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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1622/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO attrice
e
, (C.F. , , CP_1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_4 CP_5
[...]
convenute contumaci
Il Giudice scaduto il termine del 10.12.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11.12.2025
Il Giudice
AU IU IL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU IU IL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1622/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO attrice
e
, (C.F. , , CP_1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_4 CP_5
[...]
convenute contumaci
OGGETTO
Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente e con prova orale, è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'art. 1158 c.c., nel disciplinare l'usucapione ordinaria, dispone che
“la proprietà di beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per vent'anni”.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve, quindi, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e dunque, tra l'altro, del corpus ma anche dell'animus (cfr. Cass. n.
9325/2011; conf. Cass. 975/2000).
Il possesso continuativo ed ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve tradursi in un possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del possesso altrui, la cui prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. n. 9325/2001; conf. n. 6382/1999).
4 Più precisamente, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 2043/2015).
Considerati gli effetti acquisitivi della proprietà generati da una situazione puramente fattuale (tali da prevalere persino sull'acquisto a titolo derivativo precedentemente trascritto), la prova del possesso ad usucapionem è, necessariamente, una prova molto rigorosa, sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi: occorre, infatti, dimostrare la sussistenza di un comportamento univocamente rivolto ad esercitare sulla cosa una prolungata signoria, incompatibile con l'esercizio del diritto da parte del suo titolare, attraverso specifici atti e attività in linea con la qualità e la destinazione della cosa e, ai fini dell'acquisto della titolarità del bene, tali da manifestare la volontà della parte di escludere altri dal godimento del bene in oggetto (Cass. civ., sez. II, n. 12984/2002).
Chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione deve, quindi, provare, oltre al corpus (essere nella disponibilità del bene) anche l'animus possidendi (la manifestazione del dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui) per il tempo necessario ad usucapire (cfr. ex plurimis Cass. n. 2054/2019).
Dal che discende, secondo consolidata giurisprudenza, che anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, nel senso che il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla sua non opposizione alla domanda se costituito, la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma da quest'ultimo affatto provati, incombendo comunque sulla parte che ha proposto la domanda l'onere probatorio secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c. (“il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158
5 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna”; v. Cass. civ., sez. II, 13.7.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.7.1980, n. 4414;
Cass. civ., sez. II, 9.8.2001, n. 11000; Cass. 11.07.2003, n. 10947).
4. Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, va osservato che parte attrice non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui si controverte nei modi e nei termini su illustrati.
E invero, cominciando l'analisi di tali elementi dal tempus, non è stato provato, con il rigore richiesto, l'inizio dell'asserito possesso, attesa l'assenza di idonea documentazione in atti e la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di giudizio.
Segnatamente, per quanto l'attrice sostenga di possedere uti dominus in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta “da oltre venti anni” l'unità abitativa di cui trattasi (cfr. atto di citazione), di fatto non indica alcuna circostanza concreta in ordine all'inizio della asserita relazione di possesso con tale immobile.
Al riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n.
21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593).
Conseguentemente la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa del la data di inizio del possesso (così Cass.
21837/2018 cit.), nonché di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compi mento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
6 In altri termini, la prova del diritto affermato dev'essere certa e rigorosa, nel senso che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale vantato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Non così nel caso di specie ove l'attrice, anziché produrre in giudizio le ricevute di pagamento delle utenze così come dei lavori di ristrutturazione inerenti all'immobile in oggetto (e, più in generale tutti quegli elementi che, collegati tra loro, sarebbero stati idonei a far ritenere raggiunta la prova del possesso continuo, pacifico, ultraventennale ed esclusivo dei beni oggetto di domanda), si è limitata a depositare soltanto le visure e le planimetrie catastali, oltre alle fotografie asseritamente ritraenti l'immobile de quo (peraltro queste ultime prodotte tardivamente).
Tali lacune istruttorie - che non potrebbero comunque essere colmate dall'espletata prova testimoniale - permangono, in ogni caso, anche all'esito dell'istruttoria orale svoltasi in corso di causa, in quanto dalla deposizione del teste escusso - che, comunque, si connota per la sua vaghezza e genericità (cfr. verb. ud. 19.9.2025) - non è emerso con sufficiente precisione il dies (e nemmeno l'annus) a partire dal quale l'attrice avrebbe iniziato da sola a possedere e a disporre dell'immobile; né, d'altro canto, la generica circostanza che la CP_2 abbia compiuto qualche atto gestorio nel fabbricato in questione può dirsi sufficiente ai presenti fini, tenuto altresì conto - si ribadisce - che non è stata prodotta la documentazione idonea a comprovare la realizzazione di tali interventi di manutenzione (e neppure la fornitura di utenze) aventi ad oggetto l'immobile in questione, sicché non si ha certezza del possesso continuo e interrotto degli stessi da parte dell'attrice.
Pertanto, in virtù di tutte le superiori considerazioni la domanda va respinta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta.
6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, che i convenuti non hanno sostenuto, stante la contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
7 - rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Crotone, l'11.12.2025.
Il Giudice
AU IU IL
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1622/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO attrice
e
, (C.F. , , CP_1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_4 CP_5
[...]
convenute contumaci
Il Giudice scaduto il termine del 10.12.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 11.12.2025
Il Giudice
AU IU IL REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico AU IU IL, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1622/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN IO attrice
e
, (C.F. , , CP_1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), , Controparte_2 C.F._3 Controparte_4 CP_5
[...]
convenute contumaci
OGGETTO
Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord.
n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente e con prova orale, è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'art. 1158 c.c., nel disciplinare l'usucapione ordinaria, dispone che
“la proprietà di beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per vent'anni”.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve, quindi, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e dunque, tra l'altro, del corpus ma anche dell'animus (cfr. Cass. n.
9325/2011; conf. Cass. 975/2000).
Il possesso continuativo ed ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve tradursi in un possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del possesso altrui, la cui prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. n. 9325/2001; conf. n. 6382/1999).
4 Più precisamente, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 2043/2015).
Considerati gli effetti acquisitivi della proprietà generati da una situazione puramente fattuale (tali da prevalere persino sull'acquisto a titolo derivativo precedentemente trascritto), la prova del possesso ad usucapionem è, necessariamente, una prova molto rigorosa, sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi: occorre, infatti, dimostrare la sussistenza di un comportamento univocamente rivolto ad esercitare sulla cosa una prolungata signoria, incompatibile con l'esercizio del diritto da parte del suo titolare, attraverso specifici atti e attività in linea con la qualità e la destinazione della cosa e, ai fini dell'acquisto della titolarità del bene, tali da manifestare la volontà della parte di escludere altri dal godimento del bene in oggetto (Cass. civ., sez. II, n. 12984/2002).
Chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione deve, quindi, provare, oltre al corpus (essere nella disponibilità del bene) anche l'animus possidendi (la manifestazione del dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui) per il tempo necessario ad usucapire (cfr. ex plurimis Cass. n. 2054/2019).
Dal che discende, secondo consolidata giurisprudenza, che anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, nel senso che il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla sua non opposizione alla domanda se costituito, la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma da quest'ultimo affatto provati, incombendo comunque sulla parte che ha proposto la domanda l'onere probatorio secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c. (“il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158
5 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna”; v. Cass. civ., sez. II, 13.7.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.7.1980, n. 4414;
Cass. civ., sez. II, 9.8.2001, n. 11000; Cass. 11.07.2003, n. 10947).
4. Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, va osservato che parte attrice non ha fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui si controverte nei modi e nei termini su illustrati.
E invero, cominciando l'analisi di tali elementi dal tempus, non è stato provato, con il rigore richiesto, l'inizio dell'asserito possesso, attesa l'assenza di idonea documentazione in atti e la genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di giudizio.
Segnatamente, per quanto l'attrice sostenga di possedere uti dominus in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta “da oltre venti anni” l'unità abitativa di cui trattasi (cfr. atto di citazione), di fatto non indica alcuna circostanza concreta in ordine all'inizio della asserita relazione di possesso con tale immobile.
Al riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che: “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n.
21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593).
Conseguentemente la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, essendo indispensabile fornire una prova certa del la data di inizio del possesso (così Cass.
21837/2018 cit.), nonché di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compi mento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
6 In altri termini, la prova del diritto affermato dev'essere certa e rigorosa, nel senso che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale vantato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Non così nel caso di specie ove l'attrice, anziché produrre in giudizio le ricevute di pagamento delle utenze così come dei lavori di ristrutturazione inerenti all'immobile in oggetto (e, più in generale tutti quegli elementi che, collegati tra loro, sarebbero stati idonei a far ritenere raggiunta la prova del possesso continuo, pacifico, ultraventennale ed esclusivo dei beni oggetto di domanda), si è limitata a depositare soltanto le visure e le planimetrie catastali, oltre alle fotografie asseritamente ritraenti l'immobile de quo (peraltro queste ultime prodotte tardivamente).
Tali lacune istruttorie - che non potrebbero comunque essere colmate dall'espletata prova testimoniale - permangono, in ogni caso, anche all'esito dell'istruttoria orale svoltasi in corso di causa, in quanto dalla deposizione del teste escusso - che, comunque, si connota per la sua vaghezza e genericità (cfr. verb. ud. 19.9.2025) - non è emerso con sufficiente precisione il dies (e nemmeno l'annus) a partire dal quale l'attrice avrebbe iniziato da sola a possedere e a disporre dell'immobile; né, d'altro canto, la generica circostanza che la CP_2 abbia compiuto qualche atto gestorio nel fabbricato in questione può dirsi sufficiente ai presenti fini, tenuto altresì conto - si ribadisce - che non è stata prodotta la documentazione idonea a comprovare la realizzazione di tali interventi di manutenzione (e neppure la fornitura di utenze) aventi ad oggetto l'immobile in questione, sicché non si ha certezza del possesso continuo e interrotto degli stessi da parte dell'attrice.
Pertanto, in virtù di tutte le superiori considerazioni la domanda va respinta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta.
6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, che i convenuti non hanno sostenuto, stante la contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
7 - rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Crotone, l'11.12.2025.
Il Giudice
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