Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 01/10/2025, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
RI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cicciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n°57/2021, notificata al ricorrente in data 23 novembre 2021, con la quale il responsabile del V settore del Comune di Cicciano ha ordinato, al ricorrente, la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cicciano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 57 del 2021, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento prot. 6081/2021.
Con tale atto il Comune ha dato seguito al sopralluogo effettuato, su sollecitazione di un terzo, nel cortile privato dell’abitazione del ricorrente, nel quale è stata accertata la realizzazione di manufatti qualificati come “nuove costruzioni” ex art. 10 del d.P.R. 380/2001e privi di titolo edilizio (una copertura in tettoia fissa, coperta con pannelli di plexiglass, e il prolungamento della scala, chiuso ai lati in vetro e con struttura portante in alluminio, di circa 5 mq).
2. Parte ricorrente non ha contesta la descrizione fattuale dei manufatti, ma ha dedotto la loro regolarità edilizia sulla base della precedente concessione in sanatoria n. 69/1989, della quale però non ha allega la relazione tecnica o i grafici progettuali; ha inoltre contestato la qualificazione giuridica dei manufatti prospettata nel provvedimento, sostenendo la loro natura di “pertinenze” non necessitanti di titolo edilizio.
3. In data 12 settembre 2025, ha peraltro depositato memoria contenente la “rinuncia” al ricorso ex art. 84 c.p.a. sottoscritta, sia personalmente dalla parte, sia dal procuratore difensore. La rinuncia al ricorso è stata peraltro ritualmente notificata alla controparte costituita entro il termine previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a.
4. In ossequio al principio della domanda, di cui la facoltà di rinuncia è estrinsecazione, deve pertanto prendersi atto della stessa e dichiarare estinto il giudizio ex art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
5. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO