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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.5097/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5097/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 omiciliata in Contursi Terme (SA) all
[...] lo studio dell'avv. Gerardo Mazzeo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato ad [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Salerno al Corso Vittorio
[...]
, 10 presso lo studio dell'avv. Annunziata Freda dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22.06.2021, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 21 Controparte_1 settembre 1986 nel Comune di Palomonte (SA) e c ugale erano nati due figli, (29.8.1987) ed (19.1.1985), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 cessazione d etti civili del nio, che, con decreto reso in data 07.04.2009, il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la previsione dell'obbligo a carico di a versarle, a titolo di assegno di divorzio, Controparte_1 la somma mensile di euro 300,00. Chiedeva, infine, la divisione dei beni mobili che costituiscono l'arredo dell'ex casa coniugale. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dalla ricorrente in merito alla sua condizione economica e chiedeva il rigetto della domanda dalla stessa avanzata.
2. In data 15 novembre 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che confermava le condizioni concordate in sede di separazione. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1298/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la ricorrente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e del peggioramento della propria condizione economica, rilevando tra l'altro di avere dovuto abbandonare l'abitazione familiare nella quale aveva continuato a vivere anche dopo la separazione e precisando di avere sacrificato ogni possibilità di lavoro al fine di educare i figli e di prendersi cura della casa nei precedenti trent'anni di matrimonio. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce a escludere il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. Al riguardo, occorre rilevare che, all'udienza del 15 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di avere necessità dell'assegno divorzile in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche successivamente alla separazione, precisando altresì di frequentare una persona e di percepire il reddito di cittadinanza pari a circa € 500,00; di contro, il resistente ha dichiarato di percepire circa € 1.600,00 ma di avere alcune trattenute con un residuo di circa
€ 700,00 mensili, specificando, di dover andare in pensione a giugno 2022 (cfr. verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, emerge che l'ultimo reddito della ricorrente risalga all'anno 2011, in cui ha percepito la somma di € € 1.240,00, mentre, dalla Certificazione Unica relativa all'anno 2022, risulta che il resistente abbia percepito un reddito di lavoro dipendente pari a euro 13.163,52 8cfr. documentazione in atti). Seppur dai dati indicati risulti, astrattamente, uno squilibrio economico – reddituale tra le parti in causa, deve cionondimeno escludersi il diritto della ricorrente a ricevere un assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale in primo luogo rileva che non deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che la documentazione prodotta dalla resistente non consente di individuare la sua reale condizione economico – reddituale (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> La ricorrente, infatti, ha depositato, esclusivamente, quale prova documentale, l'estratto contributivo dal quale è possibile effettuare una ricostruzione completa della situazione economica;
d'altra parte, alcuni dei testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente ha svolto alcuni lavori nel corso degli anni, quale badante, commessa e insegnante di dopo scuola (cfr. verbale di udienza). Né ha rilevanza la sua eventuale permanenza nella casa familiare anche a seguito della separazione, non determinando ciò, automaticamente, una riconciliazione, produttiva dunque di effetti giuridici in termini economici. In effetti, come chiarito dalla giurisprudenza l'istituto della riconciliazione consiste nel “comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione. (Cassazione Civile, ord. 13 aprile 2023 n. 9839) Anche per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In ogni caso, per ciò che rileva maggiormente nel caso di specie, non sussistono riscontri probatori di un peggioramento della condizione economica della resistente rispetto al tempo degli accordi separativi, avendo tra l'altro la stessa dichiarato di avere svolto sempre lavori saltuari e che, pertanto, deve presumersi che, nel corso degli anni, sia riuscita a reperire risorse economiche per il proprio sostentamento (cfr. Cass. n. 25646/2021). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Divisione dei beni mobili La domanda di divisione dei beni mobili che costituiscono l'arredo dell'ex casa coniugale deve dichiararsi inammissibile. Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-I civ., ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386) è costante nel ritenere che "L'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32,34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e del tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000)". Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
B) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5097/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 omiciliata in Contursi Terme (SA) all
[...] lo studio dell'avv. Gerardo Mazzeo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato ad [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Salerno al Corso Vittorio
[...]
, 10 presso lo studio dell'avv. Annunziata Freda dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 22.06.2021, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 21 Controparte_1 settembre 1986 nel Comune di Palomonte (SA) e c ugale erano nati due figli, (29.8.1987) ed (19.1.1985), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 cessazione d etti civili del nio, che, con decreto reso in data 07.04.2009, il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la previsione dell'obbligo a carico di a versarle, a titolo di assegno di divorzio, Controparte_1 la somma mensile di euro 300,00. Chiedeva, infine, la divisione dei beni mobili che costituiscono l'arredo dell'ex casa coniugale. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dalla ricorrente in merito alla sua condizione economica e chiedeva il rigetto della domanda dalla stessa avanzata.
2. In data 15 novembre 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che confermava le condizioni concordate in sede di separazione. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1298/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la ricorrente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e del peggioramento della propria condizione economica, rilevando tra l'altro di avere dovuto abbandonare l'abitazione familiare nella quale aveva continuato a vivere anche dopo la separazione e precisando di avere sacrificato ogni possibilità di lavoro al fine di educare i figli e di prendersi cura della casa nei precedenti trent'anni di matrimonio. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce a escludere il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. Al riguardo, occorre rilevare che, all'udienza del 15 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di avere necessità dell'assegno divorzile in ragione del peggioramento delle sue condizioni economiche successivamente alla separazione, precisando altresì di frequentare una persona e di percepire il reddito di cittadinanza pari a circa € 500,00; di contro, il resistente ha dichiarato di percepire circa € 1.600,00 ma di avere alcune trattenute con un residuo di circa
€ 700,00 mensili, specificando, di dover andare in pensione a giugno 2022 (cfr. verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione depositata, emerge che l'ultimo reddito della ricorrente risalga all'anno 2011, in cui ha percepito la somma di € € 1.240,00, mentre, dalla Certificazione Unica relativa all'anno 2022, risulta che il resistente abbia percepito un reddito di lavoro dipendente pari a euro 13.163,52 8cfr. documentazione in atti). Seppur dai dati indicati risulti, astrattamente, uno squilibrio economico – reddituale tra le parti in causa, deve cionondimeno escludersi il diritto della ricorrente a ricevere un assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale in primo luogo rileva che non deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che la documentazione prodotta dalla resistente non consente di individuare la sua reale condizione economico – reddituale (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> La ricorrente, infatti, ha depositato, esclusivamente, quale prova documentale, l'estratto contributivo dal quale è possibile effettuare una ricostruzione completa della situazione economica;
d'altra parte, alcuni dei testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente ha svolto alcuni lavori nel corso degli anni, quale badante, commessa e insegnante di dopo scuola (cfr. verbale di udienza). Né ha rilevanza la sua eventuale permanenza nella casa familiare anche a seguito della separazione, non determinando ciò, automaticamente, una riconciliazione, produttiva dunque di effetti giuridici in termini economici. In effetti, come chiarito dalla giurisprudenza l'istituto della riconciliazione consiste nel “comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione. (Cassazione Civile, ord. 13 aprile 2023 n. 9839) Anche per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In ogni caso, per ciò che rileva maggiormente nel caso di specie, non sussistono riscontri probatori di un peggioramento della condizione economica della resistente rispetto al tempo degli accordi separativi, avendo tra l'altro la stessa dichiarato di avere svolto sempre lavori saltuari e che, pertanto, deve presumersi che, nel corso degli anni, sia riuscita a reperire risorse economiche per il proprio sostentamento (cfr. Cass. n. 25646/2021). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Divisione dei beni mobili La domanda di divisione dei beni mobili che costituiscono l'arredo dell'ex casa coniugale deve dichiararsi inammissibile. Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-I civ., ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386) è costante nel ritenere che "L'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32,34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e del tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000)". Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
B) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario