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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15357/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15357/20 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv. Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, con studio in Milano, corso Italia 13;
attrice contro
pagina 1 di 13 , in persona del sig. Sindaco pro-tempore, ONoparte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato in Catania Via Pietro Toselli n. P.IVA_2
35 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Lombardo che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
convenuto
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il 21 dicembre 2020
[...]
chiedeva la condanna del al Parte_2 ONoparte_1
pagamento della somma di € 72.982,61, oltre agli interessi moratori ed anatocistici ex art. 5 D.L.gs. 231/02 e ulteriori spese ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02, con riferimento a crediti ceduti all'attrice da DI IA s.p.a e relativi a n. 9 fatture emesse da quest'ultima dal 17.01.2019 al 13.01.2020.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di CP_1
controparte.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla suindicata somma richiesta con l'atto di citazione;
infatti, è pacifico in atti e documentato che il convenuto ha provveduto successivamente alla notifica CP_1
dell'atto di citazione al pagamento integrale della somma de qua.
Vanno poi accolte le ulteriori domande dell'attrice avente ad oggetto gli interessi moratori, anatocistici e importo forfettario di 40 euro per ogni fatture non pagata pagina 2 di 13 tempestivamente. ONariamente a quanto eccepito dal convenuto, gli interessi CP_1
moratori, anatocistici e il detto importo forfettario trovano la loro fonte nella legge,
anche con riferimento al dies a quo e al tasso di interessi. Inoltre, si osserva che l'attrice
ON ha prodotto l'atto di cessione tra ed DI IA notificato al Comune
convenuto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica, a riprova della legittimazione
ON attiva in capo a (vd. doc. 9).
In conseguenza, in linea con l'orientamento di questo tribunale, le somme di cui alle fatture de quibus deve maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione all'effettivo pagamento delle stesse. Al riguardo, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE,
risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni,
comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, proprio come nella fattispecie concreta (vd. Cassazione
civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. Igs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del pagina 3 di 13 debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n.
14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002
al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono,
automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Si precisa che il riconoscimento dei detti interessi esclude che sia dovuta la ulteriore somma richiesta di € 695,23 sempre a titolo di interessi.
pagina 4 di 13 Inoltre, sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato,
competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della disposizione normativa di cui all'articolo 1283 c.c. anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura,
compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria,
dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.." (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord.,
05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680;
Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653).
Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal pagina 5 di 13 giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Infine, va riconosciuta all'attrice l'ulteriore credito di €. 360,00 vantato dalla opposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. A tal proposito, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16
febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale –
sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Inoltre, si rileva che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'ottava sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto "(Rinvio pregiudiziale –
pagina 6 di 13 Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
– Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 –
Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)” – ha statuito che "qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Ebbene, la C.G.U.E. ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente,
anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all'importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.
pagina 7 di 13 Nel dettaglio, secondo la Corte, la nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo
2, la stessa direttiva si applica ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", tale nozione di "ritardo di pagamento" è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 28).
In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell'importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Quest'ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l'importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore (v., per analogia,
sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
pagina 8 di 13 Ne discende, da un lato, che il diritto agli interessi di mora, di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2011/7, nonché il diritto ad un importo forfettario minimo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che sorgono da un "ritardo di pagamento"
a norma dell'articolo 2, punto 4, di detta direttiva, si riferiscono a "transazioni commerciali" singolarmente considerate.
Dall'altro, detti interessi, al pari dell'importo forfettario, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5,
della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1
dello stesso. Il considerando 17 della direttiva 2011/7 precisa, in proposito, che "[a]i fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali"
(v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 32).
Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di esigibilità, rispettivamente, degli interessi di mora e dell'importo forfettario minimo, né l'articolo 3, paragrafo 1, né l'articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2011/7 operano distinzioni a seconda che i pagamenti non versati alla scadenza risultino o meno da un unico contratto. Pertanto, la formulazione di tali disposizioni non può supportare l'interpretazione secondo la quale, nel caso di un unico contratto, l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per le pagina 9 di 13 spese di recupero, sarebbe dovuto al creditore una sola volta, indipendentemente dal numero di pagamenti distinti che sono in ritardo.
Tale rilievo è corroborato dall'articolo 5 della direttiva 2011/7, che verte su una fattispecie paragonabile, ai fini dell'applicazione della direttiva, a quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, da detto articolo, letto alla luce del considerando 22
della medesima direttiva, emerge che, qualora le parti abbiano concordato termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, un importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è esigibile per ciascuna rata di pagamento non pagata alla data concordata.
Pertanto, prosegue la Corte, da un'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 6,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7 si evince che "l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto ad un creditore che abbia adempiuto ai suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, anche quando più pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto avvengano in ritardo, a condizione che tali ritardi siano imputabili al debitore (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 34)".
pagina 10 di 13 In terzo luogo, la suesposta interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7 è
confermata dalla finalità di quest'ultima. Dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva,
letto alla luce del suo considerando 3, emerge infatti che essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell'assenza di interessi fatturati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi,
garantendogli un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti.
Al riguardo, il considerando 19 di detta direttiva precisa, da un lato, che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e, dall'altro, che il risarcimento sotto forma di un importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punti 35 e 36).
In quest'ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche pagina 11 di 13 di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun "motivo oggettivo" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (v.,
in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 37).
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto in atti, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale 9: ne consegue che l'importo dovuto è pari ad
€ 360,00.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15357/20 R.G.:
pagina 12 di 13 1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attrice di cui in motivazione;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice degli interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
da calcolarsi dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione al saldo delle stesse, nonché degli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs.
231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, nonché della somma di €. 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e
CPA.
Così deciso l'1 luglio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15357/20 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv. Marisa
Olga Meroni e Paolo Marra, con studio in Milano, corso Italia 13;
attrice contro
pagina 1 di 13 , in persona del sig. Sindaco pro-tempore, ONoparte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato in Catania Via Pietro Toselli n. P.IVA_2
35 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Lombardo che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
convenuto
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il 21 dicembre 2020
[...]
chiedeva la condanna del al Parte_2 ONoparte_1
pagamento della somma di € 72.982,61, oltre agli interessi moratori ed anatocistici ex art. 5 D.L.gs. 231/02 e ulteriori spese ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02, con riferimento a crediti ceduti all'attrice da DI IA s.p.a e relativi a n. 9 fatture emesse da quest'ultima dal 17.01.2019 al 13.01.2020.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di CP_1
controparte.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla suindicata somma richiesta con l'atto di citazione;
infatti, è pacifico in atti e documentato che il convenuto ha provveduto successivamente alla notifica CP_1
dell'atto di citazione al pagamento integrale della somma de qua.
Vanno poi accolte le ulteriori domande dell'attrice avente ad oggetto gli interessi moratori, anatocistici e importo forfettario di 40 euro per ogni fatture non pagata pagina 2 di 13 tempestivamente. ONariamente a quanto eccepito dal convenuto, gli interessi CP_1
moratori, anatocistici e il detto importo forfettario trovano la loro fonte nella legge,
anche con riferimento al dies a quo e al tasso di interessi. Inoltre, si osserva che l'attrice
ON ha prodotto l'atto di cessione tra ed DI IA notificato al Comune
convenuto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica, a riprova della legittimazione
ON attiva in capo a (vd. doc. 9).
In conseguenza, in linea con l'orientamento di questo tribunale, le somme di cui alle fatture de quibus deve maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione all'effettivo pagamento delle stesse. Al riguardo, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE,
risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni,
comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, proprio come nella fattispecie concreta (vd. Cassazione
civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. Igs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del pagina 3 di 13 debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n.
14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002
al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono,
automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Si precisa che il riconoscimento dei detti interessi esclude che sia dovuta la ulteriore somma richiesta di € 695,23 sempre a titolo di interessi.
pagina 4 di 13 Inoltre, sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato,
competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della disposizione normativa di cui all'articolo 1283 c.c. anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura,
compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria,
dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.." (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord.,
05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680;
Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653).
Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal pagina 5 di 13 giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Infine, va riconosciuta all'attrice l'ulteriore credito di €. 360,00 vantato dalla opposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. A tal proposito, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16
febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale –
sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di
40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Inoltre, si rileva che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'ottava sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto "(Rinvio pregiudiziale –
pagina 6 di 13 Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
– Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 –
Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)” – ha statuito che "qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Ebbene, la C.G.U.E. ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente,
anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all'importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.
pagina 7 di 13 Nel dettaglio, secondo la Corte, la nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo
2, la stessa direttiva si applica ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", tale nozione di "ritardo di pagamento" è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 28).
In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell'importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Quest'ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l'importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore (v., per analogia,
sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
pagina 8 di 13 Ne discende, da un lato, che il diritto agli interessi di mora, di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2011/7, nonché il diritto ad un importo forfettario minimo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che sorgono da un "ritardo di pagamento"
a norma dell'articolo 2, punto 4, di detta direttiva, si riferiscono a "transazioni commerciali" singolarmente considerate.
Dall'altro, detti interessi, al pari dell'importo forfettario, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5,
della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1
dello stesso. Il considerando 17 della direttiva 2011/7 precisa, in proposito, che "[a]i fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali"
(v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 32).
Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di esigibilità, rispettivamente, degli interessi di mora e dell'importo forfettario minimo, né l'articolo 3, paragrafo 1, né l'articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2011/7 operano distinzioni a seconda che i pagamenti non versati alla scadenza risultino o meno da un unico contratto. Pertanto, la formulazione di tali disposizioni non può supportare l'interpretazione secondo la quale, nel caso di un unico contratto, l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per le pagina 9 di 13 spese di recupero, sarebbe dovuto al creditore una sola volta, indipendentemente dal numero di pagamenti distinti che sono in ritardo.
Tale rilievo è corroborato dall'articolo 5 della direttiva 2011/7, che verte su una fattispecie paragonabile, ai fini dell'applicazione della direttiva, a quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, da detto articolo, letto alla luce del considerando 22
della medesima direttiva, emerge che, qualora le parti abbiano concordato termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, un importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è esigibile per ciascuna rata di pagamento non pagata alla data concordata.
Pertanto, prosegue la Corte, da un'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 6,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7 si evince che "l'importo forfettario minimo di EUR
40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto ad un creditore che abbia adempiuto ai suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, anche quando più pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto avvengano in ritardo, a condizione che tali ritardi siano imputabili al debitore (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 34)".
pagina 10 di 13 In terzo luogo, la suesposta interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7 è
confermata dalla finalità di quest'ultima. Dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva,
letto alla luce del suo considerando 3, emerge infatti che essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa del ridotto livello o dell'assenza di interessi fatturati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi,
garantendogli un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti.
Al riguardo, il considerando 19 di detta direttiva precisa, da un lato, che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e, dall'altro, che il risarcimento sotto forma di un importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punti 35 e 36).
In quest'ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche pagina 11 di 13 di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun "motivo oggettivo" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (v.,
in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20,
EU:C:2022:806, punto 37).
Nella specie, come risulta dall'elenco prodotto in atti, le fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio sono in totale 9: ne consegue che l'importo dovuto è pari ad
€ 360,00.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15357/20 R.G.:
pagina 12 di 13 1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda attrice di cui in motivazione;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice degli interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
da calcolarsi dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione al saldo delle stesse, nonché degli interessi anatocistici, in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs.
231/02, come richiamati dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo, nonché della somma di €. 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e
CPA.
Così deciso l'1 luglio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 13 di 13