TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Alessandrino, come da mandato in atti.
Appellante contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bronzato, come da mandato in atti
Appellata
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:“Voglia l'ILL.MO GIUDICE in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di
Legnago n°142/2024 datata 24/9/2024 e Pubblicata il 18/11/2024 rep. n. 180/2024 del 19/11/2024, cron. n. 1144/2024 del 18/11/2024 come segue
pagina 1 di 9 PRELIMINARMENTE per i motivi indicati al punto 3 dell'atto d'appello ammettere le istanze istruttorie, rimettere la causa in istruttoria ed assumere le prove chieste in primo grado e qui di seguito ritrascritte;
Nel merito: in riforma della sentenza di primo grado condannare la convenuta Controparte_1
C.F. nata il [...] a [...] e residente in [...]
Bandiera n°5 al pagamento in favore della sig.ra nata a [...] il Parte_1
28/08/1971 e residente in [...] C.F. della somma di € C.F._1 diecimila o la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dalla commissione del fatto al saldo effettivo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e per l'avvio della negoziazione assistita, oltre 15% rimborso spese forfettarie, I.V.A. E C.P.A. distratte in favore del sottoscritto patrocinio, per la quantificazione delle quali ci si riporta alle tabelle di legge ed alla valutazione del Giudice, tenuto conto anche del fatto che la sig.ra ha rifiutato la procedura di negoziazione assistita. CP_1
In via Istruttoria: Per i motivi indicati al punto 3 dell'atto di citazione d'appello si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi, già introdotte in primo grado sui capitoli seguenti preceduti dalle parole “vero che”.
1) La sig.ra riceveva in data 15 maggio 2022 verso le ore 03,53 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
2) La sig.ra riceveva in data 02 giugno 2022 verso le ore 03,53 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
3) La sig.ra riceveva in data 20 giugno 2022 verso le ore 04,16 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
2) in data 26 giugno 2022 verso le ore 03,29 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
3) in data 04 luglio 2022 verso le ore 02,28 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
4) in data 13 luglio 2022 verso le ore 04,24 la sig.ra riceveva una telefonata anonima al suo Pt_1 cellulare n°3392957986;
5) in data 18 luglio 2022 verso le ore 04,52 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
pagina 2 di 9 6) in data 24 Luglio 2022 verso le ore 04,32 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986 ;
7) in data 28 luglio 2022 verso le ore 02,24 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
8) in data 30 luglio 2022 verso le ore 06,00 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
9) in data 10 agosto 2022 ore 05,36 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata anonima al Pt_1 suo cellulare n°3392957986;
10) in data 14 agosto 2022 verso le ore 05,54 la sig.ra riceveva una telefonata anonima al Pt_1 suo cellulare n°3392957986;
11) la sig.ra in data 07 giugno 2022 sporse denuncia-querela presso la Polizia Postale di Pt_1
Verona rappresentando di ricevere chiamate telefoniche anonime notturne sul suo cellulare al
n°3392957986 dal aprile 2022;
12) in data 15 luglio 2022 la sig.ra sporse una seconda denuncia-querela presso la Polizia Pt_1
Postale di Verona rappresentando di aver ricevuto chiamate notturne sul suo cellulare n° 3392957986 nelle seguenti date: 20 giugno 2022 verso le ore 3,29 del mattino, 26 giugno verso le ore 04,16 del mattino, 04 luglio 2022 verso le ore 02,28 del mattino, 13 luglio 2022 verso le ore 04,24;
13) in data 18/8/2022, tramite portale deposito atti penali col sottoscritto difensore, la sig.ra Pt_1 presentava ulteriore denuncia querela rappresentando di aver ricevuto chiamate notturne sul suo cellulare n°3392957986 nelle seguenti date: in data 18 luglio 2022 verso le ore 04,52 del mattino;
in data 24 Luglio 2022 verso le ore 04,32; in data 28 luglio 2022 verso le ore 02,24 del mattino altra chiamata;
in data 30 luglio 2022 verso le ore 06,00 del mattino;
in data 10 agosto 2022 ore 05,36 del mattino;
in data 14 agosto 2022 verso le ore 05,54;
14) la Polizia Postale di Verona individuava il numero di telefono fisso 044230284 intestato a
[...]
dal quale provenivano tutte le chiamate notturne dal giugno 2022 al agosto 2022 Controparte_1 verso il n°3392957986 di cellulare della ricorrente;
15) la sig.ra nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla Polizia Postale di Verona Controparte_1 in data 27/9/22 dichiarava di non conoscere la sig.ra ; Parte_1
16) la sig.ra e la ricorrente si conoscono, frequentando i figli sino al 2019 la Controparte_1 stessa classe scolastica, periodo in cui la sig.ra consegnò alla convenuta il suo numero di Pt_1 cellulare;
pagina 3 di 9 17) la sig.ra è l'unica del suo nucleo familiare ad aver ricevuto dalla sig.ra Controparte_1
il suo numero di cellulare;
Pt_1
18) la sig.ra col marito svolgono a Cerea nella stessa via la medesima Pt_1 CP_2 attività di orefice della sig.ra ; Controparte_1
19) con la sig.ra abita solo il figlio essendo di fatto il marito separato CP_1 Persona_1 di fatto;
20) la Procura della Repubblica di Verona apriva fascicolo n°9007/2022 rgnr per l'accusa di disturbo telefonico p. e p. dall'art. 660 cp nei confronti della sig.ra che a seguito di Controparte_1 decreto penale di condanna n°504/23 col quale veniva condannata a mesi 1 di reclusione convertiti in
€ 900 di ammenda chiese di definire il procedimento con oblazione ai sensi dell'art. 660 cp;
21) Successivamente all'apertura del fascicolo penale e sino ad ora alcuna telefonata notturna è più giunta alla ricorrente;
22) con sentenza n°1005/23 del 07/8/2023 del GIP del Tribunale di Verona – dott.ssa Musio – passata in giudica il 16/9/2023 la sig.ra ha definito il procedimento penale mediante Controparte_1 oblazione col pagamento della somma di € 338;
23) successivamente alle telefonate notturne la sig.ra rimaneva sveglia e chiamava Pt_1 continuamente i figli all'epoca di 22 anni e all'epoca di circa 18 sino a loro risposta;
Per_2 Parte_2
24) successivamente alle telefonate notturne dal giugno 2022 la sig.ra pattuiva con i figli Pt_1
e di mandare un messaggio quando erano fuori casa di notte ogni ora;
” Per_2 Parte_2
CONCLUSIONI PER : “NEL MERITO: Rigettarsi l'appello proposto Controparte_1 dalla sig.ra , con conferma integrale della sentenza n. 142/2024, pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Legnago in data 24/09/2024 e pubblicata in data 18/11/2024 resa a conclusione del procedimento rubricato al n. 5328/2023 RG;
IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi le istanze istruttorie svolte da parte attrice-appellante in quanto, per tutte le ragioni esposte, tardive, generiche, valutative e documentali.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione autorizzare la prova contraria indicando a testi i sigg.
e . Testimone_1 Persona_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del procedimento.”
pagina 4 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n°142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Legnago sulla base dei seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè 2700 e 2697 c.c. per erronea interpretazione circa la ritenuta mancanza di prove delle telefonate da parte di Controparte_1
-violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. e dell'art. 115 cpc per non aver riconosciuto il danno non patrimoniale da reato sub specie di danno morale, nonchè degli artt. 2056 e
1226 c.c. circa la mancata quantificazione in via equitativa.
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, dell'art. 2697 c.c e dell'art. 111 cost. nonchè del principio del giusto processo, mancata istruttoria, richiesta di ammissione delle prove orali.
A sostegno dei motivi di impugnazione ha allegato che:
- della ricezione delle 22 telefonate dal maggio all'agosto del 2022 parte attrice ha fornito prova documentale mediante il deposito degli screen shot del cellulare dell'attrice con le date e gli orari delle telefonate e della relazione della Polizia che ha appurato che le telefonate anonime provenivano dal numero fisso intestato a;
Controparte_1
- la ricezione di 22 telefonate in orario notturno ha privato del riposo notturno e della tranquillità morale la sig.ra con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via Pt_1 equitativa.
- il giudice di primo grado, dopo aver erroneamente ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda, non ha noammesso le prove orali tempestivamente formulate dall'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 10/04/2025, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto;
a tal fine ha ribadito che l'intervenuta oblazione con conseguente declaratoria di estinzione del reato non rappresenta accertamento della responsabilità dell'imputata, che presso l'abitazione della convenuta vivevano il figlio e il marito che, seppur Tes_1 separato di fatto, la frequentava sicché, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provato che la sia l'autrice delle telefonate così come, altrettanto correttamente, ha ritenuto CP_1 non provato il danno allegato.
Con decreto del 20.11.2025, senza dare ingresso alla prova orale richiesta, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa.
***
pagina 5 di 9 La Sig.ra ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a cause di Pt_1 telefonate anonime e mute ricevute in orario notturno tra maggio e agosto 2022 .
A sostegno la sig.ra ha rappresentato di aver proposto denuncia alla Polizia postale, che Pt_1 la Procura della Repubblica ha aperto il fascicolo 9007/22; che dalle indagini effettuate è risultato che le chiamate notturne provenivano dall'utenza telefonica intestata alla Sig.ra che, in esito CP_1
a ciò, è stato emesso decreto di condanna nei confronti della sig.ra che il procedimento CP_1 penale n. 9007/2022 RGNR si è poi concluso a seguito di domanda di oblazione dell'imputata con la pronuncia della sentenza n. 1005/2023 del GIP presso il Tribunale di Verona, che ha revocato il decreto penale 504/23 ed estinto il reato.
La sentenza di primo grado resistente ha negato la responsabilità dell'intestatario dell'utenza,
“rilevando come non potesse univocamente attribuirsi alla stessa l'esecuzione delle chiamate, trattandosi di numero fisso presente in un'abitazione in cui la sig.ra abitava con il figlio CP_1
ed il marito ”. Tes_1 Persona_1
Tanto premesso l'appello è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti
Dall'analisi dei tabulati consegnati alla Polizia Postale delegata alle indagine dai gestori di telefoni interessai deve ritenersi provato in giudizio che tutte le chiamate notturne per cui è causa provenivano dall'utenza 044230284 intestata alla sig.ra (cfr. relazione della Polizia Controparte_1
Postale delegata sub. doc. 8 di parte appellante).
In relazione al citato doc. 8 giova osservare che l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, consente al giudice civile di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (cfr. sul punto Cass. 9957 del 2025, Cass. n. 24793 del 2024).
Nel caso di specie le analisi compiute dalla Polizia Postale sono dunque pienamente utilizzabili e consentono, per la loro natura tecnica derivante dall'acquisizione dei tabulati dei gestori di telefonia interessati, di ritenere provato che le 22 telefonate mute e anonime ricevute dalla parte appellante in un periodo compreso tra maggio e agosto 2022 provenissero dal n. 044230284 intestato alla
[...]
CP_1
Peraltro la stessa difesa dell'appellata, fatta propria dalla sentenza impugnata, si fonda, non già, sul fatto che le telefonate non provenissero dalla linea telefonica a lei intestata quanto, piuttosto, sui seguenti assunti: a) non vi è alcuna prova che sia stata la sig.ra 'autrice delle “telefonate CP_1 mute” ricevute dalla sig.ra (nell'abitazione in cui abita la sig.ra all'epoca Pt_1 CP_1
pagina 6 di 9 viveva anche il figlio e il sig. , coniuge della sig.ra Tes_1 Persona_1 CP_1 ancorché avesse dichiarato alla Polizia Postale di essere separato bonariamente dalla moglie e di abitare e vivere in altra abitazione presso la madre, non ha però negato di frequentare l'abitazione della moglie), b) l'intervenuta oblazione con conseguente declaratoria di estinzione del reato non rappresenta accertamento della responsabilità dell'imputata.
Ebbene ritiene questo giudice non condivisibile l'argomentazione della sentenza di prime cure.
Preliminarmente vanno richiamati i criteri regolatori della materia in esame e, dunque, trattandosi di illecito civile ex art. 2043 c.c. , la responsabilità risponde al canone del "più probabile che non" e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale di cui al giudizio penale (in tal senso, in uguale fattispecie Cass. 19128 del 2021).
Una volta documentato e non contestato che la linea telefonica da cui sono partite le telefonate mute era all'epoca intestata alla convenuta quest'ultima non ha dimostrato, neppure in via CP_1 indiziaria, che altri soggetti avrebbero potuto usare, a sua insaputa, l'apparecchio telefonico dal quale sono state effettuate le telefonate.
Il marito della convenuta, sentito dalla Polizia delegata alla indagini, ha dichiarato di essere separato di fatto dalla moglie da cinque anni e che nell'abitazione viveva solo la moglie e il figlio Pt_1
sicché egli non viveva più nell'abitazione ove era il telefono e può ragionevolmente escludersi Tes_1 che il sig. abbia avuto accesso di notte al telefono dell'abitazione della moglie da cui Per_1 era separato.
Quanto al figlio, che non è contestato che all'epoca dei fatti vivesse con la madre, non risulta – diversamente dalla sig.ra - che avesse alcun contatto personale con la sig.ra CP_1
e non è nemmeno contestato che egli non avesse il numero di telefono dell'attrice. Parte_3
Nella comparsa di risposta la si è limitata ad allegare l'irrilevanza della circostanza che CP_1 nel suo nucleo familiare solo la conoscesse il numero della “in quanto i CP_1 Parte_3 dispositivi telefonici anche quelli fissi, possono memorizzare il numero nel sistema permettendo di inoltrare una chiamata ad un altro numero semplicemente premendo un tasto”.
Secondo le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e dunque, secondo il citato criterio causale del "più probabile che non", le 22 telefonate sono state effettuate in giorni diversi e in orario notturno, il che rende certamente più probabile che le telefonate siano state effettuate da una sola persona che non si è limitata a premere il tasto ripetizione (che presupporrebbe che il numero della pagina 7 di 9 sia rimasto in memoria per tre mesi) e che questa persona sia quella che conosceva la Pt_1 destinataria e dunque l'odierna convenuta e non già il figlio . Tes_1
Peraltro in analoga fattispecie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che si era avvalsa - quale regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo- delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Nello specifico ha confermato la statuizione di merito secondo cui “l'intestatario dell'utenza, deve ritenersi responsabile, fino a prova contraria, delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le chiamate insistenti, sulla base di un ragionamento secondo cui è massima d'esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione” (Cass. n. 39442 del 2021).
Sulla scorta delle valutazioni sopra esposte si ritengono sussistenti i presupposti per ritenere la responsabilità della convenuta in relazione alle telefonate notturne ricevute dall'attrice.
Le 22 telefonate, avvenute tutte tra le tre e le cinque della mattino in un arco temporale di tre mesi circa, devono ritenersi pacificamente lesive della sfera privata dell'attrice, atteso che la stessa è stata svegliata in un orario deputato al sonno e al ristoro. Anche in questo caso con nozioni di comune esperienza l'interruzione improvvisa del sonno, tra le tre e le cinque del mattino, per chiamate telefoniche non può non aver creato un senso di disagio se non di ansia e preoccupazione posto che, a quell'ora non è uso ricevere telefonate e, quanto vengono ricevuto, non sono in genere foriere di buone notizie.
Per la determinazione quantitativa del risarcimento dovuto - operata inevitabilmente mediante il ricorso all'equità, in difetto di parametri concreti più attendibilmente utilizzabili e tenuto conto dell'esigenza effettivamente riparatoria, depurata dal rischio di indebita locupletazione a favore del soggetto danneggiato in mancanza di elementi istruttori più regnanti – si stima adeguata la somma di € 3.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi relativamente al periodo intercorrente tra il fatto e la data della decisione.
L'accoglimento delle domande della parte appellante comporta la revoca della sua condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado e la condanna, secondo il principio della soccombenza delle spese di lite della parte appellata dei due gradi del giudizio, spese liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Legnago n. 142/22
pagina 8 di 9 condanna a versare a la somma di € 3000, Controparte_1 Parte_1 comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
revoca la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
;
[...] condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in € 1.000 oltre rimborso forfetario IVA e cpa e quanto al secondo grado in € 1.278 per compenso e € 382,50 per spese oltre rimborso forfetario
IVA e cpa
Verona 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Alessandrino, come da mandato in atti.
Appellante contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bronzato, come da mandato in atti
Appellata
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:“Voglia l'ILL.MO GIUDICE in accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di
Legnago n°142/2024 datata 24/9/2024 e Pubblicata il 18/11/2024 rep. n. 180/2024 del 19/11/2024, cron. n. 1144/2024 del 18/11/2024 come segue
pagina 1 di 9 PRELIMINARMENTE per i motivi indicati al punto 3 dell'atto d'appello ammettere le istanze istruttorie, rimettere la causa in istruttoria ed assumere le prove chieste in primo grado e qui di seguito ritrascritte;
Nel merito: in riforma della sentenza di primo grado condannare la convenuta Controparte_1
C.F. nata il [...] a [...] e residente in [...]
Bandiera n°5 al pagamento in favore della sig.ra nata a [...] il Parte_1
28/08/1971 e residente in [...] C.F. della somma di € C.F._1 diecimila o la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dalla commissione del fatto al saldo effettivo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e per l'avvio della negoziazione assistita, oltre 15% rimborso spese forfettarie, I.V.A. E C.P.A. distratte in favore del sottoscritto patrocinio, per la quantificazione delle quali ci si riporta alle tabelle di legge ed alla valutazione del Giudice, tenuto conto anche del fatto che la sig.ra ha rifiutato la procedura di negoziazione assistita. CP_1
In via Istruttoria: Per i motivi indicati al punto 3 dell'atto di citazione d'appello si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi, già introdotte in primo grado sui capitoli seguenti preceduti dalle parole “vero che”.
1) La sig.ra riceveva in data 15 maggio 2022 verso le ore 03,53 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
2) La sig.ra riceveva in data 02 giugno 2022 verso le ore 03,53 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
3) La sig.ra riceveva in data 20 giugno 2022 verso le ore 04,16 del mattino telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
2) in data 26 giugno 2022 verso le ore 03,29 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
3) in data 04 luglio 2022 verso le ore 02,28 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
4) in data 13 luglio 2022 verso le ore 04,24 la sig.ra riceveva una telefonata anonima al suo Pt_1 cellulare n°3392957986;
5) in data 18 luglio 2022 verso le ore 04,52 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
pagina 2 di 9 6) in data 24 Luglio 2022 verso le ore 04,32 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986 ;
7) in data 28 luglio 2022 verso le ore 02,24 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
8) in data 30 luglio 2022 verso le ore 06,00 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata Pt_1 anonima al suo cellulare n°3392957986;
9) in data 10 agosto 2022 ore 05,36 del mattino la sig.ra riceveva una telefonata anonima al Pt_1 suo cellulare n°3392957986;
10) in data 14 agosto 2022 verso le ore 05,54 la sig.ra riceveva una telefonata anonima al Pt_1 suo cellulare n°3392957986;
11) la sig.ra in data 07 giugno 2022 sporse denuncia-querela presso la Polizia Postale di Pt_1
Verona rappresentando di ricevere chiamate telefoniche anonime notturne sul suo cellulare al
n°3392957986 dal aprile 2022;
12) in data 15 luglio 2022 la sig.ra sporse una seconda denuncia-querela presso la Polizia Pt_1
Postale di Verona rappresentando di aver ricevuto chiamate notturne sul suo cellulare n° 3392957986 nelle seguenti date: 20 giugno 2022 verso le ore 3,29 del mattino, 26 giugno verso le ore 04,16 del mattino, 04 luglio 2022 verso le ore 02,28 del mattino, 13 luglio 2022 verso le ore 04,24;
13) in data 18/8/2022, tramite portale deposito atti penali col sottoscritto difensore, la sig.ra Pt_1 presentava ulteriore denuncia querela rappresentando di aver ricevuto chiamate notturne sul suo cellulare n°3392957986 nelle seguenti date: in data 18 luglio 2022 verso le ore 04,52 del mattino;
in data 24 Luglio 2022 verso le ore 04,32; in data 28 luglio 2022 verso le ore 02,24 del mattino altra chiamata;
in data 30 luglio 2022 verso le ore 06,00 del mattino;
in data 10 agosto 2022 ore 05,36 del mattino;
in data 14 agosto 2022 verso le ore 05,54;
14) la Polizia Postale di Verona individuava il numero di telefono fisso 044230284 intestato a
[...]
dal quale provenivano tutte le chiamate notturne dal giugno 2022 al agosto 2022 Controparte_1 verso il n°3392957986 di cellulare della ricorrente;
15) la sig.ra nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla Polizia Postale di Verona Controparte_1 in data 27/9/22 dichiarava di non conoscere la sig.ra ; Parte_1
16) la sig.ra e la ricorrente si conoscono, frequentando i figli sino al 2019 la Controparte_1 stessa classe scolastica, periodo in cui la sig.ra consegnò alla convenuta il suo numero di Pt_1 cellulare;
pagina 3 di 9 17) la sig.ra è l'unica del suo nucleo familiare ad aver ricevuto dalla sig.ra Controparte_1
il suo numero di cellulare;
Pt_1
18) la sig.ra col marito svolgono a Cerea nella stessa via la medesima Pt_1 CP_2 attività di orefice della sig.ra ; Controparte_1
19) con la sig.ra abita solo il figlio essendo di fatto il marito separato CP_1 Persona_1 di fatto;
20) la Procura della Repubblica di Verona apriva fascicolo n°9007/2022 rgnr per l'accusa di disturbo telefonico p. e p. dall'art. 660 cp nei confronti della sig.ra che a seguito di Controparte_1 decreto penale di condanna n°504/23 col quale veniva condannata a mesi 1 di reclusione convertiti in
€ 900 di ammenda chiese di definire il procedimento con oblazione ai sensi dell'art. 660 cp;
21) Successivamente all'apertura del fascicolo penale e sino ad ora alcuna telefonata notturna è più giunta alla ricorrente;
22) con sentenza n°1005/23 del 07/8/2023 del GIP del Tribunale di Verona – dott.ssa Musio – passata in giudica il 16/9/2023 la sig.ra ha definito il procedimento penale mediante Controparte_1 oblazione col pagamento della somma di € 338;
23) successivamente alle telefonate notturne la sig.ra rimaneva sveglia e chiamava Pt_1 continuamente i figli all'epoca di 22 anni e all'epoca di circa 18 sino a loro risposta;
Per_2 Parte_2
24) successivamente alle telefonate notturne dal giugno 2022 la sig.ra pattuiva con i figli Pt_1
e di mandare un messaggio quando erano fuori casa di notte ogni ora;
” Per_2 Parte_2
CONCLUSIONI PER : “NEL MERITO: Rigettarsi l'appello proposto Controparte_1 dalla sig.ra , con conferma integrale della sentenza n. 142/2024, pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Legnago in data 24/09/2024 e pubblicata in data 18/11/2024 resa a conclusione del procedimento rubricato al n. 5328/2023 RG;
IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi le istanze istruttorie svolte da parte attrice-appellante in quanto, per tutte le ragioni esposte, tardive, generiche, valutative e documentali.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione autorizzare la prova contraria indicando a testi i sigg.
e . Testimone_1 Persona_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del procedimento.”
pagina 4 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n°142/2024 emessa dal Giudice di Pace di Legnago sulla base dei seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè 2700 e 2697 c.c. per erronea interpretazione circa la ritenuta mancanza di prove delle telefonate da parte di Controparte_1
-violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. e dell'art. 115 cpc per non aver riconosciuto il danno non patrimoniale da reato sub specie di danno morale, nonchè degli artt. 2056 e
1226 c.c. circa la mancata quantificazione in via equitativa.
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, dell'art. 2697 c.c e dell'art. 111 cost. nonchè del principio del giusto processo, mancata istruttoria, richiesta di ammissione delle prove orali.
A sostegno dei motivi di impugnazione ha allegato che:
- della ricezione delle 22 telefonate dal maggio all'agosto del 2022 parte attrice ha fornito prova documentale mediante il deposito degli screen shot del cellulare dell'attrice con le date e gli orari delle telefonate e della relazione della Polizia che ha appurato che le telefonate anonime provenivano dal numero fisso intestato a;
Controparte_1
- la ricezione di 22 telefonate in orario notturno ha privato del riposo notturno e della tranquillità morale la sig.ra con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via Pt_1 equitativa.
- il giudice di primo grado, dopo aver erroneamente ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda, non ha noammesso le prove orali tempestivamente formulate dall'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 10/04/2025, ha contestato Controparte_1 la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto;
a tal fine ha ribadito che l'intervenuta oblazione con conseguente declaratoria di estinzione del reato non rappresenta accertamento della responsabilità dell'imputata, che presso l'abitazione della convenuta vivevano il figlio e il marito che, seppur Tes_1 separato di fatto, la frequentava sicché, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto non provato che la sia l'autrice delle telefonate così come, altrettanto correttamente, ha ritenuto CP_1 non provato il danno allegato.
Con decreto del 20.11.2025, senza dare ingresso alla prova orale richiesta, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa.
***
pagina 5 di 9 La Sig.ra ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a cause di Pt_1 telefonate anonime e mute ricevute in orario notturno tra maggio e agosto 2022 .
A sostegno la sig.ra ha rappresentato di aver proposto denuncia alla Polizia postale, che Pt_1 la Procura della Repubblica ha aperto il fascicolo 9007/22; che dalle indagini effettuate è risultato che le chiamate notturne provenivano dall'utenza telefonica intestata alla Sig.ra che, in esito CP_1
a ciò, è stato emesso decreto di condanna nei confronti della sig.ra che il procedimento CP_1 penale n. 9007/2022 RGNR si è poi concluso a seguito di domanda di oblazione dell'imputata con la pronuncia della sentenza n. 1005/2023 del GIP presso il Tribunale di Verona, che ha revocato il decreto penale 504/23 ed estinto il reato.
La sentenza di primo grado resistente ha negato la responsabilità dell'intestatario dell'utenza,
“rilevando come non potesse univocamente attribuirsi alla stessa l'esecuzione delle chiamate, trattandosi di numero fisso presente in un'abitazione in cui la sig.ra abitava con il figlio CP_1
ed il marito ”. Tes_1 Persona_1
Tanto premesso l'appello è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti
Dall'analisi dei tabulati consegnati alla Polizia Postale delegata alle indagine dai gestori di telefoni interessai deve ritenersi provato in giudizio che tutte le chiamate notturne per cui è causa provenivano dall'utenza 044230284 intestata alla sig.ra (cfr. relazione della Polizia Controparte_1
Postale delegata sub. doc. 8 di parte appellante).
In relazione al citato doc. 8 giova osservare che l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, consente al giudice civile di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (cfr. sul punto Cass. 9957 del 2025, Cass. n. 24793 del 2024).
Nel caso di specie le analisi compiute dalla Polizia Postale sono dunque pienamente utilizzabili e consentono, per la loro natura tecnica derivante dall'acquisizione dei tabulati dei gestori di telefonia interessati, di ritenere provato che le 22 telefonate mute e anonime ricevute dalla parte appellante in un periodo compreso tra maggio e agosto 2022 provenissero dal n. 044230284 intestato alla
[...]
CP_1
Peraltro la stessa difesa dell'appellata, fatta propria dalla sentenza impugnata, si fonda, non già, sul fatto che le telefonate non provenissero dalla linea telefonica a lei intestata quanto, piuttosto, sui seguenti assunti: a) non vi è alcuna prova che sia stata la sig.ra 'autrice delle “telefonate CP_1 mute” ricevute dalla sig.ra (nell'abitazione in cui abita la sig.ra all'epoca Pt_1 CP_1
pagina 6 di 9 viveva anche il figlio e il sig. , coniuge della sig.ra Tes_1 Persona_1 CP_1 ancorché avesse dichiarato alla Polizia Postale di essere separato bonariamente dalla moglie e di abitare e vivere in altra abitazione presso la madre, non ha però negato di frequentare l'abitazione della moglie), b) l'intervenuta oblazione con conseguente declaratoria di estinzione del reato non rappresenta accertamento della responsabilità dell'imputata.
Ebbene ritiene questo giudice non condivisibile l'argomentazione della sentenza di prime cure.
Preliminarmente vanno richiamati i criteri regolatori della materia in esame e, dunque, trattandosi di illecito civile ex art. 2043 c.c. , la responsabilità risponde al canone del "più probabile che non" e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale di cui al giudizio penale (in tal senso, in uguale fattispecie Cass. 19128 del 2021).
Una volta documentato e non contestato che la linea telefonica da cui sono partite le telefonate mute era all'epoca intestata alla convenuta quest'ultima non ha dimostrato, neppure in via CP_1 indiziaria, che altri soggetti avrebbero potuto usare, a sua insaputa, l'apparecchio telefonico dal quale sono state effettuate le telefonate.
Il marito della convenuta, sentito dalla Polizia delegata alla indagini, ha dichiarato di essere separato di fatto dalla moglie da cinque anni e che nell'abitazione viveva solo la moglie e il figlio Pt_1
sicché egli non viveva più nell'abitazione ove era il telefono e può ragionevolmente escludersi Tes_1 che il sig. abbia avuto accesso di notte al telefono dell'abitazione della moglie da cui Per_1 era separato.
Quanto al figlio, che non è contestato che all'epoca dei fatti vivesse con la madre, non risulta – diversamente dalla sig.ra - che avesse alcun contatto personale con la sig.ra CP_1
e non è nemmeno contestato che egli non avesse il numero di telefono dell'attrice. Parte_3
Nella comparsa di risposta la si è limitata ad allegare l'irrilevanza della circostanza che CP_1 nel suo nucleo familiare solo la conoscesse il numero della “in quanto i CP_1 Parte_3 dispositivi telefonici anche quelli fissi, possono memorizzare il numero nel sistema permettendo di inoltrare una chiamata ad un altro numero semplicemente premendo un tasto”.
Secondo le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e dunque, secondo il citato criterio causale del "più probabile che non", le 22 telefonate sono state effettuate in giorni diversi e in orario notturno, il che rende certamente più probabile che le telefonate siano state effettuate da una sola persona che non si è limitata a premere il tasto ripetizione (che presupporrebbe che il numero della pagina 7 di 9 sia rimasto in memoria per tre mesi) e che questa persona sia quella che conosceva la Pt_1 destinataria e dunque l'odierna convenuta e non già il figlio . Tes_1
Peraltro in analoga fattispecie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che si era avvalsa - quale regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo- delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Nello specifico ha confermato la statuizione di merito secondo cui “l'intestatario dell'utenza, deve ritenersi responsabile, fino a prova contraria, delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le chiamate insistenti, sulla base di un ragionamento secondo cui è massima d'esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione” (Cass. n. 39442 del 2021).
Sulla scorta delle valutazioni sopra esposte si ritengono sussistenti i presupposti per ritenere la responsabilità della convenuta in relazione alle telefonate notturne ricevute dall'attrice.
Le 22 telefonate, avvenute tutte tra le tre e le cinque della mattino in un arco temporale di tre mesi circa, devono ritenersi pacificamente lesive della sfera privata dell'attrice, atteso che la stessa è stata svegliata in un orario deputato al sonno e al ristoro. Anche in questo caso con nozioni di comune esperienza l'interruzione improvvisa del sonno, tra le tre e le cinque del mattino, per chiamate telefoniche non può non aver creato un senso di disagio se non di ansia e preoccupazione posto che, a quell'ora non è uso ricevere telefonate e, quanto vengono ricevuto, non sono in genere foriere di buone notizie.
Per la determinazione quantitativa del risarcimento dovuto - operata inevitabilmente mediante il ricorso all'equità, in difetto di parametri concreti più attendibilmente utilizzabili e tenuto conto dell'esigenza effettivamente riparatoria, depurata dal rischio di indebita locupletazione a favore del soggetto danneggiato in mancanza di elementi istruttori più regnanti – si stima adeguata la somma di € 3.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi relativamente al periodo intercorrente tra il fatto e la data della decisione.
L'accoglimento delle domande della parte appellante comporta la revoca della sua condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado e la condanna, secondo il principio della soccombenza delle spese di lite della parte appellata dei due gradi del giudizio, spese liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Legnago n. 142/22
pagina 8 di 9 condanna a versare a la somma di € 3000, Controparte_1 Parte_1 comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
revoca la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
;
[...] condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in € 1.000 oltre rimborso forfetario IVA e cpa e quanto al secondo grado in € 1.278 per compenso e € 382,50 per spese oltre rimborso forfetario
IVA e cpa
Verona 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9