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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3427 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. CA IO, presso il cui studio, in Rogliano Parte_1
(CS), via Regina Elena n. 132, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Garofalo, presso il cui studio, in Cassano CP_1
Allo ON (CS), via Maroncelli n. 44, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: ripetizione indebito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 19 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto condannare, per il titolo di cui sopra, la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, oltre interessi di legge dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
condannare, la convenuta a restituire all'attore l'anello regalatogli per il “fidanzamento” od in subordine condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.000,00 quale prezzo del predetto anello, oltre interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”; per la convenuta:
“l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciandosi nella presente controversia, voglia così provvedere: - preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità dell'avanzata domanda per violazione delle norme sulla negoziazione assistita;
- nel merito, rigettare le richieste e conclusioni avanzate da parte attorea, perché assolutamente infondate ed – altresì – del tutto improvate, con ogni effetto conseguente, anche in relazione all'imputazione di spese e compensi professionali della presente lite;
- con conseguente vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di rito, con distrazione ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione in fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver avuto con Parte_1 una relazione personale, caratterizzata da bugie ed espedienti di quest'ultima CP_1 finalizzati ad indurlo in errore su un rapporto sentimentale serio e duraturo, ed a lucrare di conseguenza vari vantaggi patrimoniali;
deduceva, segnatamente, di aver regalato un anello di fidanzamento del valore di € 2 mila, ed altresì corrisposto nel 2021, per la soluzione di asseriti gravi
1 problemi familiari della e della madre, la somma di € 10 mila, mai restituita, nonostante CP_1 impegno a farlo entro un anno;
rappresentando nondimeno la brusca interruzione di ogni rapporto, rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, imputava al l'incostanza della relazione, CP_1 Parte_1 oltre alla sua rottura ingiustificata, improvvisa ed immotivata, nel giugno 2021; rappresentava di non aver mai chiesto nulla all'attore, avendo quest'ultimo spontaneamente regalato l'anello per San Valentino, ed anche eseguito il bonifico di € 10 mila, accettato anche non senza iniziale imbarazzo;
in diritto, eccepiva l'improcedibilità della domanda siccome omessa la preliminare ed obbligatoria negoziazione assistita, imputando a liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c. ogni regalo ricevuto, e rassegnando quindi le suestese conclusioni.
Assegnato il termine per la (infruttuosa) negoziazione assistita, la causa è stata istruita con interpello formale della convenuta e prova testimoniale, e, rigettata l'istanza di sequestro conservativo avanzata in corso di causa dall'attore, all'udienza del 19 novembre 2024 è stata quindi assegnata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Da segnalare che, in comparsa conclusionale, parte attrice ha modificato le ritrascritte conclusioni, rassegnate nella citazione introduttiva, e non emendate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., neppure depositata, invocando in via subordinata la restituzione dell'anello, o del suo prezzo, nonché della somma elargita, a titolo di indebito da nullità delle relative donazioni, ovvero di ingiustificato arricchimento.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome fondata solo in parte, deve di conseguenza essere accolta nei termini di cui appresso. Le domande restitutorie dell'attore vanno considerate in maniera distinta. Ed invero, premesso che la ha ammesso di aver ricevuto sia l'anello del valore di € CP_1 2 mila, per San Valentino, che il bonifico di € 10 mila, per la soluzione di gravi problemi familiari, il regalo dell'anello può effettivamente inquadrarsi nella liberalità d'uso, disciplinata dall'art. 770 c.c. Rileva infatti al riguardo quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 c.c., non è invece ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, c.c. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale” (in termini, Cass. n. 12142/1993; conformi, Cass. nn. 6720/1988, 19636/2014); ed infatti, “la liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività e ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto” (così Cass. n. 12280/2016; conformi, Cass. nn. 16550/2008, 15334/2018). Come pacifico tra le parti, l'anello è stato regalato dal alla in occasione di Parte_1 CP_1 una specifica ricorrenza celebrativa dei rapporti sentimentali, ossia il San Valentino del 14 febbraio, ed il prezzo dell'oggetto, per quanto significativo, non assurge prima facie ad elemento inconciliabile con le condizioni patrimoniali del atteso che lo stesso, a dispetto del Parte_1 conclamato stato di disoccupazione (la relativa documentazione non esclude tout court attività lavorativa), è stato in grado di elargire alla anche la somma, certamente non irrilevante, di CP_1
€ 10 mila, oggetto della seconda domanda restitutoria.
2 In altri termini, un anello di fidanzamento da 2 mila Euro per San Valentino rappresenta un sacrificio patrimoniale tutto sommato sostenibile anche da colui che non gode propriamente di una situazione economica peculiarmente fiorente.
Per la prima pretesa restitutoria, quindi, il Tribunale ritiene si rientri nel concetto della elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione del rapporto sentimentale, assimilabile alla liberalità d'uso, siccome caratterizzata dal fatto che il compiendola, Parte_1 intendeva osservare l'uso del regalo prezioso e significativo per San Valentino, adeguandosi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, che, in qualche modo, determinava anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, della specifica occasione, rimanendo tutto sommato proporzionale alle rispettive condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non ha comportato un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi l'ha compiuta. Diverso invece, in evidenza, il discorso per la somma di 10 mila Euro.
In primo luogo, la versione della convenuta, che, in sede di interrogatorio formale ha recisamente negato di aver intrattenuto alcun rapporto sentimentale con il già poco Parte_1 credibile a fronte del riconoscimento del significativo regalo dell'anello per la festività propria delle coppie, è stata nondimeno clamorosamente smentita dalla madre della , la quale, escussa a CP_1 teste, ha invece chiaramente affermato che si trattava di un vero e proprio rapporto sentimentale, come confermato(le) anche dalla figlia. Sotto diverso profilo, la stessa teste ha altrettanto chiaramente narrato l'occasione per la quale il si decise ad aiutare madre e figlia, ed anche il padre, mediante il versamento di 10 Parte_1 mila Euro. Ebbene, in occasione di una visita a casa delle donne, il ebbe modo di ascoltare in Parte_1 viva voce una telefonata in ucraino dai toni drammatici, di cui chiese conto, ricevendo l'informazione che il padre, ancora in madrepatria, aveva impellenti necessità economiche, per la risoluzione di non meglio specificati gravi problemi. Dopo averci pensato un po', secondo la madre della convenuta, il si decise quindi a Parte_1 rassicurare le donne, promettendo che le avrebbe aiutate; e tanto avvenne attraverso il bonifico di
10 mila Euro, fatto in Banca, alla presenza anche della madre, la quale, pur invitata dalla figlia a ringraziare il del tutto inopinatamente, secondo la sua versione, omise di chiedere sia a lui Parte_1 che alla figlia se si trattava di un prestito, ovvero di una donazione. Anche per quei 10 mila Euro la difesa della convenuta invoca il disposto dell'art. 770, comma 2, c.c., al fine di escludere l'obbligo di restituzione della somma pacificamente appresa. Ebbene, non è tanto – rectius: non è solo – l'importo obiettivamente significativo dell'esborso a sconfessare quell'assunto difensivo. Ed infatti, come visto per l'anello, la c.d. liberalità d'uso, che esime dall'obbligo restitutorio ai sensi della citata disposizione codicistica, riguarda comunque un atto conforme agli usi, ossia che rappresenta l'adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie (Cass. n. 11894/1998 cit.). Secondo l'invero univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, nondimeno, “la qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi, consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari, imponendo l'accertamento dell'esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d'uso)” [Cass. nn. 16550/2008, 14091/2010, 18625/2010, 18280/2016 e 15334/2018 (che
3 fanno specifico riferimento all'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni)]. Ebbene, in disparte il pur assorbente rilievo che la convenuta non ha minimamente ottemperato al relativo onere probatorio, pur su di lei gravante, non è chi non veda, nel caso di specie, come l'elargizione di 10 mila Euro, da parte di quello che la neppure considerava il CP_1 suo partner sentimentale, non rientri prima facie nel paradigma giuridico indicato dalla citata giurisprudenza, non rispondendo invero a nessuno dei parametri individuati, siccome non usuale l'elargizione di quella ingente somma come liberalità effettuata in conformità non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante, ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, non essendo peraltro stata dedotta, prima ancora che dimostrata, l'equivalenza economica tra servizi resi (nel caso di specie inesistenti) e quella liberalità, né risultando alcuna effettiva corrispondenza dell'elargizione agli usi, intesi come costumi sociali di una coppia.
In altri termini: normalmente non si regalano 10 mila Euro ad una fidanzata o aspirante tale, per la soluzione di suoi problemi familiari, a meno che non si disponga di potenzialità patrimoniali significativamente sopra la media, e sempre che non vi siano ragionamenti abnormi rispetto al comune sentire. Del resto, il termine adoperato dal nell'elargizione, “aiutare”, non è sinonimo di Parte_1
“regalare”. Su tale premessa, è nondimeno fuor di dubbio che la corresponsione di quella somma non rientri né nel paradigma formale della donazione, né in quello, sostanziale, dell'obbligazione naturale. Per quanto complessivamente argomentato, e come premesso, la domanda attorea va accolta solo in relazione alla pretesa restitutoria dei 10 mila Euro;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, pur compensate per 1/3 in ragione del parziale accoglimento e della reiezione, in corso di causa, dell'istanza di sequestro conservativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 10.000,00, oltre interessi al saggio Parte_1 legale dalla domanda al saldo;
- condanna la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 245,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.700,00 per competenze professionali già compensate per 1/3, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CA IO, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3427 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. CA IO, presso il cui studio, in Rogliano Parte_1
(CS), via Regina Elena n. 132, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Garofalo, presso il cui studio, in Cassano CP_1
Allo ON (CS), via Maroncelli n. 44, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: ripetizione indebito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 19 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e difesa, accogliere la presente domanda e per l'effetto condannare, per il titolo di cui sopra, la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, oltre interessi di legge dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
condannare, la convenuta a restituire all'attore l'anello regalatogli per il “fidanzamento” od in subordine condannare la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.000,00 quale prezzo del predetto anello, oltre interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”; per la convenuta:
“l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciandosi nella presente controversia, voglia così provvedere: - preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità dell'avanzata domanda per violazione delle norme sulla negoziazione assistita;
- nel merito, rigettare le richieste e conclusioni avanzate da parte attorea, perché assolutamente infondate ed – altresì – del tutto improvate, con ogni effetto conseguente, anche in relazione all'imputazione di spese e compensi professionali della presente lite;
- con conseguente vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di rito, con distrazione ex art. 93 cpc”.
Motivi della decisione in fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver avuto con Parte_1 una relazione personale, caratterizzata da bugie ed espedienti di quest'ultima CP_1 finalizzati ad indurlo in errore su un rapporto sentimentale serio e duraturo, ed a lucrare di conseguenza vari vantaggi patrimoniali;
deduceva, segnatamente, di aver regalato un anello di fidanzamento del valore di € 2 mila, ed altresì corrisposto nel 2021, per la soluzione di asseriti gravi
1 problemi familiari della e della madre, la somma di € 10 mila, mai restituita, nonostante CP_1 impegno a farlo entro un anno;
rappresentando nondimeno la brusca interruzione di ogni rapporto, rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, imputava al l'incostanza della relazione, CP_1 Parte_1 oltre alla sua rottura ingiustificata, improvvisa ed immotivata, nel giugno 2021; rappresentava di non aver mai chiesto nulla all'attore, avendo quest'ultimo spontaneamente regalato l'anello per San Valentino, ed anche eseguito il bonifico di € 10 mila, accettato anche non senza iniziale imbarazzo;
in diritto, eccepiva l'improcedibilità della domanda siccome omessa la preliminare ed obbligatoria negoziazione assistita, imputando a liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c. ogni regalo ricevuto, e rassegnando quindi le suestese conclusioni.
Assegnato il termine per la (infruttuosa) negoziazione assistita, la causa è stata istruita con interpello formale della convenuta e prova testimoniale, e, rigettata l'istanza di sequestro conservativo avanzata in corso di causa dall'attore, all'udienza del 19 novembre 2024 è stata quindi assegnata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Da segnalare che, in comparsa conclusionale, parte attrice ha modificato le ritrascritte conclusioni, rassegnate nella citazione introduttiva, e non emendate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., neppure depositata, invocando in via subordinata la restituzione dell'anello, o del suo prezzo, nonché della somma elargita, a titolo di indebito da nullità delle relative donazioni, ovvero di ingiustificato arricchimento.
Tanto premesso in fatto, la domanda attorea, siccome fondata solo in parte, deve di conseguenza essere accolta nei termini di cui appresso. Le domande restitutorie dell'attore vanno considerate in maniera distinta. Ed invero, premesso che la ha ammesso di aver ricevuto sia l'anello del valore di € CP_1 2 mila, per San Valentino, che il bonifico di € 10 mila, per la soluzione di gravi problemi familiari, il regalo dell'anello può effettivamente inquadrarsi nella liberalità d'uso, disciplinata dall'art. 770 c.c. Rileva infatti al riguardo quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 c.c., non è invece ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, c.c. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale” (in termini, Cass. n. 12142/1993; conformi, Cass. nn. 6720/1988, 19636/2014); ed infatti, “la liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività e ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto” (così Cass. n. 12280/2016; conformi, Cass. nn. 16550/2008, 15334/2018). Come pacifico tra le parti, l'anello è stato regalato dal alla in occasione di Parte_1 CP_1 una specifica ricorrenza celebrativa dei rapporti sentimentali, ossia il San Valentino del 14 febbraio, ed il prezzo dell'oggetto, per quanto significativo, non assurge prima facie ad elemento inconciliabile con le condizioni patrimoniali del atteso che lo stesso, a dispetto del Parte_1 conclamato stato di disoccupazione (la relativa documentazione non esclude tout court attività lavorativa), è stato in grado di elargire alla anche la somma, certamente non irrilevante, di CP_1
€ 10 mila, oggetto della seconda domanda restitutoria.
2 In altri termini, un anello di fidanzamento da 2 mila Euro per San Valentino rappresenta un sacrificio patrimoniale tutto sommato sostenibile anche da colui che non gode propriamente di una situazione economica peculiarmente fiorente.
Per la prima pretesa restitutoria, quindi, il Tribunale ritiene si rientri nel concetto della elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la prosecuzione del rapporto sentimentale, assimilabile alla liberalità d'uso, siccome caratterizzata dal fatto che il compiendola, Parte_1 intendeva osservare l'uso del regalo prezioso e significativo per San Valentino, adeguandosi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, che, in qualche modo, determinava anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, della specifica occasione, rimanendo tutto sommato proporzionale alle rispettive condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non ha comportato un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi l'ha compiuta. Diverso invece, in evidenza, il discorso per la somma di 10 mila Euro.
In primo luogo, la versione della convenuta, che, in sede di interrogatorio formale ha recisamente negato di aver intrattenuto alcun rapporto sentimentale con il già poco Parte_1 credibile a fronte del riconoscimento del significativo regalo dell'anello per la festività propria delle coppie, è stata nondimeno clamorosamente smentita dalla madre della , la quale, escussa a CP_1 teste, ha invece chiaramente affermato che si trattava di un vero e proprio rapporto sentimentale, come confermato(le) anche dalla figlia. Sotto diverso profilo, la stessa teste ha altrettanto chiaramente narrato l'occasione per la quale il si decise ad aiutare madre e figlia, ed anche il padre, mediante il versamento di 10 Parte_1 mila Euro. Ebbene, in occasione di una visita a casa delle donne, il ebbe modo di ascoltare in Parte_1 viva voce una telefonata in ucraino dai toni drammatici, di cui chiese conto, ricevendo l'informazione che il padre, ancora in madrepatria, aveva impellenti necessità economiche, per la risoluzione di non meglio specificati gravi problemi. Dopo averci pensato un po', secondo la madre della convenuta, il si decise quindi a Parte_1 rassicurare le donne, promettendo che le avrebbe aiutate; e tanto avvenne attraverso il bonifico di
10 mila Euro, fatto in Banca, alla presenza anche della madre, la quale, pur invitata dalla figlia a ringraziare il del tutto inopinatamente, secondo la sua versione, omise di chiedere sia a lui Parte_1 che alla figlia se si trattava di un prestito, ovvero di una donazione. Anche per quei 10 mila Euro la difesa della convenuta invoca il disposto dell'art. 770, comma 2, c.c., al fine di escludere l'obbligo di restituzione della somma pacificamente appresa. Ebbene, non è tanto – rectius: non è solo – l'importo obiettivamente significativo dell'esborso a sconfessare quell'assunto difensivo. Ed infatti, come visto per l'anello, la c.d. liberalità d'uso, che esime dall'obbligo restitutorio ai sensi della citata disposizione codicistica, riguarda comunque un atto conforme agli usi, ossia che rappresenta l'adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie (Cass. n. 11894/1998 cit.). Secondo l'invero univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, nondimeno, “la qualificazione giuridica di un'elargizione come liberalità effettuata in conformità agli usi ex art. 770, secondo comma, c.c., deve risultare non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, oltre che dal concreto accertamento dell'animus solvendi, consistente nell'equivalenza economica tra servizi resi e liberalità ed, infine, dall'effettiva corrispondenza agli usi, intesi come costumi sociali e familiari, imponendo l'accertamento dell'esistenza delle condizioni qualificanti la liberalità d'uso)” [Cass. nn. 16550/2008, 14091/2010, 18625/2010, 18280/2016 e 15334/2018 (che
3 fanno specifico riferimento all'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni)]. Ebbene, in disparte il pur assorbente rilievo che la convenuta non ha minimamente ottemperato al relativo onere probatorio, pur su di lei gravante, non è chi non veda, nel caso di specie, come l'elargizione di 10 mila Euro, da parte di quello che la neppure considerava il CP_1 suo partner sentimentale, non rientri prima facie nel paradigma giuridico indicato dalla citata giurisprudenza, non rispondendo invero a nessuno dei parametri individuati, siccome non usuale l'elargizione di quella ingente somma come liberalità effettuata in conformità non solo dal rapporto con la potenzialità economica del donante, ma anche in relazione alle condizioni sociali in cui si svolge la sua vita di relazione, non essendo peraltro stata dedotta, prima ancora che dimostrata, l'equivalenza economica tra servizi resi (nel caso di specie inesistenti) e quella liberalità, né risultando alcuna effettiva corrispondenza dell'elargizione agli usi, intesi come costumi sociali di una coppia.
In altri termini: normalmente non si regalano 10 mila Euro ad una fidanzata o aspirante tale, per la soluzione di suoi problemi familiari, a meno che non si disponga di potenzialità patrimoniali significativamente sopra la media, e sempre che non vi siano ragionamenti abnormi rispetto al comune sentire. Del resto, il termine adoperato dal nell'elargizione, “aiutare”, non è sinonimo di Parte_1
“regalare”. Su tale premessa, è nondimeno fuor di dubbio che la corresponsione di quella somma non rientri né nel paradigma formale della donazione, né in quello, sostanziale, dell'obbligazione naturale. Per quanto complessivamente argomentato, e come premesso, la domanda attorea va accolta solo in relazione alla pretesa restitutoria dei 10 mila Euro;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, pur compensate per 1/3 in ragione del parziale accoglimento e della reiezione, in corso di causa, dell'istanza di sequestro conservativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea, e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 10.000,00, oltre interessi al saggio Parte_1 legale dalla domanda al saldo;
- condanna la ridetta convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 245,00 per esborsi documentati, ed in complessivi € 1.700,00 per competenze professionali già compensate per 1/3, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CA IO, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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