoli di credito, e della indicazione delle date di acquisito dei crediti e delle date di escussione. Finanche il CTU, nelle proprie conclusioni, avrebbe infatti accertato che in nessun documento contabile in atti risultava indicato l'ammontare complessivo degli importi incamerati dalla banca a seguito della escussione dei pegni dati in garanzia e che l'importo complessivo non risultava neanche in via presuntiva, atteso che gli atti di costituzione in pegno non recavano alcuna indicazione della tipologia dei titoli dati in garanzia.
Ai fini dell'esame della fondatezza del motivo di appello, è utile evidenziare che il Tribunale ha rigettato la domanda in esame rilevando che i garanti , , Parte_2 Parte_1 Parte_5
e hanno costituito in pegno i diritti di credito relativi a contratti di gestione di Parte_3 portafoglio di investimento ovvero i diritti di credito derivanti da polizze assicurative dando luogo ad un c.d. pegno irregolare, proprio in virtù del fatto che il contratto di costituzione di pegno riconosceva alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfare i propri crediti, ai sensi dell'art. 1851 c.c., con la conseguenza che era obbligo della banca creditrice restituire al garante la somma acquisita in pegno in caso di adempimento del debitore, oppure – in caso di inadempimento di quest'ultimo e dunque di attivazione della garanzia – la sola somma eccedente l'ammontare del credito garantito (Cass. 26154/2006).
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto, sulla base di quanto emerso per effetto delle risultanze della
CTU, in primo luogo che la banca non avesse mai trattenuto somme maggiori di quelle dovute all'atto di estinzione dei finanziamenti concessi al debitore garantito, e che in ogni caso il CTU non era stato affatto in grado di specificare se i titoli oggetto di pegno avessero, all'epoca della escussione della garanzia, un valore maggiore di quello incamerato dalla creditrice, atteso che gli atti di costituzione in garanzia dei valori mobiliari offerti a tale titolo non riportavano i relativi importi. Ciò posto, ritenendo che fosse onere dell'attore in riconvenzionale fornire adeguato riscontro della fondatezza della richiesta, la domanda non è stata accolta essendo mancata tale specifica allegazione.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, è del tutto fuorviante e priva di fondatezza la censura mossa al ragionamento del
Tribunale in relazione al presunto ed erroneo utilizzo del paradigma probatorio ex art. 2033 c.c., atteso che in nessun passaggio motivazionale è contenuto il riferimento a tale disciplina probatoria, con conseguente sua applicazione.
In secondo luogo, laddove si volessero condividere le argomentazioni proposte dall'appellante circa la natura della azione da lui esercitata – azione contrattuale finalizzata a denunciare l'inadempimento della controparte nel non aver restituito le somme trattenute in eccedenza dopo l'escussione delle garanzie – mancherebbe in ogni caso la specifica allegazione di tale inadempimento, atteso che l'appellante non ha fornito né in questa sede, né tantomeno in primo grado, alcun elemento utile ad “allegare” l'inadempimento della controparte, omettendo di riferire dunque quali siano le somme incamerate illegittimamente, quale l'entità delle garanzie prestate rispetto al debito garantito, e quale dunque la differenza in loro favore geneticamente legata alla eccedenza tra la somma oggetto del debito e l'importo della escussione del pegno trattenuto in eccedenza.
Solo tale specifica allegazione avrebbe consentito – proprio in virtù di quanto sostenuto nel motivo di appello – di ritenere assolto in capo alla parte appellante l'onere su di lei gravante secondo il chiaro disposto di cui alla pronuncia n. 13533/2001, che, sebbene imponga al contraente indicato come inadempiente l'onere di provare di aver adempiuto o di non aver adempiuto per cause a lui non imputabili, grava comunque chi denuncia l'inadempimento altrui, di allegare circostanze utili a valutare la fondatezza della propria prospettazione, proprio al fine di evitare che l'attività di
“allegazione” non resti una formula di stile priva di contenuto. In altri termini, il creditore deve comunque dimostrare l'esistenza del titolo negoziale su cui agisce e allegare quindi l'esistenza di un credito a suo dire rimasto inadempiuto.
Ciò detto, va preliminarmente evidenziato che la “allegazione” degli appellanti, si è concretizzata nella mera indicazione della somma di € 465.710,55 quale importo rinveniente dal capitale oggetto di mutuo, che residuerebbe dopo l'escussione dei pegni, allegazione affetta da una evidente non chiarezza delle argomentazioni circa l'importo indicato, che non risulta infatti ancorato a nessun dato oggettivo e comprensibile, oltre che differente per eccesso a quello reclamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in ogni caso, il tema da loro proposto – l'eventuale indebita apprensione da parte della banca di somme maggiori a quelle dovute – è stato tuttavia pienamente devoluto alla indagine tecnica compiuta in primo grado, al quesito n. 3 dell'elaborato peritale, come depositato in atti, e dunque fatto oggetto di specifico approfondimento istruttorio.
Il CTU ha preventivamente indicato che, con contratti del 22.11.2006, 4.10.2007 e 3.7.2006, venivano costituiti in pegno una serie di titoli indicati con i relativi importi (cfr. pag. 5 e 6 della consulenza a cui si fa integrale rinvio) la cui sommatoria è pari ad € 1.368.000, all'atto del loro preventivo conferimento in portafogli di investimento, atteso che trattasi di costituzione in pegno di portafogli di investimento e limitatamente di polizze contratte a tale titolo, e dunque di titoli con una variabilità nell'importo, indicato quindi nel suo ammontare alla data di accensione di tali rapporti di investimento e prima dunque che avessero inizio le conseguenti movimentazioni a carattere speculativo.
Il consulente ha poi verificato, raffrontando l'ammontare della debitoria con i versamenti effettuati per estinguerla, che l'istituto di credito non ha comunque mai trattenuto somme maggiori rispetto a quanto dovutegli, precisando in ogni caso che, quanto alle costituzioni di pegno, non era stato possibile verificare il loro esatto controvalore al momento della escussione del pegno, atteso che negli atti di costituzione vi era indicato – come già evidenziato - il controvalore iniziale confluito in portafogli di investimento, ma non anche la tipologia dei singoli valori mobiliari, evidentemente eterogenea e soprattutto di valore variabile trattandosi verosimilmente di titoli connessi ad operazioni di acquisto e vendita sul mercato mobiliare.
Dunque, risulta chiara una prima e rilevante circostanza: la assenza da parte della banca di apprensione di somme superiori alla debitoria della società correntista, circostanza che evidentemente priva di qualsiasi valida prospettazione la domanda restitutoria degli appellanti.
In ogni caso e ad abundantiam, si evidenzia che, ribadendo quanto dedotto proprio dagli appellanti, circa l'onere di allegazione dell'inadempimento altrui, è evidente che in ossequio a tale principio, gli appellanti avrebbero dovuto allegare il controvalore dei titoli al momento delle singole escussioni dei pegni, al fine di prospettare l'inadempimento della banca nell'aver trattenuto somme maggiori rispetto a quella necessaria per il pagamento del credito da loro garantito.
Tale attività di allegazione è mancata, nonostante il dato da allegare fosse nella loro piena disponibilità, in applicazione del principio di vicinanza della prova, trattandosi di titoli di loro proprietà per i quali essi facilmente avrebbero potuto conoscere il controvalore aggiornato al momento della escussione del pegno;
inoltre, nonostante lo specifico quesito demandato al consulente, neanche d'ufficio si è potuta verificare indirettamente la prospettazione degli opponenti che, dunque, è rimasta priva di riscontro tanto per la carenza di allegazione iniziale, quanto per la mancata verifica istruttoria comunque disposta.
Le conseguenze di tale mancato riscontro del fondamento della domanda da loro proposta, unitamente all'accertamento in via generale della assenza di somme trattenute in eccesso da parte della banca, non possono che addossarsi agli opponenti in primo grado, e dunque risulta corretto il ragionamento del Tribunale che ne ha tratto le dovute conseguenze.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui non ha rilevato la nullità degli atti di costituzione in pegno per indeterminatezza, atteso che essi – secondo la tesi proposta – sarebbero privi di una specifica indicazione dei beni/diritti mobiliari sottoposti al vincolo reale, nonché della specifica indicazione del credito, e che tale considerazione non cambierebbe neanche se si volessero considerare i contratti come costituivi di pegno irregolare.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, si rappresenta che tale questione non è stata sollevata in primo grado, tanto da non essere contenuta nelle conclusioni finali né dell'atto introduttivo né degli scritti ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, pur volendo aderire alla considerazione per cui un eventuale profilo di nullità dei contratti di costituzione di pegno possa essere dedotto in questa sede ed addirittura rilevato d'ufficio, non si comprende – per l'evidente mancanza di argomentazione nella esplicazione del motivo di appello – né il rapporto con il primo motivo di appello, né tantomeno le conseguenze a cui avrebbe condotto tale accertamento, evidenziando che è onere dell'appellante censurare adeguatamente specifici punti di motivazione della pronuncia impugnata, identificando e proponendo anche il diverso percorso decisionale che sarebbe conseguente alla censura, circostanza in questo caso del tutto carente.
Ed ancora, non può non evidenziarsi la evidente contraddittorietà di tale rilievo relativo alla presunta nullità dei contratti, in relazione a tutta l'attività difensiva svolta sia in primo grado che nell'argomentare il primo motivo di appello già esaminato, attività che ha per presupposto la validità delle costituzioni di pegno, di cui invero si è lamentata invece la presunta anomalia e criticità proprio nella realizzazione dei pegni, nella rendicontazione e della attività di escussione e nel mancato adempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme eccedenti, tutti aspetti che presuppongono, per logica sostanziale e processuale, la validità del contratto di costituzione di pegno, qui invece censurata sotto il profilo genetico.
In ultima analisi, fermi i profili di inammissibilità e contraddittorietà rilevati, la Corte non può esimersi dal rilevare, inoltre, la erronea prospettazione di parte appellante circa le criticità contenutistiche degli atti di costituzione di pegno, evidenziati addirittura in termini inficianti la loro validità; ed infatti, proprio sotto il denunciato profilo della indeterminatezza, risulta invece che tutti gli atti di costituzione in pegno riportati nella CTU, ed elencati anche nella comparsa di costituzione e risposta della parte appellata alle pagg. 12 e ss., riportano la data di costituzione, la descrizione dell'oggetto del titolo dato in pegno (prevalentemente l'intero contratto di gestione di portafoglio di investimento indicato con il numero proprio, con il soggetto titolare e con l'indicazione dell'istituto gestore), l'importo del capitale conferito nel predetto contratto di investimento alla data della sua stipulazione, le sottoscrizioni dei contraenti. Tali elementi sono perfettamente idonei a consentire una corretta identificazione dei titoli concessi in pegno, quali rinvenienti dai portafogli di investimento compiutamente indicati, mentre per ciò che attiene al valore degli stessi, trattandosi di una gestione dinamica connessa ai profili di investimento ed alle attività ad esso connesse di acquisto e vendita nell'obiettivo della redditività del portafoglio, è evidente che non appare esigibile, ai fini della determinatezza, un dato diverso ed ulteriore rispetto al controvalore all'epoca della creazione del portafogli, trattandosi costantemente di valori oscillanti nel tempo proprio in relazione alla funzione ed alla dinamicità intrinseca dell'attività speculativa connessa alle operazioni di investimento mobiliare.
Infine, con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui sono state disattese le richieste risarcitorie formulate nei confronti della banca per i danni asseritamente connessi alla mancata disponibilità delle somme che andavano loro restituite, all'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, alla illegittima insinuazione al passivo della società SCD, dichiarato in corso di causa, ed al ritardo con cui l'istituto avrebbe accreditato i pagamenti delle rate di mutuo al solo fine di far lievitare i costi connessi agli interessi di mora. Infine, a dire degli appellanti, il Tribunale non avrebbe ben tenuto in considerazione i profili del danno alla immagine, alla onorabilità ed alla perdita di opportunità economiche e lavorative a carico dei soci, connesse alle condotte della banca.
Il Tribunale ha invero rigettato tutte le domande proposte in relazione ai profili qui sinteticamente riportati, rilevando che l'assenza di un comportamento antigiuridico da parte dell'istituto di credito rendeva le stesse del tutto sfornite di alcun riscontro nell'an. La pronuncia suddetta non può che essere confermata anche in questa sede, come conseguenza dell'accertata assenza di riscontri di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'istituto bancario nelle operazioni di escussione dei pegni.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento ai giudizi di valore indeterminato a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2872/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola n. 2445/2019, pubblicata il 27.11.2019.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi