CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CRISPINO ELVIO,
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI, P.IVA_2
(C.F. ), contumace, Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE avverso la sentenza n. 36/2023 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il
17/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per CP_3
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, dato atto che l'odierna appellante espressamente dichiara di non impugnare quella parte della sentenza (a pagina 10 della stessa) in cui il Tribunale ha statuito di non “giustificare l'eccezione in ordine al completamento dell'impianto a regola d'arte” e che
“l'eventuale malfunzionamento o le carenze dell'impianto non possono oggi con certezza essere attribuite all'odierna attrice”, come pure dichiara di non impugnare il capo di sentenza contenente la sua condanna al pagamento del saldo prezzo di euro 42.350,00 (IVA compresa), riformare invece l'impugnata sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Siena in data 17/01/2023 (rep. n. 92/2023), resa nel procedimento n. 2010/2016 R.G., solo per quanto segue, così giudicando: 1) nei confronti di : sul Controparte_1 presupposto che iuto CP_1 all'obbligo che le c onsegnare a . il verbale di collaudo CP_3
e la lettera dell'utilizzatore autorizzativa del pagamento del saldo prezzo richiesto, nonché sul presupposto che il rifiuto di pagamento da parte di CP_3
. in presenza di contestazioni da parte dell'utilizzatore costi
[...] comportamento legittimo nei confronti del fornitore in forza delle precorse pattuizioni tra le parti, dichiarare non dovuti gli interessi moratori commerciali per cui è condanna nell'impugnata sentenza e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza anche in punto di condanna al pagamento delle spese di soccombenza a favore di CP_1 dichiarando la compensazione di tali spese del giudizio di primo grado;
2) conseguentemente all'accoglimento della presente impugnazione, condannare in ogni caso a Controparte_1 Contr restituire e a rimborsare la Pt_1 esecutività della sentenza grado o di interessi moratori, nonché quanto pagato a titolo di rimborso spese legali di soccombenza al difensore distrattario, con salvezza di ripetizione di tali spese in separata sede anche personalmente nei confronti del predetto difensore distrattario;
e ciò a titolo di ripetizione di indebito e per effetto espansivo della riforma, ovvero quale domanda conseguenziale;
con rivalutazione ed interessi moratori ex art. 1284 co.4 c.c. dall'esborso al rimborso;
3) per le spese di lite del giudizio di 2° grado: condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese di lite del presente grado d'appello a favore di ., oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% CP_3 dei comp x D.M.55/2014 e oltre ancora a C.P.A. e I.V.A. come per legge”. pagina 2 di 16 Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare: Nel merito In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito In via principale
- Rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e completamente infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto ex adverso per le motivazioni di cui in atti, e, per l'effetto, confermare, quanto alle censure proposte da controparte in appello, la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena n. 36/23, pubblicata in data 17 gennaio 2023 e notificata il 6 febbraio 2023; In ogni caso
- Con vittoria delle spese di lite per il secondo grado di giudizio, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
citava in giudizio Controparte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Siena la Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 42.350,00, quale saldo di quanto dovuto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa liquida, dell'importo complessivo di €
700.000,00 oltre I.V.A., concesso in locazione finanziaria a
[...] con il contratto di leasing n.1407650 del 7/06/2011. CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inadempimento del CP_3 fornitore, comunicatole dall'utilizzatrice Controparte_2
In particolare, la convenuta evidenziava che la “Conferma d'ordine Cont d'acquisto” sottoscritta dal fornitore prevedeva che il pagamento avvenisse decorsi sessanta giorni dal test di collaudo, previo ricevimento di una serie di documenti, specificamente dettagliati.
pagina 3 di 16 Tali requisiti non sarebbero stati soddisfatti al momento dell'emissione Contr della fattura da parte di né al momento dell'introduzione del giudizio. Contro L'utilizzatrice aveva inoltre contestato l'operato del fornitore sotto diversi profili, lamentando in particolare la mancata ultimazione dell'impianto nella corrispondenza intercorsa.
A causa della mancata sottoscrizione dello specifico verbale di
“ricevimento e constatazione definitiva”, da effettuarsi previo collaudo attestante il completamento e la messa in funzione dell'impianto, quindi, sollevava l'eccezione di inadempimento, evidenziando che CP_3 questo le impediva di mettere in ammortamento il contratto di leasing.
La convenuta chiedeva, quindi, di essere autorizzata ad integrare il Contro contraddittorio nei confronti dell'utilizzatrice
La chiamata veniva autorizzata ed il terzo si costituiva in giudizio.
Su richiesta di il giudice emetteva una ordinanza ingiunzione CP_3 esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in favore di e nei confronti di CP_3
Contro per i canoni di pre-locazione impagati scaduti ed a scadere.
Concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove orali per interrogatorio e testi ed Contr una CTU sull'impianto realizzato dal fornitore
All'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 36/2023 pubblicata il 17/01/2023 il Tribunale di
Siena così statuiva:
“Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni diversa domanda e istanza anche in via istruttoria, così provvede
1. In accoglimento della domanda attorea condanna a Parte_1
Contr corrispondere a l'importo di € 42.350,00 IVA compresa portata dalla fattura n. 13/13 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al pagina 4 di 16 saldo
2. In accoglimento della relativa domanda conferma l'ordinanza del
4.4.2018 in ogni sua parte;
3. In accoglimento della relativa domanda condanna la terza chiamata
a corrispondere in favore di Controparte_2 Parte_1 il corrispettivo della locazione finanziaria convenuto in contratto
[...] pari a 119 versamenti mensili di € 5.679,98 oltre I.V.A. ciascuno e con scadenza a partire da trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. Dichiara assorbite le domande formulate sub 3), 3.3), 4) e 4.1) da parte convenuta;
6. Pone a carico dei il pagamento delle Parte_1 spese processuali liquidate in favore di in € 545,00 per spese CP_1 ed € 7254,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario nonché le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
7. Dichiara compensate per metà le spese processuali tra
[...]
e che liquidate in € 19.252,00 per Parte_1 Controparte_2 compenso pone per la rimanente parte (ovvero € 9.626,00) oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge a carico della terza chiamata”.
Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di inadempimento evidenziando che, per quanto l'onere di provare l'esatto adempimento Contr spettasse alla creditrice, non aveva provato l'elemento costitutivo dell'inadempimento costituito dalla mancata esecuzione di quanto Contro previsto all'art.
5. Inoltre, “delle contestazioni di richiamate dalla convenuta non si conosce l'esito e la sorte e, ciò che maggiormente Contro rileva, nel presente giudizio non ha svolto alcuna domanda nei confronti dell'attrice, così che la parte concedente non potrà fondare la pagina 5 di 16 propria eccezione d'inadempimento su contestazioni (peraltro risalenti a due anni prima dell'avvio dell'odierno giudizio) da parte dell'utilizzatore che non hanno trovato alcun effettivo riscontro ... parte convenuta si limita ad allegare il mancato adempimento. nulla allega (e , si CP_2
Contr ripete, nessuna domanda formula nei confronti di pur predicandone Contr l'inadempimento) né ha prodotto la perizia fatta per suo conto da
Contro
INGENIA Gruppo professionisti associati (circostanza dedotta da e non contestata) e, se è vero che l'ordine di esibizione non è stato accolto (apparendo ora superfluo all'esito della ctu), trattasi di mancata Contr produzione certamente non favorevole a .
Evidenziava altresì il decidente che, per quanto dalla CTU emergesse che il collaudo effettuato non era conforme alle previsioni contrattuali, questo non era sufficiente per giustificare l'eccezione in ordine al completamento dell'impianto a regola d'arte, considerato che la consulenza era stata svolta solo sei anni dopo l'ultima contestazione da Contro parte di e, quindi, l'eventuale malfunzionamento o le carenze dell'impianto non potevano essere con certezza attribuite all'attrice.
I vizi riscontrati dal CTU, poi, avrebbero al più giustificato una riduzione del prezzo, per la quale non era stata avanzata alcuna domanda.
Dal rigetto dell'eccezione veniva fatto derivare l'accoglimento della domanda attorea di condanna per capitale e interessi. Contro La domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_3 veniva, poi, respinta sul presupposto che il contratto non prevedesse tale possibilità. Contro Veniva invece confermata la condanna di al pagamento dei canoni di pre-locazione, essendo ritenute infondate le eccezioni sollevate in merito alla loro quantificazione.
La domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta veniva respinta per mancanza di prova e le altre domande rimanevano assorbite. pagina 6 di 16 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1 [...]
ed Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata applicazione dei principi sanciti da Cass. SS. UU.
n.13533/2001;
2) illegittimità del rigetto dell'eccezione di inadempimento del fornitore sollevata dalla concedente;
3) illegittimità del rigetto della domanda di manleva nei confronti Contro dell'utilizzatore per gli interessi moratori e le spese di soccombenza per cui è stata emessa sentenza di condanna di CP_3
Contr a favore di nonché per le spese legali sostenute e
[...] sostenende da per la propria difesa;
CP_3
4) Sulle spese.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio,
[...]
contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 7 di 16 invece, non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_2 contumace.
Nella nota di trattazione scritta del 4.10.2024, poi, dichiarava CP_3 di rinunciare all'impugnazione proposta nelle conclusioni dell'atto di appello al punto 2) nei confronti della predetta Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe (avendo richiamato l'appellante l'atto introduttivo) e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è stata assorbita per effetto del passaggio in decisione della causa.
Sempre in via preliminare va osservato che rispetto alle domande Contr formulate nell'atto di appello L&F ha espressamente rinunciato a quella di cui al punto 2). Inoltre, le domande di cui ai punti 3) e 4), per quanto non espressamente rinunciate, erano state proposte esclusivamente per l'ipotesi della presentazione di un appello incidentale da parte di . CP_2
Nella nota del 20.6.2025, conseguentemente, l'appellante ha insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di cui all'originario punto 1), ovvero quella di dichiarare non dovuti gli interessi moratori sul presupposto che non abbia dimostrato di avere adempiuto CP_1 all'obbligo che le competeva di consegnare a il verbale di CP_3 collaudo e la lettera dell'utilizzatore autorizzativa del pagamento del pagina 8 di 16 saldo prezzo richiesto, nonché sul presupposto che il rifiuto di pagamento da parte di , in presenza di contestazioni da parte CP_3 dell'utilizzatore, costituiva comportamento legittimo nei confronti del fornitore in forza delle precorse pattuizioni tra le parti.
Per effetto della rinuncia all'impugnazione o alla mancata impugnazione, pertanto, su tutti i capi della sentenza diversi dalla condanna al pagamento degli interessi moratori si è formato il giudicato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. I due motivi di appello residui possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il giudice di CP_3
Contr primo grado abbia accolto la domanda avanzata da per il difetto della prova dell'inadempimento eccepito da pur dichiarando di CP_3 voler fare applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, in base ai quali qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, dovendo il creditore agente dimostrare il proprio adempimento.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ripropone nel merito l'eccezione di inadempimento, evidenziando che il suo accoglimento dovrebbe comportare la decorrenza degli interessi moratori dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e non dalla data dell'emissione della fattura, come statuito nella sentenza di primo grado.
La prima critica è fondata, essendo in effetti contraddittoria la motivazione.
Il giudice, infatti, dopo aver premesso che aveva eccepito CP_3
l'inadempimento alle previsioni dell'art. 5 del contratto di acquisto
(rectius punto cinque, non essendovi una suddivisione in articoli), pagina 9 di 16 indicandone analiticamente il contenuto, afferma: “Orbene parte convenuta si limita ad allegare il mancato adempimento. nulla allega (e, si ripete, nessuna domanda formula nei CP_2
Contr Contr confronti di pur predicandone l'inadempimento) né ha prodotto la perizia fatta per suo conto da INGENIA Gruppo professionisti associati Contro (circostanza dedotta da e non contestata) e, se è vero che l'ordine di esibizione non è stato accolto (apparendo ora superfluo all'esito della Contr ctu), trattasi di mancata produzione certamente non favorevole a .
Risulta evidente da questo passaggio che il decidente ha applicato un principio di diritto del tutto contrario a quello affermato dalle Sezioni
Unite, e condiviso anche da questa Corte, secondo il quale il debitore non è tenuto ad alcuna attività ulteriore rispetto all'allegazione dell'altrui inadempimento, essendo onere del creditore provare il proprio esatto adempimento (trascurando la contraddittorietà insita nel fatto di ritenere decisivo un documento la cui acquisizione non è stata ammessa perché superfluo).
La sentenza deve pertanto essere riformata, con conseguente necessità di esaminare le difese di merito che vengono oggi riproposte.
infatti, ripropone le proprie difese, volte a dimostrare di CP_1 avere correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, mentre ribadisce la propria posizione in CP_3 merito alla fondatezza dell'eccezione di inadempimento sotto un duplice profilo: la mancata consegna dei documenti indicati nella conferma d'ordine e la non corretta esecuzione dell'opera denunciata dall'utilizzatrice.
Sulla base della conferma d'ordine sottoscritta da entrambe le parti
(doc. 5 di parte attrice), il pagamento dei 35.000 euro previsti quale saldo della fornitura dell'impianto era subordinato alle seguenti condizioni: pagina 10 di 16 Nello specifico la contestazione attiene alla mancata consegna della
“dichiarazione di ricevimento e contestazione”, quale conferma della consegna e del collaudo dell'impianto, e della dichiarazione di allaccio alla rete da parte del SE (ovvero il gestore dei servizi elettrici).
Si tratta di una previsione di carattere formale, che richiede la produzione di specifici documenti atti a dimostrare il collaudo e la messa in servizio dell'impianto.
Con riferimento al collaudo il CTU così si esprime:
«Le modalità di collaudo di cui ai punti precedenti, ed in particolare quelle del paragrafo 5.2.1.1, non sono state adempiute in quanto, agli atti, risulta soltanto il verbale di collaudo del 22 ottobre 2012. Si evidenzia che tale collaudo è denominato dalla stessa “Rapporto CP_1 primo collaudo in produzione”. Non sono indicati né la produzione di energia elettrica né il consumo di olio vegetale, la durata è di 4 ore. In particolare, si evidenzia che il test nel sito del cliente, da prescrizioni
pagina 11 di 16 contrattuali, si prevedeva che il collaudo si svolgesse secondo la seguente procedura:
8 ore al 100% a vuoto;
4 ore al 100% a carico una volta che il cliente fosse allacciato alla rete.
A fronte di questa prescrizione il 22 ottobre 2102 il test ha avuto la durata di 4 ore al 100% del carico.
La difformità delle operazioni di collaudo rispetto alle prescrizioni contrattuali ha fatto sì che non fosse evidenziato un punto qualificante della funzionalità della centrale, vale a dire la producibilità dell'impianto in relazione al consumo di carburante come indicato al punto 9.2 del contratto. Tale difformità è ritenuta particolarmente significativa in relazione alla corretta gestione del piano finanziario».
Tale affermazione è sufficiente a far concludere che una delle condizioni alle quali era subordinato il pagamento non si è verificata, non essendo Contr il doc. 5 di parte (verbale di primo collaudo) equipollente al collaudo definitivo richiesto dal contratto. Per di più, il consulente evidenzia che la difformità nelle modalità di esecuzione del contratto era tutt'altro che marginale, impendendo di verificare la rispondenza alle previsioni contrattuali della producibilità dell'impianto in relazione al consumo di carburante.
A prescindere dal fatto che fossero fondate o meno le lamentele avanzate dall'utilizzatrice, è poi oggettivo che queste avevano impedito il definitivo collaudo dell'opera.
In un tale contesto, quindi, legittimamente poteva rifiutare il CP_3 pagamento del saldo del prezzo.
Con riferimento alla corretta esecuzione dell'opera, oggetto della contestazione dell'utilizzatrice, il CTU ha poi affermato che “l'impianto non è stato realizzato conformemente a quanto pattuito
pagina 12 di 16 contrattualmente, sia per le carenze già citate al punto 5.2.2 che per il verificarsi di malfunzionamenti di cui al precedente punto 5.2.3”.
Oltre ad alcune difformità tra quanto commissionato e quanto realizzato, infatti, il CTU ha evidenziato: «Nonostante il “collaudo” di fatto del 22 ottobre 2012 si rileva che l'impianto ha iniziato a produrre energia, in quantità significativa e coerente con la taglia dell'impianto stesso, soltanto dal luglio 2014. Nella migliore delle ipotesi ci sono stati dei periodi di prova a marzo, aprile e giugno dell'anno 2014. Ciò è rilevabile dalla tabella di sintesi della produzione di energia riportata al paragrafo
3.2. Si ritiene che, la produzione del 2012, sia servita per permettere all'impianto di essere censito ed inserito nel portale del SE usufruendo di incentivi che negli anni successivi sarebbero diminuiti.
Questo elemento può spiegare perché, ad esempio, le forti vibrazioni riscontrate da siano state segnalate con ritardo rispetto Controparte_2 al “Rapporto primo collaudo in produzione” eseguito da La CP_1 documentazione presente agli atti evidenzia la presenza di malfunzionamenti e guasti nella fase iniziale della messa in produzione dell'impianto. La natura e l'entità di tali guasti è tale da far ipotizzare una insufficiente accuratezza del montaggio meccanico del complesso. Ci si riferisce in particolare a: - alle vibrazioni di ampiezza e frequenza tali da trasmettersi alle unità edilizie adiacenti;
- alla rottura del giunto di collegamento del motore;
Entrambe le anomalie sopra citate sono da considerarsi assolutamente anomale viste le ore effettive di funzionamento dell'impianto come rilevabile da tabella al punto 3.2 della presente relazione».
Il consulente, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ha evidenziato circostanze oggettive dalle quali desumere che il manufatto presentava vizi che ne hanno rimandato la messa in pagina 13 di 16 esercizio, e che certamente non erano riconducibili al tempo trascorso fino allo svolgimento dell'accertamento.
Non risulta pertinente ai fini della soluzione della controversia la distinzione tra vizi redibitori e non, su cui si incentra la motivazione della sentenza impugnata, in quanto ciò di cui si discute è esclusivamente se,
a causa di tali difetti, potesse rifiutarsi di effettuare il CP_3 pagamento del saldo.
La risposta a tale quesito poi non può che essere positiva, considerando che la gran parte del prezzo era già stata corrisposta ed avendo interesse la parte acquirente ad un corretto adempimento della controparte per poter avviare l'ammortamento del contratto di leasing.
Del resto, “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del
18/02/2025).
Né appare convincente l'argomento speso dal giudice di prime cure secondo il quale, in presenza di una contestazione, sarebbe stato onere della concedente promuovere un accertamento tecnico per valutarne l'effettiva esistenza, in quanto finisce a sua volta per invertire l'onere probatorio.
Risulta, pertanto, corretto affermare che solo con la pronuncia della sentenza di primo grado sono stati superati gli ostacoli giuridici che impedivano il pagamento del saldo. Solo in tale momento, infatti,
l'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo è divenuta esigibile, venendo superata dal giudice l'eccezione di inadempimento. pagina 14 di 16 Da questo non può che discendere che gli interessi non potranno che decorrere da tale momento.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata con riferimento alla statuizione della decorrenza degli interessi, confermandola nel resto.
3. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa con riferimento CP_1 alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 35.000, ma tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento con riferimento alla decorrenza degli interessi) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/5
e poste a carico di per la quota residua e quantificate nella CP_3 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 36/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
17/01/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che sulla somma dovuta da
[...]
a spettano gli interessi di cui all'art. Parte_1 CP_1
1284 terzo comma c.c. dalla data della pronuncia di primo grado;
pagina 15 di 16 3. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. Dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensati in misura di 1/5 e condanna a Parte_1 rifondere a la quota residua delle stesse, che liquida per CP_1
l'intero in complessivi € 7.616 per il giudizio di primo grado ed €
6.946 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
5. Dichiara interamente compensate le spese nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_2
Firenze, camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CRISPINO ELVIO,
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI, P.IVA_2
(C.F. ), contumace, Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE avverso la sentenza n. 36/2023 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il
17/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per CP_3
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, dato atto che l'odierna appellante espressamente dichiara di non impugnare quella parte della sentenza (a pagina 10 della stessa) in cui il Tribunale ha statuito di non “giustificare l'eccezione in ordine al completamento dell'impianto a regola d'arte” e che
“l'eventuale malfunzionamento o le carenze dell'impianto non possono oggi con certezza essere attribuite all'odierna attrice”, come pure dichiara di non impugnare il capo di sentenza contenente la sua condanna al pagamento del saldo prezzo di euro 42.350,00 (IVA compresa), riformare invece l'impugnata sentenza n. 36/2023 del Tribunale di Siena in data 17/01/2023 (rep. n. 92/2023), resa nel procedimento n. 2010/2016 R.G., solo per quanto segue, così giudicando: 1) nei confronti di : sul Controparte_1 presupposto che iuto CP_1 all'obbligo che le c onsegnare a . il verbale di collaudo CP_3
e la lettera dell'utilizzatore autorizzativa del pagamento del saldo prezzo richiesto, nonché sul presupposto che il rifiuto di pagamento da parte di CP_3
. in presenza di contestazioni da parte dell'utilizzatore costi
[...] comportamento legittimo nei confronti del fornitore in forza delle precorse pattuizioni tra le parti, dichiarare non dovuti gli interessi moratori commerciali per cui è condanna nell'impugnata sentenza e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza anche in punto di condanna al pagamento delle spese di soccombenza a favore di CP_1 dichiarando la compensazione di tali spese del giudizio di primo grado;
2) conseguentemente all'accoglimento della presente impugnazione, condannare in ogni caso a Controparte_1 Contr restituire e a rimborsare la Pt_1 esecutività della sentenza grado o di interessi moratori, nonché quanto pagato a titolo di rimborso spese legali di soccombenza al difensore distrattario, con salvezza di ripetizione di tali spese in separata sede anche personalmente nei confronti del predetto difensore distrattario;
e ciò a titolo di ripetizione di indebito e per effetto espansivo della riforma, ovvero quale domanda conseguenziale;
con rivalutazione ed interessi moratori ex art. 1284 co.4 c.c. dall'esborso al rimborso;
3) per le spese di lite del giudizio di 2° grado: condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese di lite del presente grado d'appello a favore di ., oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% CP_3 dei comp x D.M.55/2014 e oltre ancora a C.P.A. e I.V.A. come per legge”. pagina 2 di 16 Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare: Nel merito In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito In via principale
- Rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e completamente infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto ex adverso per le motivazioni di cui in atti, e, per l'effetto, confermare, quanto alle censure proposte da controparte in appello, la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena n. 36/23, pubblicata in data 17 gennaio 2023 e notificata il 6 febbraio 2023; In ogni caso
- Con vittoria delle spese di lite per il secondo grado di giudizio, da liquidarsi a favore dell'avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
citava in giudizio Controparte_1 Controparte_1 davanti al Tribunale di Siena la Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 42.350,00, quale saldo di quanto dovuto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa liquida, dell'importo complessivo di €
700.000,00 oltre I.V.A., concesso in locazione finanziaria a
[...] con il contratto di leasing n.1407650 del 7/06/2011. CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inadempimento del CP_3 fornitore, comunicatole dall'utilizzatrice Controparte_2
In particolare, la convenuta evidenziava che la “Conferma d'ordine Cont d'acquisto” sottoscritta dal fornitore prevedeva che il pagamento avvenisse decorsi sessanta giorni dal test di collaudo, previo ricevimento di una serie di documenti, specificamente dettagliati.
pagina 3 di 16 Tali requisiti non sarebbero stati soddisfatti al momento dell'emissione Contr della fattura da parte di né al momento dell'introduzione del giudizio. Contro L'utilizzatrice aveva inoltre contestato l'operato del fornitore sotto diversi profili, lamentando in particolare la mancata ultimazione dell'impianto nella corrispondenza intercorsa.
A causa della mancata sottoscrizione dello specifico verbale di
“ricevimento e constatazione definitiva”, da effettuarsi previo collaudo attestante il completamento e la messa in funzione dell'impianto, quindi, sollevava l'eccezione di inadempimento, evidenziando che CP_3 questo le impediva di mettere in ammortamento il contratto di leasing.
La convenuta chiedeva, quindi, di essere autorizzata ad integrare il Contro contraddittorio nei confronti dell'utilizzatrice
La chiamata veniva autorizzata ed il terzo si costituiva in giudizio.
Su richiesta di il giudice emetteva una ordinanza ingiunzione CP_3 esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in favore di e nei confronti di CP_3
Contro per i canoni di pre-locazione impagati scaduti ed a scadere.
Concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove orali per interrogatorio e testi ed Contr una CTU sull'impianto realizzato dal fornitore
All'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 36/2023 pubblicata il 17/01/2023 il Tribunale di
Siena così statuiva:
“Il Tribunale, come sopra composto, disattesa ogni diversa domanda e istanza anche in via istruttoria, così provvede
1. In accoglimento della domanda attorea condanna a Parte_1
Contr corrispondere a l'importo di € 42.350,00 IVA compresa portata dalla fattura n. 13/13 oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al pagina 4 di 16 saldo
2. In accoglimento della relativa domanda conferma l'ordinanza del
4.4.2018 in ogni sua parte;
3. In accoglimento della relativa domanda condanna la terza chiamata
a corrispondere in favore di Controparte_2 Parte_1 il corrispettivo della locazione finanziaria convenuto in contratto
[...] pari a 119 versamenti mensili di € 5.679,98 oltre I.V.A. ciascuno e con scadenza a partire da trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. Dichiara assorbite le domande formulate sub 3), 3.3), 4) e 4.1) da parte convenuta;
6. Pone a carico dei il pagamento delle Parte_1 spese processuali liquidate in favore di in € 545,00 per spese CP_1 ed € 7254,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario nonché le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
7. Dichiara compensate per metà le spese processuali tra
[...]
e che liquidate in € 19.252,00 per Parte_1 Controparte_2 compenso pone per la rimanente parte (ovvero € 9.626,00) oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge a carico della terza chiamata”.
Nello specifico, il giudice rigettava l'eccezione di inadempimento evidenziando che, per quanto l'onere di provare l'esatto adempimento Contr spettasse alla creditrice, non aveva provato l'elemento costitutivo dell'inadempimento costituito dalla mancata esecuzione di quanto Contro previsto all'art.
5. Inoltre, “delle contestazioni di richiamate dalla convenuta non si conosce l'esito e la sorte e, ciò che maggiormente Contro rileva, nel presente giudizio non ha svolto alcuna domanda nei confronti dell'attrice, così che la parte concedente non potrà fondare la pagina 5 di 16 propria eccezione d'inadempimento su contestazioni (peraltro risalenti a due anni prima dell'avvio dell'odierno giudizio) da parte dell'utilizzatore che non hanno trovato alcun effettivo riscontro ... parte convenuta si limita ad allegare il mancato adempimento. nulla allega (e , si CP_2
Contr ripete, nessuna domanda formula nei confronti di pur predicandone Contr l'inadempimento) né ha prodotto la perizia fatta per suo conto da
Contro
INGENIA Gruppo professionisti associati (circostanza dedotta da e non contestata) e, se è vero che l'ordine di esibizione non è stato accolto (apparendo ora superfluo all'esito della ctu), trattasi di mancata Contr produzione certamente non favorevole a .
Evidenziava altresì il decidente che, per quanto dalla CTU emergesse che il collaudo effettuato non era conforme alle previsioni contrattuali, questo non era sufficiente per giustificare l'eccezione in ordine al completamento dell'impianto a regola d'arte, considerato che la consulenza era stata svolta solo sei anni dopo l'ultima contestazione da Contro parte di e, quindi, l'eventuale malfunzionamento o le carenze dell'impianto non potevano essere con certezza attribuite all'attrice.
I vizi riscontrati dal CTU, poi, avrebbero al più giustificato una riduzione del prezzo, per la quale non era stata avanzata alcuna domanda.
Dal rigetto dell'eccezione veniva fatto derivare l'accoglimento della domanda attorea di condanna per capitale e interessi. Contro La domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_3 veniva, poi, respinta sul presupposto che il contratto non prevedesse tale possibilità. Contro Veniva invece confermata la condanna di al pagamento dei canoni di pre-locazione, essendo ritenute infondate le eccezioni sollevate in merito alla loro quantificazione.
La domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta veniva respinta per mancanza di prova e le altre domande rimanevano assorbite. pagina 6 di 16 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1 [...]
ed Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata applicazione dei principi sanciti da Cass. SS. UU.
n.13533/2001;
2) illegittimità del rigetto dell'eccezione di inadempimento del fornitore sollevata dalla concedente;
3) illegittimità del rigetto della domanda di manleva nei confronti Contro dell'utilizzatore per gli interessi moratori e le spese di soccombenza per cui è stata emessa sentenza di condanna di CP_3
Contr a favore di nonché per le spese legali sostenute e
[...] sostenende da per la propria difesa;
CP_3
4) Sulle spese.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio,
[...]
contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 7 di 16 invece, non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_2 contumace.
Nella nota di trattazione scritta del 4.10.2024, poi, dichiarava CP_3 di rinunciare all'impugnazione proposta nelle conclusioni dell'atto di appello al punto 2) nei confronti della predetta Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe (avendo richiamato l'appellante l'atto introduttivo) e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è stata assorbita per effetto del passaggio in decisione della causa.
Sempre in via preliminare va osservato che rispetto alle domande Contr formulate nell'atto di appello L&F ha espressamente rinunciato a quella di cui al punto 2). Inoltre, le domande di cui ai punti 3) e 4), per quanto non espressamente rinunciate, erano state proposte esclusivamente per l'ipotesi della presentazione di un appello incidentale da parte di . CP_2
Nella nota del 20.6.2025, conseguentemente, l'appellante ha insistito esclusivamente per l'accoglimento della domanda di cui all'originario punto 1), ovvero quella di dichiarare non dovuti gli interessi moratori sul presupposto che non abbia dimostrato di avere adempiuto CP_1 all'obbligo che le competeva di consegnare a il verbale di CP_3 collaudo e la lettera dell'utilizzatore autorizzativa del pagamento del pagina 8 di 16 saldo prezzo richiesto, nonché sul presupposto che il rifiuto di pagamento da parte di , in presenza di contestazioni da parte CP_3 dell'utilizzatore, costituiva comportamento legittimo nei confronti del fornitore in forza delle precorse pattuizioni tra le parti.
Per effetto della rinuncia all'impugnazione o alla mancata impugnazione, pertanto, su tutti i capi della sentenza diversi dalla condanna al pagamento degli interessi moratori si è formato il giudicato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. I due motivi di appello residui possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il giudice di CP_3
Contr primo grado abbia accolto la domanda avanzata da per il difetto della prova dell'inadempimento eccepito da pur dichiarando di CP_3 voler fare applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni
Unite del 30 ottobre 2001, n. 13533, in base ai quali qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, dovendo il creditore agente dimostrare il proprio adempimento.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ripropone nel merito l'eccezione di inadempimento, evidenziando che il suo accoglimento dovrebbe comportare la decorrenza degli interessi moratori dalla pronuncia della sentenza di primo grado, e non dalla data dell'emissione della fattura, come statuito nella sentenza di primo grado.
La prima critica è fondata, essendo in effetti contraddittoria la motivazione.
Il giudice, infatti, dopo aver premesso che aveva eccepito CP_3
l'inadempimento alle previsioni dell'art. 5 del contratto di acquisto
(rectius punto cinque, non essendovi una suddivisione in articoli), pagina 9 di 16 indicandone analiticamente il contenuto, afferma: “Orbene parte convenuta si limita ad allegare il mancato adempimento. nulla allega (e, si ripete, nessuna domanda formula nei CP_2
Contr Contr confronti di pur predicandone l'inadempimento) né ha prodotto la perizia fatta per suo conto da INGENIA Gruppo professionisti associati Contro (circostanza dedotta da e non contestata) e, se è vero che l'ordine di esibizione non è stato accolto (apparendo ora superfluo all'esito della Contr ctu), trattasi di mancata produzione certamente non favorevole a .
Risulta evidente da questo passaggio che il decidente ha applicato un principio di diritto del tutto contrario a quello affermato dalle Sezioni
Unite, e condiviso anche da questa Corte, secondo il quale il debitore non è tenuto ad alcuna attività ulteriore rispetto all'allegazione dell'altrui inadempimento, essendo onere del creditore provare il proprio esatto adempimento (trascurando la contraddittorietà insita nel fatto di ritenere decisivo un documento la cui acquisizione non è stata ammessa perché superfluo).
La sentenza deve pertanto essere riformata, con conseguente necessità di esaminare le difese di merito che vengono oggi riproposte.
infatti, ripropone le proprie difese, volte a dimostrare di CP_1 avere correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, mentre ribadisce la propria posizione in CP_3 merito alla fondatezza dell'eccezione di inadempimento sotto un duplice profilo: la mancata consegna dei documenti indicati nella conferma d'ordine e la non corretta esecuzione dell'opera denunciata dall'utilizzatrice.
Sulla base della conferma d'ordine sottoscritta da entrambe le parti
(doc. 5 di parte attrice), il pagamento dei 35.000 euro previsti quale saldo della fornitura dell'impianto era subordinato alle seguenti condizioni: pagina 10 di 16 Nello specifico la contestazione attiene alla mancata consegna della
“dichiarazione di ricevimento e contestazione”, quale conferma della consegna e del collaudo dell'impianto, e della dichiarazione di allaccio alla rete da parte del SE (ovvero il gestore dei servizi elettrici).
Si tratta di una previsione di carattere formale, che richiede la produzione di specifici documenti atti a dimostrare il collaudo e la messa in servizio dell'impianto.
Con riferimento al collaudo il CTU così si esprime:
«Le modalità di collaudo di cui ai punti precedenti, ed in particolare quelle del paragrafo 5.2.1.1, non sono state adempiute in quanto, agli atti, risulta soltanto il verbale di collaudo del 22 ottobre 2012. Si evidenzia che tale collaudo è denominato dalla stessa “Rapporto CP_1 primo collaudo in produzione”. Non sono indicati né la produzione di energia elettrica né il consumo di olio vegetale, la durata è di 4 ore. In particolare, si evidenzia che il test nel sito del cliente, da prescrizioni
pagina 11 di 16 contrattuali, si prevedeva che il collaudo si svolgesse secondo la seguente procedura:
8 ore al 100% a vuoto;
4 ore al 100% a carico una volta che il cliente fosse allacciato alla rete.
A fronte di questa prescrizione il 22 ottobre 2102 il test ha avuto la durata di 4 ore al 100% del carico.
La difformità delle operazioni di collaudo rispetto alle prescrizioni contrattuali ha fatto sì che non fosse evidenziato un punto qualificante della funzionalità della centrale, vale a dire la producibilità dell'impianto in relazione al consumo di carburante come indicato al punto 9.2 del contratto. Tale difformità è ritenuta particolarmente significativa in relazione alla corretta gestione del piano finanziario».
Tale affermazione è sufficiente a far concludere che una delle condizioni alle quali era subordinato il pagamento non si è verificata, non essendo Contr il doc. 5 di parte (verbale di primo collaudo) equipollente al collaudo definitivo richiesto dal contratto. Per di più, il consulente evidenzia che la difformità nelle modalità di esecuzione del contratto era tutt'altro che marginale, impendendo di verificare la rispondenza alle previsioni contrattuali della producibilità dell'impianto in relazione al consumo di carburante.
A prescindere dal fatto che fossero fondate o meno le lamentele avanzate dall'utilizzatrice, è poi oggettivo che queste avevano impedito il definitivo collaudo dell'opera.
In un tale contesto, quindi, legittimamente poteva rifiutare il CP_3 pagamento del saldo del prezzo.
Con riferimento alla corretta esecuzione dell'opera, oggetto della contestazione dell'utilizzatrice, il CTU ha poi affermato che “l'impianto non è stato realizzato conformemente a quanto pattuito
pagina 12 di 16 contrattualmente, sia per le carenze già citate al punto 5.2.2 che per il verificarsi di malfunzionamenti di cui al precedente punto 5.2.3”.
Oltre ad alcune difformità tra quanto commissionato e quanto realizzato, infatti, il CTU ha evidenziato: «Nonostante il “collaudo” di fatto del 22 ottobre 2012 si rileva che l'impianto ha iniziato a produrre energia, in quantità significativa e coerente con la taglia dell'impianto stesso, soltanto dal luglio 2014. Nella migliore delle ipotesi ci sono stati dei periodi di prova a marzo, aprile e giugno dell'anno 2014. Ciò è rilevabile dalla tabella di sintesi della produzione di energia riportata al paragrafo
3.2. Si ritiene che, la produzione del 2012, sia servita per permettere all'impianto di essere censito ed inserito nel portale del SE usufruendo di incentivi che negli anni successivi sarebbero diminuiti.
Questo elemento può spiegare perché, ad esempio, le forti vibrazioni riscontrate da siano state segnalate con ritardo rispetto Controparte_2 al “Rapporto primo collaudo in produzione” eseguito da La CP_1 documentazione presente agli atti evidenzia la presenza di malfunzionamenti e guasti nella fase iniziale della messa in produzione dell'impianto. La natura e l'entità di tali guasti è tale da far ipotizzare una insufficiente accuratezza del montaggio meccanico del complesso. Ci si riferisce in particolare a: - alle vibrazioni di ampiezza e frequenza tali da trasmettersi alle unità edilizie adiacenti;
- alla rottura del giunto di collegamento del motore;
Entrambe le anomalie sopra citate sono da considerarsi assolutamente anomale viste le ore effettive di funzionamento dell'impianto come rilevabile da tabella al punto 3.2 della presente relazione».
Il consulente, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ha evidenziato circostanze oggettive dalle quali desumere che il manufatto presentava vizi che ne hanno rimandato la messa in pagina 13 di 16 esercizio, e che certamente non erano riconducibili al tempo trascorso fino allo svolgimento dell'accertamento.
Non risulta pertinente ai fini della soluzione della controversia la distinzione tra vizi redibitori e non, su cui si incentra la motivazione della sentenza impugnata, in quanto ciò di cui si discute è esclusivamente se,
a causa di tali difetti, potesse rifiutarsi di effettuare il CP_3 pagamento del saldo.
La risposta a tale quesito poi non può che essere positiva, considerando che la gran parte del prezzo era già stata corrisposta ed avendo interesse la parte acquirente ad un corretto adempimento della controparte per poter avviare l'ammortamento del contratto di leasing.
Del resto, “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del
18/02/2025).
Né appare convincente l'argomento speso dal giudice di prime cure secondo il quale, in presenza di una contestazione, sarebbe stato onere della concedente promuovere un accertamento tecnico per valutarne l'effettiva esistenza, in quanto finisce a sua volta per invertire l'onere probatorio.
Risulta, pertanto, corretto affermare che solo con la pronuncia della sentenza di primo grado sono stati superati gli ostacoli giuridici che impedivano il pagamento del saldo. Solo in tale momento, infatti,
l'obbligazione di pagamento del saldo del prezzo è divenuta esigibile, venendo superata dal giudice l'eccezione di inadempimento. pagina 14 di 16 Da questo non può che discendere che gli interessi non potranno che decorrere da tale momento.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata con riferimento alla statuizione della decorrenza degli interessi, confermandola nel resto.
3. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa con riferimento CP_1 alla richiesta di condanna al pagamento della somma di € 35.000, ma tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento con riferimento alla decorrenza degli interessi) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in misura di 1/5
e poste a carico di per la quota residua e quantificate nella CP_3 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
e avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 36/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
17/01/2023, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che sulla somma dovuta da
[...]
a spettano gli interessi di cui all'art. Parte_1 CP_1
1284 terzo comma c.c. dalla data della pronuncia di primo grado;
pagina 15 di 16 3. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. Dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensati in misura di 1/5 e condanna a Parte_1 rifondere a la quota residua delle stesse, che liquida per CP_1
l'intero in complessivi € 7.616 per il giudizio di primo grado ed €
6.946 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
5. Dichiara interamente compensate le spese nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_2
Firenze, camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16