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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 15/05/2025, alle ore 11.30 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 7300 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2024, è comparsa l'avv. dello Stato
Annabella RISI, procuratore della parte attrice, la quale si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione e rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7300 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato – Cagliari;
elettivamente domiciliato in presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 02/04/2024 ha fatto notificare all' Controparte_1 [...]
precetto datato 0/04/2024, col quale intimava il pagamento di € Parte_1
39.120,78 – di cui € 30.173,84, a titolo di capitale maggiorato di interessi e rivalutazione e € 8.946,94 a titolo di spese legali liquidate “in decreto”, competenze di precetto ed accessori – dopo avere premesso:
- che con il titolo era costituito dalla «Sentenza n. 365/2021 pubbl. il 12/04/2021, RG n.
2287/2018, Repert. n. 609/2021 del 13/04/2021, Registrato il: 19/04/2021
n.1277/2021 importo 200,00»
- che il Giudice aveva “altresì” condannato (verbo sottinteso) «l'ente convenuto al rimborso all'attrice e, per essa vista la relazione periziale di euro 17.600,00 a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 risarcire i danni subiti dall'attrice - così come descritti in espositiva e nella relazione peritale in atti - dall'anno 2006 all'anno 2017, e pari a Euro 17.600,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge (..)»;
- che la debitrice «non ha provveduto a corrispondere alla creditrice istante il dovuto quantificato in € 30.173,84 (Euro trentamilacentosettantatre/84)»,
1.1 L' ha proposto opposizione all'esecuzione davanti a questo Tribunale – causa n. Pt_1
2230/2024 RAC - con atto di citazione così motivando:
«La pretesa esecutiva è destituita, in radice, di qualsivoglia fondamento perché la precettante non ha alcun titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Infatti, la sentenza del Tribunale di SS sulla cui base il precetto è intimato non reca alcuna condanna dell'Ente al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, ma solo (in accoglimento della domanda di condanna di cui al punto 4 delle conclusioni di parte attrice, come riportate in sentenza) “all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la perdita idrica, nonché all'integrale bonifica del terreno di proprietà dell'attrice , sito in Valledoria, individuato in catasto CP_1 al foglio 18, mappali 124, 125 e 126” .
L'ulteriore domanda di condanna (punto 5 delle conclusioni riportate in sentenza) al risarcimento dei danni per la dedotta inutilizzabilità per la coltivazione del terreno di proprietà dal 2006 al 2017, danni quantificati dall'attrice in € 17.600,00 come da relazione di parte, è stata, anzi, espressamente rigettata dal Tribunale (cfr. per la motivazione pag. 5 ss).
- Non si vede pertanto come oggi la precettante possa accampare la pretesa al pagamento del relativo importo, sulla base di una sentenza che – si ripete – ha respinto la domanda. –
- La sentenza 365/2021 del Tribunale neppure costituisce titolo per procedere all'esecuzione relativamente alle spese legali: il relativo pagamento - nella misura peraltro di € 3.800,00 e non in quella ben maggiore, erronea ed ingiustificata indicata in precetto - è stato infatti disposto dal Tribunale in favore dello Stato, essendo stata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. dispositivo: «Condanna altresì
l'ente convenuto al rimborso in favore dell'attrice, e per essa in favore dell'amministrazione dello stato stante l'ammissione al patrocinio gratuito, dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per il quarto residuo»).
- Tanto basta ad affermare l'assoluta insussistenza di alcun diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata.
*******
Per completezza l'Ente espone tuttavia, ulteriormente, quanto segue. - Avverso la sentenza del Tribunale l'Ente ha interposto appello. La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di SS (che con ordinanza in data 9/12/2021 aveva disposto la sospensione della sentenza di primo grado) con sentenza resa nel procedimento iscritto al n. 248/2021, ha respinto l'appello di condannando l'appellante in favore della Pt_1
NO (non più ammessa, per il secondo grado, al patrocinio a spese dello Stato) CP_1 alle spese liquidate in € 3.473,00.
Ed ora, l'Ente ha puntualmente dato esecuzione alle statuizioni di condanna a proprio carico. Che comunque, si ribadisce, non sono quelle, del tutto insussistenti (perché mai pronunciate o non pronunciate a favore della NO a base del precetto. CP_1
Ed invero: - L'Ente ha provveduto alla bonifica del terreno mediante la realizzazione di una condotta di drenaggio a salvaguardia della proprietà della ricorrente, come certificato dal Servizio Gestione Nord dell'Ente con nota prot. 16691 del 04.12.2023. -
Ha altresì corrisposto alla NO e per essa al delegato all'incasso Avv. CP_1
Pierluigi Olivieri (che ha assistito la NO nei due gradi di giudizio) le spese del CP_1
Giudizio di appello. Ferma restando la totale infondatezza della pretesa esercitata con il precetto che si oppone, nulla potrebbe la precettante ulteriormente pretendere in dipendenza delle decisioni a definizione del giudizio».
1.2 Nell'atto di citazione introduttivo della causa n. 2230/2024 RAC, l' ha formulato Pt_1 istanza di sospensione e rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva di titolo e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 precetto - in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che la precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare, comunque, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese».
1.3 In detta causa, con ordinanza del 17/10/2024, depositata il 02/10/2024, il giudice ha sospeso l'esecuzione del titolo esecutivo e del precetto.
1.4 L'ordinanza di sospensione è stata notificata dall' all'avv. Salvatore PINNA, legale Pt_1
di , in data 23/10/24. Controparte_1
2. Con email-pec del 07/11/2024, recante come oggetto «RINNOVO PRECETTO RELATA
DI NOTIFICAEX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55
LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69», assunta la protocollo dell' il 0/11/2024, l'avv. Pt_1
Salvatore PINNA ha notificato all' lo stesso atto di precetto del 02/04/2024, di cui Pt_1
al punto 1. della presente ordinanza.
3. ha introdotto il presente procedimento di opposizione all'esecuzione e a precetto Pt_1
n. 7300/2024 RAC, a mezzo atto di citazione notificato il 14/11/2024, col quale:
3.1 ha svolto gli stessi argomenti posti a fondamento della prima opposizione, per contestare che la sentenza del Tribunale di SS n. 365/2021, indicata nel precetto quale titolo esecutivo, contenga una condanna dell'Ente al pagamento in favore della di una CP_1
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, quanto piuttosto:
- la condanna dell' «all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la Pt_1 perdita idrica, nonché all'integrale bonifica del terreno di proprietà dell'attrice
[...]
, sito in Valledoria, individuato in catasto al foglio 18, mappali 124, 125 e CP_1
126»;
- il rigetto della domanda della di condanna dell' (punto 5 delle CP_1 Pt_1 conclusioni riportate in sentenza) al risarcimento dei danni che l'attrice assumeva di avere subito per non avere potuto coltivare il terreno di sua proprietà dal 2006 al
2017;
- la condanna dell' al rimborso a favore dello Stato, essendo la ammessa Pt_1 CP_1 al patrocinio statale, «dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per il quarto residuo»;
3.2 ha inoltre aggiunto:
- che l' aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di SS, Pt_1 procedimento (n. 248/2021 RAC) nel corso del quale la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di SS, dopo avere ha sospeso la sentenza di primo grado con ordinanza del 09/12/2021, ha respinto l'appello di condannandola a Pt_1
rimborsare la , non ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel secondo di CP_1 secondo grado del giudizio, le spese di lite, liquidate in € 3.473,00;
- di avere puntualmente dato esecuzione alla condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza d'appello, eseguendo il pagamento in favore dell'avv.
Pierluigi OLIVIERI, che aveva assistito la nei due gradi di giudizio e che era CP_1
stato delegato all'incasso;
- che il precetto oggetto di opposizione non si fonda su detta sentenza della Corte
D'Appello bensì su quella del Tribunale;
- di avere spontaneamente eseguito anche la condanna contenuta nella sentenza del
Tribunale, bonificando il terreno mediante la realizzazione di una condotta di drenaggio a salvaguardia della proprietà della , come certificato dal Servizio CP_1
Gestione Nord dell'Ente, con nota prot. 16691, del 04/12/2023; Co
ha chiesto l'immediata sospensione dell'efficacia del precetto;
3.4 ha infine rassegnato le seguenti conclusioni
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva di titolo e precetto - in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che la precettante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare, comunque, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese».
«Anche al fine di scoraggiare ulteriori, defatiganti iniziative del precettante si chiede l'immediata condanna dello stesso alle spese legali, nonché la liquidazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.».
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 4. Nella prima udienza, tenutasi il 16/04/2025, l' ha insistito per la sospensione del Pt_1
precetto ed il giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, si è riservato di decidere.
5. Con ordinanza del 18/04/2025, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione oraria della decisione, ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
6. Nell'udienza odierna l' ha confermato le sue conclusioni e a rinunciato ala Pt_1
discussione orale. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza.
****
7. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Il precetto indica quale titolo esecutivo la sentenza numero 365/2021 del Tribunale di
SS, pubblicata il 12/04/2021, RG n. 2287/2018, repertorio n. 609/2021 del
13/04/2021, registrato il 19/04/2021, al n. 1277/2021.
7.1 Nel precetto si legge
- che in detta sentenza «il giudice altresì (è omessa, per evidente errore materiale dell'avvocato autore del precetto, la parola condanna) l'ente convenuto al rimborso all'attrice e, per essa vista la relazione periziale di euro 17.600,00 a risarcire i danni subiti dall'attrice - così come descritti in espositiva e nella relazione peritale in atti - dall'anno 2006 all'anno 2017, e pari a Euro 17.600,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge si procede come da sentenza»;
- che «ad oggi la debitrice non ha provveduto a corrispondere alla creditrice istante il dovuto quantificato in € 30.173,84 (Euro trentamilacentosettantatre/84) e che pertanto si rende necessario procedere esecutivamente.».
7.2 Detti assunti non sono veritieri, atteso che la Sentenza richiamata nel precetto così dispone:
«Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, condanna l' in persona del suo Controparte_3 direttore e legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari, all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la perdita idrica, nonché all'integrale bonifica del terreno
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 di proprietà dell'attrice , sito in Valledoria, individuato in catasto al foglio CP_1
18, mappali 124, 125 e 126.
Condanna altresì l'ente convenuto al rimborso in favore dell'attrice, e per essa in favore dell'amministrazione dello stato stante l'ammissione al patrocinio gratuito, dei tre quarti delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per il quarto residuo.»
Pur non comparendo nel dispositivo l'esplicita pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno che l'attrice aveva formulato, la domanda è CP_1
inequivocabilmente respinta:
- sia perché il dispositivo dispone “disattesa ogni altra è contraria istanza anche istruttoria”,
- sia perché le ragioni del rigetto sono ampiamente esposte nella motivazione della sentenza alle pagine 5 e 6, dove si legge:
«Non può, invece, essere accolta la domanda diretta al risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo parte attrice dato prova adeguata degli elementi che consentano di quantificare adeguatamente l'allegata perdita per non aver potuto coltivare quella parte del terreno (un'area estesa circa 4000 mq, secondo quanto riferito dai testi escussi al riguardo) interessata dall'allagamento e resa impraticabile, come pure ampiamente confermato dall'istruttoria, per la continua presenza d'acqua stagnante.
Invero, anche a non valorizzare, ex art. 1227, c.c., la totale inerzia di parte attrice, protrattasi per oltre dieci anni, nella realizzazione di opere dirette a canalizzare la perdita idrica, quantomeno limitando l'estensione dell'allagamento, la prova orale espletata non appare sufficiente né alla dimostrazione dell'effettiva destinazione agricola del terreno né, soprattutto, dell'estensione e consistenza delle coltivazioni ivi praticate e dei loro rendimenti.
Lo stesso coniuge della sentito al riguardo, ha riferito come sul Tes_1 CP_1
terreno da almeno quindici anni non vi fosse alcuna azienda agricola e che in esso veniva coltivato “solo ciò che serve per uso domestico”, aggiungendo che “Non ci
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Verbale udienza - pagina 8 sono coltivazioni sul terreno perché è sempre allagato” (ma in realtà è ampiamente provato che il fenomeno denunciato concerne solo una parte del fondo, quella situata a valle e confinante con la strada) e che “E' vero che c'era una carciofaia, fino all'anno dell'alluvione, credo sino al 2004 -2005, da allora non lo abbiamo più coltivato perché la condotta continua a perdere acqua e rende il fondo non coltivabile”.
Il pregiudizio potenzialmente patito dall'attrice, benché astrattamente configurabile avuto riguardo all'innegabile limitazione della possibilità di godere appieno della sua proprietà e di trarne i frutti, non è dunque affatto quantificabile, non potendo desumersi il danno nemmeno dall'esistenza di coltivazioni sull'ampia e residua parte del terreno non interessata dall'allagamento. Invero, non vi è in atti alcun documento, e nemmeno rilievi fotografici, attestante l'attuale o la pregressa coltivazione del terreno, che si estende per diversi ettari oltre all'area interessata dalla perdita e nulla è specificamente allegato nè dimostrato circa i proventi ritraibili dalla porzione del fondo non danneggiata dalla perdita idrica La sollecitata consulenza d'ufficio diretta alla stima del danno, stante l'evidenziata carenza probatoria in fatto che consenta di ricavare i criteri e parametri cui rapportare l'entità del mancato guadagno, appare dunque meramente esplorativa e diretta a sopperire alla mancata dimostrazione del quantum debeatur.
Dev'essere pertanto accolta solo la domanda diretta alla condanna dell'ente ad eliminare la perdita e a provvedere alla bonifica del terreno oggetto di allagamento di proprietà dell'attrice.
Il parziale accoglimento della domanda attrice giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per i residui tre quarti a carico del convenuto, secondo la prevalente soccombenza».
8. La domanda con cui l' ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del Pt_1
danno da lite temeraria deve essere accolta, essendo palese che la abbia notificato CP_1 il precetto “in rinnovazione” nella piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, desumibile dal fatto che lo stesso precetto era già stato sospeso con ordinanza del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 17/10/2024, depositata il 02/10/2024 nella causa n. 2230/2024 RAC, notificata dall' all'avv. Salvatore PINNA, legale di , il Pt_1 Controparte_1
23/10/2024. Ricorre pertanto l'ipotesi del dolo, prevista dall'articolo 96 comma 1 del codice di rito.
Per la liquidazione del danno – necessariamente equitativa in quanto si tratta di danno non suscettibile di essere liquidato nel suo preciso ammontare (art. 2056 c.c., richiamato dall'art. 2056) – l'importo può essere contenuto in 1.500,00 euro, che corrisponde al minimo che normalmente viene liquidato in ragione del disagio che la parte attrice ha dovuto affrontare per intraprendere la presente causa, in relazione al suo valore.
9. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo i principi di causalità e soccombenza che informano gli articoli 91 e seguenti del codice di rito.
Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte, contenuta nel dispositivo della presente sentenza per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, con la riduzione del 50% (massima), considerata la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, stante la palese infondatezza della pretesa creditoria posta a base del precetto opposto, la circostanza che la contumacia dalla parte convenuta la consentita alla parte attrice di limitare le proprie domande, istanze e a quelle svolte nell'atto introduttivo del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
10. Dichiara che la convenuta non ha diritto a procedere all'esecuzione per l'importo e i titoli indicati nel precetto datato 02/02/2024, notificato all' il 07/11/2024. Pt_1
11. Condanna a pagare all' 1.500,00 euro a titolo di Controparte_1 Pt_1
risarcimento del danno da lite temeraria.
12. Condanna a rimborsare all' le spese di lite, così Controparte_1 Pt_1
liquidate:
€ 851,00 compensi di avvocato per la fase di studio
€ 602,00 compensi di avvocato per la fase introduttiva
€ 903,00 compensi di avvocato per la fase istruttoria/di trattazione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 € 1.453,00 compensi di avvocato della fase decisionale
€ 3.809,00 compensi di avvocato complessivi
€ 518,00 contributo unificato
€ 4.327,00 complessivi oltre 12,50 % per spese generali, 4% CPA e 22% IVA.
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7300/2024 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11