TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1569 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. C.F._1
193 presso lo studio dell'Avv. Russo Gabriele, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
Prof. Avv. , nato a [...], in data [...] Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in PALERMO, Via C.F._2
Maurolico, n. 53, presso lo studio dell'Avv. Licata Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/05/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo in data 09/12/2021 con il quale è stato ingiunto alla predetta il pa- gamento, in favore del Prof. Avv. , della somma di € Controparte_1
14.705,15, oltre gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo sod- disfo e le spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provin- ciale di Palermo nei confronti di avente ad oggetto Controparte_2 l'opposizione all'estratto di ruolo del 03.12.2014 e le cartelle in esso indicate
- definito con sentenza n. 650/05/16 del 1 dicembre 2016 -, nonché nel giu- dizio in grado di appello avverso la predetta sentenza, svolto innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo definito con sentenza n.
4379/8/2017 del 4/10-7/11/2017.
A fondamento della opposizione ha dedotto che gli onorari Parte_1 relativi al giudizio svolto in primo grado erano stati saldati a mezzo acconti in contanti e bonifico del 02/03/2016 di € 1.403,96, nonché con successivo bonifico del 30/08/2017 della somma di € 1.493,96, pattuita tra le parti a saldo e stralcio, giusto accordo transattivo del 06/06/2017.
L'opponente ha allegato, altresì, che anche per il giudizio di secondo grado aveva provveduto a effettuare pagamenti in acconto in contanti ed ha, quin- di, concluso chiedendo al Tribunale di «revocare il D.I. oggi opposto accertan- do e dichiarando l'infondatezza e l'estinzione del credito vantato dall'Avv.
[...]
, in quanto ad oggetto tra l'altro i compensi per l'attività pro- Controparte_3 fessionale prestata da quest'ultimo, in nome e per conto dell'Arch. , nel Pt_1 primo grado di giudizio instaurato dinnanzi la Controparte_4
, in quanto non dovuti;
- condannare controparte al pagamento delle spe-
[...] se di giudizio».
Si è costituito il Prof. Avv. ed ha sollecitato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione proposta, contestandone la fondatezza eccependo, in via pre- liminare, che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. ed ha invocato il mutamen- to del rito ai sensi del D.lgs. n. 150/11.
Nel merito, ha dedotto che l'accordo transattivo “a saldo e stralcio” rag- giunto dalle parti in data 06/06/2017 prevedeva per il giudizio di primo gra- do il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di euro 1.000,00 oltre accessori, entro e non oltre la data del 30 giugno 2017.
Essendo il pagamento intervenuto tardivamente, esso era stato accettato a titolo di acconto sul maggio dovuto.
Dopo avere contestato di avere ricevuto, in relazione ai compensi dovuti
- 2 - per il giudizio in grado di appello, acconti in contanti, l'Avv. CP_5 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, con-
[...] cedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. Rigettare la presente domanda poiché introdotta attraverso uno strumento giuridico errato;
3. dire e dichiarare la decadenza dell'adempimento corrisposto “a saldo e stralcio” per la tardività della prestazione;
4. condannare per l'effetto la odier- na opponente al pagamento della somma di € 14.705,15; 5. in subordine, nel- la denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, condannare
l'opponente al pagamento della somma non contestata pari a € 5.844,13; 6. con vittoria di spese, competenze ed onorari».
La causa, previa acquisizione della documentazione prodotta ed espleta- mento dell'interrogatorio formale dell'opposto, è stata posta in decisione all'udienza del 26/05/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegna- zione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In ordine alle questioni preliminari poste dalle parti deve innanzitutto os- servarsi che, vertendosi in tema di compensi per prestazioni giudiziali svolte innanzi agli organi di primo e secondo grado della giustizia tributaria, vanno escluse l'applicabilità del rito speciale disciplinato dall'art. 14 D.lgs.
150/2011 e l'operatività della competenza funzionale ivi prevista, per cui la controversia – introdotta nelle forme del rito ordinario di cognizione - resta riservata alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.
A questo punto, va ricordato che – in base ad un orientamento giurispru- denziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debi- tore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap- porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie
- 3 - obbligazioni.
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fon- datezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie, non è contestato ed è documentato, sia il conferimento dell'incarico al Prof. Avv. che il suo espletamento da parte del pro- CP_1 fessionista.
Ed invero, l'opponente ha fondato la sua opposizione sulla eccezione di estinzione del debito per intervenuto integrale pagamento dei compensi rela- tivi al giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e parziale pagamento di quelli relativi a quello svolto innanzi alla Commissione
Tributaria Regionale di Palermo.
Orbene, con riferimento al primo di tali giudizi è pacifico che, in data
06/06/2017, le parti abbiano raggiunto un accordo diretto a “rideterminare i compensi per l'attività professionale svolta, a saldo e stralcio, per il giudizio di primo grado, mediante corresponsione, a mezzo di bonifico bancario, della somma di euro 1000,00, oltre accessori” ed abbiano, altresì, previsto che “il bonifico avverrà nel corso del corrente mese”.
È, del pari, pacifico e documentato che abbia corrisposto la Parte_1 suddetta somma a mezzo bonifico bancario del 30/08/2017, ossia due mesi dopo la scadenza del termine pattuito.
Sussistendo tra le parti viva contestazione in ordine alla essenzialità del suddetto termine, va in proposito osservato che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale dal giudice di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e
- 4 - dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (così Cass. civ. n. 25549/2007; n. 21838 del
25/10/2010) e tale volontà non può essere desunta solo dall'uso dell'espres- sione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi (n. 14426 del 15/07/2016; n. 10353 del 01/06/2020).
Nel caso in esame, al termine previsto dalle parti non può essere attribuito carattere di essenzialità, visto che l'accordo non contiene alcuna locuzione indicativa della improrogabilità di detto termine, né la suddetta improrogabi- lità può ritenersi accertata, in assenza di specifiche ed inequivoche indica- zioni delle parti, alla stregua dell'oggetto del negozio.
A ciò si aggiunga che - effettuato da parte di il pagamento Parte_1 in data 30/08/2017 - il primo atto con il quale il Prof. Avv. ha con- CP_1 testato la “mancata ottemperanza all'accordo transattivo” del 06/06/2017 è rappresentato dalla nota racc. del 22/03/2021, inviata pochi mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dell'1/10/2021, sicchè anche a volere ritenere l'essenzialità del termine, tenuto conto del lungo lasso di tem- po trascorso dalla l'accettazione del pagamento, deve ritenersi che la parte interessata abbia rinunciato, seppur tacitamente, ad avvalersene (n. 32238 del 10/12/2019).
Deve, pertanto, affermarsi la fondatezza della eccezione di Parte_1 di pagamento dei compensi professionali espletati dall'opposto in seno al giudizio svolto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
In merito ai compensi inerenti alla difesa dell'opponente innanzi alla in- nanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo deve, invece, rite- nersi che non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa in- Parte_1 combente e che l'eccezione di estinzione del debito per intervenuto pagamen- to sia priva di consistenza.
Ed invero, dopo avere dedotto di avere effettuato pagamenti in contanti, la
- 5 - opponente ha articolato una prova testimoniale non ammessa da questo giudice [cfr. ordinanza riservata depositata in data 10/10/2023], in quanto i relativi capitoli – oltre che incorrere nel divieto di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. ed oltre ad essere formulati in modo talmente ge- nerico da rivelarsi del tutto privi di rilevanza ai fini del presente giudizio, hanno ad oggetto non il pagamento in favore dell'opposto, ma il mero prelie- vo di denaro contante da parte dell'opponente, prima di recarsi allo studio del professionista [cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di par- te opponente, 1) “vero è che ho accompagnato mia madre, l'Arch. CP_6
, allo sportello bancario per prelevare il denaro contante da corrispondere
[...] all'Avv. a titolo di onorari?”; 2) “vero è che dopo il prelievo in banca ho CP_1 accompagnato mia madre presso lo Studio dell'Avv. sito in Palermo CP_1 alla Via Quintino Sella n. 77, senza tuttavia salire presso lo studio di quest'ultimo ma rimanendo in macchina?”].
D'altra parte, l'interrogatorio formale deferito al Prof. Avv. [(1) “ve- CP_1 ro è che ho ricevuto dall'Arch. due pagamenti in contanti, di € Parte_1
2.000,00 ciascuno, dovuti in ragione del procedimento di impugnazione avver- so la sentenza n. 650/05/2019, emessa dalla Controparte_7
, introitato (e da me patrocinato) dinnanzi la Commissione Tri-
[...] butaria Regionale di Palermo” cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
c.p.c. di parte opponente] ha avuto esito negativo, avendo l'opposto dichiara- to «Sulla scorta dell'esame della documentazione in mio possesso non mi risul- ta di avere ricevuto tali pagamenti, dall'anno 2017 ad oggi, anzi preciso che in assoluto escluso che sulla scorta della documentazione in mio possesso io ab- bia ricevuto pagamenti».
Va a questo punto osservato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luo- go a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, per cui, qualo- ra il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'opposizione, deve
- 6 - comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamen- to di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. civ. n.
12256/2007; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 24021/2004, n.
5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
Discende da ciò che va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
5505/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 09/12/2021 e pronun- ciata condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € € 5.844,13, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno di notifica del provvedimento monitorio sino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite è bene precisare che, nel procedimen- to per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale doman- da che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n.
1977/1983).
Nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in par- ticolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo di inferiore rispetto a quello oggetto d'ingiunzione), le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore minimo previsto dalla tabella per lo sca-
- 7 - glione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso dal Tribunale di Paler- mo in data 09/12/2021; condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta, della somma di € 5.844,13, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'ingiungente-opposto che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 03/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
- 8 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1569 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. C.F._1
193 presso lo studio dell'Avv. Russo Gabriele, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
Prof. Avv. , nato a [...], in data [...] Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in PALERMO, Via C.F._2
Maurolico, n. 53, presso lo studio dell'Avv. Licata Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/05/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo in data 09/12/2021 con il quale è stato ingiunto alla predetta il pa- gamento, in favore del Prof. Avv. , della somma di € Controparte_1
14.705,15, oltre gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo sod- disfo e le spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provin- ciale di Palermo nei confronti di avente ad oggetto Controparte_2 l'opposizione all'estratto di ruolo del 03.12.2014 e le cartelle in esso indicate
- definito con sentenza n. 650/05/16 del 1 dicembre 2016 -, nonché nel giu- dizio in grado di appello avverso la predetta sentenza, svolto innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo definito con sentenza n.
4379/8/2017 del 4/10-7/11/2017.
A fondamento della opposizione ha dedotto che gli onorari Parte_1 relativi al giudizio svolto in primo grado erano stati saldati a mezzo acconti in contanti e bonifico del 02/03/2016 di € 1.403,96, nonché con successivo bonifico del 30/08/2017 della somma di € 1.493,96, pattuita tra le parti a saldo e stralcio, giusto accordo transattivo del 06/06/2017.
L'opponente ha allegato, altresì, che anche per il giudizio di secondo grado aveva provveduto a effettuare pagamenti in acconto in contanti ed ha, quin- di, concluso chiedendo al Tribunale di «revocare il D.I. oggi opposto accertan- do e dichiarando l'infondatezza e l'estinzione del credito vantato dall'Avv.
[...]
, in quanto ad oggetto tra l'altro i compensi per l'attività pro- Controparte_3 fessionale prestata da quest'ultimo, in nome e per conto dell'Arch. , nel Pt_1 primo grado di giudizio instaurato dinnanzi la Controparte_4
, in quanto non dovuti;
- condannare controparte al pagamento delle spe-
[...] se di giudizio».
Si è costituito il Prof. Avv. ed ha sollecitato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione proposta, contestandone la fondatezza eccependo, in via pre- liminare, che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. ed ha invocato il mutamen- to del rito ai sensi del D.lgs. n. 150/11.
Nel merito, ha dedotto che l'accordo transattivo “a saldo e stralcio” rag- giunto dalle parti in data 06/06/2017 prevedeva per il giudizio di primo gra- do il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di euro 1.000,00 oltre accessori, entro e non oltre la data del 30 giugno 2017.
Essendo il pagamento intervenuto tardivamente, esso era stato accettato a titolo di acconto sul maggio dovuto.
Dopo avere contestato di avere ricevuto, in relazione ai compensi dovuti
- 2 - per il giudizio in grado di appello, acconti in contanti, l'Avv. CP_5 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, con-
[...] cedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. Rigettare la presente domanda poiché introdotta attraverso uno strumento giuridico errato;
3. dire e dichiarare la decadenza dell'adempimento corrisposto “a saldo e stralcio” per la tardività della prestazione;
4. condannare per l'effetto la odier- na opponente al pagamento della somma di € 14.705,15; 5. in subordine, nel- la denegata ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta, condannare
l'opponente al pagamento della somma non contestata pari a € 5.844,13; 6. con vittoria di spese, competenze ed onorari».
La causa, previa acquisizione della documentazione prodotta ed espleta- mento dell'interrogatorio formale dell'opposto, è stata posta in decisione all'udienza del 26/05/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegna- zione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In ordine alle questioni preliminari poste dalle parti deve innanzitutto os- servarsi che, vertendosi in tema di compensi per prestazioni giudiziali svolte innanzi agli organi di primo e secondo grado della giustizia tributaria, vanno escluse l'applicabilità del rito speciale disciplinato dall'art. 14 D.lgs.
150/2011 e l'operatività della competenza funzionale ivi prevista, per cui la controversia – introdotta nelle forme del rito ordinario di cognizione - resta riservata alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.
A questo punto, va ricordato che – in base ad un orientamento giurispru- denziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debi- tore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap- porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie
- 3 - obbligazioni.
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fon- datezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie, non è contestato ed è documentato, sia il conferimento dell'incarico al Prof. Avv. che il suo espletamento da parte del pro- CP_1 fessionista.
Ed invero, l'opponente ha fondato la sua opposizione sulla eccezione di estinzione del debito per intervenuto integrale pagamento dei compensi rela- tivi al giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e parziale pagamento di quelli relativi a quello svolto innanzi alla Commissione
Tributaria Regionale di Palermo.
Orbene, con riferimento al primo di tali giudizi è pacifico che, in data
06/06/2017, le parti abbiano raggiunto un accordo diretto a “rideterminare i compensi per l'attività professionale svolta, a saldo e stralcio, per il giudizio di primo grado, mediante corresponsione, a mezzo di bonifico bancario, della somma di euro 1000,00, oltre accessori” ed abbiano, altresì, previsto che “il bonifico avverrà nel corso del corrente mese”.
È, del pari, pacifico e documentato che abbia corrisposto la Parte_1 suddetta somma a mezzo bonifico bancario del 30/08/2017, ossia due mesi dopo la scadenza del termine pattuito.
Sussistendo tra le parti viva contestazione in ordine alla essenzialità del suddetto termine, va in proposito osservato che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale dal giudice di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e
- 4 - dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (così Cass. civ. n. 25549/2007; n. 21838 del
25/10/2010) e tale volontà non può essere desunta solo dall'uso dell'espres- sione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi (n. 14426 del 15/07/2016; n. 10353 del 01/06/2020).
Nel caso in esame, al termine previsto dalle parti non può essere attribuito carattere di essenzialità, visto che l'accordo non contiene alcuna locuzione indicativa della improrogabilità di detto termine, né la suddetta improrogabi- lità può ritenersi accertata, in assenza di specifiche ed inequivoche indica- zioni delle parti, alla stregua dell'oggetto del negozio.
A ciò si aggiunga che - effettuato da parte di il pagamento Parte_1 in data 30/08/2017 - il primo atto con il quale il Prof. Avv. ha con- CP_1 testato la “mancata ottemperanza all'accordo transattivo” del 06/06/2017 è rappresentato dalla nota racc. del 22/03/2021, inviata pochi mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dell'1/10/2021, sicchè anche a volere ritenere l'essenzialità del termine, tenuto conto del lungo lasso di tem- po trascorso dalla l'accettazione del pagamento, deve ritenersi che la parte interessata abbia rinunciato, seppur tacitamente, ad avvalersene (n. 32238 del 10/12/2019).
Deve, pertanto, affermarsi la fondatezza della eccezione di Parte_1 di pagamento dei compensi professionali espletati dall'opposto in seno al giudizio svolto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
In merito ai compensi inerenti alla difesa dell'opponente innanzi alla in- nanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo deve, invece, rite- nersi che non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa in- Parte_1 combente e che l'eccezione di estinzione del debito per intervenuto pagamen- to sia priva di consistenza.
Ed invero, dopo avere dedotto di avere effettuato pagamenti in contanti, la
- 5 - opponente ha articolato una prova testimoniale non ammessa da questo giudice [cfr. ordinanza riservata depositata in data 10/10/2023], in quanto i relativi capitoli – oltre che incorrere nel divieto di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. ed oltre ad essere formulati in modo talmente ge- nerico da rivelarsi del tutto privi di rilevanza ai fini del presente giudizio, hanno ad oggetto non il pagamento in favore dell'opposto, ma il mero prelie- vo di denaro contante da parte dell'opponente, prima di recarsi allo studio del professionista [cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di par- te opponente, 1) “vero è che ho accompagnato mia madre, l'Arch. CP_6
, allo sportello bancario per prelevare il denaro contante da corrispondere
[...] all'Avv. a titolo di onorari?”; 2) “vero è che dopo il prelievo in banca ho CP_1 accompagnato mia madre presso lo Studio dell'Avv. sito in Palermo CP_1 alla Via Quintino Sella n. 77, senza tuttavia salire presso lo studio di quest'ultimo ma rimanendo in macchina?”].
D'altra parte, l'interrogatorio formale deferito al Prof. Avv. [(1) “ve- CP_1 ro è che ho ricevuto dall'Arch. due pagamenti in contanti, di € Parte_1
2.000,00 ciascuno, dovuti in ragione del procedimento di impugnazione avver- so la sentenza n. 650/05/2019, emessa dalla Controparte_7
, introitato (e da me patrocinato) dinnanzi la Commissione Tri-
[...] butaria Regionale di Palermo” cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,
c.p.c. di parte opponente] ha avuto esito negativo, avendo l'opposto dichiara- to «Sulla scorta dell'esame della documentazione in mio possesso non mi risul- ta di avere ricevuto tali pagamenti, dall'anno 2017 ad oggi, anzi preciso che in assoluto escluso che sulla scorta della documentazione in mio possesso io ab- bia ricevuto pagamenti».
Va a questo punto osservato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luo- go a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, per cui, qualo- ra il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'opposizione, deve
- 6 - comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamen- to di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. civ. n.
12256/2007; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 24021/2004, n.
5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
Discende da ciò che va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
5505/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 09/12/2021 e pronun- ciata condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € € 5.844,13, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno di notifica del provvedimento monitorio sino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite è bene precisare che, nel procedimen- to per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale doman- da che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n.
1977/1983).
Nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in par- ticolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo di inferiore rispetto a quello oggetto d'ingiunzione), le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore minimo previsto dalla tabella per lo sca-
- 7 - glione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 5505/2021 emesso dal Tribunale di Paler- mo in data 09/12/2021; condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta, della somma di € 5.844,13, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'ingiungente-opposto che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 03/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
- 8 -